Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2018
Modifiche agli articoli 66 e 78 del codice penale in materia di limiti degli aumenti di pena
Onorevoli Senatori. – Il codice penale prevede come pene detentive principali per i delitti l'ergastolo e la reclusione, precisando, rispettivamente agli articoli 22 e 23, che la pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno, mentre la pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
La prassi penale invalsa – dettata dai cambiamenti legislativi intervenuti nel tempo – ha peraltro limitato i casi in cui viene irrogato l'ergastolo a poche fattispecie di reato, quando non intervengono le attenuanti prevalenti che portano la pena dell'ergastolo da «venti a ventiquattro anni» (articolo 65 del codice penale), o addirittura – in caso di concorso di più attenuanti – a «dieci anni di reclusione» (articolo 67 del codice penale).
Ciò ha portato ad una sostanziale mitezza delle pene anche per reati ritenuti particolarmente gravi. L'opinione pubblica rimane attonita davanti alla durata di condanne per gravi e allarmanti fatti di sangue e a nulla valgono gli appelli alla «severità della condanna» e alla «certezza della pena» che ogni volta si sbandierano sui mezzi di informazione, anche da parte politica. Questa situazione viene ulteriormente accentuata con riferimento agli aumenti delle pene nell'ipotesi di «concorso di più reati» di cui agli articoli 71 e seguenti del codice penale.
In particolare, l'articolo 78, rubricato «Limiti degli aumenti delle pene principali», prevede al primo comma che nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, ovvero nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere trenta anni per la reclusione e sei anni per l'arresto, oltre a tetti massimi di multa e ammenda specificamente previsti.
In base al secondo comma del medesimo articolo 78, in caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, ovvero nel caso di concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto.
La casistica ci fa incontrare personaggi di caratura delinquenziale altissima, chiamati a scontare talvolta più condanne – a testimonianza del loro spessore criminale – ma queste ultime, in sede di esecuzione, vengono riportate al limite massimo di trenta anni previsto per la reclusione.
Il vigente criterio moderatore dell'articolo 78 del codice penale trova il suo fondamento in un contesto in cui la pena dell'ergastolo era ampiamente utilizzata per sanzionare i delitti gravi e non erano previsti sconti di pena sulla condanna in esecuzione, che doveva essere espiata per intero.
In un sistema che prevede attenuanti e riduzioni di pena non può tuttavia essere mantenuto un criterio moderatore così incisivo; il limite dei trenta anni non appare infatti correlato ai gravissimi reati che questi soggetti commettono e per i quali sono puniti con l'ergastolo. Si rischia infatti di non rispondere né al criterio di prevenzione speciale e generale che le pene devono avere, né al bisogno di sicurezza e di giustizia dell'opinione pubblica. La percezione è infatti che tale sistema sia sbilanciato a favore dei rei e che le vittime siano tenute in una considerazione marginale.
Nella consapevolezza della finalità rieducativa della pena e dell'esecuzione della stessa, sancita dall'articolo 27 della Costituzione, il presente disegno di legge mantiene il concetto di limite massimo degli aumenti di pena ma propone che esso sia uniformemente elevato, negli articoli 66 e 78 citati, dagli attuali trenta fino a quaranta anni, per i motivi sopra esposti.
Se ne auspica, pertanto, un celere e positivo esame.
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 66 e 78
del codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, numero 1), la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quaranta»;
b) all'articolo 78, la parola: «trenta», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quaranta».
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.