Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 744
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori FERRO e PAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2018

Nuove disposizioni in materia di deducibilità delle minusvalenze prodotte dalla crisi di Veneto Banca S.p.A. e di Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

Onorevoli Senatori. – Come noto, durante la XVII legislatura, con il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n.121, sono state introdotte disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.
Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – di fatto individuato in Intesa Sanpaolo – ed il trasferimento del relativo personale.
Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, si dispone una iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sui finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.
Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2019, n. 119, per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015; le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.
Sono state introdotte, inoltre, misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono accompagnare. Si intende, quindi, consentire il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria.
Nel corso dell'esame parlamentare all'interno di tale provvedimento è stato rifuso il contenuto del decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89. Detto provvedimento ha modificato la disciplina dell'intervento statale nelle procedure di risanamento e ricapitalizzazione degli istituti bancari recata dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, intervenendo in particolare sulla normativa che concerne il riparto degli oneri di risanamento delle banche tra azionisti e creditori subordinati (cosiddetti burden sharing).
Come si ricorderà il 23 giugno 2017 la Banca centrale europea ha dichiarato le due banche in condizione di dissesto (failing or likely to fail).
Secondo le regole dell'Unione europea, una banca in dissesto ordinariamente viene sottoposta a liquidazione secondo le ordinarie procedure di insolvenza, salvo il caso in cui il Comitato unico di risoluzione reputi che vi sia un interesse pubblico a sottoporre l'istituto a risoluzione, in quanto la liquidazione ordinaria potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di funzioni essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti (considerando 45 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2004, cosiddetta BRRD, che reca la disciplina europea dei salvataggi bancari).
Nella medesima data, il predetto Comitato di risoluzione unico (SRB – Single Resolution Board), richiesto di valutare se vi fossero tutti i requisiti per una risoluzione secondo la disciplina europea per i salvataggi bancari (BRRD), giunse alla conclusione che non era possibile dichiarare la risoluzione, in quanto non sussisteva il requisito dell'interesse pubblico.
In tali circostanze le regole europee prevedono l'applicazione delle procedure di insolvenza di ciascuno Stato, sotto l'egida della competente autorità nazionale di vigilanza a specifiche condizioni.
Si ricorda in proposito che la citata direttiva BRRD (articolo 32, paragrafo 1, lettera c)) e i decreti legislativi di recepimento (in particolare il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, all'articolo 20, comma 2, prevedono che la risoluzione è disposta quando la relativa autorità ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico.
La disciplina della crisi degli istituti bancari è stata profondamente modificata dalla predetta direttiva BRRD, che ha introdotto una nuova modalità di gestione delle crisi: la cosiddetta risoluzione, con cui viene avviato un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti dalle disposizioni europee, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e liquidare le parti restanti.
Secondo le regole dell'Unione europea, una banca in dissesto è ordinariamente sottoposta a liquidazione secondo le ordinarie procedure di insolvenza, salvo il caso in cui il Comitato unico di risoluzione reputi che vi sia un interesse pubblico a sottoporre l'istituto a risoluzione, in quanto la liquidazione ordinaria potrebbe mettere a repentaglio le stabilità finanziare, interrompere lo svolgimento di funzioni critiche e mettere a repentaglio la tutela dei depositanti (considerando 45 della direttiva BRRD).
La normativa italiana di recepimento riconosce come sussistente detto interesse pubblico ove la risoluzione sia necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015 (continuità delle funzioni essenziali dei soggetti in crisi, stabilità finanziaria, contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela) e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.
Di conseguenza in presenza di uno stato di dissesto, anche solo prospettico, le autorità competenti devono valutare se è possibile attivare la procedura ordinaria di liquidazione coatta amministrativa o se è utile avviare la procedura di risoluzione.
Fuori dal contesto della risoluzione, le regole europee prevedono la possibilità di richiedere l'approvazione della Commissione europea sull'uso di aiuti pubblici per facilitare la liquidazione. Più in dettaglio, ove gli Stati membri ritengano necessario prendere in considerazione un intervento pubblico per mitigare gli effetti dell'uscita dal mercato di un istituto bancario, trovano applicazione le regole europee in tema di aiuti di Stato: in particolare, per il settore bancario le regole sono individuate nella Comunicazione della Commissione europea, del 30 luglio 2013 (cosiddetta Banking Communication).
Essa richiede che i possessori di azioni e di obbligazioni subordinate contribuiscano pienamente ai costi di risanamento (cosiddette misure di burden sharing), in modo tale che le distorsioni della concorrenza siano limitate.
Dall'altro lato, le medesime regole dell'Unione europea stabiliscono che i possessori di obbligazioni senior non devono contribuire al risanamento e i depositanti rimangono pienamente tutelati, coerentemente alle regole dell'Unione europea.
La Commissione europea riferisce che l'Italia, in tale contesto, ha ritenuto che la liquidazione delle due banche possa avere un forte impatto sull'economia reale delle regioni in cui esse sono maggiormente operative.
Il precedente Governo ha dunque ritenuto necessario applicare la normativa del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, articoli 80-95), che prevede l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa e contestualmente l'adozione di misure di aiuto pubblico volte a sostenere una gestione ordinata della crisi delle due banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza.
Il 24 giugno 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca.
La crisi di Veneto Banca S.p.A. e di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. è quindi sfociata nella messa in liquidazione delle banche che ha prodotto ingenti perdite in capo agli azionisti, sia grossi investitori che piccoli risparmiatori, che detenevano per lo più le azioni in depositi bancari in regime dichiarativo o di risparmio amministrato.
L'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo univo delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, prevede la deducibilità delle minusvalenze solo se «realizzate mediante cessione a titolo oneroso», escludendo la possibilità di dedurre la perdita generatasi in sede di liquidazione (diversamente per esempio da altre tipologie di titoli quali le obbligazioni).
Al fine di non penalizzare eccessivamente i risparmiatori, con il presente disegno di legge si ritiene opportuno prevedere una misura straordinaria di deducibilità delle minusvalenze prodotte dalla crisi di Veneto Banca S.p.A. e di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. attraverso il rilascio di apposita certificazione da parte degli intermediari presso cui le azioni ed obbligazioni subordinate sono depositate o trasferite. Eventuali proventi che dovessero derivare in sede di liquidazione verrebbero tassati come corrispettivi di vendita assumendo un nuovo costo fiscale pari a zero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, presso cui sono depositate o trasferite le azioni e le obbligazioni subordinate Tier 1 e Tier 2 di Veneto Banca S.p.A. e di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., rilasciano, a richiesta del titolare, apposita certificazione con le caratteristiche di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, contenente le informazioni necessarie a consentire la deduzione della perdita derivante dalla liquidazione delle suddette società, determinata assumendo come corrispettivo un valore pari a zero. Eventuali proventi conseguenti alla liquidazione delle suddette società sono considerati corrispettivi da cessione a titolo oneroso.