Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 17
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori UNTERBERGER, DURNWALDER e STEGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile

Onorevoli Senatori. – Secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sul bilancio demografico nazionale per l'Annuario statistico italiano per il 2017, relativi alla popolazione residente in Italia al 31 dicembre 2016, il tasso di natalità è molto basso; esso è sceso rapidamente negli ultimi decenni e solo nel 2006 è tornato ad essere leggermente positivo, per poi ritornare ad essere negativo nel 2008. Tali dati hanno tuttavia evidenziato che la tendenza positiva registrata nel 2006 è da mettere in relazione con la maggiore presenza di stranieri regolari che mettono al mondo bambini, piuttosto che con l'incremento della natalità nelle famiglie italiane. Basti sapere che l'incidenza della nascita dei bambini stranieri sul totale dei nati in Italia è passata dal 4,8 per cento del 2000 al 13,9 per cento del 2010.
Nel contesto europeo però l'Italia resta tra i Paesi con la più bassa natalità (specie nell'ultimo decennio), nonostante salga l'aspettativa di vita, che si attesta su una media di oltre ottanta anni. Il saldo naturale, che è il parametro utilizzato dall'ISTAT per registrare incrementi o decrementi, mette in relazione il numero dei nati con il numero dei morti in Italia, evidenziando dunque un costante invecchiamento della popolazione italiana.
Con sempre più evidenza si dimostra che le cause dell'invecchiamento e del calo delle nascite risiedono nella carenza di misure a sostegno della famiglia e, nello specifico, delle madri lavoratrici: è necessario, pertanto, intervenire in modo consistente per rendere conciliabile il lavoro delle donne, indispensabile per il bilancio familiare, con l'educazione dei figli e gli altri impegni all'interno della famiglia.
La dimostrazione del fatto che la soluzione al problema siano gli interventi a sostegno delle madri lavoratrici è data dai Paesi nordici e la Francia che, con le politiche familiari attuate negli ultimi anni, hanno ora tassi di crescita più alti.
Il Governo, già nel corso della XV legislatura, all'interno delle norme volte a recepire il protocollo siglato il 23 luglio 2007 con le Parti sociali su previdenza, lavoro e competitività, si era impegnato ad intervenire attraverso lo strumento della delega legislativa per riordinare tutta la normativa vigente in materia di occupazione femminile, enunciando dei criteri direttivi sicuramente condivisibili, in quanto ispirati al principio della conciliazione tra lavoro e famiglia, con l'obiettivo di giungere a un modello moderno di welfare per una società con livelli di occupazione adeguati alle sfide demografiche ed economiche del futuro.
Il nostro sistema pensionistico, come è noto, è congegnato in modo che siano i lavoratori a pagare le pensioni ad una popolazione anziana sempre più numerosa e sempre più longeva, con gravi risvolti economici per la spesa sociale.
Il presente disegno di legge cerca quindi di dare una risposta al bisogno di sostenere le famiglie, prevedendo benefìci previdenziali per le madri lavoratrici, consistenti in una riduzione dell'età pensionabile, pari a un anno per ogni figlio nato, fino a un massimo di cinque anni.
L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede, quindi, la sostituzione della lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico, elevando ad un anno per ciascun figlio, in luogo degli attuali quattro mesi, l'anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia e innalzando anche il limite massimo entro il quale poter fruire di tale beneficio fino a cinque anni, in luogo degli attuali dodici mesi. In alternativa, la lavoratrice madre può scegliere di ricorrere alla determinazione della pensione attraverso il moltiplicatore che, in tale caso, sarà maggiorato di un anno per ogni figlio, sempre fino ad un limite massimo di cinque anni. La legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha disposto le norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, ha già rideterminato i coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1º gennaio 2010.
L'articolo 2, attraverso l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dispone che sia riconosciuta l'applicazione delle stesse disposizioni operanti nel settore pubblico (dipendenti statali, regionali, comunali eccetera) per l'accredito dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro anche alle lavoratrici del settore privato (assicurate INPS, ENPALS eccetera), integrando la differenza della retribuzione percepita (30 per cento della retribuzione ordinaria) all'intera retribuzione corrisposta alla lavoratrice prima dell'astensione facoltativa con una copertura figurativa.
L'articolo 3, al fine di finanziare gli interventi a sostegno della maternità, dispone la copertura finanziaria attraverso un aumento del 10 per cento delle accise su tutti i prodotti alcolici, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui .
L'articolo 4, infine, stabilisce l'entrata in vigore del disegno di legge nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riduzione dell'età pensionabile delle madri lavoratrici nella misura di un anno per ogni figlio)

1. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento della maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19, pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di cinque anni. In alternativa a tale anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni».

Art. 2.

(Estensione del trattamento riconosciuto ai fini contributivi per periodi di astensione facoltativa dal lavoro delle lavoratrici del settore pubblico anche alle lavoratrici del settore privato)

1. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«Nei confronti delle lavoratrici dipendenti del settore privato, per l'accredito contributivo dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro, si applicano le stesse disposizioni operanti per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, integrando la differenza tra la retribuzione percepita e l'intera retribuzione percepita dall'interessata prima dell'astensione facoltativa con una copertura figurativa».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.