Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
Onorevoli Senatori.–La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», è nata dalla precisa esigenza di recepire e di attuare le direttive comunitarie sulla tutela dell'avifauna e le convenzioni internazionali adottate in materia, dando finalmente corso agli obblighi internazionali ed europei assunti nel settore dal nostro Paese.
Accanto a questo obiettivo di portata generale, la legge si caratterizza per alcuni punti qualificanti, dei quali il più importante è quello della caccia programmata, vero cuore della riforma. La pianificazione faunistica, volta a radicare il cacciatore al territorio e a determinare una stretta osservanza del tipo di caccia prescelta, si articola, poi, in una serie di mete altrettanto ambiziose: evitare la casualità del prelievo venatorio; ridistribuire i cacciatori in relazione alle risorse fruibili; programmare gli interventi allo scopo di sfruttare in modo più razionale la fauna selvatica. E tutto ciò con il diretto contributo del mondo agricolo, il cui coinvolgimento nell'attuazione della legge non è stato di poco rilievo.
La complessità degli obiettivi delineati ha pesato, evidentemente, sull'attuazione della normativa, soprattutto a livello regionale. Sono stati, infatti, registrati molti ritardi nel recepimento, da parte delle regioni, dei contenuti della legge, tanto che non si è stati in grado di rispettare la tempistica di attuazione fissata dall'articolo 36 della medesima legge.
Oltre a questo problema, altre questioni sono emerse a rendere più complicato l'aspetto operativo-attuativo legato alla nuova disciplina. Si rammentino, ad esempio:
la questione delle deroghe introdotte dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale è avvenuto soltanto con la legge 3 ottobre 2002, n. 221;
i conflitti di competenza, nella questione delle deroghe, tra Stato e regioni, che hanno determinato l'intervento risolutivo della Corte costituzionale (sentenze n. 272 del 1996 e nn. 168 e 169 del 1999);
la modifica delle specie cacciabili, il cui elenco si è dovuto conformare, con successivi provvedimenti (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1º aprile 1994, e 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997), a quello contenuto nell'allegato II/2 della predetta direttiva;
la questione dell'inserimento, tra le specie cacciabili nel nostro Paese, di specie cacciabili in altri Paesi membri dell'Unione europea.
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, modificando il titolo V della parte seconda della Costituzione, ha determinato un diverso riparto delle attribuzioni tra lo Stato e le regioni, rovesciando il precedente criterio di attribuzione delle competenze per materia. Nel nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, infatti, sono ora espressamente indicate solo le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, tra le quali «la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». Alle regioni, pertanto, spetta la potestà legislativa primaria in ogni altra materia non espressamente riservata allo Stato.
La modifica costituzionale impone, quindi, una revisione della legge n. 157 del 1992 allo scopo di richiamare esplicitamente e di garantire piena attuazione a quei princìpi di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e di pubblica sicurezza riservati all'esclusiva competenza statale.
Tuttavia, trascorsi oltre venticinque anni dalla sua entrata in vigore, le seguenti ulteriori motivazioni suggeriscono di porre mano a una modifica della normativa vigente anche per conseguire i seguenti obiettivi:
consentire, pur nel rispetto del principio di impedire il «nomadismo venatorio», una programmata mobilità venatoria nella caccia ai migratori, autorizzando il prelievo venatorio delle specie migratorie in tutto l'ambito regionale;
rimodulare il periodo di attività venatoria non solo allo scopo di rispettare tradizioni venatorie millenarie o date e dati di migrazione degli uccelli, ma anche per adeguarsi ad una ormai consolidata tendenza a livello europeo a spostare in avanti la cessazione del prelievo venatorio in relazione ad alcune specie, anche per diluire la pressione venatoria in un arco temporale più ampio;
rivedere il pur valido principio della programmazione faunistico-venatoria, consentendo alle regioni la libertà di dimensionare e di gestire, secondo le proprie esigenze, le unità territoriali di gestione in cui si articola il territorio agro-silvo-pastorale.
Le motivazioni evidenziate impongono la presentazione di un'iniziativa legislativa che modifichi alcuni aspetti della legge n. 157 del 1992 che, si ritiene, possano costituire una sintesi delle diverse esigenze rappresentate dalle categorie economiche e sociali interessate, nell'ottica di una più corretta tutela, conservazione e gestione delle risorse faunistiche e degli habitat naturali nel nostro Paese.
Il testo del disegno di legge, frutto della concertazione con i rappresentanti delle categorie economiche e sociali interessate all'argomento, propone alcune modifiche e integrazioni all'attuale disciplina di settore.
