Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 717
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2018

Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Onorevoli Senatori. – Il presente decreto-legge reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza necessarie e urgenti al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti, nonché per assicurare il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo.
Il testo si compone di 14 articoli, di seguito illustrati.

Art. 1. – (Proroga di termini in materia di enti territoriali).

Comma 1. – Criteri di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio in favore delle province e delle città metropolitane.

La norma è finalizzata a confermare anche per l'anno 2018 le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016, concernenti le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna interessate.
La mancata conferma della disposizione citata determinerebbe l'impossibilità per il Ministero dell'interno di procedere al riparto delle risorse in esame e, soprattutto, alla loro erogazione con conseguenti ricadute negative sulla cassa degli enti beneficiari.

Comma 2. – Elezioni provinciali.

La disposizione è finalizzata ad individuare un'unica giornata nella quale si svolgeranno le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, il cui mandato viene a scadere entro il 31 ottobre 2018, nonché del rispettivo consiglio o presidente, in scadenza entro il 31 dicembre 2018.
In particolare, oltre a concentrare lo svolgimento delle elezioni delle predette cariche in un unico giorno, con effetti di semplificazione e razionalizzazione, si prorogano al 31 ottobre 2018 i mandati in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e la predetta data.
La data delle elezioni viene stabilita al 31 ottobre 2018.

Art. 2. – (Proroga di termini in materia di giustizia).

Comma 1. – Proroga del termine di applicazione di disposizioni in materia di intercettazioni.

Le disposizioni in materia di intercettazioni recate dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono subordinate al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali. Alcune attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici delle procure della Repubblica e di adeguamento dei locali (individuazione dei locali idonei per le cosiddette «sale di ascolto»), tuttora in corso, impongono di posticipare il termine di applicazione di disposizioni in materia oltre la data originaria.
La proroga del termine di applicazione della disciplina delle intercettazioni, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo citato, consente di adeguare al meglio le attività e le misure organizzative rispetto alle necessità degli uffici, di dispiegare in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e già realizzato, di definire in modo più consono il piano di formazione sui nuovi sistemi. La proroga può dare certezza di giungere all'applicazione della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti.
In ordine alla data di rinvio si rileva che alcune necessità organizzative e di realizzazione complessiva delle sale di ascolto di alcuni uffici, connesse ad una valutazione più generale, portano a individuare nel 31 marzo 2019 la data più opportuna per la piena funzionalità delle strutture e degli uffici.

Comma 2. – Sospensione dell'efficacia delle disposizioni recanti misure organizzative in tema di servizi per la partecipazione al dibattimento a distanza.

Il Ministero della giustizia ha posto in essere le attività contrattuali e organizzative per rendere operativa la disciplina normativa della multivideoconferenza contenuta nella legge n. 103 del 2017, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
Le disposizioni normative di cui si prevede il differimento dell'efficacia (articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge n. 103 del 2017), estendono il regime della multivideoconferenza anche ai processi con detenuti non in regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.
Tale estensione comporta, com'è evidente, la revisione organizzativa e informatica di tutta la precedente architettura giudiziaria, con necessità anche di aumento dei livelli di sicurezza informatica.
Tale finalità non si può realizzare con il solo incremento del numero di aule negli uffici giudiziari e di «salette» negli istituti di pena, ma richiede anche il mutamento di tutta l'infrastruttura, soprattutto quella attinente alla sicurezza informatica.
La stima dell'incremento del fabbisogno delle «sedi» per lo svolgimento della multivideoconferenza, così come ampliata dalla normativa richiamata, è di difficile previsione in mancanza di precedenti cui fare riferimento.
Il predetto Ministero ha, quindi, programmato un passaggio tecnico e organizzativo (cosiddetto switch off), molto concentrato nei tempi ed in periodo estivo.
È così previsto che l'efficacia delle richiamate disposizioni dell'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge n. 103 del 2017 – fatta salva l'immediata efficacia prevista dal comma 81 dell'articolo 1 della medesima legge, concernente le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 – sia sospesa dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 15 febbraio 2019 al fine di garantire che l'adeguamento agli accresciuti fabbisogni possa essere efficacemente gestito, soprattutto dal punto di vista dei livelli di sicurezza informatica, nonché adeguato alle esigenze di calendarizzazione dei processi, consentendo, a tal fine, una più proficua interlocuzione con gli uffici giudiziari interessati.
Si sottolinea come la sospensione non comporti modifica dell'impianto organizzativo generale scelto, né maggiori oneri e spese, essendo tutte le attività già contrattualizzate e coperte da scelte di bilancio già operate ed in parte attuate.

Comma 3. – Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di Napoli.

La disposizione prevede che il termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia, ricadente nel circondario del tribunale di Napoli, sia prorogato al 31 dicembre 2021.
L'attuale regime di temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari è dettato dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (decreto correttivo della cosiddetta geografia giudiziaria). L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio.
I dati statistici riguardanti la sezione distaccata di Ischia (procedimenti penali pendenti all'ultima rilevazione disponibile pari a 1.460; procedimenti civili sopravvenuti nell'anno 2016 pari ad oltre 1.000; procedimenti di esecuzione mobiliare sopravvenuti nell'anno 2016 pari ad oltre 1.300), che differiscono rispetto alle altre sezioni distaccate insulari ripristinate, per le quali i dati sono nettamente più contenuti, inducono a formulare per questa sola sezione una proroga del predetto termine per la cessazione del temporaneo ripristino. Infatti, proprio in relazione ai citati riferimenti statistici, per la sola sezione distaccata di Ischia, isola peraltro colpita di recente da un significativo evento sismico, sussiste un'effettiva esigenza di conservazione dell'ufficio giudiziario che mantenga sul territorio il servizio giustizia.
Va rilevato che la proroga viene disposta con anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2018 per consentire un ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, ove si consideri, in particolare, la necessità che i differimenti dei processi in corso possano essere programmati sul presupposto che i processi medesimi vengano svolti presso gli uffici della stessa sezione distaccata.
La disposizione, oltre a contenere la proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia, reca, con finalità di raccordo, la rimodulazione temporale, limitatamente alla predetta sezione, del termine fissato dall'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014, per la cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nello stesso articolo 10, riguardanti il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari.

