Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2018
Modifica dell'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente i richiami in servizio dalla riserva di complemento
Onorevoli Senatori. – Con la sospensione, dal 1° gennaio 2005, del Servizio militare di leva, basato sulla coscrizione obbligatoria, si è avviato il meccanismo di reclutamento improntato alla volontarietà. Negli anni, si è introdotto e consolidato un nuovo modello di difesa professionale caratterizzato da un alto livello di specializzazione del personale impiegato, sia sul territorio nazionale che nei teatri operativi e nelle missioni internazionali.
Proprio l'accresciuto impegno delle nostre Forze armate nelle missioni internazionali di peacekeeping, di stabilizzazione e ricostruzione, di cooperazione civile e militare nonché la crescente complessità dei compiti da esercitare sul territorio nazionale, hanno evidenziato l'utilità di disporre di professionalità esterne al personale in servizio permanente, di specialisti funzionali non disponibili o presenti in numero esiguo nell'ambito del personale effettivo o, ancora, la cui formazione o permanenza nei ranghi risulterebbero troppo onerose in relazioni alle previsioni e alle esigenze di impiego.
Sia sotto il profilo dottrinale che dal punto di vista operativo si è consolidato un modello di difesa più rispondente alle reali esigenze del Paese ed alle « nuove sfide » rappresentate dalle missioni internazionali di pace e, accanto alle risorse del personale in servizio permanente, si è rafforzato il bacino delle forze di complemento, attraverso il ricorso a professionisti provenienti dal mondo civile; una riserva di personale appositamente addestrato e formato al quale attingere per l'assolvimento di incarichi particolari, di compiti funzionali e specifici, e per periodi di tempo limitati da richiami in servizio a breve termine.
Le Forze per il completamento volontarie sono quindi quel bacino di personale a cui la Forza armata può ricorrere in tempo di pace per il completamento delle posizioni organiche vacanti nell'ambito di unità e comandi e sono costituite dal personale in congedo delle varie categorie (ufficiali, sottufficiali, militari di truppa), che ha fornito la propria disponibilità al richiamo in servizio, richiamabile su base volontaria.
Il personale da richiamare viene individuato e selezionato a cura dei comandi operativi intermedi, da comandi di brigata e da comandi di reggimento, in stretta collaborazione con i comandi regione militare, i comandi militari dell'esercito e centri documentali.
Nell'ambito delle Forze di completamento volontarie, per la sola categoria degli ufficiali, lo Stato Maggiore dell'esercito ha avviato il progetto « riserva selezionata » al fine di disporre di un bacino di personale maschile e femminile, in possesso di particolari professionalità d'interesse non compiutamente disponibili nell'ambito della stessa, per soddisfare eventuali esigenze operative, addestrative e logistiche.
Relativamente alla possibilità di procedere al richiamo in servizio di ufficiali appartenenti al bacino delle Forze di completamento della riserva selezionata, il quadro normativo attuale di riferimento è introdotto dalle modifiche contenute nel decreto legislativo del 28 gennaio 2014, n. 8 (entrato in vigore il 26 febbraio dello stesso anno), contenente « Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) , della legge 31 dicembre 2012, n. 244 ».
Testualmente, l'articolo 988-bis del citato codice (inserito dall'articolo 7, lettera bb), del succitato decreto legislativo) recita come segue: « L'Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo 987, purché non abbia superato il 56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore ».
Il presente disegno di legge di modifica del citato articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare è finalizzata ad innalzare i limiti di età previsti per il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva selezionata, al compimento del 60° anno di età, senza distinzione alcuna tra gli ufficiali superiori ed inferiori.
Il presente disegno di legge di modifica punta ad ottenere un bacino di professionisti appartenenti alla riserva selezionata più ampio e quindi a ricevere il massimo profitto dalle risorse umane e di bilancio disponibili; grazie alla disponibilità di un bacino di ufficiali più ampio del quale disporre da parte delle Forze armate, inoltre, non si disperderebbero le risorse stanziate per i Corsi di istruzione e formazione.
Nello specifico, la modifica proposta di innalzamento al 60° anno di età intende rispondere a tre assunti di fondo, quali la particolarità dell'ufficiale e del suo impiego specialistico; nonché la disponibilità di un bacino più ampio di ufficiali ancor più specializzati che intendono mettere la propria professionalità a disposizione della Forza armata; e, non ultimo, l'adeguamento dei limiti di età con quanto previsto da altri Paesi NATO.
Gli ufficiali della riserva selezionata si distinguono per il particolare e specialistico impiego al quale sono destinati: ricerca, progettazione, studio, analisi, assistenza, cura medica, eccetera, ed i loro sono compiti « non-combat » che possono essere svolti ottimamente anche senza le attuali e restrittive limitazioni di età. Come premesso, infatti, la riserva selezionata è un bacino di professionisti in possesso di un ampio e consolidato background nonché di esperienze lavorative di particolari professionalità d'interesse per la Forza armata, non sempre e compiutamente disponibili nell'ambito della stessa, che vengono impiegati per soddisfare particolari e specifiche esigenze di ricerca, studio, progettazione, addestrative e logistiche della Forza armata.
L'innalzamento al 60° anno di età per un eventuale richiamo doterebbe le Forze armate di un bacino di ufficiali disponibili all'impiego ancora più ampio, nel quale scegliere specifiche professionalità e « skills » professionali che possono ulteriormente consolidarsi oltre il compimento e del 52° o del 56° anno di età. Resta tuttavia inteso che gli ufficiali della riserva selezionata, al fine di un eventuale richiamo fino al 60° anno di età, devono raggiungere i requisiti minimi nelle prove di efficienza fisica (PEF) richiesti per gli ufficiali di pari età in servizio permanente effettivo (SPE) e altri ruoli.
L'innalzamento dell'età, infine, permetterebbe di adeguare e uniformare i limiti per il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva selezionata a quelli di altri Paesi, anche appartenenti alla NATO, fissato normalmente intorno al raggiungimento del 60° anno di età (Usa, UK, Germania, Finlandia, eccetera).
Art. 1.
1. L'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
« Art. 988-bis. (Richiami in servizio dalla riserva di complemento) - 1. L'ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo 987, purché non abbia superato il 60° anno di età, senza distinzione tra ufficiale superiore e ufficiale inferiore ».