Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2018
Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recanti disposizioni volte a limitare la sofferenza animale durante l'abbattimento
Onorevoli Senatori. – La materia della macellazione rituale è attualmente disciplinata dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, che ha sostituito la direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993. Di quest'ultima sono rimaste in vigore alcune parti degli allegati A e C.
Il regolamento del 2009 ha introdotto diverse novità, ma mantiene la deroga all'obbligo di stordimento degli animali prima dell'abbattimento, limitandola al caso di uccisioni rituali effettuate nei macelli. Nello specifico, in base a tale deroga, lo stordimento non si applica agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un mattatoio.
L'animale sottoposto a macellazione rituale deve essere integro e ciò esclude il ricorso a tecniche che comportino qualsiasi lesione. Per questo motivo, le tecniche di stordimento sono respinte da diverse comunità religiose in quanto giudicate lesive dell'integrità dell'animale.
Il disposto dell'articolo 26 del regolamento ha assicurato un certo livello di sussidiarietà agli Stati membri, i quali hanno la possibilità di adottare disposizioni nazionali tese a garantire quanto possibile un minore strazio degli animali durante l'abbattimento, e tale maggiore garanzia – alla lettera c) del paragrafo 2 – si può esercitare nel settore della macellazione di animali e operazioni correlate. Inoltre, ai sensi dell'articolo 23 dello stesso regolamento, agli Stati membri è demandata la determinazione della disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione del regolamento, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.
Il presente disegno di legge ha lo scopo di modificare il decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali», con cui l'Italia ha ottemperato alle disposizioni di cui al citato articolo 23. Con riferimento alla macellazione rituale, l'articolo 4 del suddetto decreto legislativo, al paragrafo 1, stabilisce che: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. La sanzione non si applica nel caso di utilizzo di particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello».
Posta dunque la deroga esplicita all'obbligo di stordimento in caso di macellazione rituale nel già menzionato decreto legislativo n. 131 del 2013, con il presente disegno di legge si prevede che sul territorio nazionale gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, al fine di garantire, durante l'abbattimento e le operazioni correlate, l'assenza per gli animali di dolori, ansia e sofferenze, anche in considerazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento europeo. Quindi, qualsiasi tipo di macellazione, compresa quella rituale, deve essere preceduta da un preventivo stordimento dell'animale, tenuto conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti così come stabilito nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Fermo restando il diritto inviolabile alla libertà religiosa riconosciuto dalla Costituzione all'articolo 19, che il presente disegno di legge non intende mettere in discussione, appare opportuno ricordare che la macellazione rituale è vietata in diversi Paesi dell'Unione europea e persino in Malesia, Paese a maggioranza islamica.
Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1, al comma 1, introduce l'obbligo di abbattimento degli animali, in tutto il territorio nazionale, esclusivamente previo stordimento, richiamando esplicitamente il citato articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2009. Al successivo comma 2, l'articolo stabilisce che tale principio deve essere applicato anche a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi. La norma, dunque, non introduce un divieto della macellazione rituale, ma estende a quest'ultima l'obbligo di stordimento. In questo modo è possibile conformare compiutamente il nostro ordinamento al disposto dell'articolo 13 del TFUE, ai sensi del quale, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.
Il principio sancito dall'articolo 1 del presente disegno di legge appare necessario anche alla luce del combinato disposto degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento, che pone in diretta correlazione l'assenza di dolore o sofferenze per gli animali con le pratiche di stordimento, nella misura in cui, come precedentemente esposto, molti metodi utilizzati per abbattere gli animali sono dolorosi e lo stordimento è ritenuto imprescindibile per indurre uno stato di insensibilità prima o nel momento stesso in cui l'animale viene abbattuto.
L'articolo 2 dispone delle modifiche al codice penale. Al comma 1, lettera a), è stabilito che la stessa pena prevista ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, in tema di maltrattamento di animali, sia applicata a chiunque nel territorio nazionale abbatta gli animali destinati alla macellazione, ivi compresi i metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, senza praticare il previo stordimento. Alla lettera b) è previsto che nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal nuovo secondo comma dell'articolo 544-ter è sempre ordinata la confisca degli animali ancora eventualmente vivi presenti nel luogo di macellazione ovvero dove è avvenuta la vendita degli animali. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a sei mesi dell'attività di trasporto, di commercio, o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. Nel caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
L'articolo 3, comma 1, del disegno di legge apporta le necessarie modifiche al citato decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, abrogando esplicitamente le sanzioni riferite agli articoli del regolamento disciplinanti l'utilizzo di particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi in assenza di stordimento.
In particolare:
1. la lettera a) prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 3, ai sensi del quale: «Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile della macellazione secondo i metodi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro». È bene specificare che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, stabilisce che, nell'ambito della macellazione rituale, qualora gli animali siano abbattuti senza essere precedentemente storditi, le persone responsabili della macellazione effettuano controlli sistematici per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o la scottatura. È evidente che, nella misura in cui, tramite l'articolo 1 del disegno di legge, è introdotto l'obbligo di stordimento anche nella macellazione rituale, la specifica sanzione prevista da detto articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 131 del 2013 perde la sua ragion d'essere;
2. la lettera b) modifica l'articolo 4 del decreto legislativo, disciplinante le violazioni riguardanti le procedure di stordimento, eliminando l'ultimo periodo del comma 1 e abrogando il comma 2. In questo modo si provvede a estendere la sanzione prevista per chi violi le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (obbligo di stordimento), nel caso di utilizzo di particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi. Conseguentemente, mediante l'abrogazione del comma 2 è eliminata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro per l'operatore che, nel caso di animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, non comunichi all'autorità sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della salute, di rispettare le condizioni previste dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento. Il summenzionato articolo 15, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che: «Gli operatori garantiscono che tutti gli animali che sono abbattuti conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, senza essere precedentemente storditi siano immobilizzati individualmente; i ruminanti sono immobilizzati meccanicamente. Sono vietati i sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale, a meno che non si tratti di animali macellati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, e tali sistemi non siano provvisti di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell'animale e siano adattabili alle dimensioni dell'animale». Il paragrafo 2 dell'articolo 15, pertanto, vieta, tra l'altro, i sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale, specificando che il divieto non si applica per gli animali sottoposti a macellazione rituale;
3. al fine di estendere tale divieto e la relativa sanzione anche alla macellazione rituale, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del presente disegno di legge modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 131 del 2013, specificando che la sanzione amministrativa pecuniaria si riferisce ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 15 del regolamento ed esplicitando, mediante l'introduzione del comma 1-bis, che la sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di utilizzo di sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale.
Art. 1.
(Obbligo di abbattimento previo stordimento)
1. Al fine di evitare agli animali dolori, ansia, o sofferenze durante l'abbattimento e le operazioni correlate, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, nel territorio nazionale gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1099/2009, il principio di cui al comma 1 della presente legge si applica anche a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi.
Art. 2.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 544-ter, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La stessa pena si applica a chiunque nel territorio nazionale abbatte gli animali destinati alla macellazione, ivi compresi i metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, senza praticare il previo stordimento»;
b) all'articolo 544-sexies è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal secondo comma dell'articolo 544-ter, è sempre ordinata la confisca degli animali ancora eventualmente vivi presenti nel luogo di macellazione ovvero dove è avvenuta la vendita degli animali. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a sei mesi dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. Nel caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime».
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131)
1. Al decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
2) il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole: «disposizioni di cui all'articolo 15» sono inserite le seguenti: «, paragrafi 1 e 3,»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di utilizzo di sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale».
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.