Art. 3. – (Proroga di termini in materia di ambiente).

Comma 1. – Proroga del termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive.

Con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2015, la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
Le «specie esotiche invasive» sono le specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche, introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia per l'ambiente nel quale vengono a trovarsi. Questo fenomeno rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo.
Il regolamento (UE) n. 1143/2014, entrato in vigore il 1º gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia.
L'articolo 27 («Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali») del decreto legislativo n. 230 del 2017 autorizza i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal medesimo decreto legislativo n. 230 del 2017, a tenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purché il possesso sia denunciato secondo quanto previsto all'articolo 26, comma 1, e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso e all'età degli esemplari nonché la descrizione delle modalità di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilità di riproduzione e la fuoriuscita.
Il fine della disposizione è quello, da un lato, di accertare il numero e le specie di animali domestici appartenenti alle specie invasive presenti nel territorio della Repubblica italiana e, dall'altro, di autorizzare i proprietari alla detenzione degli esemplari senza incorrere nei divieti stabiliti dal decreto legislativo n. 230 del 2017 (così come previsto dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1143/2014), oltre a prevenire il rilascio in natura degli animali.
La denuncia va effettuata, secondo quanto previsto all'articolo 26 del decreto in argomento:

1) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (e cioè dal 14 febbraio 2018) in caso di detenzione di uno o più esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento;

2) in caso di aggiornamento dei predetti elenchi ad opera della Commissione europea, entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento;

3) entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 230 del 2017 (tale elenco non è ancora stato adottato).

Ai fini della norma all'esame, il termine oggetto di considerazione è esclusivamente il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (e cioè a partire dal 14 febbraio 2018), da prorogare sino al 31 agosto 2019, e non riguarda, pertanto, il termine relativo all'elenco nazionale (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 230 del 2017).
Ad oggi, infatti:

– le due liste di specie esotiche invasive vegetali ed animali di rilevanza unionale, rispettivamente del 13 luglio 2016, «Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio», e del 12 luglio 2017, «Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 della Commissione del 12 luglio 2017 che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio», non sono state modificate né è stata adottata una terza lista;

– l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 230 del 2017 non è stato adottato.

La proroga si rende necessaria per applicare al meglio e con efficacia il regolamento (UE) n. 1143/2014 e il decreto legislativo n. 230 del 2017: sia il regolamento che il decreto, infatti, hanno l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità dall'introduzione di specie esotiche in grado di insediarsi nell'ecosistema a danno delle specie vegetali ed animali già presenti.
Di conseguenza, è necessario prevenire il rilascio di esemplari delle predette specie esotiche in natura e garantire che la detenzione degli esemplari già presenti nel territorio nazionale avvenga secondo modalità tali da garantire l'isolamento di essi dall'ambiente circostante.
La disposizione di cui agli articoli 31 del regolamento e 27 del decreto legislativo riguarda essenzialmente i proprietari di animali, come, ad esempio, la Trachemysscripta (cosiddetta tartaruga palustre), che sono detenuti in casa in condizioni di sicurezza per l'ambiente e che non rappresentano un pericolo per l'ecosistema, ammesso che la detenzione rimanga in capo ai proprietari e non siano rilasciati nell'ambiente.
Occorre, inoltre, sottolineare che la conoscenza delle nuove disposizioni normative non sembra ancora ben diffusa tra i proprietari degli animali da compagnia (a fronte di un elevato numero presunto di esemplari detenuti, il Ministero ha ricevuto un basso numero di denunce) e che non sono ancora stati realizzate o individuate le strutture (pubbliche o private) alle quali gli esemplari possono essere consegnati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 27.
Pertanto, stante la sanzione prevista all'articolo 25, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n. 230 del 2017, è necessario incentivare la detenzione consapevole degli animali da compagnia, che rappresenta una modalità efficiente di applicare la normativa europea e nazionale, consentendo di prevenire abbandoni in natura e di salvaguardare la biodiversità.
Di conseguenza, con la norma all'esame ci si prefigge di consentire ai proprietari di animali da compagnia di denunciare la detenzione degli esemplari sino al 31 agosto 2019 (al fine di detenerli legalmente).
La norma risulta necessaria in quanto il numero di denunce circa il possesso di esemplari di specie esotiche invasive fino ad oggi pervenute ammonta a circa 1.000 a fronte di una stima di esemplari valutata fino a 100.000 unità, ragion per cui si propone la proroga del termine di presentazione delle denunce; inoltre, la proposta in esame riveste carattere di urgenza in quanto il termine ultimo per le denunce al Ministero scadrà il 13 agosto 2018.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né nuove attività a carico delle amministrazioni interessate o l'aggravamento di attività già svolte a legislazione vigente.

Art. 4. – (Proroga di termini in materia di infrastrutture).

Comma 1. – Proroga di termini in materia di programmi di edilizia scolastica.

Si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine del 30 settembre 2018 fissato dall'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1143, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205; termine entro cui il CIPE deve individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai definanziamenti dei programmi di edilizia scolastica, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, da effettuare ai sensi del medesimo comma 165.
Per dare attuazione alle disposizioni sopra riportate, il CIPE necessita di acquisire da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare dei programmi di edilizia scolastica in argomento, l'entità dei definanziamenti ai sensi del predetto comma 165, nonché da parte delle competenti regioni un'intesa sulla nuova programmazione.
Si segnala che l'articolo 1, comma 165, settimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede analoga procedura per il programma di edilizia scolastica di cui alle delibere CIPE n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012, ma non fissa alcun termine per l'individuazione delle modalità di impiego delle economie derivanti dai definanziamenti.
A causa della difficoltà di individuazione degli interventi da finanziare da parte delle regioni, che sono impegnate nella redazione della programmazione nazionale triennale 2018-2020 relativa all'edilizia scolastica, si rileva che sono ancora in corso le attività necessarie alla definitiva individuazione degli interventi da finanziare.
Inoltre, si rappresenta che le somme da recuperare, derivanti dai definanziamenti degli interventi finanziati dalle delibere CIPE n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012, in parte dovranno essere recuperati dagli enti ai quali è stato erogato il 45 per cento dell'importo totale del finanziamento in forma di anticipazione.
Pertanto, considerate le lunghe tempistiche necessarie all'individuazione degli interventi da finanziare, non risulta possibile definire tale programmazione entro la data del 30 settembre 2018.

Comma 2. – Proroga di termini in materia di salvamento acquatico.

Il comma 2 prevede un'ulteriore proroga del termine a partire dal quale si applica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, recante il regolamento in materia di norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, con conseguente medesima proroga delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011.
Tale proroga si rende necessaria in ragione delle criticità emerse a seguito dell'ampliamento della competenza dell'Autorità marittima anche alle procedure per il rilascio del brevetto per piscine ed acque interne e delle conseguenti ripercussioni sull'organizzazione complessiva dei servizi assicurati dagli uffici territoriali del Corpo.

Comma 3. – Disposizioni in materia di obbligatorietà di patente nautica.

L'articolo 29 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, ha modificato il capo IV del titolo II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che contiene la disciplina delle patenti nautiche. In particolare, il comma 2, lettera a), del citato articolo 29 ha sostituito la lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, attuando l'aggiornamento delle cilindrate dei motori, in considerazione dell'evoluzione tecnologica dei propulsori marini che, a parità di cilindrata, erogano oggi maggiori potenze. La novella introdotta ha, pertanto, reso obbligatorio il possesso della patente nautica per la conduzione di determinate categorie di motori (in particolare, con alimentazione ad iniezione) la cui conduzione, alla luce della previgente normativa, non richiedeva, invece, il possesso della citata patente.
I possessori dei motori in questione si sono, pertanto, trovati nell'impossibilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 229 del 2017 (13 febbraio 2018), di condurre i suddetti motori qualora non in possesso di patente nautica. Similmente, gli operatori commerciali non possono più locare le unità dotate delle suddette motorizzazioni a persone non in possesso di patente nautica, così determinando un evidente nocumento per l'esercizio dell'attività di quelle imprese che avevano acquistato i sopradescritti propulsori proprio in ragione della loro conduzione senza obbligo di patente nautica.
Questi elementi inducono a considerare necessario l'odierno intervento normativo, al fine di consentire all'utenza interessata di conseguire la necessaria patente nautica o, alternativamente, per quelle imprese cui si è fatto sopra cenno, oppure per i privati diportisti, di munirsi di motorizzazioni che, anche alla luce delle nuove disposizioni, non necessitano di patente nautica.
Sul punto, l'istruttoria condotta con la competente Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha evidenziato l'assenza di profili di criticità relativi alla sicurezza della navigazione.

Art. 5. – (Proroga di termini in materia di politiche sociali).

Comma 1. – Proroga di termini per l'attuazione dell'ISEE precompilato.

La norma in esame proroga il termine di entrata in vigore della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) precompilata, introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, al fine di consentire gli opportuni interventi tecnici diretti a garantirne una più semplice accessibilità per i cittadini, contemperando l'esigenza della tutela della privacy.
La modifica proposta al comma 3 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 147 del 2017 rinvia al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione della data a decorrere dalla quale è possibile accedere a regime alla DSU precompilata e la previsione della data di avvio del periodo sperimentale.
Coerentemente, al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017:

– è eliminata la previsione del termine a decorrere dal quale la modalità precompilata della DSU costituisce l'unica modalità utilizzabile per la sua presentazione;

– è spostata al 1º gennaio 2019 la data a decorrere della quale la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. Pertanto, sempre a decorrere dal 2019, i dati reddituali e patrimoniali sono aggiornati al 1º settembre di ciascun anno prendendo a riferimento l'anno precedente.

Art. 6. – (Proroga di termini in materia di istruzione e università).

Comma 1. – Proroga del termine in materia di abilitazione scientifica nazionale.

Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'accesso al ruolo dei professori universitari, originariamente stabilito in tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a seguito di una modifica introdotta dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è stato prorogato di trenta giorni. Pertanto, nell'ambito del V quadrimestre della procedura concorsuale per l'abilitazione scientifica nazionale – ASN, tornata 2016-2018, le commissioni nazionali sono tenute a concludere i lavori entro il 6 agosto 2018.
La disposizione di cui al comma 1 intende prorogare al 30 ottobre 2018 il predetto termine del 6 agosto 2018 per la conclusione delle attività delle suddette commissioni nazionali, al fine di consentire alle stesse di completare la valutazione dei candidati che hanno presentato domanda nel V quadrimestre, ossia entro le ore 15 del 6 aprile 2018. Si ribadisce, quindi, che la proroga incide esclusivamente sulle valutazioni in corso per il V quadrimestre della tornata ASN 2016-2018.
La proroga si rende necessaria alla luce dell'esigenza di assicurare la regolare conclusione dei lavori delle commissioni di cui trattasi, in considerazione del fatto che, con riferimento al predetto quadrimestre, è stato registrato il più alto numero complessivo di domande rilevato nell'ambito della tornata 2016-2018, ossia 21.749 domande a fronte di 20.369 del I quadrimestre, 4.768 del II quadrimestre, 3.824 del III quadrimestre e 7.621 del IV quadrimestre.
Infatti, atteso l'elevato numero di candidati oggetto di valutazione, le commissioni nazionali, come è emerso dalle numerose istanze di proroga del termine per la conclusione dei lavori, pervenute al MIUR da parte delle stesse commissioni nazionali, hanno riscontrato notevoli difficoltà nello svolgimento della predetta attività di valutazione e, soprattutto, nel chiudere i procedimenti valutativi entro il prescritto termine del 6 agosto.
Alla luce del quadro fattuale appena evidenziato, si è ritenuto pertanto che il procedimento valutativo in corso, in assenza di un intervento di proroga del suddetto termine di conclusione dei lavori, potrebbe essere messo a repentaglio sotto i profili del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività amministrativa di cui trattasi.
L'urgenza dell'intervento di proroga deriva, inoltre, dall'imminente scadenza del suddetto termine del 6 agosto di conclusione dei lavori.
La disposizione di proroga in argomento è connotata, inoltre, dall'urgenza in ragione anche del fatto che le commissioni incaricate della valutazione dei candidati relativi al V quadrimestre scadranno nella quasi totalità il 30 ottobre 2018 (durata biennale dalla nomina, la quale è avvenuta a ottobre 2016).
È altresì opportuno evidenziare che il quadro normativo e regolamentare vigente, in assenza di eventuale proroga dei lavori delle commissioni, determina gravi conseguenze sulle procedure di abilitazione. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, infatti, si prevede che: «Se la commissione non ha concluso le valutazioni entro la scadenza del termine di cui al comma 3, il competente direttore generale del Ministero avvia la procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, con le modalità di cui all'articolo 7 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6, assegnando un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. È facoltà della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione dei candidati, è facoltà degli stessi di ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei medesimi criteri».
A fronte dell'elevato numero di candidati che hanno presentato domanda nel suindicato quadrimestre, alcune commissioni si trovano a dover valutare finanche quasi 600 candidati nel termine attualmente determinato in tre e mesi e trenta giorni decorrenti dal 6 aprile 2018, dovendo conseguentemente concludere i propri lavori entro il 6 agosto 2018.
Alla luce di quanto sopra è del tutto evidente che in caso di mancato completamento dei lavori delle commissioni il rischio è quello di dover rinominare le commissioni dell'ASN, che avranno solo tre mesi di tempo per svolgere un lavoro che le precedenti commissioni dovevano concludere in quattro mesi.
Tale circostanza, molto probabile per alcuni settori concorsuali le cui commissioni hanno già rappresentato al Ministero l'oggettiva difficoltà di procedere nei termini, determinerebbe l'impossibilità per i candidati di conoscere l'esito della propria domanda di abilitazione, con un molteplice ordine di conseguenze:

- l'inevitabile disparità di trattamento tra candidati che, pur avendo presentato la domanda negli stessi termini, in alcuni settori concorsuali verrebbero a conoscenza dei propri risultati e in altri, quelli con il maggior numero di domande da valutare, rischierebbero di vedere differito il termine utile per conoscere l'esito della procedura anche di quattro mesi (in considerazione della necessità di attendere la formazione della nuova commissione, il decorso del termine utile per l'eventuale ricusazione dei commissari e per il ritiro della domanda e il termine a disposizione della «nuova» commissione);

- l'impossibilità, per i candidati dei settori concorsuali le cui commissioni non dovessero concludere i lavori entro il 6 agosto, di conseguire l'abilitazione e di poter conseguentemente partecipare alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e di II fascia nel frattempo bandite dagli atenei; situazione quest'ultima che determinerebbe un'eccessiva disparità di trattamento rispetto a coloro che sono già abilitati, con il rischio di vedersi preclusa la possibilità di essere chiamati in servizio nelle università;

- aspetto ancora più rilevante, l'impossibilità dei candidati attualmente inquadrati come ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 di poter essere ammessi nel terzo anno di contratto alla procedura di «tenure track» e poter, quindi, essere valutati ai fini della chiamata su posizione di professore associato.

Comma 2. – Proroga di termini in materia di reclutamento nelle Istituzioni AFAM.

