Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1168
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOAVERO MILANESI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2019

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a)Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b)Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016

Onorevoli Senatori. –

1. Contesto, contenuti e finalità del provvedimento

L'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), costituita con la Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 – resa esecutiva in Italia con decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1948, n. 616, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956 n. 561 – è l'organismo dell'ONU che riunisce le autorità per l'aviazione civile di 191 Stati. I suoi organi direttivi sono l'Assemblea triennale, il Consiglio, la Commissione per la navigazione aerea e il Segretariato.
La trentanovesima sessione dell'Assemblea ICAO, tenutasi a Montréal dal 27 settembre al 6 ottobre 2016 – che ha visto l'elezione dell'Italia nella prima fascia del Consiglio con 166 voti su 170 delegazioni votanti, seconda tra gli Stati membri con un solo voto in meno del Brasile e prima tra le Nazioni europee –, ha adottato, secondo la procedura prevista dall'articolo 94 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile (Convenzione di Chicago), due protocolli di emendamento agli articoli 50 lettera a) e 56 della convenzione istitutiva, con lo scopo di ampliare il numero dei componenti del Consiglio e della Commissione per la navigazione aerea, rispettivamente a quaranta e a ventuno contro gli attuali trentasei e diciannove.
I predetti protocolli sono stati firmati dal Presidente e dal Segretario Generale dell'Assemblea il 6 ottobre 2016.
La Convenzione di Chicago, nel testo originario, prevedeva all'articolo 50, lettera a) [articolo 50 (a)] che il Consiglio dell'ICAO fosse composto da ventuno Stati contraenti eletti dall'Assemblea e all'articolo 56 che la Commissione per la navigazione aerea fosse costituita da dodici componenti designati dal Consiglio tra le persone nominate dagli Stati membri.
Il Consiglio, come sopra accennato, è l'organo direttivo permanente dell'ICAO ed il numero dei suoi componenti ha già subito nel tempo alcune modifiche per l'incremento del numero degli Stati membri dell'Organizzazione stessa, che ha reso necessario assicurare una maggiore presenza in seno al medesimo organo di quegli Stati che, trovandosi in via di sviluppo, necessitavano di assistenza e cooperazione da parte dell'Organizzazione medesima.
La Commissione per la navigazione aerea è l'organo tecnico-direttivo dell'ICAO composto da esperti qualificati nella tecnica e nella pratica aeronautica, che esamina e raccomanda norme e pratiche nonché procedure al Consiglio cui compete l'adozione o l'approvazione delle stesse; il numero dei membri della Commissione è stato in passato rivisto per permettere una più confacente formazione e rotazione, tenuto conto della durata triennale della nomina.
In particolare, gli articoli 50 (a) e 56 sono stati modificati con diversi protocolli adottati in Assemblee ordinarie o straordinarie, sino a giungere alla loro formulazione attuale che prevede per il Consiglio e la Commissione rispettivamente 36 e 19 componenti: l'articolo 50 (a) è stato emendato con protocolli adottati nel 1961, nel 1971, nel 1974 e nel 1990 mentre l'articolo 56 con protocolli adottati nel 1971 e nel 1989.
L'Italia ha ratificato e dato esecuzione agli emendamenti agli articoli 50 (a) e 56 con diverse leggi – tra cui le leggi del 3 dicembre 1962 n. 1755, 12 dicembre 1973 n. 1037, 7 ottobre 1981 n. 665 – e ha depositato all'ICAO i relativi atti formali nelle date del 3 luglio 1974, 17 maggio 1963, 18 giugno 1982, 16 maggio 1994 e 1° agosto 1995.
L'esigenza a base dei citati protocolli e delle pertinenti leggi nazionali, di rispondere alla crescente domanda degli Stati membri di avere una rappresentanza in seno ai due organi dell'ICAO coerente con lo sviluppo del trasporto aereo, è a fondamento anche degli emendamenti di cui ai protocolli approvati nell'ultima Assemblea e dunque del disegno di legge ora proposto per la loro ratifica ed esecuzione.
La crescita del traffico aereo internazionale e della sua importanza nell'economia degli Stati membri, infatti, ha reso necessario equilibrare la rappresentanza nel Consiglio aumentando i relativi seggi e, di conseguenza, di allargare la composizione della Commissione composta da esperti con diversa provenienza e professionalità.

2. Motivazioni del provvedimento

L'ampliamento del numero di seggi in seno al Consiglio e alla Commissione per la navigazione aerea dell'ICAO si rende opportuno per garantire la più ampia rappresentatività globale all'interno dell'organo di governo dell'Organizzazione.
L'adesione formale e tempestiva ai protocolli di emendamento si rende necessaria e urgente tenuto conto che l'entrata in vigore dei protocolli medesimi è subordinata al deposito di 128 strumenti di ratifica nazionale.
Il Segretario Generale dell'ICAO, peraltro, con la State Letter del 20 gennaio 2017 ha invitato gli Stati membri a dare seguito alle risoluzioni A39-5 e A39-7 adottate dall'Assemblea che raccomandano di ratificare con urgenza i protocolli in parola.

3. Esame delle disposizioni del disegno di legge

Il disegno di legge si compone di quattro articoli che disciplinano l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli in esame (articolo 1 ), l'ordine di esecuzione (articolo 2) e l'entrata in vigore (articolo 4) della legge medesima. L'articolo 3 contiene invece la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione tecnica

18-DDL-5354_0001.png

Analisi tecnico-normativa

18-DDL-5354_0002.png

18-DDL-5354_0003.png

18-DDL-5354_0004.png

Dichiarazione di esclusione dall'AIR

18-DDL-5354_0005.png

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016;

b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dai Protocolli medesimi.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dei Protocolli di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

18-DDL-5354_0006.png

18-DDL-5354_0007.png

18-DDL-5354_0008.png

18-DDL-5354_0009.png

Traduzione non ufficiale in lingua italiana

18-DDL-5354_0014.png

18-DDL-5354_0011.png

Traduzione non ufficiale in lingua italiana

18-DDL-5354_0016.png

18-DDL-5354_0013.png