Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2019
Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
Onorevoli Senatori. – Tale disegno di legge ha la finalità di adeguare l'Italia ai canoni degli altri stati dell'Unione europea in materia di attività fisica ed educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
L'Italia oggi è all'ultimo posto in Europa per la pratica dell'attività motoria e pre-sportiva. Molto spesso tale attività viene sottovalutata e, nella maggior parte dei casi, viene svolta in maniera inadeguata da parte di personale non specializzato.
L'attività fisica e lo sport, oltre a contribuire al benessere psico-fisico della persona, contribuiscono alla prevenzione ed alla cura di molte patologie, rappresentano uno strumento capace di aumentare la capacità di apprendimento ed aiutano, a livello sociale, l'integrazione e l'inclusione e de plano portano al rispetto sia delle regole sia di sé stessi.
L'importanza dell'attività motoria svolta in età giovanile si evince non solo dal fatto che essa è utile, se non determinante, per una sana ed equilibrata evoluzione dal punto di vista psico-fisico ed umano dei ragazzi, ma anche per essere elemento di socializzazione, di condivisione, di corretto stile di vita e di relazioni interpersonali, tali da lasciare traccia per tutta la vita. Questo insegnamento, pertanto, non può essere delegato ai soli insegnanti curricolari privi di competenze specifiche.
Come dimostrato da innumerevoli studi, l'attività motoria aiuta a combattere obesità, scoliosi, problemi cardiaci, vascolari, cognitivi, e così via.
La Federazione italiana medici pediatri (FIMP) stima che in Italia il 30 per cento dei bambini sia sovrappeso e rischi quindi di diventare, in età adulta, un obeso, con tutti i rischi ad esso connessi. La spesa sanitaria associata all'obesità grava per un totale di circa 8,5 miliardi di euro l'anno e la stessa può essere contenuta, se non evitata totalmente, adottando sani stili di vita e adeguati e corretti programmi motori che siano predisposti da personale specializzato
Risulta importante sottolineare che al momento i bambini desiderosi di svolgere attività sportive o, più in generale, attività fisica e motoria sono costretti a praticarle presso associazioni private ed enti, obbligando quindi i genitori a pagare un corrispettivo mensile o annuo.
Pertanto tale disegno di legge si pone come obiettivo finale quello di prevedere una serie di cambiamenti e di opzioni volti all'introduzione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e primaria, inserendo in organico un docente di educazione motoria e sportiva: laureati magistrali in scienze motorie e sportive, diplomati presso l'ex Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) e altri laureati con laurea magistrale abilitati alla qualifica di tecnici federali.
Con l'inserimento in organico dell'insegnante « specifico », gli obiettivi per cui proponiamo questa riforma del piano di studi e dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia e primaria sono quindi quelli di garantire un insegnamento reale e qualificato ai bambini, aumentando le loro capacità di apprendimento, prevenendo fenomeni di bullismo, favorendo l'inserimento e la socializzazione con l'attività motoria e creando migliaia di nuovi posti di lavoro.
Art. 1.
(Istituzione della figura del docente di
educazione motoria e sportiva nella
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)
1. Al fine di promuovere la formazione e il pieno sviluppo della persona umana, riconoscendo l'educazione motoria e sportiva come strumento di inclusione e di integrazione sociale, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è istituita nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria la figura del docente di educazione motoria e sportiva.
2. Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica le istituzioni scolastiche determinano, all'interno del piano dell'offerta formativa, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria e sportiva, prevedendo che tale insegnamento sia prestato per almeno due ore settimanali, anche mediante l'approfondimento di una o più discipline sportive, dall'età di 4 anni.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione annuale degli organici del personale docente, assegna i relativi posti nell'organico funzionale delle istituzioni della scuola dell'infanzia e primaria a una scuola o a una rete di scuole in base al fabbisogno rilevato sui posti vacanti e disponibili per il triennio successivo.
4. Al fine di ottimizzare le risorse le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché, in conformità al principio di sussidiarietà verticale, specifici accordi in ambito territoriale con le università e le Federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Art. 2.
(Accesso al ruolo e inquadramento
professionale)
1. L'accesso al ruolo di docente di educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è riservato ai laureati in possesso di laurea magistrale in scienze motorie e sportive, o titoli equipollenti, nonché ai laureati in possesso di laurea magistrale con abilitazione alla qualifica di tecnici federali conseguita nell'ambito del Sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi (SNaQ).
2. Il docente di educazione motoria e sportiva ha gli stessi obblighi di servizio dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria e gode dello stesso trattamento retributivo. Qualora il docente provenga dai ruoli della scuola secondaria di primo o di secondo grado, l'inquadramento avviene sulla base delle vigenti norme contrattuali e di legge. Le modalità di passaggio tra i diversi ruoli della scuola primaria nonché tra i ruoli dei diversi ordini e gradi di scuola sono disciplinate dalla contrattazione collettiva.
3. Le attività di didattica dell'educazione motoria e sportiva sono parte integrante della progettazione educativa. Spetta al docente esperto, nel rispetto della titolarità della programmazione dei competenti organi collegiali ai quali egli stesso partecipa a pieno titolo, avanzare proposte e seguirne, in collaborazione con gli altri docenti, la realizzazione.
Art. 3.
(Disposizioni in materia
di inclusione scolastica)
1. Agli alunni con disabilità sono garantite, nell'ambito del piano educativo individualizzato di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, specifiche indicazioni per lo svolgimento della disciplina di educazione motoria e sportiva.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, mediante l'adozione di apposite linee guida sulle attività motorie e sportive da svolgere nell'ambito del piano educativo individualizzato nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
Art. 4.
(Misure di trasparenza e pubblicità)
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica nel sito internet del Ministero le informazioni e i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge nonché dei suoi effetti, con particolare riferimento all'inclusione degli alunni con disabilità.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 luglio di ogni anno, gli uffici scolastici regionali forniscono le informazioni necessarie sulla base di appositi questionari predisposti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2019 e a 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.