La disposizione di proroga si rende necessaria nelle more dell'entrata in vigore del regolamento sul reclutamento del personale docente AFAM in attuazione della legge n. 508 del 1999, che dovrebbe completare l’iter di adozione in tempo utile per le assunzioni dell'anno accademico 2019-2020. In particolare, si estende la proroga per l'utilizzo, nelle Istituzioni AFAM, delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, trasformate nel frattempo in graduatorie ad esaurimento. La suddetta proroga è stata già disposta negli anni precedenti, in particolare anche per l'anno accademico 2017-2018. La disposizione permette dunque di effettuare, per l'anno accademico 2018-2019, le assunzioni a tempo indeterminato per le quali è in fase di predisposizione la richiesta di autorizzazione al MEF e al Dipartimento della funzione pubblica, nonché quelle a tempo determinato, atteso che dette graduatorie sono utilizzabili in entrambi i casi.
Come già avvenuto per gli anni precedenti, anche per il successivo anno accademico si adotterà la procedura prevista dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
La disposizione in argomento è indispensabile in considerazione del fatto che il Ministero e le Istituzioni AFAM debbono conoscere con chiarezza il quadro normativo e le possibili facoltà assunzionali entro il mese di settembre 2018, al fine di garantire un corretto e ordinato inizio dell'anno accademico e in modo da poter organizzare la didattica e le lezioni.

Comma 3. – Proroga di termine relativo alle scuole italiane all'estero.

La disposizione di cui al comma 3 consente il regolare avvio dell'anno scolastico 2018/19 nel sistema della formazione italiana nel mondo, assicurando la copertura di almeno 183 posti, compresi 40 nelle scuole statali all'estero e 28 posti nelle scuole europee, che costituisce un obbligo per lo Stato italiano.
In attesa della definizione delle nuove procedure introdotte dal decreto legislativo n. 64 del 2017, è necessario ricorrere alle graduatorie vigenti nell'anno scolastico 2017-2018 per destinare all'estero il personale sui posti che risultano scoperti nell'ambito del contingente indicato nel medesimo decreto legislativo n. 64 del 2017.
Attingendo alle graduatorie già formate per la destinazione all'estero su posti di contingente, sarà inoltre possibile assegnare temporaneamente all'estero personale scolastico, qualora ricorrano esigenze di servizio non programmate.
La disposizione ha carattere di urgenza, in quanto l'invio all'estero deve essere disposto con alcuni mesi di anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, per consentire la complessa organizzazione del trasferimento all'estero del personale e dei relativi familiari.

Art. 7. – (Proroga di termini in materia di cultura).

Comma 1. – (Bonus cultura).

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», ha confermato per gli anni 2018 e 2019 la dotazione finanziaria della misura di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, consistente nel riconoscimento del cosiddetto «bonus cultura» ai giovani che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2016 (misura già estesa anche ai soggetti che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2017 con l'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
In sede di parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, a seguito del rifinanziamento sopra menzionato, apportava le necessarie modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta elettronica, il Consiglio di Stato, con parere 15 giugno 2018, n. 1546, ha ritenuto necessaria una fonte normativa primaria legittimante l'intervento in favore della platea dei nuovi beneficiari, in coerenza con la conferma dello stanziamento finanziario.
La disposizione che ora si va ad introdurre, dunque, prevede espressamente l'estensione del beneficio per l'anno 2018, garantendo in tal modo la necessaria copertura normativa.

Art. 8. (Proroga di termini in materia di salute).

Commi 1 e 2. – Prescrizioni di medicinali veterinari e di mangimi medicati secondo il modello di ricetta elettronica.

In merito alla proroga di cui ai commi 1 e 2, si rappresenta che l'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2017», ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari». In particolare, ha istituito, in tale ambito, la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e, nell'ambito di essa, ha previsto la prescrizione medico-veterinaria elettronica, disponendo che i produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie e parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari, i medici veterinari, i mangimifici e i titolari dell'autorizzazione al commercio di mangimi medicati e di prodotti intermedi inseriscano nella banca dati centrale, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, i dati concernenti: a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonché l'acquirente; b) la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari, secondo modalità, demandate a un decreto del Ministro della salute, per l'immissione nel nuovo sistema informatico di tali informazioni, prevedendo altresì che, in ogni caso, a decorrere dal 1º settembre 2018, le prescrizioni dei medicinali veterinari sono redatte esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica di cui al predetto decreto del Ministro della salute.
Analogamente, con il predetto articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167, al comma 2, è stata apportata una modifica anche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di attuazione della direttiva 90/167/CEE in materia di mangimi medicati, per quel che concerne la decorrenza dal 1º settembre 2018 per la redazione, secondo il modello di ricetta elettronica di cui al predetto decreto del Ministro della salute, anche delle prescrizioni dei mangimi medicati.
La predisposizione del suddetto decreto ha richiesto un'istruttoria complessa. Infatti, non solo si è provveduto preliminarmente all'informazione e alla formazione delle regioni e poi delle varie categorie coinvolte (veterinari, farmacisti, grossisti, eccetera), ma è stato anche elaborato, con un gruppo di lavoro costituito con le regioni, un manuale operativo che, pur non facendo parte del decreto, definisce procedure univoche e condivise tra tutti gli attori della filiera per la predisposizione e la trasmissione delle informazioni al sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati a garanzia della qualità ed efficienza del sistema, nonché sono intercorsi contatti con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si fa presente, infine, che la prescrizione elettronica veterinaria rappresenta una «rivoluzione» normativa che comporta, dunque, un lungo periodo di «adattamento» e di studio dell'impatto sulle varie realtà coinvolte, che hanno mostrato qualche «resistenza» alla novità. Ciò ha avuto delle ripercussioni sui tempi di adozione del decreto, considerato anche che esso dovrà essere sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tutto ciò premesso, si propone la proroga del termine di decorrenza dell'obbligatorietà della prescrizione medico veterinaria elettronica dal 1º settembre 2018 al 1º dicembre 2018 sia per la prescrizione di medicinali veterinari che per la prescrizione di mangimi medicati.

