Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018
Riconoscimento di festività religiose agli effetti civili
Onorevoli Senatori. – La legge 5 marzo 1977, n. 54, ha soppresso il riconoscimento agli effetti civili di alcune feste religiose (l'Epifania, San Giuseppe, l'Ascensione, il Corpus Domini, i Santi Apostoli Pietro e Paolo) modificando la legge 27 maggio 1949, n. 260. Secondo la tesi di allora, il loro carattere infrasettimanale avrebbe avuto una negativa incidenza sulla produttività delle aziende e dei pubblici uffici. Il presente disegno di legge prevede il ripristino degli effetti civili di talune festività molto importanti per la tradizione e la storia stessa del nostro Paese. Si tratta di feste religiose, espressione della tradizione di fede e di cultura della comunità, tuttora festeggiate in molti Paesi europei. È un omaggio alle persone credenti che possono così celebrare nuovamente le ricorrenze religiose, e un giusto riconoscimento dei valori cristiani. È però anche un omaggio per i non credenti che possono dedicare le giornate alle attività di tempo libero. Queste ricorrenze sono state festeggiate in Italia fino al 1977, anno in cui per legge i giorni della loro celebrazione – insieme a quelli di altre festività – hanno cessato di essere festivi. Ci si può anche chiedere se proprio l'Italia, che tra i Paesi europei è uno di quelli nei quali la popolazione mantiene più viva la religiosità espressa secondo la tradizione cristiana, debba guadagnare in termini di produttività eliminando il disturbo di pochissime feste religiose infrasettimanali, quando le stesse sono conservate in molti altri Paesi europei. La festa dell'Ascensione è riconosciuta agli effetti civili, per esempio, in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Olanda, Norvegia, Svezia, e Svizzera in pratica in tutta l'Europa occidentale continentale. La festa del Corpus Domini è festività agli effetti civili in Austria, Svizzera, Germania, Polonia, Croazia e Portogallo. La festa di San Giuseppe, al di là del suo significato religioso importante per i cristiani (San Giuseppe, padre di Gesù), apre tradizionalmente la primavera e si è conservata in Spagna, Svizzera, Baviera e Tirolo. Espressioni del pensiero laico non cristiano assegnano alla Pasqua il ruolo di festa della primavera, ma il fatto che essa possa cadere anche ad aprile inoltrato toglie ad essa il sapore della natura che si risveglia dopo l'inverno. Per i Santi Pietro e Paolo è giorno festivo in Svizzera, a Monaco, in Polonia e a Malta. Festeggiarli solo a Roma come patroni, come si fa attualmente, sembra un po’ riduttivo se si pensa al loro ruolo e al fatto che gli imperatori romani non erano per ruolo equivalenti ai contemporanei sindaci di Roma. La ratio sottesa alla legge 5 marzo 1977, n. 54, si richiamava ad una volontà di gestire il Paese con una maggiore austerità: gli anni ’70, infatti, sono gli anni in cui si inizia a parlare di crisi petrolifera (ricordiamo le domeniche senza auto e quelle in cui si poteva circolare solo con i veicoli con targhe pari o solo con quelli con targhe dispari), la disoccupazione inizia a far sentire i suoi effetti e l'inflazione corrode gli stipendi. L'Italia rallenta la sua crescita economica e, improvvisamente, si trova a dover fare i conti con gli effetti di una gestione del boom degli anni 60 quantomeno poco accorta. Tra i provvedimenti che vennero presi per cercare di ripristinare una gestione più rigorosa, possiamo annoverare anche la citata legge n. 54 del 1977, con la quale si ridusse il numero delle festività ritenendo che esse incidessero in maniera negativa sulla produttività sia delle aziende che del pubblico impiego. Negli anni successivi si è assistito ad un'inversione di tendenza, anche perché si è compreso che l'austerità non aveva prodotto l'auspicato aumento di produttività nelle aziende e che i problemi economici andavano risolti in un'altra maniera: certamente non eliminando alcuni giorni di festività che, in ogni caso, devono poi essere pagati oppure recuperati e, quindi, aggiunti al periodo delle ferie ordinarie. Si può inoltre prevedere un aumento delle attività di svago e di turismo se le ricorrenze si abbinano ai fine settimana, il che può incidere positivamente sullo sviluppo economico del Paese.
Nel 1985, dunque, è stata reintrodotta la festività dell'Epifania, mentre nel 2001 una mobilitazione forte da parte dell'opinione pubblica ha condotto al ripristino della festa nazionale della Repubblica.
La reintroduzione delle festività soppresse dalla legge n. 54 del 1977 intende ridare significato alla tradizione popolare, non determina scompensi significativi alla produttività delle aziende, trasferisce una quota maggiore di reddito prodotto ad altri comparti di mercato ad alto valore aggiunto, quali il turismo e il tempo libero, con buoni ritorni economici per l'economia nel suo complesso, e risulterebbe più coerente con quel che avviene negli altri Paesi europei.
Alla luce delle considerazioni svolte, il presente disegno di legge prevede, all'articolo 1, il ripristino degli effetti civili delle festività di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo su tutto il territorio nazionale. Inoltre, prevede un secondo articolo che introduce il giorno di lunedì seguente la Pentecoste quale festività agli effetti civili.
Art. 1.
1. Le ricorrenze religiose di San Giuseppe in data 19 marzo e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in data 29 giugno nonché, alla loro tradizionale cadenza infrasettimanale di giovedì, quelle dell'Ascensione e del Corpus Domini, sono riconosciute festività agli effetti civili.
2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è abrogato.
Art. 2.
1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il giorno di lunedì dopo Pentecoste».
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.