Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2018
Disposizioni in materia di congiungimento famigliare per il personale delle Forze armate, di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e trasferimento a domanda e d'autorità nelle Forze armate
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge introduce maggiori tutele per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia in materia di congiungimento famigliare e, per le sole Forze armate, in materia di trasferimento a domanda e d'autorità.
Lo stato giuridico del personale del comparto difesa e sicurezza, «in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti», è articolato in un complesso di doveri e diritti assolutamente singolare, differente, nella sostanza, rispetto a quello degli altri dipendenti pubblici. Tale «specificità» è sancita dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Il decreto legislativo n. 165 del 2001, nel dettare le «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», all'articolo 3, stabilisce che il rapporto d'impiego del personale militare e delle Forze di polizia resta regolamentato da norme speciali di diritto pubblico, sottraendolo al regime di lavoro subordinato «privatistico», proprio di altre amministrazioni pubbliche.
In questo quadro normativo, appare evidente la necessità di introdurre delle norme a tutela del comparto difesa e sicurezza, che tendano ad equilibrare la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto alle legittime richieste ed aspettative del dipendente.
L'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, riconosce al coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio, il diritto «ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina», qualora lo stesso sia impiegato presso una delle amministrazioni pubbliche, espressamente indicate dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Questo importante istituto ha il chiaro obiettivo di tutelare la stabilità e la serenità della famiglia, diritto fondamentale sancito dall'articolo 29 della Carta costituzionale, evitando gravi traumi famigliari in relazione a quelle categorie di dipendenti pubblici, maggiormente soggette a trasferimenti di sede.
La tutela, peraltro, è reciproca, dato che le conseguenze di uno smembramento famigliare potrebbero incidere negativamente anche sul servizio del militare o appartenente alle Forze di polizia, oltre che sulla sua famiglia.
La norma, tuttavia, dispone soltanto in relazione all'ipotesi del trasferimento del «coniuge convivente» che sia impiegato in un'amministrazione dello Stato allorquando il militare o l'appartenente alle Forze dell'ordine sia trasferito d'autorità, escludendo invece il caso in cui sia quest'ultimo a chiedere il trasferimento per congiungersi alla propria famiglia.
L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede nuove disposizioni in riferimento al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, in tema di congiungimento famigliare. Al personale coniugato o che sia unito civilmente con altro dipendente delle summenzionate amministrazioni, è riconosciuto il diritto, previa domanda, al congiungimento, che avverrà entro una distanza di 50 chilometri dal comune dove presta servizio il più alto in grado dei due coniugi o conviventi, ovvero, qualora gli stessi abbiano parità di grado, quello con anzianità di grado maggiore. Ai sensi del comma 2, è previsto che qualora non sia disponibile una sede di servizio entro 50 chilometri, anche per motivi di incompatibilità o legati al profilo d'impiego del dipendente, il trasferimento avvenga nella sede più vicina. In ogni caso, in considerazione delle esigenze dell'amministrazione, è consentito disporre il trasferimento in una sede differente, previo consenso dell'interessato.
Il disegno di legge propone inoltre, con l'introduzione di due articoli al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, una disciplina più chiara e trasparente nell'adozione del trasferimento a domanda e d'autorità da parte delle amministrazioni militari.
Il comma 2 dell'articolo 34 dello stesso codice stabilisce che «rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale».
In assenza di una specifica disciplina normativa sui trasferimenti, ogni Forza armata ha adottato, in totale autonomia, proprie regole interne, con conseguente disparità di trattamento tra appartenenti alle diverse amministrazioni militari ed enorme potere discrezionale nella decisione sui trasferimenti da parte delle stesse amministrazioni.
Se da un lato è comprensibile che il trasferimento d'autorità, cioè quello esercitato nell'esclusivo interesse dell'amministrazione militare, non possa essere soggetto ad una disciplina particolarmente stringente, non è altrettanto accettabile che i trasferimenti a domanda, cioè quelli richiesti dal personale per proprie esigenze, avvengano in maniera totalmente arbitraria.
L'introduzione di regole alle quali l'amministrazione militare debba attenersi risulta ancora più necessaria se si considera che i provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge n. 241 del 1990 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del dipendente subordinato.
L'articolo 2 del disegno di legge dispone l'introduzione dell'articolo 977-bis, sul trasferimento a domanda, che impone, con cadenza semestrale, alle amministrazioni militari di diramare un avviso contenente l'elenco delle posizioni disponibili, divise per sedi, fino al grado di tenente colonnello, escludendo quelle relative al comando degli enti. In aggiunta, è rimesso alla facoltà delle amministrazioni suddividere tali posizioni per grado, ruolo, categoria, specialità, qualifica, nonché prevedere ulteriori requisiti o limitazioni. È riconosciuto il diritto, ai militari interessati, di concorrere per tutte le posizioni rispetto alle quali siano in possesso dei requisiti, in ordine di preferenza. Le amministrazioni compongono le graduatorie e le rendono conoscibili entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso.
Inoltre, il medesimo articolo 2 del disegno di legge aggiunge l'articolo 977-ter, sul trasferimento d'autorità, con il quale si dispone il divieto, per tutti i militari fino al grado di tenente colonnello, di essere trasferiti d'autorità prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della prima assegnazione, dall'ultimo trasferimento o dal termine dell'aspettativa di cui all'articolo 903, salvo che nei casi dell'assegnazione del comando di un ente, del compimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche prescritti per l'avanzamento, di consenso dell'interessato, di incompatibilità ambientale o qualora si verifichi la chiusura della sede dove il militare è assegnato.
