Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2018
Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia e del Piemonte confinanti con la Svizzera
Onorevoli Senatori. – L'andamento dell'economia influenza notevolmente lo sviluppo di un Paese: se questa cresce, infatti, il benessere di ogni singolo cittadino aumenta e, complessivamente, aumenta il benessere di tutta la comunità perché si può redistribuire la ricchezza, non soltanto grazie al naturale aumento del PIL, ma anche attraverso l'incremento delle politiche di welfare e di investimenti.
In quest'ottica si inserisce dunque la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione delle cosiddette zone economiche speciali (ZES), che possono stimolare fattivamente e rapidamente la crescita di un Paese.
La ZES è una zona all'interno di una Nazione in cui sono previste specifiche agevolazioni finanziarie ed economiche, costruite con l'obiettivo di attrarre investitori stranieri che potrebbero essere interessati a fare investimenti in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari. All'interno della ZES le tasse vengono ridotte (fino ad essere in alcuni casi completamente azzerate) e le aziende pagano tariffe più basse. Questa, quindi, non soltanto si rende indispensabile per la crescita economica di aree storicamente depresse (o, per analogia con la zona franca urbana – che si basa sul medesimo principio di introduzione di agevolazioni fiscali e amministrative – per la ripresa di aree colpite da calamità naturali), ma possono essere anche un ottimo strumento di valorizzazione di territori ubicati in zone strategiche.
In alcune zone europee, le ZES, o aree affini, sono già attive da molto tempo; tra queste si citano qui: la Zona Especial Canaria (autorizzata dalla Commissione europea nel mese di gennaio del 2000); il Madeira International Business Centre (MIBC) la cui definitiva operatività, più volte prorogata, è attualmente attiva fino al 31 dicembre 2020; l'area di Lepaja e Rezekne, i cui incentivi (concessi nel 1997 e attivi fino al 2017) sono assimilabili alle ZES (oltre Riga e Ventspils come porti franchi). In tutto il mondo sono ormai diffusissime e se ne contano oltre 4.000, tra cui le celeberrime Dubai o Shenzen.
In Italia esistono le condizioni ideali per l'istituzione di ZES in diverse aree del Paese, ma queste sono state introdotte soltanto dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. Il decreto, all'articolo 4, restringe però il campo di applicazione delle medesime: il comma 2 prevede che la Zona economica speciale «comprenda almeno un'area portuale» e, al comma 4, prevede che «le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». Allo stesso modo, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli articoli 3 e 4, fa esplicito riferimento alla presenza di una area portuale, anche nel caso di istituzione de una ZES interregionale («le regioni nel cui territorio non sono ubicate Aree portuali, qualora contigue, possono presentare istanza di istituzione di una ZES in forma associativa, includendo uno o più porti che non rientrino nella categoria di Aree portuali», secondo quanto recita il comma 2 dell'articolo 4 di suddetto decreto).
Esistono però nel nostro Paese delle aree, che non includono aree portuali, che appare doveroso valorizzare – in particolare con sgravi fiscali per le nuove imprese – al fine di renderle più competitive in ragione della loro posizione strategica. Si tratta delle zone di confine delle regioni di Lombardia e Piemonte, e, nello specifico, delle province di Varese, Como e Sondrio per la prima e di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola per la seconda. Queste infatti soffrono a causa della crescente delocalizzazione delle attività produttive in Svizzera (Canton Ticino), con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro. Per tali motivazioni si rende necessaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, l'istituzione di una ZES in questi territori, anche in assenza di un'area portuale all'interno.
Questa costituirebbe proprio lo strumento ideale per rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei settori industriale e manifatturiero, che costituiscono la spina dorsale dell'economia lombarda e piemontese. In altre parole, se si considerano i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione di una zona franca, il saldo rimane di gran lunga favorevole in termini di maggiori introiti (anche fiscali) derivanti dall'incremento dell'indotto in conseguenza del rilancio delle attività d'impresa nelle zone di confine della Lombardia e del Piemonte.
Art. 1.
(Finalità e definizioni)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la presente legge stabilisce procedure, condizioni e modalità per l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle province delle regioni Lombardia e Piemonte confinanti con la Svizzera, al fine di promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione di questi territori e di favorire l'insediamento di aziende che svolgono attività d'impresa, nonché al fine di ostacolare la delocalizzazione produttiva oltre confine.
Art. 2.
(Istituzione e caratteristiche della ZES nelle regioni Lombardia e Piemonte)
1. È istituita una ZES nelle province della regione Lombardia e della regione Piemonte confinanti con la Svizzera.
2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentite le regioni di cui al comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con proprio decreto l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1, nonché le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3.
3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché imprese di servizi in genere, secondo quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
4. Sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei territori di cui al comma 2 e che sono già operanti o avviano una nuova attività economica nei medesimi territori nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e conseguentemente beneficiano delle stesse condizioni previste per le nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.
5. Le imprese comprese nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge italiana e ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 5.
Art. 3.
(Regime fiscale)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, le imprese di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI di cui alla lettera a) l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese o utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, che si applica solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai ventiquattro mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.
2. Le imprese che si trovano all'interno della ZES beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto su tutte le attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione che si svolgono all'interno della stessa ZES.
3. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) e d), e quelle di cui al comma 2. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione è riconosciuta nella misura del 50 per cento.
4. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la sede principale o l'unità locale nei territori della ZES, istituita ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, per almeno cinque anni, senza interruzioni, a pena di decadenza dal godimento dei benefici previsti dalla presente legge;
b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato tra i residenti delle regioni Lombardia e Piemonte;
c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data in cui le disposizioni della presente legge acquistano efficacia, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 1 a 4.
Art. 4.
(Durata del regime fiscale agevolato)
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 sono applicate dal periodo di imposta successivo a quello della data in cui le disposizioni della presente legge acquistano efficacia fino al 31 dicembre 2027.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027, che costituisce limite annuale. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 6.
(Disposizioni finali)
1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata al rilascio dell'autorizzazione, da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.