Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1762

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 25 novembre 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Valente, Rauti, Conzatti, Leone, Rizzotti, Angrisani, Casolati, De Lucia, Fantetti, Ginetti, Laforgia, Maiorino, Matrisciano, Papatheu, Giuseppe Pisani, Rampi, Rufa, Unterberger, Vono e Pietro Pisani:

Disposizioni in materia di statistiche in tema
di violenza di genere

Disposizioni in materia di statistiche in tema
di violenza di genere

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

Art. 2.

(Obblighi generali di rilevazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Sistema statistico nazionale (SISTAN). L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale. L'ISTAT e il SISTAN pubblicano gli esiti di tale indagine e li trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

2. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto della violenza contro le donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT, anche su indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, con appositi provvedimenti. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne che intrattengano una relazione di coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del set minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT è il seguente: 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato.

3. La relazione annuale di cui all'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 1 al momento disponibili nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1. Restano fermi il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.

5. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:

a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;

b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

6. L'ISTAT assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il SISTAN, anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

Art. 3.

(Relazione al Parlamento sull'attività
dell'ISTAT)

1. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2.

Art. 4.

(Strutture sanitarie e rilevazioni dati)

1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2018, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare le informazioni statistiche devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e rilevando:

a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;

b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori;

c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall'allegato B al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia)

1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.

3. La relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del codice penale;

d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;

e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;

f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

g) atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale;

i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale;

l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-bis del codice penale;

m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;

n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;

o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-ter del codice penale;

p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale;

t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice penale;

u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;

aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.

5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.

Art. 6.

(Rilevazioni del Ministero della giustizia)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e di quelli relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a prevedere:

a) con riguardo agli indagati e agli imputati, nonché alla persona offesa e alla parte civile nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di accesso e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

b) con riguardo agli indagati e agli imputati, la rilevazione di dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo.

Art. 7.

(ISTAT e centri antiviolenza)

1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano anche ai fini della relazione di cui all'articolo 2. Le indagini devono evidenziare:

a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, garantendo l'anonimato dei dati, ivi inclusa la relazione autore-vittima;

b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori;

c) il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita.

2. I dati rilevati nell'ambito delle indagini di cui al comma 1 sono trasmessi alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.

3. Al fine di non gravare sull'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'ISTAT per le indagini periodiche di cui al comma 1.

IL PRESIDENTE