Le amministrazioni sono comunque libere, in considerazione delle proprie esigenze di servizio, di procedere a ripianare d'autorità le posizioni vacanti, una volta esperito almeno un tentativo di assegnare quelle posizioni a domanda. In tal modo viene preservata l'autonomia d'impiego dell'amministrazione che può colmare la vacanza ricorrendo al trasferimento d'autorità, previo accertamento dell'inesistenza di personale interessato ad essere trasferito volontariamente. Grazie a tale clausola si scongiura il rischio che, in presenza di personale interessato al trasferimento, si debba imporre a qualcun altro il trasferimento d'autorità con conseguente disagio per sé e per i propri famigliari; allo stesso tempo, si riduce al minimo l'erogazione dell'indennità di trasferimento, disciplinata dalla legge n. 86 del 2001 e legata ai trasferimenti d'autorità.
Ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge si demanda al Ministero della difesa, nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, l'adozione con decreto di un «regolamento sui trasferimenti a domanda delle Forze armate» al fine di disciplinarne le graduatorie in conformità alle già descritte disposizioni, fissandone altresì i criteri e punteggi in riferimento all'anzianità di servizio, al numero di figli e all'eventuale presenza di gravi patologie all'interno del nucleo famigliare. Ulteriori criteri e punteggi saranno attribuiti a seconda della presenza del coniuge, o unito civilmente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato da non meno di quattro anni entro una distanza massima di novanta chilometri dalla sede dell'ente per il quale si presenta la domanda di trasferimento e in relazione al rendimento lavorativo, all'impiego in sedi disagiate e al numero dei trasferimenti di sede effettuati.
L'articolo 4 specifica che le disposizioni introdotte con il presente disegno di legge non generano l'assunzione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 1.
(Congiungimento famigliare)
1. Il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, coniugato o unito civilmente con personale in servizio permanente presso la propria amministrazione ovvero presso un'altra tra le predette amministrazioni, ha diritto, a domanda, al congiungimento entro una distanza di 50 chilometri dal comune dove presta servizio il più alto in grado dei due o, a parità di grado, quello con la maggiore anzianità di grado.
2. In caso di impossibilità ad attuare il trasferimento nel limite chilometrico definito dal comma 1 in relazione allo specifico profilo d'impiego o ad eventuali incompatibilità del personale da trasferire, o per assenza di sedi, lo spostamento avviene nella sede più vicina.
3. L'amministrazione che deve operare il trasferimento, valutate le proprie esigenze di impiego, può disporre il trasferimento in una sede alternativa, acquisito il consenso dell'interessato.
4. Il presente articolo si applica anche qualora uno o entrambi i componenti della coppia legata da matrimonio o da unione civile appartengono alla categoria degli ufficiali piloti e navigatori di cui all'articolo 676 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Configurandosi come trasferimento a domanda, il trasferimento disposto ai sensi del presente articolo non comporta alcun onere a carico delle amministrazioni.
Art. 2.
(Trasferimento a domanda e trasferimento d'autorità nelle Forze armate)
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al libro quarto, titolo V, capo VI, sezione I, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 977-bis - (Trasferimento a domanda). – 1. Con cadenza semestrale le amministrazioni diramano un avviso contenente l'elenco delle posizioni disponibili fino al grado di tenente colonnello, divise per sedi, escluse quelle relative ai comandi degli enti.
2. È facoltà delle amministrazioni suddividere le posizioni di cui al comma 1 per grado, ruolo, categoria, specialità e qualifica nonché prevedere ulteriori requisiti o limitazioni.
3. I militari interessati al trasferimento nelle sedi indicate nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto a concorrere per tutte le posizioni per le quali posseggono i requisiti, in ordine di preferenza.
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, le amministrazioni compongono le graduatorie e le rendono conoscibili.
Art. 977-ter - (Trasferimento d'autorità). – 1. Nessun militare fino al grado di tenente colonnello può essere trasferito d'autorità prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della prima assegnazione, ovvero dell'ultimo trasferimento, ovvero dal termine dell'aspettativa di cui all'articolo 903, fatta eccezione per i seguenti casi:
a)assegnazione del comando di un ente;
b) compimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche prescritti per l'avanzamento;
c) consenso dell'interessato;
d) incompatibilitá ambientale;
e) chiusura dell'ente dove il militare è assegnato.
2. Le amministrazioni possono procedere a ripianare d'autorità le posizioni vacanti solo dopo aver esperito almeno un tentativo di assegnare le medesime posizioni a domanda».
Art. 3.
(Regolamento sui trasferimenti a domanda)
1. Il Ministro della difesa, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare le graduatorie dei trasferimenti a domanda del personale delle Forze armate in conformità alle disposizioni della presente legge, fissandone i criteri e i punteggi, con riguardo a:
a) anzianità di servizio;
b) numero di figli appartenenti al nucleo famigliare;
c) presenza di componenti del nucleo famigliare con gravi patologie;
d) coniuge, ovvero l'altro componente della coppia legata da unione civile, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato da almeno quattro anni entro una distanza non superiore a novanta chilometri dalla sede dell'ente per il quale si presenta la domanda di trasferimento, con previsione di punteggio incrementale per ogni ulteriore anno di impiego;
e) rendimento lavorativo degli ultimi cinque anni;
f) impiego in sedi disagiate fuori e dentro i confini nazionali;
g) numero di trasferimenti di sede effettuati, con previsione di incremento di punteggio per ogni trasferimento d'autorità e decremento per ogni trasferimento a domanda.
Art. 4.
(Oneri finanziari)
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.