Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 aprile 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto e alle condizioni tecniche e finanziarie stabilite dall'Accordo stesso.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge provvede, in qualità di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in misura paritetica al contributo della Société Tunisienne de l'Eléctricité et du Gaz (STEG), a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa di remunerazione del Piano di sviluppo della rete predisposto da TERNA, sulla base di quanto disposto all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilita e aggiornata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. L'attuazione dell'Accordo è subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi, compatibilmente con la regolazione di settore.
3. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE