Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2018
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per favorire l'adozione nazionale dei minori da parte delle persone affidatarie
Onorevoli Senatori. – La normativa di riferimento in materia di affido e di adozioni è contenuta essenzialmente nella legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia»; il testo della legge, in più occasioni novellato, delinea un ampio sistema di misure finalizzate a tutelare l'interesse del minore a crescere e ad essere educato nel proprio nucleo familiare. L'istituto dell'affidamento trova il suo presupposto nella temporanea situazione di inidoneità del nucleo familiare di origine ad assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le necessarie relazioni affettive. L'affidamento ha, dunque, una funzione esclusivamente assistenziale, di intervento integrativo temporaneo del rapporto familiare: il suo scopo è assistere la famiglia che si trovi momentaneamente nell'impossibilità di provvedere alla cura dei figli, con l'intento di favorire al più presto il reinserimento del minore ospite dell'affidatario.
Secondo la normativa vigente il provvedimento di affidamento deve riportare i tempi e i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario nonché le motivazioni che lo giustificano, e deve anche indicare la presumibile durata dell'affidamento che, dopo la riforma del 2001, non può comunque superare i due anni, salvo proroga giustificata, in relazione agli interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Quando non è possibile recuperare il rapporto con la famiglia d'origine, il minore è dichiarato adottabile.
In primo luogo, con il presente disegno di legge si è voluto eliminare il limite temporale dei due anni, limite comunque prorogabile e troppo spesso disatteso, lasciando che siano i soggetti competenti a valutare i tempi necessari per non turbare l'equilibrio e la serenità dei minori.
Un'altra novità che si introduce con il presente disegno di legge è la possibilità di presentare domanda di adozione anche per la persona già affidataria. Si tratta di un'apertura a favore della persona single che ha già dimostrato, attraverso l'affidamento, di saper costruire un ambiente idoneo alla crescita di un minore. Si tratta di persone che sono disposte a dare amore in modo incondizionato in attesa che il rapporto con la famiglia d'origine possa ripristinarsi e che sono pronte a interrompere l'affidamento per il bene del minore. Allorquando, però, questo ritorno nella famiglia d'origine viene escluso e il minore è dichiarato adottabile, si riconosce la possibilità di rendere definitivo l'atto d'amore nei confronti del minore con cui ormai si è creato un vero e proprio legame familiare.
Peraltro, già oggi l'accesso all'adozione da parte di una persona single è consentito nelle ipotesi previste dall'articolo 25, commi 4 e 5 (morte di uno dei coniugi durante l'affidamento preadottivo ovvero separazione dei coniugi durante il medesimo periodo), e dall'articolo 44, comma 3 (adozione in casi particolari), della citata legge n. 184 del 1983. L'adozione in casi particolari prescinde dallo stato di abbandono e riguarda le seguenti ipotesi: a) il caso dell'orfano di padre e di madre che può essere adottato da persone legate da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) il caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, del coniuge di colui che ne chiede l'adozione; c) il caso in cui il minore, orfano di padre e di madre, sia disabile; d) i casi per i quali vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Nei suddetti casi (escluso, per ovvi motivi, quello di cui alla lettera b)), l'adozione è consentita anche alle coppie di fatto e alla persona single.
Certo non si vuole negare che l’optimum per un minore sia quello di vivere circondato dall'affetto di un padre e di una madre, ma considerate le particolari circostanze di vita in cui questi minori più sfortunati sono venuti a trovarsi, non sembra giusto negare loro la possibilità di mantenere un legame affettivo e di serenità che si è – talvolta faticosamente – costruito anche solo con una persona, che evidentemente è stata in grado di assisterli e di accudirli nel migliore dei modi.
In merito, la Corte di cassazione ha riaffermato (sentenza n. 3572 del 14 febbraio 2011) che se è vero che l'adozione «è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio» e «Deve quindi escludersi che in contrasto con tale principio generale, allo stato della legislazione vigente, soggetti singoli possano ottenere (...) il riconoscimento in Italia dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con effetti legittimanti», ha peraltro anche sottolineato che «il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante».
Il presente disegno di legge precisa, poi, che nel caso di adozioni plurime, contestuali o successive nel tempo, l'età degli adottandi non costituisce presupposto o impedimento per l'adozione: l'adottando può avere un'età maggiore rispetto a eventuali figli nati nel o fuori dal matrimonio, del o degli adottanti o degli altri adottati precedentemente. Questa precisazione si rende necessaria al fine di interrompere la prassi instaurata per cui non si permette l'adozione quando l'adottando è più grande (in età) del o dei precedenti figli naturali o dei figli adottati. La Corte di cassazione (sentenza n. 3489 del 9 marzo 2001) ha già negato il principio cosiddetto «di primogenitura» (consolidato dalla prassi delle sentenze dei tribunali), rilevando che non è prevista da nessuna norma «la tutela del diritto di primogenitura del figlio nato nel matrimonio». La stessa regola che vige per le coppie che adottano.
Le scienze psicologiche continuano a sostenere la logicità di una primogenitura, in una sequenza familiare biologica dove prima giunge un bambino e poi un altro bambino che necessariamente è più piccolo. Ma ciò significa solo che, nel caso si proceda all'abbinamento con un bambino di età superiore a quello già presente nel nucleo familiare, dovranno essere fatte considerazioni di opportunità e di possibili ripercussioni sul bambino presente, che saranno valutate caso per caso. Non può comunque essere posta alcuna motivazione giuridica al diniego di adozione di un bambino più grande di quello presente nel nucleo familiare, fatte salve dimostrate reazioni negative che dovranno essere adeguatamente rappresentate dallo psicologo, sempre per tutelare il benessere e la stabilità degli affetti del minore adottato.
Tornando all'illustrazione del presente disegno di legge, nell'ambito di applicazione dell'articolo 44, comma 1, della citata legge n. 184 del 1983, si consente poi l'adozione, in deroga ai presupposti di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge anche alle persone che siano legate al minore da un rapporto stabile e duraturo o da un solido legame affettivo maturato nel corso di un protratto periodo di affidamento.
Un'altra novità riguarda, infine, la possibilità per il genitore affidatario di costituirsi in giudizio e di essere una parte nel processo; posto, infatti, che il genitore affidatario si occupa del minore prendendosi cura di lui e delle sue necessità quotidiane (quali, ad esempio, la scuola e la salute), talvolta anche per diversi anni, si ritiene opportuno, nell'interesse del minore stesso, che, nel momento in cui sono assunte decisioni rilevanti anche in merito al suo stato giuridico, il genitore affidatario possa costituirsi in giudizio ed essere una parte nel processo, legittimata a proporre istanze e a ottenere motivate risposte.
Art. 1.
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
2) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia o la persona affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia o la persona affidataria. La continuità delle relazioni positive consolidatesi nel corso dell'affidamento deve essere in ogni caso sempre protetta, tenendo conto delle forme e dei modi indicati dai servizi sociali e adeguati alle circostanze specifiche»;
3) il comma 5-ter è sostituito con il seguente:
«5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o ad altra persona o sia adottato da altra famiglia o da altra persona, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento»;
b) all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, le parole: «ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore» sono sostituite dalle seguenti: «e sono legittimati ad agire e a intervenire in qualsiasi stato e grado del giudizio nell'interesse proprio e di quello che ritengono essere l'interesse del minore, presentando memorie, istanze o ricorso impugnabile e ricevendo notifica degli atti del processo»;
c) all'articolo 6:
1) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. L'adozione è altresì consentita alla persona già affidataria del minore, al fine di favorire la continuità delle relazioni positive consolidatesi nel corso dell'affidamento»;
2) al comma 7, le parole: «Ai medesimi coniugi sono consentite» sono sostituite dalle seguenti: «Alle medesime persone sono consentite»;
3) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nel caso di adozioni plurime, contestuali o successive nel tempo, l'età degli adottandi non costituisce presupposto o impedimento per l'adozione: l'adottando può avere un'età maggiore rispetto a eventuali figli nati nel o fuori dal matrimonio del o degli adottanti, o degli altri figli adottati precedentemente»;
d) all'articolo 22:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora l'affidatario abbia i requisiti di cui all'articolo 6 può presentare domanda di adozione del minore affidato»;
2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; qualora il minore provenga da un affidamento, deve essere data la precedenza alla famiglia o alla persona già affidataria che ha fatto richiesta di adozione»;
e) all'articolo 44:
1) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) dalle persone unite al minore da un preesistente rapporto stabile e duraturo o da un solido legame affettivo maturato nel corso di un protratto periodo di affidamento»;
2) al comma 3, dopo le parole: «lettere a),» è inserita la seguente: «a-bis)».