Comma 3. – Quote premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 3 è finalizzato a consentire, anche per l'anno 2018, in via transitoria ed eccezionalmente, l'utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, ai sensi dell'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo la proposta di riparto delle risorse finanziarie per l'anno 2018 della Conferenza delle regioni e province autonome inviata al Ministero della salute con nota del Presidente del 19 febbraio 2018. A tal fine, si estende anche al predetto anno la procedura di cui al quinto periodo del citato comma 67-bis, prevista per l'anno 2014 e già estesa agli anni 2015, 2016 e da ultimo per il 2017 con l'articolo 34, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pur sempre nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo del comma medesimo, il quale dispone che: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione».
L'urgenza dell'intervento, peraltro richiesto nella suddetta nota del Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, così come già avvenuto per gli anni precedenti, risiede nella necessità di garantire il riparto delle predette risorse alle citate regioni, in assenza delle quali si determinerebbero criticità di ordine finanziario in merito agli equilibri di bilancio.

Comma 4. – Investimenti privati nelle strutture ospedaliere in Sardegna.

Con il comma 4, relativamente alle disposizioni recate dall'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, intese a salvaguardare la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie per la regione Sardegna, in particolare per l'ospedale di Olbia, si interviene, in virtù del carattere sperimentale dell'investimento straniero, sulle deroghe ivi previste per il periodo 2015-2017, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
In particolare, con la lettera a) si estende al periodo 2018-2020 la deroga al comma 14 dell'articolo 15 del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, in base al quale, a decorrere dall'anno 2014, le regioni hanno l'obbligo di ridurre la spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera del 2 per cento rispetto a quella complessiva annua consuntivata nell'anno 2011, consentendo, in tal caso, pur sempre nelle more della riorganizzazione della rete ospedaliera e per il periodo 2018-2020, di incrementare il livello fino al 6 per cento del finanziamento del servizio sanitario regionale per l'acquisto di prestazioni sanitarie, in presenza di investimenti con partecipazione di capitali prevalentemente esteri, finalizzati alla realizzazione di nuove strutture ospedaliere. Conseguentemente, con la lettera b) si estende al suddetto periodo 2018-2020, sempre in virtù del carattere sperimentale dell'investimento, l'obbligo in capo alla regione Sardegna e al Ministero della salute di monitorare l'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica della regione.

Art. 9. – (Proroga di termini in materia di eventi sismici).

Comma 1. – Proroga di termini in materia di recupero di aiuti relativi agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo.

La norma proroga il termine per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo.

Comma 2. – Riparto del Fondo di solidarietà comunale nei comuni del cratere – sisma Emilia-Romagna 2012 e sisma L'Aquila 2009.

La disposizione estende al 2019 la percentuale di partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i comuni danneggiati dagli eventi sismici indicati all'articolo 1, comma 436, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 10. – (Proroga di termini in materia di sport).

Comma 1. – Universiadi.

L'articolo 1 della legge finanziaria 2018, ai commi 375 e seguenti, al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, ha previsto la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario. La norma suddetta, nel prevedere che il commissario dovesse essere scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, prevede che il commissario stesso opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.
Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna delle opere si rende ora necessario lo spostamento del termine ultimo di realizzazione originariamente previsto dalla norma, prorogandolo al 31 maggio 2019. Inoltre, attesa la localizzazione degli interventi e la necessità di responsabilizzare gli enti territoriali interessati dall'evento, le disposizioni ora introdotte prevedono che il commissario sia individuato ex lege nel direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019. La norma prevede gli adeguamenti delle ulteriori disposizioni della legge di bilancio 2018 consequenziali alla individuazione del commissario; richiede altresì espressamente, modificando il comma 379, che, per gli interventi da realizzare nell'area del comune di Napoli, si provveda previa intesa con il sindaco di Napoli. Inoltre viene aggiornata la composizione della cabina di regia, inserendo la partecipazione dei comuni ove devono essere realizzati specifici interventi.

Art. 11. – (Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi).

