Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2018
Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge pone l'attenzione sulla circostanza, difficilmente confutabile, che la magistratura onoraria, nel nostro Paese, non ha più un ruolo complementare e occasionale in rapporto all'amministrazione della giustizia, ma anzi svolge una funzione assolutamente fondamentale nel rispondere alla domanda di giustizia che sempre più massicciamente proviene dai cittadini.
È noto a tutti che, se tutti i magistrati onorari incrociassero le braccia, l'attività nei palazzi di giustizia sarebbe paralizzata.
A fronte di questa sempre crescente importanza della magistratura onoraria a vario titolo, non sempre è corrisposta un'altrettanta considerazione, da parte del legislatore e dei vari Governi che si sono succeduti alla guida del Paese, nei confronti di quanti, sempre più professionalmente, rispondono in prima linea alla domanda di giustizia della gente.
Per cui oggi ci troviamo di fronte a diverse categorie di giudici onorari, con altrettanti diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e con diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati all'assoluta precarietà che molte volte non corrisponde alla qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità.
In tutto ciò vi è la beffa di perdere la prestazione professionale, per scadenza dei mandati, proprio quando la stessa è diventata più remunerativa dal punto di vista dell'efficacia e della qualità del servizio.
Il problema è stato sempre impostato in maniera sbagliata. Da una parte, quella dello Stato, aumentando le competenze e le disponibilità per i magistrati onorari, dall'altra, quella della magistratura onoraria, cercando di far scattare qualche diritto o di trovare scappatoie per improbabili inserimenti nella magistratura ordinaria.
Con il presente disegno di legge, con cui si ripropone un'iniziativa dapprima presentata nella XIV legislatura, grazie alla disponibilità di parlamentari collocati trasversalmente nel panorama politico e all'attivismo di alcuni esponenti associativi della magistratura onoraria, e ulteriormente ripresentata nella XV legislatura (atto Camera n. 900) e XVI legislatura (atto Camera n. 537), si cerca di porre fine ad una ingiustizia istituendo la magistratura onoraria di complemento che, pur svolgendo un ruolo del tutto simile a quello svolto dalla magistratura ordinaria, è reclutata in maniera diversa; ha una retribuzione inferiore ma assolutamente decorosa e, cosa più importante, ottiene un inquadramento previdenziale che la rende una delle tante professioni del nostro tempo. É evidente che, regolarizzando i magistrati onorari, il numero di quelli che possono essere regolarmente inquadrati sarà notevolmente inferiore a quello attuale (da circa 9.000 si passerà a circa 4.500), ma sufficiente a garantire un servizio assolutamente soddisfacente.
Il disegno di legge consta di dodici articoli che disciplinano l'istituzione del ruolo dei magistrati di complemento (articolo 1); il trattamento giuridico, economico e previdenziale (articolo 2); il concorso pubblico (articolo 3); il tirocinio e la nomina, il passaggio di funzioni e i trasferimenti (articoli 4 e 5); l'accesso alla magistratura ordinaria e alle funzioni superiori (articoli 6 e 7), le disposizioni transitorie e quelle regolamentari, le disposizioni per i magistrati di complemento distrettuali e la copertura finanziaria (articoli da 8 a 12).
Art. 1.
(Istituzione e funzioni dei magistrati
di complemento)
1. É istituito il ruolo dei magistrati di complemento, i quali esercitano la giurisdizione in materia civile e penale, presso gli uffici del giudice di pace, presso i tribunali ordinari e presso le procure della Repubblica, secondo le norme della presente legge.
2. I magistrati di complemento si distinguono dagli altri magistrati ordinari soltanto per diversità di funzioni e per modalità di reclutamento.
3. I magistrati di complemento svolgono le proprie funzioni presso gli uffici del giudice di pace e presso i tribunali ordinari con la qualifica di giudice di complemento e presso le procure della Repubblica con la qualifica di sostituto procuratore di complemento della Repubblica.
4. I giudici di complemento svolgono le funzioni che la legge assegna ai giudici di pace e ai giudici di tribunale, nei limiti indicati dalla presente legge.
5. I sostituti procuratori di complemento della Repubblica svolgono le funzioni che la legge assegna ai sostituti procuratori della Repubblica, nei limiti indicati dalla presente legge.
6. Salvo quanto previsto ai soli fini della progressione economica ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, le funzioni di magistrato di corte d'appello e le funzioni di magistrato di Corte di cassazione non possono essere svolte da magistrati di complemento.
7. Conseguono la nomina a magistrato di complemento coloro che, avendo superato il concorso pubblico di cui all'articolo 3 e avendo ultimato il tirocinio di cui all'articolo 4, sono valutati idonei dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario.
8. La tabella B annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
Art. 2.
(Trattamento giuridico, economico e previdenziale dei magistrati di complemento)
1. Ai magistrati di complemento si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell'ordine giudiziario, salvo quanto stabilito dalla presente legge.
2. Ai magistrati di complemento sono corrisposte per intero l'indennità integrativa speciale, l'indennità giudiziaria e gli altri diritti che la legge attribuisce ai magistrati ordinari di tribunale con eguale anzianità di servizio, nei limiti salariali previsti dal comma 3.
3. Lo stipendio dei magistrati di complemento è calcolato sulla base dello stipendio corrisposto agli altri magistrati ordinari di tribunale con eguale anzianità di servizio, applicando una riduzione percentuale del 50 per cento nei primi tre anni di servizio e del 35 per cento nei successivi anni di servizio.
4. Ai fini previdenziali, ai magistrati di complemento si applicano, per il periodo di pregressa attività forense, le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3.
(Concorso pubblico per l'accesso al ruolo dei magistrati di complemento)
1. L'accesso al ruolo dei magistrati di complemento avviene tramite concorso pubblico per titoli. Al concorso per magistrato di complemento si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore giudiziario.
2. Per l'accesso al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessanta anni;
e) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
f) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
g) avere svolto, per almeno un triennio, le funzioni giudiziarie, anche come magistrato onorario, ovvero la professione di avvocato.
3. Per l'accesso al tirocinio di cui all'articolo 4 è formata una graduatoria sulla base della valutazione comparativa dei titoli posseduti dai candidati. Costituisce titolo di preferenza il possesso, nell'ordine riportato, dei seguenti titoli:
a) avere prestato servizio per almeno un triennio come magistrato dell'ordine giudiziario, come magistrato militare, come magistrato amministrativo, come magistrato contabile, come procuratore o avvocato dello Stato;
b) avere prestato servizio per almeno un triennio come giudice onorario di tribunale o come vice procuratore onorario o come giudice di pace;
c) avere prestato servizio per almeno un triennio come giudice onorario aggregato;
d) avere prestato servizio per almeno un triennio come vice pretore onorario o come vice procuratore onorario presso i soppressi uffici di pretura;
e) avere esercitato per almeno un triennio la professione forense in qualità di avvocato;
f) avere conseguito l'idoneità all'insegnamento in materie giuridiche presso le università, o negli altri istituti superiori statali, o nelle scuole secondarie di secondo grado;
g) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
h) avere conseguito il diploma presso una scuola universitaria triennale di specializzazione in materie giuridiche;
i) avere conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
4. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alla lettera a) del comma 3, prevale la maggiore anzianità di servizio;
b) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere b), c), d) ed e) del comma 3, prevalgono i candidati in possesso anche del titolo di cui alla lettera g) del medesimo comma e, a residuale parità di titoli, prevale la maggiore anzianità di servizio nelle funzioni suddette;
c) tra i titolari della qualifica di cui alla lettera f) del comma 3, prevale la maggiore anzianità;
d) a residuale parità di titoli si dà la preferenza, nell'ordine, al miglior voto di laurea e alla minore anzianità anagrafica.
5. Prima che abbia inizio il tirocinio di cui all'articolo 4, i candidati al concorso per magistrato di complemento sono chiamati, in ordine di graduatoria, a scegliere la sede di assegnazione tra quelle disponibili individuate dal Consiglio superiore della magistratura.
Art. 4.
(Tirocinio e nomina)
1. I magistrati di complemento sono nominati con decreto del Ministro della giustizia tra i vincitori del concorso di cui all'articolo 3, all'esito di un tirocinio semestrale e del favorevole giudizio di idoneità espresso dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Il tirocinio si svolge presso un ufficio giudiziario civile, ovvero presso un ufficio giudiziario penale giudicante, ovvero presso un ufficio giudiziario requirente ed è rivolto al completamento della formazione di base nonché all'avviamento del candidato alle specifiche funzioni che egli è destinato a svolgere in caso di nomina.
3. L'ufficio presso il quale si svolge il tirocinio deve essere dello stesso tipo di quello al quale il candidato è stato assegnato sulla base della graduatoria concorsuale. Non sono possibili cambi di assegnazione all'interno dell'ufficio di destinazione, salvo quanto previsto all'articolo 5.
4. Ai tirocinanti è corrisposto esclusivamente lo stipendio di cui all'articolo 2, comma 3; non sono dovute l'indennità integrativa speciale e l'indennità giudiziaria.
Art. 5.
(Passaggi di funzione e trasferimenti)
1. Il passaggio del magistrato di complemento dalla funzione di giudice di complemento alla funzione di sostituto procuratore di complemento, e viceversa, è possibile solo dopo un periodo di permanenza minima nella funzione non inferiore a tre anni e solo una volta nell'arco dei primi cinque anni di esercizio delle funzioni.
2. Il passaggio di funzioni è deliberato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario, all'esito di un tirocinio trimestrale volto all'avviamento del magistrato di complemento alla diversa funzione che egli è destinato a svolgere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di passaggio dalle funzioni di giudice di complemento addetto ai soli uffici civili, alle funzioni di giudice di complemento addetto alle sole funzioni penali, e viceversa.
4. Il comma 3 non si applica nel caso in cui il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Consiglio giudiziario, accerti che il giudice di complemento ha svolto, nell'ultimo biennio, le funzioni giudiziarie sia nella materia civile sia nella materia penale.
5. Lo svolgimento del tirocinio previsto dal presente articolo non dà diritto ad alcun beneficio economico aggiuntivo rispetto al trattamento economico già goduto dal magistrato di complemento e deve essere attuato secondo modalità che non intralcino il normale lavoro d'ufficio del magistrato di complemento.
Art. 6.
(Concorso riservato per magistrati di tribunale riservato a magistrati di complemento)
1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso riservato per esame, per un numero di posti non superiore a un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura, i magistrati di complemento che hanno maturato cinque anni di anzianità nel servizio.
2. Il concorso è bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.
3. Il concorso consiste in un esame che si articola:
a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate al comma 4;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie previste per il concorso di uditore giudiziario.
4. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale.
5. Ciascuna delle due prove scritte di cui al comma 4 si articola nella redazione di uno o più atti e nella trattazione teorica delle questioni affrontate e degli istituti giuridici venuti in rilievo nella stesura degli atti stessi.
6. Al concorso di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore giudiziario.
Art. 7.
(Accesso alle funzioni superiori)
1. I magistrati di complemento in servizio, qualora superino il concorso ordinario per uditore giudiziario o il concorso riservato di cui all'articolo 6, possono chiedere il ricongiungimento del servizio svolto come magistrati di complemento. In tale caso l'anzianità di servizio maturata dopo l'immissione nel ruolo ordinario è sommata all'anzianità maturata nel ruolo di complemento ai soli fini economici.
2. Il servizio svolto come magistrato di complemento non può essere computato ai fini dell'effettiva assegnazione alle funzioni di magistrato di corte d'appello e di magistrato di cassazione.
3. I magistrati che hanno chiesto il ricongiungimento di cui al comma 1 prendono posto nel ruolo ordinario di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale già immesso in ruolo.
Art. 8.
(Disposizioni transitorie)
1. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2017 in qualità di giudici onorari di tribunale, di giudici onorari aggregati e di giudici di pace sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati di complemento con le funzioni di giudice di complemento a condizione che possiedano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo di magistrato di complemento indicati alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 2 dell'articolo 3 e sino alla concorrenza dei posti disponibili.
2. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2017 in qualità di vice procuratori onorari sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati di complemento con le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica di complemento a condizione che possiedano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo di magistrato di complemento indicati alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 2 dell'articolo 3 e sino alla concorrenza dei posti disponibili.
3. I magistrati onorari che hanno presentato domanda ai sensi dei commi 1 e 2 sono invitati, in ordine di graduatoria, a indicare la sede di destinazione prescelta tra quelle disponibili individuate dal Consiglio superiore della magistratura, con diritto di precedenza all'interno del distretto della corte d'appello nella quale prestano servizio come magistrati onorari.
4. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 3 del presente articolo si applicano i criteri indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 3.
5. La graduatoria di cui al comma 3 ha una validità di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore della magistratura, dichiara la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di immissione nel ruolo di complemento e provvede all'aggiornamento della graduatoria di cui al citato comma 3.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere nominati nuovi magistrati onorari in funzione di giudice onorario di tribunale, di vice procuratore onorario, di giudice onorario aggregato o di giudice di pace.
7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge come giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato o giudice di pace, continuano ad essere addetti ai rispettivi uffici per non oltre dieci anni dalla medesima data di entrata in vigore, previa conferma dell'incarico alle singole scadenze previste dalle disposizioni di legge vigenti che li riguardano.
8. Sino all'esaurimento della graduatoria di cui al comma 3, entro sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono banditi, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, con cadenza non superiore a due anni, tre o più concorsi pubblici per il reclutamento nel ruolo dei magistrati di complemento dei magistrati onorari che hanno presentato la domanda di cui ai commi 1 e 2. Il primo concorso è bandito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per non meno di 2.500 posti.
Art. 9.
(Rinvio alle fonti regolamentari)
1. Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 4;
b) le modalità di svolgimento del tirocinio trimestrale di cui all'articolo 5;
c) l'organico dei magistrati di completamento addetti, in ciascuna corte d'appello, ai singoli uffici del giudice di pace, del tribunale e della procura della Repubblica.
2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura previsto ai sensi del comma 1 è reso entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, il Ministro della giustizia adotta, comunque, i regolamenti di cui al citato comma 1.
3. Qualora i regolamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), non siano adottati in tempo utile, si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano il tirocinio degli uditori giudiziari in quanto compatibili, salvo quanto previsto dalla presente legge.
4. Il ruolo organico dei magistrati di complemento di cui al comma 1, lettera c), è determinato in modo che, in ogni distretto di corte d'appello, sia istituito un numero di posti di giudice di complemento pari al numero complessivo dei giudici onorari di tribunale, dei giudici onorari aggregati e dei giudici di pace in servizio nel distretto alla data di entrata in vigore della presente legge e un numero di posti di sostituto procuratore di complemento pari al numero complessivo dei vice procuratori onorari in servizio nel distretto alla medesima data di entrata in vigore.
5. Con separati decreti del Ministro della giustizia, da adottare su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, dopo l'approvazione delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi di cui al comma 8 dell'articolo 8 e prima dell'indicazione della sede di destinazione da parte dei candidati, sono individuati i posti per magistrato di complemento da assegnare ai vincitori.
6. Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 5 è seguito il criterio di individuare, in ciascun distretto di corte d'appello, un numero di posti per giudice di complemento eguale o superiore al numero dei concorrenti risultati idonei tra i magistrati onorari già in servizio nel distretto di corte d'appello con la qualifica di giudice onorario di tribunale, di giudice onorario aggregato e di giudice di pace e un numero di posti per sostituto procuratore di complemento eguale o superiore al numero dei concorrenti risultati idonei tra i magistrati onorari già in servizio nel distretto di corte d'appello con la qualifica di vice procuratore onorario.
Art. 10.
(Magistrati di complemento distrettuali)
1. Con i regolamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), il Ministro della giustizia può provvedere alla formazione presso ogni corte d'appello, all'interno della pianta organica dei magistrati di complemento, della pianta organica dei magistrati di complemento distrettuali, costituita da magistrati di complemento destinati a svolgere le funzioni di magistrato distrettuale ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge 13 febbraio 2001, n. 48. Il numero di posti della pianta organica dei magistrati di complemento distrettuali non può essere superiore a un quarto dei posti della pianta organica dei magistrati di complemento. I magistrati di complemento distrettuali non possono essere chiamati a sostituire i magistrati d'appello.
Art. 11.
(Modifica all'articolo 1 della legge
21 novembre 1991, n. 374)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
«2. L'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario o da un magistrato di complemento. Al magistrato di complemento che ricopre l'ufficio di giudice di pace si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per i magistrati di complemento».
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, determinato in 12.000.000 di euro per l'anno 2018 e in 105.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 12.000.000 di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276;
b) quanto a 60.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276;
c) quanto a 45.000.000 di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato A
(Articolo 1, comma 8)
«Tabella B
Primo presidente | 1 |
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche | 4 |
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati | 111 |
Consiglieri della Corte di cassazione | 679 |
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati | 8.784 |
Magistrati di complemento | 4.500 |
Uditori giudiziari | 330 |
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie | 200 |
Totale | 14.609 |
».