Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2019
Interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in materia di riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità per il personale docente del Ministero della pubblica istruzione transitato nei ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998
Onorevoli Senatori – Il presente disegno di legge intende porre rimedio a una situazione ingiusta creatasi nei confronti di 799 docenti che, nel lontano 1998, sono transitati dal Ministero della pubblica istruzione nei ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi del contratto collettivo nazionale decentrato sottoscritto l'11 marzo 1998 ed in base all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 6 maggio 1998, n. 217, che ha definito i criteri della procedura di mobilità intercompartimentale.
La citata ordinanza, al comma 2 dell'articolo 6, precisava che « Il docente è collocato nei ruoli dell'INPS alla VII qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS ».
Al momento del transito all'INPS, ai docenti che avevano usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale fu attribuito un assegno ad personam, che garantiva loro il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità. Nella voce « assegno ad personam » era affluita la differenza stipendiale tra lo stipendio tabellare del singolo docente (calcolato in base all'anzianità di servizio maturata nella scuola) e lo stipendio tabellare INPS di un neo-assunto in vigore al 1° settembre 1998. Infatti, poiché nel 1998 lo stipendio tabellare di un neo-assunto all'INPS era pressoché equivalente a quello di un docente appena assunto nella scuola, la differenza che si era venuta a determinare per ciascuno degli ex docenti era dovuta essenzialmente alla loro anzianità di servizio.
Successivamente però l'INPS ha provveduto al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto. Tale riassorbimento ha, di conseguenza, interessato anche la quota parte imputabile alla retribuzione individuale di anzianità (RIA).
Per giustificare il riassorbimento dell'assegno ad personam, l'INPS ha sostenuto che l'istituto della RIA è effettivamente « previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'INPS, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato. Pertanto, l'assegno ad personam corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio ».
Tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, con nota protocollo n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento.
Stante la perdita dell'anzianità maturata nell'ente di provenienza, i docenti interessati hanno eccepito in sede legale l'illegittimità del riassorbimento della RIA, non potendosi equiparare detto beneficio ai trattamenti stipendiali privilegiati e chiedendo, tra l'altro, l’« estrapolazione » della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbibilità della stessa.
In seguito a diversi giudizi di merito è stato riconosciuto ai docenti il diritto a mantenere presso l'INPS l'anzianità di servizio già maturata presso il Ministero della pubblica istruzione all'atto del trasferimento in mobilità intercompartimentale e, pertanto, l'esclusione dal cosiddetto « riassorbimento » della quota di retribuzione corrispondente all'anzianità maturata presso il Ministero. L'INPS è stato perciò condannato al ricalcolo dell'assegno riassorbibile, con obbligo di restituire le somme confluite nel riassorbimento stesso.
La Corte di cassazione, in seguito all'impugnazione da parte dell'INPS delle suddette sentenze, ha accolto le tesi dello stesso INPS stabilendo il riassorbimento del differenziale economico e, di conseguenza, l'insorgere a carico degli ex docenti dell'obbligo di restituire quanto percepito dall'INPS in ottemperanza alle sentenze di primo grado. Le somme riassorbite sono confluite in un fondo appositamente costituito presso l'INPS.
In questi anni si sono succeduti numerosi ricorsi in via giudiziaria, con sentenze opposte dei giudici di merito, in quanto alcuni hanno riconosciuto il trattamento economico secondo l'anzianità maturata, con l'esclusione del riassorbimento dovuto ai rinnovi contrattuali ed ai passaggi di livello, mentre altri hanno emanato sentenze « contro » il personale docente trasferito all'INPS dando luogo, nello stesso ente, alle situazioni economiche più disparate. Le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie.
Ad oggi, il contenzioso che si è sviluppato non ha ancora risolto quello che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza n. 108/10 del 6 settembre 2011, ha considerato un inammissibile « peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente ».
Di fatto, l'anzianità economica maturata dagli ex docenti è stata azzerata, in quanto coloro che provenivano dalla scuola con anzianità più elevata hanno visto regredire lo stipendio agli importi percepiti nel 1998.
Per porre fine a questa vicenda, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di rendere esplicito, una volta per tutte, ciò che avrebbe già dovuto essere chiaro sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della citata ordinanza ministeriale n. 217 del 1998, recando quindi un'interpretazione autentica della stessa, la quale deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL scuola 1994-1997, in godimento presso il comparto scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL enti pubblici non economici 1994-1997, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 al personale in servizio o cessato dal servizio a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.
Art. 1.
1. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 al personale in servizio o cessato dal servizio a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.