La disposizione proroga i termini previsti, rispettivamente, in sede di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, per la costituzione dei gruppi bancari cooperativi e per l'adeguamento delle banche popolari a quanto stabilito dall'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del medesimo decreto legislativo. Con riferimento a questo ultimo termine, si evidenzia che il relativo decorso è stato sospeso, con effetti erga omnes, dal Consiglio di Stato con decreto 15 dicembre 2016, n. 5571, confermato con ordinanza 13 gennaio 2017, n. 111, sicché risulta tuttora pendente e necessita di una ulteriore, breve, proroga al fine di assicurare la continuità dell'attività bancaria per i tempi tecnici occorrenti al completamento di quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle due banche che non si sono trasformate (Banca popolare di Sondrio e Banca popolare di Bari).
La riforma delle banche di credito cooperativo (BCC) ha il suo fondamento nella consapevolezza che, in una prospettiva di medio periodo, il settore del credito cooperativo potrebbe risultare caratterizzato, anche in ragione dell'evoluzione dei requisiti patrimoniali richiesti per lo svolgimento dell'attività bancaria, da debolezze strutturali derivanti sia dal modello di attività – focalizzato sulla tradizionale attività al dettaglio e dunque particolarmente esposto all'andamento dell'economia reale nelle aree di riferimento – sia dagli assetti organizzativi e dalla dimensione ridotta, con effetti sui costi e sulle possibilità di innovazione.
È necessario quindi favorire l'aggregazione del sistema conciliando le esigenze, da un lato, di accrescere le possibilità di raccolta di capitale, favorire il mutuo sostegno di queste banche e migliorarne i sistemi di governo e di controllo e, dall'altro, di tutelare la forma cooperativa e i vantaggi propri che derivano dal mutualismo e dal radicamento territoriale.
Il cardine della riforma del credito cooperativo (decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49) risiede nel principio che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo è consentito solo alle imprese bancarie cooperative che fanno parte di un gruppo bancario cooperativo (articolo 33, comma 1-bis, del testo unico bancario). E’ necessaria l'adesione a un gruppo bancario cooperativo per il rilascio della licenza bancaria e, in caso di recesso e di esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca delibera la trasformazione in società per azioni o la liquidazione volontaria.
Con la riforma del 2016 è stato quindi disciplinato il gruppo bancario cooperativo, di cui fanno parte: a) la società per azioni capogruppo autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, alla quale sono attribuiti contrattualmente poteri di direzione e coordinamento del gruppo; b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie; c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59, testo unico bancario. La banca capogruppo quindi è una banca costituita in società per azioni, non una banca cooperativa.
Caratteristica fondamentale del gruppo bancario cooperativo è la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti: le banche del gruppo garantiscono in solido i creditori esterni e si forniscono reciprocamente sostegno per preservare la solvibilità e liquidità di ciascuna banca del gruppo. Gli interventi di sostegno infragruppo sono effettuati dalla sola capogruppo; la contribuzione delle banche aderenti al gruppo è determinata dall'accordo di garanzia.
Le banche di credito cooperativo, aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi se questi gruppi sono composti solo da banche aventi sede legale nella medesima provincia autonoma.
Il divieto di esercitare l'attività bancaria in forma cooperativa in mancanza di adesione a un gruppo bancario cooperativo vale anche per le BCC già autorizzate.
Dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d'Italia (3 novembre 2016) decorreva il termine (non superiore a diciotto mesi) per la proposizione, da parte della candidata capogruppo, dell'istanza di costituzione del gruppo bancario cooperativo, corredata dello schema di contratto di coesione e dell'elenco delle banche che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.
Secondo quanto previsto dalle Istruzioni di vigilanza, la Banca d'Italia, sentita la BCE nel caso di costituzione dei gruppi significativi, delibera sull'accertamento previsto dall'articolo 37-ter, comma 2, del testo unico bancario, entro centoventi giorni dall'istanza.
In sede di prima applicazione delle norme introdotte con il decreto-legge n. 18 del 2016, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, la capogruppo e le banche aderenti stipulano, entro novanta giorni dal provvedimento di accertamento, il contratto di coesione e deliberano le conseguenti modifiche statutarie.
Il contratto è trasmesso entro dieci giorni dalla stipula alla Banca d'Italia che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi bancari.
Per quanto riguarda le BCC che non sono presenti nell'elenco allegato all'istanza presentata da ciascuna capogruppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, entro novanta giorni dall'iscrizione di un gruppo bancario cooperativo nell'albo dei gruppi bancari, una banca di credito cooperativo può chiedere di aderirvi oppure entro il medesimo termine è tenuta a deliberare la trasformazione in società per azioni o la liquidazione della società.
Nell'attuazione della riforma, tuttavia, è emersa l'urgente necessità, nell'imminente scadenza del termine per deliberare le modifiche statutarie e recepire le previsioni del contratto di coesione, di alcuni aggiustamenti tecnici volti ad incrementare la partecipazione delle BCC nel capitale della capogruppo, a valorizzare il carattere localistico delle banche di credito cooperativo e a dotare quelle più virtuose di maggiore autonomia nelle scelte strategiche, di politiche commerciali e di organizzazione.
In particolare, vengono proposte le revisioni al decreto-legge n. 18 del 2016 di seguito illustrate:

a) all'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, viene specificato che almeno il 60 per cento della quota di capitale della capogruppo deve essere detenuta dalle BCC (articolo 11, comma 2, lettera a), del presente decreto). Viene inoltre modificata la lettera b) del comma 7, rimettendo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità (oggi prevista con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) di stabilire, sentita la Banca d'Italia, una diversa soglia di partecipazione delle BCC al capitale della capogruppo, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo. La previsione sulla partecipazione minima delle BCC viene rafforzata dalla indicazione del numero minimo di rappresentanti delle BCC nell'organo di amministrazione della capogruppo (articolo 11, comma 2, lettera b), del presente decreto);

b) si prevede un procedimento attraverso il quale la capogruppo consulta le BCC, mediante assemblee organizzate su base territoriale, riguardo alle strategie, alle politiche commerciali e in materia di raccolta ed erogazione del credito, nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. I pareri espressi dalle assemblee hanno natura non vincolante. Si prevede anche il riconoscimento, per le banche più virtuose, di maggiori ambiti di autonomia in materia di pianificazione strategica e politiche commerciali nonché di un ruolo più ampio nelle procedure di nomina degli esponenti aziendali. In particolare, le BCC più virtuose hanno il potere di nominare i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento da parte della capogruppo, questa esercita il potere di nomina su una lista di candidati sostitutivi di quelli non graditi proposta dalla BCC (articolo 11, comma 2, lettera e), del presente decreto).

