Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1067
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PUGLIA, DI NICOLA, CASTALDI, GRASSI, ANGRISANI, BOTTO, CORRADO, DONNO, VANIN, FLORIDIA, ANASTASI, LA MURA, CORBETTA, TRENTACOSTE, VACCARO e Giuseppe PISANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2019

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e per i referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione da parte dei lavoratori marittimi imbarcati

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge mira a consentire l'esercizio del diritto di voto dei cittadini imbarcati, temporaneamente all'estero o in acque internazionali, in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa. La ratio della normativa vuole essere quella di garantire la partecipazione politica, un diritto costituzionale e un principio alla base di tutte le democrazie, anche a quei connazionali, oltre 50.000, che restano puntualmente esclusi dalla possibilità di scegliere il proprio rappresentante politico al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. Sono state emanate leggi per riconoscere il diritto di voto all'estero, ma da queste sono esclusi gran parte dei cittadini che hanno la residenza italiana e che lavorano sulle navi, molte di esse battenti bandiera italiana e dunque riconosciute anche in ambito internazionale come territorio italiano. Le tecnologie oggi disponibili ci permettono di garantire un diritto alla base del nostro ordinamento, con un minimo sforzo economico e amministrativo.

La normativa in vigore che regola l'esercizio del diritto di voto con modalità specifiche è risalente e prevede che i naviganti, fuori residenza per motivi d'imbarco, siano ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano, seguendo una determinata procedura. Il lavoratore marittimo deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune; quest'ultimo, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne informa telegraficamente il comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al dichiarante stesso un apposito certificato. Il sindaco del comune di iscrizione elettorale del lavoratore marittimo, appena ricevuta la comunicazione telegrafica, inserisce il nome del lavoratore stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali. Il lavoratore marittimo, per essere ammesso al voto in una sezione del comune in cui si trova, deve esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestano i motivi di imbarco prescritti dalla norma. Il sindaco del comune in cui il lavoratore marittimo si trova, anche per il tramite del comandante del porto (o aeroporto), può invitare il lavoratore stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti; il lavoratore, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari. Le norme dunque già esistono, ma solo per chi naviga o vota in Italia, e seguono, come si è visto nel breve excursus normativo, una procedura particolarmente macchinosa.
La partecipazione al voto è un diritto che deve essere garantito a tutti i cittadini e questo disegno di legge, accogliendo quest'esigenza insopprimibile, ne prevede due diverse tipologie.
In particolare, con l'articolo 1 si prevede che, nella sola ipotesi in cui i membri dell'equipaggio di una nave, che si trovino in territorio estero o comunque in acque internazionali nei giorni in cui in Italia si vota per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, possano votare presso il seggio elettorale costituito a bordo della nave, in apposita area a ciò destinata.

Il comma 2 dello stesso articolo dispone che l'area della nave adibita all'espressione del voto dei membri dell'equipaggio si costituisca eccezionalmente come seggio elettorale, di cui il capitano della medesima nave assume la presidenza e i due membri dell'equipaggio più alti in grado, con maggiore anzianità di servizio, assumono la segreteria.

L'articolo 2 del presente testo prevede, invece, un'ulteriore modalità di voto, alternativa a quella di cui all'articolo 1, che consiste nella facoltà per il membro dell'equipaggio di esprimere il voto, ove ne ricorrano i presupposti previsti dallo stesso articolo 1, con modalità elettroniche.

Per l'ammissione al voto secondo le modalità introdotte dai suddetti articoli, l'articolo 3 dispone che il lavoratore interessato presenti un'apposita istanza al comune di iscrizione elettorale entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Qualora l'istanza sia accolta, si applica la disciplina per l'espressione del voto presso l'ufficio elettorale costituito a bordo della nave, di cui al comma 2 dello stesso articolo.

L'articolo 4 rinvia ad appositi regolamenti di attuazione, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, una più compiuta disciplina della materia in oggetto.

L'articolo 5 fa salva la facoltà per i naviganti di esercitare il diritto di voto secondo le modalità già stabilite dall'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

L'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Costituzione del seggio elettorale a bordo della nave per l'esercizio del diritto di voto dei lavoratori marittimi imbarcati)

1. I lavoratori marittimi che, il giorno delle votazioni per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, per motivi di lavoro, si trovino imbarcati presso una nave in navigazione in acque internazionali o attraccata in un porto estero, possono votare presso l'ufficio elettorale di sezione costituito a bordo della nave, in apposita area a ciò destinata.

2. Il comandante della nave, o chi ne fa le veci nei casi previsti dalla legge, assume il ruolo di presidente dell'ufficio elettorale di sezione e i due membri dell'equipaggio più alti in grado, con maggiore anzianità di servizio, assumono il ruolo di segretari.

Art. 2.

(Modalità elettroniche per l'esercizio
del diritto di voto dei lavoratori
marittimi imbarcati)

1. In alternativa alle modalità di voto previste dall'articolo 1, il lavoratore marittimo che, per motivi di lavoro, si trovi nelle condizioni di cui al medesimo articolo può esercitare il diritto di voto a bordo della nave con modalità elettroniche, compatibilmente con la disponibilità degli adeguati strumenti tecnologici.

Art. 3.

(Istanza di ammissione al voto
a bordo delle navi
)

1. Per l'esercizio del diritto di voto ai sensi degli articoli 1 e 2, l'interessato presenta apposita istanza al comune di iscrizione elettorale entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è valida per un'unica consultazione. All'istanza sono allegate, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro attestante il motivo posto a fondamento della richiesta, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo e comunica l'accoglimento dell'istanza, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al richiedente nonché al Ministero dell'interno e al presidente dell'ufficio elettorale di sezione costituito a bordo della nave indicata nella medesima istanza.

2. L'elettore vota presso l'ufficio elettorale di sezione indicato nell'istanza previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale o della dichiarazione del suo smarrimento, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 1, che è trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale di sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

Art. 4.

(Regolamenti di attuazione)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni per l'espressione del voto con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di spedizione delle schede elettorali.

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono adottate le disposizioni per l'espressione del voto con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge mediante utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale o delle credenziali certificate di accesso a piattaforme della pubblica amministrazione.

Art. 5.

(Esercizio del diritto di voto dei lavoratori marittimi imbarcati secondo la normativa previgente)

1. In alternativa alle modalità per l'esercizio del diritto di voto previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge, resta ferma la disciplina dell'esercizio del voto dei naviganti fuori residenza per motivi di imbarco secondo le modalità stabilite dall'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 15 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.