Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 926
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOAVERO MILANESI)
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA)
di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)
con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI)
e con il Ministro della salute (GRILLO)

(V. Stampato Camera n. 1123)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 novembre 2018

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 novembre 2018

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in 30.520 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

18-DDL-3590_0001.png

18-DDL-3590_0002.png

18-DDL-3590_0003.png

18-DDL-3590_0004.png

18-DDL-3590_0005.png

18-DDL-3590_0006.png

18-DDL-3590_0007.png

18-DDL-3590_0008.png

18-DDL-3590_0009.png

18-DDL-3590_0010.png

18-DDL-3590_0011.png

18-DDL-3590_0012.png

18-DDL-3590_0013.png

18-DDL-3590_0014.png