Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 510
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori GIARRUSSO, ACCOTO, AUDDINO, CAMPAGNA, CASTELLONE, CASTIELLO, COLTORTI, CORBETTA, CORRADO, CROATTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, DI MICCO, DI NICOLA, EVANGELISTA, FERRARA, GIROTTO, GUIDOLIN, LANNUTTI, LANZI, LEONE, LUPO, MARINELLO, MININNO, MOLLAME, MONTEVECCHI, MORONESE, PACIFICO, Marco PELLEGRINI, PIARULLI, Giuseppe PISANI, PUGLIA, RICCARDI, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTILLO, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN, VONO, GIANNUZZI, PATUANELLI, ROMEO e PILLON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2018

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso

Onorevoli Senatori. – Il reato di voto di scambio politico-mafioso è uno dei reati più gravi che può essere commesso in una democrazia; esso infatti attenta alla libertà del voto, alla effettiva rappresentatività delle istituzioni e all'esercizio della sovranità da parte dei cittadini.
Il reato di voto di scambio politico-mafioso attenta alla vita stessa della democrazia.
Purtroppo però, tale reato non è mai stato perseguito come avrebbe dovuto, a causa di una legislazione inizialmente definita dalla stessa dottrina «zoppa» e poi, con la novella del 2014 addirittura «più favorevole al reo» della precedente.
Nell'aprile 2014 infatti, il Parlamento ha approvato la revisione dell'articolo 416-ter del codice penale, introdotto nel 1992 nel nostro ordinamento per sanzionare specificamente le condotte consistenti nello scambio elettorale politico-mafioso. Affinché tale articolo potesse risultare pienamente efficace – a tutela dei princìpi di legalità democratica e rappresentatività delle istituzioni – si poteva apportare una limitata, ma sostanziale, integrazione al testo vigente. L'esito finale del dibattito è stato invece un intervento «riformatore» che, a giudizio di moltissimi operatori del diritto, non consegue affatto l'asserito obiettivo di apprestare un baluardo dissuasivo e repressivo efficace contro l'incidenza della criminalità organizzata nella vita pubblica e, nello specifico, politica.
Non solo la nuova formulazione ha inopinatamente attenuato la pena rispetto al testo vigente da oltre venti anni, ma la stessa qualificazione del reato, per come novellata, rischia di rendere inefficace la fattispecie per via di modifiche e integrazioni intervenute nel corso dell'esame parlamentare, segnatamente alla Camera dei deputati.
Particolarmente grave si rivela un aspetto della modifica operata con la legge 17 aprile 2014, n. 62, i cui effetti pericolosi cominciano a dispiegarsi anche in termini giurisprudenziali.
La Cassazione invero, con la sentenza n. 36382 del 28 agosto 2014, dopo aver statuito che la nuova norma era «norma più favorevole al reo», ha infatti stabilito che – in virtù della locuzione inserita nel nuovo testo, ossia il riferimento alle modalità mafiose – la riforma ha introdotto «un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie incriminatrice tale da rendere, per confronto con la previgente versione, penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato tali concrete modalità di procacciamento dei voti».
Vi è dunque il serio rischio – e nel caso di specie la certezza – che condotte prima penalmente rilevanti siano diventate giuridicamente non punibili.
Tale inammissibile situazione richiede un drastico intervento correttivo che riscriva integralmente l'articolo 416-ter al fine di eliminare i gravi elementi di criticità che – inutilmente denunciati nelle Aule parlamentari durante la fase emendativa – stanno già emergendo nella sede applicativa.
Ma vi è di più. In sede di modifica del 416-ter, è stato soppresso il meccanismo di collegamento della pena al primo comma dell'articolo 416-bis.
Tale meccanismo, voluto e studiato da Giovanni Falcone, collegando la pena per il voto di scambio politico-mafioso alla pena prevista per l'associazione mafiosa, sanciva il collegamento ontologico/sistematico tra le due fattispecie criminali. Secondo chi aveva predisposto la norma del 1992 cioè, il collegamento tra la mafia e la politica è tale da richiedere la medesima pena sia per chi fa parte di una associazione mafiosa, sia per chi ne chiede i voti.
Il presente disegno di legge provvede, pertanto, in primo luogo a ripristinare tale collegamento ontologico/sistematico, apportando le necessarie modifiche al codice penale al fine di prevedere che chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione, sia punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis, pena applicabile anche a chi promette di procurare voti.
Solo restituendo alla disciplina del voto di scambio politico-mafioso la necessaria nettezza, univocità e dissuasività sarà possibile perseguire efficacemente – e quindi prevenire – le condotte di grave inquinamento della fase elettorale e di penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto politico-istituzionale nazionale, che il gravissimo indebolimento del reato ha invece favorito e incentivato.
Sono state previste inoltre un'aggravante se alla promessa dei voti segue l'elezione del candidato appoggiato dalle cosche e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per chi viene condannato per i reati di cui all'articolo 416-ter come modificato dal presente disegno di legge, a prescindere dell'entità della pena.
Si auspica, pertanto, un celere esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma è eletto, la pena è aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».