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, precisandone le finalità, che sono volte ad assicurare sul territorio nazionale la tutela, la conservazione e la gestione degli habitat naturali e delle risorse faunistiche, con particolare riferimento alla fauna selvatica migratoria, considerata risorsa della comunità internazionale.
L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, conseguenti alle nuove norme introdotte nella legge stessa dagli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge.
L'articolo 3 modifica l'attuale disciplina dei richiami vivi, contenuta nell'articolo 5 della legge n. 157 del 1992, affidando alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di gestire il patrimonio dei richiami vivi, sia di cattura sia di allevamento, per l'attività venatoria da appostamento, e abroga le precedenti disposizioni in materia di autorizzazione per gli appostamenti fissi.
L'articolo 4 prevede l'istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica.
L'articolo 5 modifica l'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, intervenendo sui campi di addestramento dei cani.
L'articolo 6 reca l'abrogazione dell'articolo 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, in materia di esercizio venatorio praticato in via esclusiva in determinate forme.
L'articolo 7, nel modificare l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, prevede una diversa gestione della fauna selvatica stanziale rispetto a quella migratoria e interviene sulle giornate di caccia e sulla mobilità del cacciatore all'interno della provincia e della regione di residenza.
L'articolo 8 modifica l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, rimodulando il calendario venatorio, onde consentire al nostro Paese, così come avviene nel resto dell'Europa, l'attivazione delle cacce per periodo e per specie sulla base di precisi riscontri di natura tecnico-scientifici.
L'articolo 9 modifica il comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, in materia di controllo della fauna selvatica anche al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari di cui all'articolo 18 della stessa legge.
L'articolo 10 modifica l'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, in materia di divieti nelle zone dove è vietata l'attività venatoria.
Gli articoli 11 e 12 modificano gli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni penali, amministrative e accessorie, aggiornandole dal punto di vista quantitativo.
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di seguito denominata «legge n. 157 del 1992», è sostituito dal seguente:
«Art. 1.–(Finalità. Definizione della fauna selvatica).–1. La presente legge, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli impegni internazionali assunti dall'Italia, in armonia con la programmazione regionale e concorrendo alla promozione e allo sviluppo dell'economia rurale, è finalizzata ad assicurare sul territorio nazionale la tutela, la conservazione e la gestione degli habitat naturali e delle risorse faunistiche, con particolare riferimento alla fauna selvatica migratoria, considerata risorsa della comunità internazionale.
2. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.
3. La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è integralmente recepita e attuata nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, resa esecutiva dalla legge 24 novembre 1978, n. 812, e della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, resa esecutiva dalla legge 5 agosto 1981, n. 503».
Art. 2.
1. All'articolo 4 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, degli istituti regionali, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività»;
b) il comma 4 è abrogato;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. É fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, agli istituti regionali, o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'istituto regionale e il comune provvedendo a informare l'Istituto superiore».
Art. 3.
1. L'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 5.–(Richiami vivi).–1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province.
2. Ogni cacciatore non può impiegare contemporaneamente più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile.
3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza, rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione da parte di un altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cui al presente comma.
4. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le relative modalità di utilizzo e di cessione per l'attività venatoria».
Art. 4.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 157 del 1992 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le regioni possono istituire con propria legge l'istituto regionale per la fauna selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e di consulenza delle regioni e delle province.
2-ter. L'istituto regionale per la fauna selvatica è sottoposto alla vigilanza del presidente della giunta regionale. Gli istituti regionali collaborano con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
2-quater. Alle funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti ai sensi del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
Art. 5.
1. All'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8:
1) alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18 in quanto non considerata attività venatoria»;
2) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) i parchi, le riserve naturali e i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;
h-ter) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni»;
b) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o dei conduttori dei fondi che rappresentano la maggior parte del territorio interessato, la zona non può essere istituita»;
c) il comma 17 è abrogato.
Art. 6.
1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 57 del 1992 è abrogato.
Art. 7.
1. All'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il titolare di licenza per l'esercizio venatorio in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria nei confronti della selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della provincia di residenza venatoria.
5-ter. Le regioni garantiscono l'accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti nel territorio regionale ai cacciatori che vi abbiano la residenza venatoria per la caccia all'avifauna migratoria per un numero di venti giornate complessive a livello regionale nell'arco di ogni annata venatoria, secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato tecnico-faunistico-venatorio nazionale»;
b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Nel quadro della pianificazione venatoria possono essere istituite aree convenzionate tramite accordi o convenzioni tra i conduttori dei fondi e le associazioni di cacciatori interessate, al fine di ottenere una particolare gestione del fondo medesimo, destinata a un miglioramento ambientale, alla realizzazione di zone umide, a coltivazioni a perdere, alla realizzazione di siepi e di boschetti nonché ad aree di rifugio per la fauna, che possono aumentare e migliorare una presenza faunistica anche a fini venatori. Tali interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa e del suo cambio di gestione del territorio, da agricolo a faunistico. Dall'attività di gestione del fondo gli agricoltori devono trarre beneficio economico»;
c) il comma 16 è abrogato;
d) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
«17-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e cattura, la relativa perimetrazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative del territorio interessato».