Art. 12. – (Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745).

Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane, già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la norma proposta prevede un rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (di seguito «Fondo»), per euro 480 milioni, di cui 160 milioni di euro per l'anno 2018, 125 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
Il rifinanziamento del Fondo è urgente e necessario al fine di evitare la sospensione dell'operatività dovuta all'attuale assenza di disponibilità per nuove operazioni.
Come è noto, il Fondo è destinato all'erogazione di contributi in conto interessi a supporto di:

a) finanziamenti export (tramite operazioni di credito acquirente e credito fornitore). Tali finanziamenti consentono a committenti esteri che acquistano dall'Italia beni di investimento (impianti, macchinari, infrastrutture, mezzi di trasporto, eccetera) l'accesso a un indebitamento a medio-lungo termine ad un tasso fisso CIRR agevolato (regolamentato in sede OCSE). In particolare, nell'ambito delle operazioni di credito acquirente (che costituiscono oltre il 95 per cento dell'intera operatività del Fondo) le risorse del Fondo sono finalizzate alla stabilizzazione del tasso d'interesse dei finanziamenti export per: 1) coprire il differenziale tra il tasso fisso CIRR, fissato in sede OCSE (offerto ai committenti esteri), e il tasso variabile (euribor o libor + spread) che la banca finanziatrice applica ai finanziamenti export e 2) corrispondere un contributo sullo spread, volto a ridurre il differente costo della liquidità tra l'Italia e gli altri Paesi;

b) finanziamenti per l'internazionalizzazione, che consentono alle imprese italiane (in particolare PMI) di finanziare la propria quota di capitale di rischio in società all'estero, partecipate da SIMEST/FINEST, in Paesi non appartenenti all'Unione europea, tramite l'accesso a finanziamenti bancari agevolati.

Il Fondo è alimentato da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, oltre che dai differenziali – qualora positivi – tra il tasso CIRR, offerto ai committenti esteri e che il Fondo incassa, e il tasso variabile che il Fondo paga alle banche finanziatrici.
L'amministrazione del Fondo è affidata ad un comitato interministeriale in carica per un periodo di tre anni («Comitato agevolazioni») costituito da cinque membri, di cui due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico (uno con funzioni di Presidente), un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e un rappresentante delle regioni.
La gestione del Fondo è attribuita a SIMEST ai sensi della normativa vigente (articolo 25 del decreto legislativo n. 143 del 1998 e articolo 23-bis del decreto-legge n. 95 del 2012) e sulla base della convenzione sottoscritta il 28 marzo 2014 con il Ministero dello sviluppo economico.
L'importo di euro 480 milioni rappresenta la miglior stima delle risorse necessarie, sulla base della metodologia di calcolo degli impegni e dei relativi accantonamenti del Fondo approvata dal Comitato agevolazioni nella seduta del 24 aprile 2018 (in conformità con le previsioni dell'articolo 1, comma 269, della legge di bilancio 2018 ), per consentire l'approvazione di finanziamenti export a tasso CIRR su una serie di commesse assegnate ad imprese italiane (ma subordinate alla chiusura dei relativi finanziamenti all’export), per un importo complessivo di euro 7 miliardi, la cui sottoscrizione è prevista entro il corrente mese di luglio 2018 (per un valore di 3,5 miliardi di euro) e tra settembre e ottobre 2018 (per i successivi 3,5 miliardi di euro).

Art. 13. – (Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese).

Si interviene sul comma 1072 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo al fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per aggiornare la tempistica di adozione dei provvedimenti attuativi, eliminando altresì il rinvio all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, considerata la natura dei provvedimenti da adottare.

Art. 14. – (Entrata in vigore).

L'articolo 14 reca, infine, la disposizione concernente l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazione Tecnica

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti, nonché di provvedere alla proroga di termini per il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Proroga di termini in materia di enti territoriali)

1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018».

2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018.

Art. 2.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019.

3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1º gennaio 2022.

Art. 3.

(Proroga di termini in materia di ambiente)

1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è prorogato al 31 agosto 2019.

Art. 4.

(Proroghe di termini in materia di infrastrutture)

1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola «2018», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «2019».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Art. 5.

(Proroga di termini in materia di politiche sociali)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità di presentazione della DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonché la data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia,»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1º settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.».

Art. 6.

(Proroga di termini in materia di istruzione e università)

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 ottobre 2018.

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017-2018 e 2018-2019».

3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2».

Art. 7.

(Proroga di termini in materia di cultura)

1. All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole «nell'anno 2017» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2018».

Art. 8.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1º settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1º dicembre 2018».

2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1º settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1º dicembre 2018».

3. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;

b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».».

Art. 9.

(Proroga di termini in materia di eventi sismici)

1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni».

2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole «2018» sono aggiunte le seguenti: «e l'anno 2019»;

b) la lettera c) è soppressa.

Art. 10.

(Proroga di termini in materia di sport)

1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.».

Art. 11.

(Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari
cooperativi)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».

2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» è sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;

c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalità mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»;

d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,»;

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.

3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»;

f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.»;

g) al comma 7, la lettera b) è soppressa.».

Art. 12.

(Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034)

1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è attribuito l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese)

1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ultimo periodo, le parole da «sono da adottare» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018».

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2018.

MATTARELLA

Conte – Tria

Visto, il Guardasigilli: Bonafede