Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 242
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, STEFANI, TOSATO, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGONZONI, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SALVINI, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, SOLINAS, TESEI, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2018

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernenti autorizzazione paesaggistica e attività edilizia nei casi di dichiarazione dello stato di emergenza

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge riprende un disegno di legge presentato dal nostro gruppo nella scorsa legislatura, che si è reso necessario e improcrastinabile a seguito di un caso clamoroso, che ha fatto eco su tutti i media, di ordinanza di demolizione e misura di sequestro preventivo emanate per l'abitazione prefabbricata in legno di un'anziana signora residente nel comune di Fiastra in provincia di Macerata. Si tratta di una struttura costruita per far fronte alla situazione di emergenza creata dalla dichiarazione di inagibilità della propria abitazione in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016. La soluzione alternativa del container si è dimostrata infatti impraticabile per l'anziana signora, poiché le condizioni di vita, al limite della sopravvivenza, inficiavano pesantemente la sua salute.
Tale caso ha portato alla luce ulteriori situazioni analoghe di circa 300 costruzioni, costruite per far fronte all'emergenza connessa agli eventi sismici 2016 e 2017 del Centro Italia.
Infatti, i tre decreti-legge emanati per far fronte all'emergenza hanno previsto strutture e moduli provvisori da insediare su aree indicate dai comuni colpiti dal sisma, con lo scopo di garantire la continuità della vita sociale nei luoghi colpiti dal sisma ed evitare lo spopolamento dei paesi e l'esodo verso territori meno esposti ai terremoti.
Tuttavia, i tempi tecnici dimostratisi estremamente lunghi per le gare di appalto, le attività di installazione dei container, i lavori delle urbanizzazioni e le forniture dei servizi, nonché le condizioni comunque difficili della vita in container, specialmente per la popolazione anziana, hanno spinto i cittadini a cercare di provvedere ad autonome sistemazioni, ferma restando la volontà di non abbandonare i propri luoghi. Ancora più lunghi si sono dimostrati i tempi per l'allestimento delle casette delle soluzioni abitative in emergenza (SAE).
Pertanto anche alcune amministrazioni comunali hanno manifestato l'esigenza di poter consentire ai propri cittadini, che a causa degli eventi sismici abbiano in condizioni di inagibilità la propria abitazione, di poter costruire un prefabbricato alternativo, in terreno di proprietà, anche in considerazione della rigidità della stagione invernale nei luoghi colpiti dal terremoto e dei lunghi tempi prospettati per la ricostruzione vera e propria post sisma.
Purtroppo, la normativa nazionale non permette l'installazione di manufatti provvisori o prefabbricati da parte di privati anche se di ridotte dimensioni, al di fuori delle roulotte, e qualsiasi iniziativa di questo tipo, attualmente, deve essere dichiarata illegittima da parte dell'amministrazione comunale, con obbligo della restituzione in pristino dei luoghi. Nel caso del terremoto del Centro Italia, la situazione è aggravata dall'esteso vincolo paesaggistico vigente sul territorio, che rende illegittima e insanabile qualsiasi costruzione priva di autorizzazione paesaggistica.
Nella scorsa legislatura, a seguito del caso clamoroso sopraccitato e in considerazione dell'esame nella 13ª Commissione permanente del Senato del disegno di legge presentato dal nostro gruppo in abbinamento con altri, è stata introdotta, in sede di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 (recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), una novella al decreto-legge n. 189 del 2016, l'articolo 8-bis, diretto a porre rimedio alla situazione grottesca che si è venuta a creare.
Tuttavia, il testo approvato non risolve appieno tutte le situazioni venutesi a creare e si presenta limitato al caso dell'emergenza connessa agli eventi sismici 2016 e 2017 del Centro Italia.
Con il presente disegno di legge proponiamo una modifica normativa che tiene conto di tutti i casi di emergenza e dell'estremo disagio che vive la popolazione colpita da calamità, da applicare non solo alla situazione emergenziale del Centro Italia ma a tutte le situazioni analoghe qualora riconosciuto lo stato di emergenza di carattere nazionale.
Con il comma 1 dell'articolo 1 si è ritenuto opportuno intervenire nella norma del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, in determinati casi, consente all'autorità amministrativa di accertare l'eventuale compatibilità paesaggistica di lavori realizzati in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica ed eventualmente di dichiarare la compatibilità, previo pagamento di sanzioni. Il disegno di legge propone l'inserimento di una novella che prevede la dichiarazione, per legge, della compatibilità paesaggistica per tutti i lavori e opere, anche se in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, qualora realizzati in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di carattere nazionale. Ovviamente, in tali casi non si fa luogo a sanzioni.
Parimenti, con il comma 2 dell'articolo 1, il disegno di legge interviene nella norma del testo unico in materia edilizia che disciplina l'attività edilizia libera, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserendo una novella che prevede, accanto alla possibilità già vigente di installare manufatti temporanei per soli novanta giorni, anche la possibilità di realizzare lavori e opere in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Le condizioni indispensabili per l'applicazione delle suesposte norme sono:

– la presenza della dichiarazione dello stato di emergenza di carattere nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

– l'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale;

– l'acquisto autonomo delle strutture, in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione civile.

Ovviamente il diritto a una soluzione abitativa di emergenza in consegna dalla Protezione civile presume la dichiarazione dello stato di inagibilità dell'abitazione principale.
Alla fine del periodo dello stato di emergenza si chiede il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile.
Allo scopo di risolvere le situazioni in corso conseguenti allo stato di emergenza provocato dal terremoto del Centro Italia, al comma 3 dell'articolo 1 si prevede la nullità delle ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e delle misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della legge, per tutti i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui ai commi 1 e 2.
Si auspica la massima attenzione sul disegno di legge da parte di tutti i gruppi parlamentari per poter dare risposte concrete e rapide alla popolazione residente nei territori devastati dal distruttivo terremoto del Centro Italia e a tutti i cittadini che potranno essere interessati, in futuro, da calamità naturali di rilevanza nazionale, tenuto conto, da una parte, della necessità di creare condizioni eque per tutti i cittadini non raggiungibili con una norma derogatoria per la sola situazione di emergenza attuale, e dall'altra, della notevole fragilità che caratterizza il territorio del nostro Paese e della frequenza con la quale si verificano, purtroppo, i fenomeni calamitosi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è inserito il seguente:

«5-bis. È comunque dichiarata la compatibilità paesaggistica per tutti i lavori e le opere, anche se in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, qualora realizzati in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale propria o di parenti fino al terzo grado e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dal Sistema nazionale della protezione civile. I lavori e le opere sono comunque realizzati in sostituzione, anche temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o nel possesso con altro titolo di diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Nei casi di cui al presente comma non si fa luogo alle sanzioni di cui al comma 5».

2. Al comma 1 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

«e-bis.1) i lavori e le opere realizzati in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale propria o di parenti fino al terzo grado e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dal Sistema nazionale della protezione civile; i lavori e le opere sono comunque realizzate in sostituzione, anche temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o nel possesso con altro titolo di diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile; a seguito della conclusione dello stato di emergenza è fatto salvo il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile».

3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui ai commi 1 e 2, sono nulle.

Art. 2.

(Norma di coordinamento)

1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è abrogato.