Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 279
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGONZONI, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SALVINI, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, SOLINAS, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2018

Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera

Onorevoli Senatori. – L'Italia è uno dei Paesi dell'Unione europea che maggiormente sta pagando il prezzo della crisi economico-finanziaria globale perdurante ormai dal 2009. Analogamente a quanto è accaduto in Grecia e in Spagna, anche l'Italia ha dovuto realizzare un intenso programma di tagli alla spesa indispensabili per evitare il default È evidente che un programma di austerità per risultare efficace deve essere necessariamente accompagnato da misure che favoriscano la crescita economica, anche mediante la realizzazione di nuovi investimenti. In questo contesto si inserisce la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione delle cosiddette zone economiche speciali (ZES) Una ZES è una zona all'interno di una Nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche costruite con l'obiettivo di attrarre investitori stranieri che potrebbero essere interessati a fare affari in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari. All'interno della ZES, le tasse vengono ridotte e possono essere azzerate completamente, le aziende pagano tariffe più basse. L'idea alla base di una ZES è che può essere in grado di stimolare una rapida crescita economica.
In Italia esistono le condizioni ideali per l'istituzione di ZES in diverse aree del Paese (si veda, in proposito, l'iniziativa legislativa parlamentare promossa recentemente dalla regione Calabria per l'istituzione di una ZES nel distretto logistico industriale della Piana di Gioia-Tauro – atto Senato n. 894): appare necessario valorizzare, in particolare con sgravi fiscali per le nuove imprese, le zone di confine della regione Lombardia, che soffrono a causa di una crescente delocalizzazione in Svizzera (Canton Ticino) delle attività produttive situate nelle province di Varese e di Como, con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro.
L'istituzione di una ZES in Lombardia appare, dunque, la ricetta ideale per rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei settori industriale e manifatturiero, che costituiscono la spina dorsale dell'economia lombarda. In altre parole, se si considerano i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione di una zona franca, il saldo rimane di gran lunga favorevole in termini di maggiori introiti (anche fiscali) derivanti dall'incremento dell'indotto in conseguenza del rilancio delle attività d'impresa nelle zone di confine della Lombardia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce procedure, condizioni e modalità per la realizzazione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree della regione Lombardia confinanti con la Svizzera, al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES medesima di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

2. Una ZES è un territorio in cui le aziende insediate possono beneficiare di regimi particolari, ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in tema di zone a burocrazia zero.

Art. 2.

(Istituzione e caratteristiche della ZES della regione Lombardia)

1. È istituita una ZES nelle aree della regione Lombardia al confine con la Svizzera.

2. La regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1, includendovi esclusivamente i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge della regione Lombardia 20 dicembre 1999, n. 28, recante disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le aziende che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le aziende di servizi in genere.

4. Le imprese che si insediano nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea e con la legge italiana, e ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 5. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES medesima e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

Art. 3.

(Regime fiscale)

1. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI di cui alla lettera a), l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

2. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la ZES

3. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) e d) e quelle di cui al comma 2, nonché l'esenzione dall'IRAP nella misura del 50 per cento.

4. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo da parte delle imprese di cui al comma 1 è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato tra i residenti della regione Lombardia;

c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 1 a 4.

6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 4.

(Durata del regime fiscale agevolato)

1. Le agevolazioni indicate all'articolo 3 sono applicate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.