Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 9 settembre 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede
Capo I
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE SULL'ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE, FATTO A ROMA E NELLA CITTÀ DEL VATICANO IL 13 FEBBRAIO 2018, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dello Scambio di Lettere stesso.
Art. 3.
(Norme di adeguamento
dell'ordinamento interno)
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
« Art. 17. – (Assistenza spirituale) – 1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro quinto.
2. Le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni. »;
b) l'articolo 1533 è sostituito dal seguente:
« Art. 1533. – (Direzione del Servizio di assistenza spirituale) – 1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spettano all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare. L'Ordinario militare può avvalersi di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali.
2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale.
3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di sede vacante, di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire.
4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica.
5. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della guardia di finanza, determina con apposito decreto le sedi ove è prestata l'assistenza spirituale.
6. L'Ordinario militare individua la sede per ciascun cappellano militare, previa comunicazione all'autorità militare competente. »;
c) dopo l'articolo 1533 è inserito il seguente:
« Art. 1533-bis. – (Svolgimento del servizio di assistenza spirituale) – 1. I cappellani militari attendono al loro ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali del personale individuato al comma 4 dell'articolo 1533 e dei relativi familiari che intendono fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza. Hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e a tal fine curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
2. Per quanto riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme sull'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.
3. I cappellani militari, previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, possono avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
4. In caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
5. I cappellani militari risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio. »;
d) l'articolo 1534 è sostituito dal seguente:
« Art. 1534. – (Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale) – 1. La nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare è effettuata, su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare, nel rispetto delle disposizioni concordatarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa. »;
e) dopo l'articolo 1534 è inserito il seguente:
« Art. 1534-bis. – (Designazione dei cappellani militari coordinatori) – 1. I nominativi dei cappellani militari coordinatori sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa.
2. I cappellani militari coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare e, a tal fine, accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.
3. Il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico. »;
f) l'articolo 1535 è abrogato;
g) all'articolo 1536, comma 1, le parole: « e gli ispettori prestano » sono sostituite dalla seguente: « presta »;
h) all'articolo 1538, comma 1, primo periodo, le parole: « e degli ispettori » sono soppresse;
i) l'articolo 1539 è sostituito dal seguente:
« Art. 1539. – (Cessazione dall'ufficio per limiti di età) – 1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età. »;
l) all'articolo 1540, comma 1, le parole: « , il Vicario generale militare e gli ispettori » sono sostituite dalle seguenti: « e il Vicario generale militare »;
m) all'articolo 1541, comma 1, le parole: « , il Vicario generale militare e gli ispettori » sono sostituite dalle seguenti: « e il Vicario generale militare »;
n) all'articolo 1542, comma 1, le parole: « e per gli ispettori » sono soppresse;
o) all'articolo 1543, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il Vicario generale militare che cessa dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. »;
p) l'articolo 1544 è sostituito dal seguente:
« Art. 1544. – (Richiami in servizio) – 1. Il Vicario generale militare nella riserva può essere richiamato in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se è vacante il corrispondente posto organico. »;
q) l'articolo 1545 è sostituito dal seguente:
« Art. 1545. – (Collocamento in congedo assoluto) – 1. Il Vicario generale militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età. »;
r) l'articolo 1546 è sostituito dal seguente:
« Art. 1546. – (Gradi gerarchici) – 1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:
a) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di 10 unità;
b) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;
c) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;
d) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente;
e) cappellano militare di complemento, assimilato di rango al grado di sottotenente.
2. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari:
a) garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignità delle sue funzioni e consente al medesimo una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale;
b) comporta che il cappellano militare non può esercitare poteri di comando o di direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. »;
s) l'articolo 1547 è sostituito dal seguente:
« Art. 1547. – (Stato giuridico e organico) – 1. Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.
2. L'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, è complessivamente determinato in 162 unità. »;
t) l'articolo 1548 è sostituito dal seguente:
« Art. 1548. – (Nomina) – 1. La nomina dei cappellani militari di complemento è effettuata con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare. »;
u) l'articolo 1549 è sostituito dal seguente:
« Art. 1549. – (Requisiti per la nomina) – 1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e non avere meno di 28 anni e più di 40 anni. »;
v) all'articolo 1552, i commi 3 e 4 sono abrogati;
z) l'articolo 1555 è sostituito dal seguente:
« Art. 1555. – (Normativa penale e disciplinare) – 1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.
2. I cappellani militari sono soggetti alle specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario militare, fatto salvo quanto previsto alla sezione IX.
3. L'autorità giudiziaria, in caso di esercizio dell'azione penale nei confronti di un cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare.
4. I cappellani militari non portano armi e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare. »;
aa) l'articolo 1559 è sostituito dal seguente:
« Art. 1559. – (Nomina) – l. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:
a) presentano apposita domanda;
b) hanno prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
c) non hanno superato il 45° anno di età. »;
bb) all'articolo 1560, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. L'impiego non può essere interrotto, sospeso o cessare se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice. »;
cc) all'articolo 1576, comma 1, dopo la parola: « sospensione » è inserita la seguente: « precauzionale »;
dd) l'articolo 1577 è sostituito dal seguente:
« Art. 1577. – (Cause di cessazione dal servizio permanente) – 1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) domanda;
d) d'autorità, per perdita dei diritti civili o politici;
e) elevazione alla dignità vescovile;
f) per motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1599, comma 1, lettera c);
g) revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica;
h) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.
