Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1114
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei senatori PERILLI, CALDEROLI e PATUANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2019

Modifica all'articolo 84 della Costituzione, concernente il requisito di età per l'elezione a Presidente della Repubblica

Onorevoli Senatori. – Nel corso delle scorse legislature sono state avviate diverse discussioni in merito alla riforma della parte seconda della Costituzione repubblicana. I vari tentativi di riforma, di natura sempre organica, non si sono mai conclusi con esito positivo, sia per la volontà popolare, sia per contrasti parlamentari che non hanno consentito l'approvazione di riforme condivise.
Nonostante le riforme proposte abbiano toccato diversi istituti della parte seconda della Costituzione, dalla composizione e dalle funzioni delle Camere al riparto delle competenze degli enti territoriali, un aspetto è rimasto marginale nell'ambito del processo riformatore: l'età minima per l'elezione del Presidente della Repubblica.
Il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione fissa in cinquant'anni l'età minima necessaria per essere eletti alla carica di Presidente della Repubblica.
In linea con la discussione che teorizza l'abbassamento dell'età anagrafica dell'elettorato passivo per il Senato della Repubblica, il presente disegno di legge propone l'abbassamento dell'età minima per l'elezione alla carica di Presidente della Repubblica a quarant'anni. Si tratta dell'adeguamento dell'età dell'elettorato passivo a quella già prevista dal testo del secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione per l'elezione a componente del Senato della Repubblica. Tra l'altro, se ipoteticamente il Presidente del Senato, a quarant'anni, può svolgere le funzioni suppletive del Presidente della Repubblica, non si comprende il perché quest'ultimo debba avere almeno cinquant'anni per lo svolgimento delle medesime.
Siamo al cospetto, dunque, di una piccola riforma, che rende tuttavia chiaro quanto il rischio della « gerontocratizzazione » delle istituzioni sia spesso figlio anche di limitazioni riconducibili alle esigenze di un'altra stagione politica, culturale e sociale del nostro Paese, oggi non più giustificabili, anzi, per un certo verso, ostative al rinnovamento generazionale, che è invece necessario per ridare vitalità alle istituzioni del nostro Paese.
Per questi motivi e, a maggior ragione, perché si tratta di una modifica puntuale che non sconvolge affatto l'impianto complessivo della Carta costituzionale, si auspica un esame tempestivo del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: « cinquanta anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « quaranta anni di età ».