Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1055
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori LANZI, ANASTASI, CASTALDI, CROATTI, DONNO, FEDE, GALLICCHIO, GRANATO, L'ABBATE, LANNUTTI, PARAGONE, VACCARO, VANIN e DI NICOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2019

Attribuzione all'Associazione italiana alberghi per la gioventù della natura di ente pubblico non economico, per la promozione del turismo giovanile

Onorevoli Senatori. – L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) ha per scopo istituzionale la promozione del turismo giovanile, scolastico, sportivo e sociale, attraverso la realizzazione e la gestione degli alberghi e degli ostelli per la gioventù e l'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire il miglioramento morale, culturale e fisico della gioventù mediante la pratica del turismo, considerato mezzo insostituibile per la promozione sociale dei giovani e per favorirne la reciproca conoscenza e quindi l'affermazione dei sentimenti universali di pace e di fraterna solidarietà.
Costituita nel 1945, l'AIG è ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948) e assistenziale (decreto ministeriale 6 novembre 1959) a carattere nazionale e senza finalità di lucro. L'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, poi abrogato dall'articolo 11, comma 5, lettera e), della legge 29 marzo 2001, n. 135, ha ammesso l'AIG ai benefici previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, « per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito ». Degli organi centrali dell'Associazione fanno parte, quali membri di diritto, i rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di istruzione, politiche giovanili e turismo, designati dalle rispettive amministrazioni. L'AIG è inclusa tra le « organizzazioni non governative » segnalate dall'ONU tra gli enti di sviluppo sociale.
A livello internazionale l'AIG è membro ed unico rappresentante per l'Italia della International Youth Hostel Federation (LYHF), massimo organismo mondiale competente per la ricettività dei giovani con status consultivo presso l'Unesco. Confluiscono in Hostelling International 65 organizzazioni nazionali presenti in ogni continente.
Alla luce delle predette disposizioni normative e in considerazione delle finalità statutarie perseguite dall'ente, si rinvengono tutti gli elementi individuati dal legislatore e dalla consolidata giurisprudenza civile, amministrativa e contabile, rivelanti la natura pubblica dell'AIG. L'ente, infatti, è stato originariamente costituito con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del commissario straordinario dell'Ente nazionale industrie turistiche, della direzione generale del turismo, del commissario nazionale gioventù italiana, e con un apporto economico iniziale da parte dello Stato, come fondo di dotazione.
Nella medesima ottica di analisi, occorre evidenziare la presenza all'interno dei propri organi direttivi dei rappresentanti designati dalle istituzioni, nonché l'erogazione di vere e proprie sovvenzioni da parte dello Stato. Ne sono un esempio la concessione in comodato d'uso gratuito, o a canone ricognitorio simbolico, di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato, oppure i contributi concessi negli anni a partire dai contributi erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – commissariato del turismo e dalla legge 15 dicembre 1949, n. 964, sino a quelli più recentemente erogati grazie ad apposite convenzioni sottoscritte con i diversi dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sin dalla sua fondazione, del resto, l'associazione è sempre stata funzionalmente collegata alle istituzioni pubbliche, ed in particolare alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero della pubblica istruzione (secondo la denominazione di volta in volta assunta dallo stesso).
Proprio per l'adesione delle istituzioni sopra descritte, l'AIG ha potuto, negli anni, realizzare gli scopi sociali mediante convenzioni con gli enti locali, i quali affidavano alla stessa strutture da gestire per la riqualificazione del territorio e per la promozione di un turismo sociale a basso costo per lo sviluppo di aree disagiate con progetti legati al territorio stesso.
Alcuni di questi protocolli sono stati sottoscritti, anche recentemente, con l'ANCI, l'ANAS spa, le Ferrovie dello Stato Italiane Spa, l'Autorità garante per i'infanzia e l'adolescenza, il Ministro competente per il turismo, la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della gioventù, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Negli anni, tra l'altro, l'AIG ha ricevuto contributi per la realizzazione della propria attività mediante apposite disposizioni di legge e, in particolare, con il decreto-legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995, la medesima associazione, per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile, è stata ammessa ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.
Di tutte tali evidenze, che palesano de facto la natura pubblicistica della predetta associazione, ha preso atto la stessa commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che, con la deliberazione n. 01/29, ha affermato che i servizi erogati dall'AIG rientrano nella legge 12 giugno 1990, n. 146, e, quindi, tra i servizi pubblici essenziali.
Infine, anche l'Agenzia delle entrate – direzione centrale accertamento, in un parere del 2014, ha evidenziato che l'ente persegue scopi di natura ideale e lo specifico oggetto dell'attività « economica » consiste in un'attività di utilità sociale.
Il presente disegno di legge intende, dunque, colmare un vuoto normativo e chiarire la natura giuridica dell'ente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), in ragione della natura giuridica, per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile nonché dell'attività sociale di interesse pubblico perseguita, è ente pubblico non economico.

2. L'AIG, nello svolgimento delle sue attività statutarie, è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Alla tabella, parte V « Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero », allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG). ».