3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5. »;
ee) all'articolo 1578, comma 1, la parola: « 62° » è sostituita dalla seguente: « 65° »;
ff) l'articolo 1581 è abrogato;
gg) all'articolo 1583, comma 1, le parole: « , su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, » sono soppresse;
hh) l'articolo 1592 è abrogato;
ii) all'articolo 1593, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Le domande per la nomina a cappellano militare di complemento sono dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
d) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulta che l'aspirante è in possesso dell'idoneità richiesta dall'articolo 1549. »;
ll) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo:
1) la parola: « addetti » è soppressa;
2) la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « cinque »;
mm) all'articolo 1597, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il cappellano militare perde il grado per:
a) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche;
b) cessazione dal servizio d'autorità per perdita dei diritti civili o politici, ai sensi dell'articolo 1577, comma 1, lettera d);
c) cessazione dal servizio per motivi disciplinari, ai sensi degli articoli 1577, comma 1, lettera f), e 1599, comma 1, lettera c). »;
nn) l'articolo 1599 è sostituito dal seguente:
« Art. 1599. – (Sanzioni disciplinari) – 1. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare, in caso di infrazione delle regole disciplinari di cui al comma 2 dell'articolo 1555, e dei doveri di servizio, sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574;
b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589;
c) la cessazione dal servizio. »;
oo) l'articolo 1601 è sostituito dal seguente:
« Art. 1601. – (Avvio dell'inchiesta formale) – 1. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporta una delle sanzioni indicate all'articolo 1599, il cappellano è sottoposto a inchiesta formale su rapporto dell'autorità competente, a seconda della sede in cui si trova il cappellano. »;
pp) all'articolo 1602:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. L'inchiesta formale è affidata dal Ministro della difesa all'organo competente dell'Ordinariato militare. »;
2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 4, dopo la parola: « Ministro » sono aggiunte le seguenti: « , formulando una proposta motivata »;
qq) l'articolo 1603 è sostituito dal seguente:
« Art. 1603. – (Decisioni del Ministro) – 1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599. »;
rr) gli articoli 1604 e 1605 sono abrogati;
ss) l'articolo 1608 è sostituito dal seguente:
« Art. 1608. – (Modalità di avanzamento) – 1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:
a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo;
b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo. »;
tt) l'articolo 1609 è sostituito dal seguente:
« Art. 1609. – (Promozioni dei cappellani militari) – 1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Ministro della difesa, previa designazione di una commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e tre secondi cappellani militari, di cui uno, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.
2. I secondi cappellani militari membri della commissione di avanzamento sono nominati dal Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.
3. Per la validità delle deliberazioni della commissione di avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso l'Ordinario militare.
4. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio. »;
uu) all'articolo 1610:
1) al comma 1, le parole: « nei ruoli unici di cui all'articolo 1552 » sono sostituite dalle seguenti: « nel ruolo »;
2) al comma 2, le parole: « o dalle funzioni del grado » sono soppresse;
vv) l'articolo 1611 è sostituito dal seguente:
« Art. 1611. – (Forme di avanzamento) – 1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:
a) ad anzianità congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto;
b) per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo.
2. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacità e l'idoneità degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti. »;
zz) l'articolo 1612 è sostituito dal seguente:
« Art. 1612. – (Periodi di permanenza minima nel grado) – 1. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono i seguenti:
a) cappellano militare addetto: 5 anni;
b) cappellano militare capo: 10 anni;
c) primo cappellano militare capo: 10 anni. »;
aaa) gli articoli 1613, 1614, 1615, 1617 e 1618 sono abrogati;
bbb) l'articolo 1621 è sostituito dal seguente:
« Art. 1621. – (Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari) – 1. Al personale del servizio di assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.
2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di tenente generale.
3. Al Vicario generale militare spetta il trattamento economico di base degli ufficiali delle Forze armate, secondo il grado di assimilazione.
4. Ai cappellani militari spetta il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.
5. Ai cappellani militari sono altresì corrisposte, secondo il grado di assimilazione, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità:
a) l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge per il personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione;
b) l'indennità mensile di impiego operativo di base;
c) l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti;
d) l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti.
6. Il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi. »;
ccc) l'articolo 1625 è sostituito dal seguente:
« Art. 1625. – (Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale) – 1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di età si interrompe ogni progressione di carriera e di avanzamento economico. ».
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1555 del codice dell'ordinamento militare, come sostituito dalla lettera z) del comma 1 del presente articolo, si applicano le specifiche disposizioni in materia di disciplina militare del medesimo codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE
Art. 4.
(Disposizioni in materia di informazione sull'avvio del procedimento penale)
1. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: « sull'azione » sono sostituite dalle seguenti: « sul procedimento »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero informa, segnalando le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, la seguente autorità ecclesiastica:
a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, quando la comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi;
b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica, quando la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica. »;
c) al comma 3-bis, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1 ».
Art. 5.
(Disposizioni in materia di assunzione della testimonianza di cardinali)
1. Dopo l'articolo 206 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
« Art. 206-bis. - (Assunzione della testimonianza di cardinali) - 1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo di lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.
2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.
3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3 ».
2. All'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola: « Cardinali » sono inserite le seguenti: « che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica ».
Art. 6.
(Clausola d'invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE