Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 215
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori IORI, CUCCA, MALPEZZI e RAMPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2018

Introduzione dell'educazione socio-affettiva, del rispetto delle differenze
di genere e delle pari opportunità nelle attività educative delle scuole
del sistema nazionale di istruzione

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge – che ripropone il testo unificato di più proposte di legge, adottato dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati nella legislatura appena trascorsa – si pone l'importante e non più differibile obiettivo di introdurre l'educazione socio-affettiva, il rispetto delle differenze di genere e delle pari opportunità nelle attività educative delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
Il dibattito sul tema dell'introduzione dell'educazione socio-affettiva nelle scuole è iniziato in Italia già nei primi anni del secolo scorso, ma non si è mai arrivati a un risultato concreto.
La materia dell'educazione socio-affettiva dovrebbe avere la stessa dignità di studio di altre discipline ed è quindi auspicabile la sua introduzione nel piano dell'offerta formativa.
A distanza di quaranta anni dall'entrata in vigore di leggi specifiche sulle pari opportunità, è necessario fare il punto sull'attuazione delle normative di riferimento, soprattutto nel campo dell'educazione e della formazione.
Nelle scuole non esistono percorsi formativi per gli alunni e per gli insegnanti in materia di educazione sentimentale e sessuale, mentre assistiamo inermi, dopo un ventennio di utilizzo del corpo femminile nella comunicazione, a fenomeni di sessismo, bullismo e violenza sessuale tra i giovani. Il disegno di legge ha quindi anche l'obiettivo di contribuire al cambiamento di mentalità dei giovani, favorendo la creazione di un giusto modello culturale tra i generi, nonché di colmare il divario tra la qualità dei saperi prodotti dalle donne e la diffusione delle conoscenze nel mondo scolastico e formativo.
È evidente infatti che, senza una determinata e insistita azione educativa, si continuerà anche in futuro ad assistere ai drammatici casi di femminicidio cui stiamo assistendo in questi anni. Il contrasto degli stereotipi di genere è altresì indispensabile per superare il gender gap che si misura anche tra la qualificazione e lo spessore professionale e culturale e gli effettivi sbocchi occupazionali e di carriera.
Il presente disegno di legge è finalizzato a prevenire le discriminazioni contro ogni diversità, con particolare riferimento a quelle di genere, nel quadro della puntuale attuazione dei princìpi di pari dignità e non discriminazione di cui agli articoli 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione, nonché di quanto previsto dal diritto europeo, che proibisce la discriminazione per ragioni connesse a genere, religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale o politico.

La legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «Buona Scuola»), in due passaggi importanti, impone al sistema scolastico di farsi carico di questo compito. All'articolo 1, comma 7, lettera d), essa infatti prevede tra gli obiettivi formativi lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, anche attraverso il sostegno all'assunzione di responsabilità e l'educazione alla solidarietà, alla cura dei beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri. Inoltre, il medesimo articolo 1, al comma 16, specifica che il Piano triennale dell'offerta formativa deve assicurare l'attuazione dei princìpi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. È seguita la nota del MIUR del 15 settembre 2015, con cui si è ulteriormente precisato che, nell'ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, riveste un aspetto fondamentale l'educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze. In tale ambito, la stessa nota sottolinea che alle scuole spetta il compito – nelle forme e modalità che riterranno più opportune ed efficaci e che individueranno nell'ambito dell'autonomia didattica e gestionale loro attribuita – di predisporre azioni, nel rispetto di linee di indirizzo generale appositamente divulgate dallo stesso MIUR.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità. Competenze socio-affettive
e di genere)

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1, commi 7, lettera e), e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguiti attraverso l'offerta formativa inerente alle competenze socio-affettive e di genere.

2. Le competenze socio-affettive e di genere coinvolgono le dimensioni cognitiva, dei valori e degli atteggiamenti. Al fine di consentire l'acquisizione di tali competenze, i curricoli scolastici di ogni ordine e grado sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai princìpi di pari opportunità, alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di genere, all'educazione socio-affettiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio.

Art. 2.

(Compiti del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto e tutti gli ulteriori provvedimenti necessari per includere nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nelle indicazioni nazionali per i licei e nelle linee guida degli istituti tecnici e degli istituti professionali i contenuti e le modalità dell'educazione interdisciplinare alle tematiche di cui all'articolo 1, comma 2.

2. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui al comma 1 sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli studenti e sono definiti nel rispetto del pluralismo culturale.

3. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono definiti i criteri e le modalità per la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze sociali e di cittadinanza, nonché le indicazioni relative all'uso del linguaggio di genere.

Art. 3.

(Piano per l'educazione socio-affettiva
e di genere. Referente)

1. Le istituzioni scolastiche predispongono, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere. Esso è volto allo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali, l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi della presente legge.

2. Il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e agli studenti. Nel piano sono definiti i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici, in conformità alle previsioni del codice di autoregolamentazione per le pari opportunità nei libri di testo (POLITE).

3. Il piano per l'educazione socio-affettiva e di genere prevede altresì momenti di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente nell'attuazione delle misure, dei tempi dedicati e dei contenuti definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

4. Il collegio dei docenti nomina tra i docenti un referente dell'educazione socio-affettiva e di genere, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate al rispetto e all'applicazione nel sistema educativo dei valori dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne, in collaborazione con soggetti e organismi del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e con le università. Il referente coordina la programmazione inerente alle competenze socio-affettive e di genere, secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano dell'offerta formativa.

5. La valutazione della qualità del piano per l'educazione socio-affettiva e di genere è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

Art. 4.

(Condivisione e pubblicità)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge.

2. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi adottati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni e mediante pubblicazione nei propri siti internet, in attuazione del patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dai genitori degli studenti ai sensi dell'articolo 5-bis del regolamento dei cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 5.

(Formazione del personale docente
e non docente)

1. Per il triennio 2018-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inserisce tra le priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, alla parità di genere, alla prevenzione della violenza, alla non discriminazione e al contrasto dei discorsi di odio.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti e con le associazioni del territorio, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sull'uguaglianza di genere, sulla non discriminazione e sulla parità tra donne e uomini e atte a prevenire e a contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza.

3. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze socio-affettive e di genere sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, in coerenza con le finalità della presente legge.