Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 513
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori VALENTE, ALFIERI, ASTORRE, BINI, BOLDRINI, BONIFAZI, CIRINNÀ, CUCCA, D'ARIENZO, FARAONE, GRIMANI, LAUS, MALPEZZI, MANCA, MARINO, MISIANI, PITTELLA, ROJC e SBROLLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2018

Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende introdurre nel codice penale gli articoli 589-quater, 589-quinquies, 590-septies e 590-octies, aventi rispettivamente ad oggetto il reato di omicidio sul lavoro, con diverse graduazioni a seconda delle norme violate in tema di sicurezza sul lavoro, il reato di omicidio sul lavoro aggravato nell'eventualità di sfruttamento sul lavoro; il reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime, il reato di lesioni gravi e gravissime sul lavoro aggravato dal concorso con lo sfruttamento sul lavoro.
Come noto prima dell'adozione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro le risposte sanzionatorie in relazione ad ogni singolo episodio di vittime sul lavoro trovavano fondamento nelle argomentazioni e nelle oscillazioni giurisprudenziali inerenti l'annosa e delicata distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale.
In particolare, si ravvisa la colpa cosciente nell'atteggiamento dell'agente che, pur rappresentandosi l'astratta possibilità di realizzazione del fatto, ne respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione. Da qui la non-volizione. Nel caso di dolo eventuale, invece, sussiste l'accettazione del rischio, quindi, volizione, che si realizzi un evento diverso, concretamente possibile, ancorché direttamente non voluto.
Il nostro codice penale punisce, come è noto, sia l'omicidio doloso, all'articolo 575 che l'omicidio colposo all'articolo 589, pertanto l'analisi dell'elemento psicologico diveniva assolutamente rilevante al fine di ricondurre il caso concreto nell'alveo della fattispecie di reato ad essa corrispondente.
Il reato sul lavoro rientra di fatto nella fattispecie colposa e pertanto punito ai sensi dell'articolo 589 del codice penale, secondo comma, con la reclusione da due a sette anni, mentre in presenza di una pluralità di vittime, ovvero di morte di una o più persone e ferimento di altre, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, con la previsione che la pena non può superare gli anni quindici.
Dalla formulazione del menzionato articolo 589 del codice penale è evidente come il legislatore non sia mai rimasto inerte di fronte al fenomeno degli incidenti mortali sul lavoro; il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», nel modificare il testo del predetto articolo ha, infatti, fortemente inasprito il trattamento sanzionatorio dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose dando autonomo risalto, come evidenziato, alle ipotesi in cui tali reati siano commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Nonostante ciò, non è mai risultato sufficientemente soddisfatto il bisogno di una punizione più severa nei confronti di chi sul lavoro cagioni la morte di vittime innocenti, per distrazione, disinteresse, o peggio per un'assoluta noncuranza delle normative sul lavoro dimostrando di dare la precedenza ad altri interessi e valori rispetto alla tutela massima della vita umana in ogni manifestazione sociale.
Il nuovo reato di omicidio sul lavoro, che si intende introdurre con il disegno di legge de quo attribuisce rilevanza penale ad una serie di condotte distinguendole in base al grado della colpa.
In particolare, l'articolo 1, punisce con la reclusione da due a sette anni l'omicidio commesso in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Prevede un aggravamento di pena nei casi in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto ai due obblighi base della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e nei casi in cui non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare all'INAIL la natura delle lavorazioni svolte con i conseguenti rischi. Come di tutta evidenza, infatti, la mancanza della valutazione dei rischi e quindi la conoscenza delle possibili situazioni pericolose per i lavoratori, nonché l'assenza della figura che di tali rischi e situazioni deve essere vigile osservatore sono indici di un ingiustificabile disinteresse per la sicurezza dei lavoratori. È prevista, inoltre, la pena della reclusione da otto a dodici anni qualora la morte sia stata causata dalla violazione della normativa prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 in tema di agenti fisici, sostanze pericolose, esposizione ad agenti biologici. È disposta la reclusione da cinque a dieci anni nei confronti di chi cagiona la morte di una persona mettendogli a disposizione strumenti di lavoro non conformi alla normativa europea e nazionale. È disposto un aumento di pena nei casi in cui il reo abbia commesso il fatto violando la normativa in tema di rischio incendio o la normativa sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, sull'utilizzo degli strumenti da taglio in ambito ospedaliero e sulla protezione da atmosfere esplosive. In tal senso val la pena ricordare il terribile caso della ThyssenKrupp. Si prevede, infine, un aumento di pena, in particolare la pena che dovrebbe essere inflitta per la violazione più grave aumentata fino al triplo da contenersi nel limite massimo di diciotto anni, qualora il reo cagioni la morte di più persone o la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.
Con l'articolo 2 si introduce nel codice penale l'articolo 590-septies che prevede un aumento di pena per lesioni sul lavoro gravi e gravissime con diversa gradazione delle pene in questo caso variabili da uno a sette anni di reclusione.
L'articolo 3 reca modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo.
L'articolo 4 reca modifiche al codice di procedura penale
L'articolo 5 dispone in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
L'articolo 6 reca modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
L'articolo 7 reca modifiche in materia di competenza penale del giudice di pace e l'articolo 8 norme di coordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Omicidio sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-quater. – (Omicidio sul lavoro). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a sette anni.

Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque, in violazione del titolo VIII, capi I e IV, del titolo IX, capi I, II e III, e del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque mettendo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

1) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

2) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al titolo III, capi II e III, al titolo IV, capi I e II, al titolo X-bis e al titolo XI, capi I e II, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d'opera e verso terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-quinquies. – (Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro). – Nel caso di cui all'articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».

Art. 2.

(Lesioni personali sul lavoro gravi
o gravissime)

1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 590-septies. – (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime). – Il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al datore di lavoro che in violazione del titolo VIII, capi I, II e IV, del titolo IX, capi I, II, e III, e del titolo X, capi I, II e III, del decreto legislativo n. 81 del 2008 cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, il datore di lavoro che metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 81 del 2008, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

1) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

2) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al titolo III, capi II e III, al titolo IV, capi I e II, al titolo X-bis e al titolo XI, capi I e II, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso prestatori d'opera e verso terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-octies. – (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime e sfruttamento sul lavoro). – Nel caso di cui all'articolo 590-septies, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Art. 590-novies. – (Definizione di lavoratore e datore di lavoro). – Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 589-quater e 590-septies, si intende per:

1) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e il lavoratore di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

2) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo».

Art. 3.

(Modifiche al codice penale in materia
di prescrizione e di omicidio colposo)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589- bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-bis e 589-quater»;

b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:

«m-quinquies) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-quater, secondo e terzo comma, del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) è aggiunta la seguente:

«m-sexies) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-septies, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589-bis, 589-quater, 590-bis, 590-septies»;

d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»;

e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

«e-ter) lesioni personali sul lavoro, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-septies del codice penale»;

g) all'articolo 552:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590-bis e 590-septies del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari»;

2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dagli articoli 590-bis e 590-septies del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto».

Art. 5.

(Responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche)

1. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale»;

b) al comma 2, le parole: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale»;

c) al comma 3, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-septies del codice penale».

Art. 6.

(Modifiche al decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera dd), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale»;

b) all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale,».

Art. 7.

(Competenza penale del giudice di pace)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse.

Art. 8.

(Norma di coordinamento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, i richiami ai reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, si intendono riferiti ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale come introdotti, rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dalla presente legge.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.