Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1124
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei senatori CALDEROLI e PERILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2019

Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge costituzionale è volto all'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, al fine di privare il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) della qualità di « organo di rilievo costituzionale » e del suo fondamento costituzionale, nell'ottica della sua successiva abolizione.
In sede di Assemblea Costituente, il CNEL è stato espressamente previsto dall'articolo 99 della Costituzione – nell'ambito della sezione III del titolo III della parte seconda, dedicata agli « organi ausiliari » – quale organo cui è riconosciuto il potere di iniziativa legislativa ed è attribuita una funzione di consulenza del Governo e del Parlamento, con particolare riguardo alle materie oggetto della legislazione economico-sociale.
Nella storia repubblicana, tuttavia, il CNEL si è dimostrato poco incisivo sia per l'esiguo numero di iniziative legislative presentate sia per il limitato ruolo di raccordo effettivamente svolto con le categorie economiche e sociali. Peraltro, proprio tale ruolo di raccordo, che in origine rappresentava la ragione principale della sua istituzione, è stato superato e di fatto sostituito da un rapporto sempre più diretto tra i rappresentanti economici e sociali, il Governo e il Parlamento anche attraverso il sistema dei partiti.
Per tali motivi, il CNEL è risultato inefficace rispetto alla funzione di assicurare la partecipazione politica delle forze sociali, funzione che può essere meglio realizzata sia da nuovi istituti di democrazia diretta sia dalla valorizzazione del ruolo del Parlamento. La sua abolizione risponde alla volontà di innovare le istituzioni, nell'ottica di una maggiore semplificazione e di un coinvolgimento più diretto dei cittadini. Democrazia diretta e democrazia rappresentativa sono entrambe in grado di dare pienamente voce alle istanze delle forze sociali, consentendo loro di tutelare a livello istituzionale i propri interessi.
Il presente disegno di legge costituzionale si compone di due articoli. L'articolo 1 abroga l'articolo 99 della Costituzione. L'articolo 2 reca le necessarie modifiche alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, « Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro », al fine di sopprimere ogni riferimento all'articolo 99 della Costituzione ivi contenuto.
In tal modo il CNEL, privato del suo rilievo e fondamento costituzionale, continuerà ad operare fino a quando, con un intervento legislativo ordinario, verrà prevista e puntualmente disciplinata la sua definitiva abolizione. Diversamente da altre proposte presentate in precedenza, il disegno di legge non prevede una disposizione transitoria per la soppressione del CNEL. Se, infatti, con una disposizione transitoria si prevedesse la nomina di un commissario e/o la destinazione del personale ad un organo specifico, si rischierebbe di costituzionalizzare queste soluzioni normative. Un rinvio alla legge ordinaria, eventualmente con la fissazione di un termine, sarebbe ugualmente insoddisfacente perché non potrebbe che essere ordinatorio e dunque privo di efficacia in concreto. Il rinvio alla legge, peraltro, potrebbe risultare ambiguo, prestandosi ad essere interpretato come esclusione degli atti con valore di legge. Per queste ragioni, dunque, la soluzione ottimale è quella più sintetica: l'approvazione del presente disegno di legge costituzionale consentirà al Parlamento e al Governo di sopprimere il CNEL con gli strumenti ordinari, senza alcuna previsione speciale, ancorché di carattere transitorio.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Abrogazione dell'articolo 99
della Costituzione)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 1986,
n. 936)

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « , previsto dall'articolo 99 della Costituzione » sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 1:

1) all'alinea, le parole: « In conformità a quanto previsto dall'articolo 99, secondo e terzo comma, della Costituzione, » sono soppresse;

2) alla lettera g), le parole: « con le stesse modalità previste per la propria iniziativa legislativa » sono soppresse;

3) la lettera i) è abrogata;

c) all'articolo 10-bis, comma 1, alinea, le parole: « In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione » sono soppresse.