Art. 8.
1. All'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie indicate al comma 1.1. La stagione venatoria è articolata per periodi e per specie; inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All'interno di tale arco temporale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità al citato comma 1.1, i periodi in cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.
1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:
a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); marzaiola (Anas querquedula); volpe (Vulpes vulpes); cornacchia nera (Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); taccola (Corvus monedula); alzavola (Anas crecca); beccaccino (Gallinago gallinago); frullino (Lymnocryptes minimus); piccione selvatico (Columba livia);
b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos); canapiglia (Anas strepera);
c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); combattente (Philomachus pugnax); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); oca granaiola (Anser fabalis); oca selvatica (Anser anser); beccaccia (Scolopax rusticola); pettegola (Tringa totanus);
d) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); pavoncella (Vanellus vanellus); allodola (Alauda arvensis); colombaccio (Columba palumbus);
e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); minilepre (Sylvilagus floridanus); lepre italica (Lepus corsicanus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); lepre comune (Lepus europaeus);
f) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus); cinghiale (Sus scrofa);
g) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus)»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. I termini di cui al comma 1.1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche di cui al comma 2 previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituiti, degli istituti regionali per la fauna selvatica e delle province autonome.
2-ter. I termini di cui al comma 1.1 devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.
2-quater. L'autorizzazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, o, se istituiti, degli istituti regionali per la fauna selvatica e delle province autonome, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui ai commi 1.1 e 7»;
c) al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1.1»;
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all'interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria.
4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituiti, gli istituti regionali e delle province autonome per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 1.1 e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
4-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l'uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e degli specchi d'acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.
4-quater. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il numero delle giornate di caccia settimanali è stabilito dagli enti locali delegati in materia di caccia e non può essere comunque superiore a tre giornate per la caccia alla selvaggina stanziale, integrate da altre due giornate per la caccia alla fauna selvatica migratoria»;
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le regioni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, o, se istituiti, gli istituti regionali per la fauna selvatica e delle province autonome, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio nei confronti della fauna selvatica migratoria, da appostamento temporaneo, nei periodi intercorrenti tra il 1º ottobre e il 30 novembre, consentendo il prelievo per ulteriori due giornate settimanali».
Art. 9.
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18, avvalendosi anche di cacciatori abilitati al telecontrollo»;
b) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini delle aree interessate».
Art. 10.
1. All'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) il trasporto, all'interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali, nonché all'interno delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, che non siano scarichi e in custodia»;
2) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore e da natanti in movimento spinti da motore a velocità superiore a 5 km/h, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 km/h, ai sensi di quanto previsto dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009»;
3) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che per la caccia da appostamento e salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate»;
4) alla lettera n) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione della caccia agli uccelli acquatici»;
5) alla lettera o), le parole da: «nei casi previsti» fino a: «nelle oasi di protezione» e le parole: «, in tale ultimo caso,» sono soppresse;
6) alla lettera p), dopo le parole: «richiami vivi» sono inserite le seguenti: «e zimbelli» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che per l'anatra germanata per la caccia agli uccelli acquatici, per il piccione domestico per la caccia al colombaccio e per la civetta viva proveniente da allevamento per la caccia da appostamento»;
7) la lettera q) è abrogata;
8) alla lettera u), dopo le parole: «fare impiego di civette» sono inserite le seguenti: «non provenienti da allevamento»;
9) la lettera ee) è sostituita dalla seguente:
«ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi legittimamente abbattuti e degli uccelli detenuti quali richiami vivi nel rispetto della normativa stabilita dalle regioni»;
10) è aggiunta, in fine la seguente lettera:
«ff-bis) praticare la caccia alla posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano come principali ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi».
Art. 11.
1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera f) è abrogata;
b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) l'ammenda fino a euro 1.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli di cui all'articolo 2 o per chi esercita la caccia con mezzi vietati»;
c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 2.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da aeromobili o da natanti spinti da motore al di fuori dei casi previsti dall'articolo 21, comma 1, lettera i)».
Art. 12.
1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è abrogata;
b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita e non elencati all'articolo 2. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di recidiva di tale infrazione si applica, altresì, la misura della confisca dei richiami utilizzati».