Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2410-A

RELAZIONE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Relatrice ROJC)

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 2022

SUL
DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

d'iniziativa dei senatori RUOTOLO, SEGRE, AIROLA, ALFIERI, BONINO, BRESSA, BUCCARELLA, CASTALDI, CASTELLONE, CERNO, CIOFFI, CIRINNÀ, COLLINA, DE PETRIS, DI NICOLA, ERRANI, FEDELI, FERRARA, FERRARI, GARRUTI, GRASSO, GRIMANI, LAFORGIA, LEZZI, LICHERI, LOMUTI, MALPEZZI, MANCA, MANTOVANI, MARILOTTI, MATRISCIANO, MIRABELLI, MONTEVECCHI, MORRA, NANNICINI, NATURALE, PARRINI, PAVANELLI, PERILLI, PINOTTI, PITTELLA, PRESUTTO, RAMPI, ROMANO, ROSSOMANDO, SANTANGELO, VALENTE, VERDUCCI e ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2021

Onorevoli Senatori. – L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di ricordare le vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro. L'istituzione di una giornata commemorativa che coincida con il 18 settembre non è casuale. Risale infatti al 18 settembre 2008 la strage di Castel Volturno (detta anche strage di San Gennaro), che ha portato alla morte di sette persone, sei delle quali immigrati africani, vittime innocenti della strage, in due blitz distinti, da parte dello stesso gruppo di fuoco camorristico guidato da Giuseppe Setola, avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro.
Gli immigrati africani uccisi si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Affum Yeboah Eric e Christopher Adams del Ghana, El Hadji Ababa e Samuel Kwakou del Togo e Jeemes Alex della Liberia e si trovavano presso la sartoria Ob Ob Exotic Fashions a Ischitella, altra frazione di Castel Volturno, comune della provincia di Caserta. Dagli accertamenti effettuati dagli inquirenti successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati (tutti giovanissimi, il più vecchio aveva poco più di trent'anni) era coinvolto in attività di tipo criminale e che nessuno di loro era legato ad associazioni di tipo mafioso o camorristico.
Il massacro degli immigrati provocò, il giorno successivo, una rivolta popolare contro la criminalità organizzata a cui partecipò gran parte della comunità africana di Castel Volturno. Fu il primo episodio di questo genere in Italia.
L'unico dei sopravvissuti all'interno della sartoria fu Joseph Ayimbora, un cittadino ghanese che abitava a Castel Volturno da otto anni. Egli si finse morto e, nonostante fosse stato gravemente ferito, riuscì a memorizzare i volti di tre dei malviventi e collaborò poi con le forze dell'ordine: la sua testimonianza in giudizio si rivelò determinante nell'individuazione dei responsabili della strage. Joseph Ayimbora è poi anch'egli deceduto a causa di un aneurisma cerebrale nel febbraio 2012 e, in seguito, il 16 gennaio 2013, gli fu assegnata la medaglia d'oro al valor civile da parte del Presidente della Repubblica.
L'accertamento giudiziale sulla strage di Castel Volturno portò la magistratura a individuare, oltre all'aggravante di avere agito con metodo mafioso e della finalità di agevolare l'associazione mafiosa denominata « clan dei Casalesi », anche l'aggravante di avere agito con finalità di discriminazione e odio razziale, poiché diversi elementi indicavano un odio indiscriminato da parte del gruppo di Setola fondato su un pregiudizio di razza, in base al quale si voleva assoggettare l'intera comunità nera alla volontà del clan. Oltre a questo, venne individuata dal giudice per le indagini preliminari l'aggravante della finalità terroristica della strage, finalizzata a incutere terrore nella collettività attraverso un'azione volutamente eclatante, che aveva come obiettivo quello di minare la fiducia dell'intera comunità di immigrati nello Stato, in modo da convincerli ad accettare l'assoggettamento al clan e al versamento di una tangente per poter lavorare.
C'è un filo rosso che lega la strage di Castel Volturno ai tanti, troppi episodi di violenza accaduti in Italia le cui vittime sono persone spesso in fuga da Paesi in guerra o nei quali avrebbero subito persecuzioni, colpevoli solo di cercare nel nostro Paese la serenità di un lavoro sicuro.
I dati sono impietosi. Mentre il settore agroalimentare genera ogni anno profitti milionari, sono numerosi gli studi che evidenziano la sistematica presenza di abusi nelle filiere nazionali, denunciando le condizioni di grave sfruttamento, ai limiti della schiavitù, subite dai lavoratori che nelle campagne italiane raccolgono la frutta e la verdura destinate agli scaffali dei supermercati europei. Ad essere intollerabili sono soprattutto le condizioni di vulnerabilità che affliggono donne e migranti, spesso reclutati da caporali e costretti a vivere e a lavorare in condizioni inumane e degradanti.
L'Agro Pontino nel Lazio, il Tavoliere delle Puglie nel Foggiano, la zona di Saluzzo in Piemonte e la piana di Metaponto in Basilicata sono solo alcune delle aree rurali in cui si sono sviluppate e radicate forme di agricoltura intensiva alimentate dallo sfruttamento della manodopera migrante e precaria. In totale, secondo i dati del V Rapporto Agromafie e caporalato, a cura dell'Osservatorio Placido Rizzotto della Federazione lavoratori dell'agroindustria aderente alla Confederazione generale italiana del lavoro (FLAI-CGIL), che fotografa la situazione nel settore agroalimentare dal 2018 al 2020, sarebbero almeno 180.000 i lavoratori vulnerabili allo sfruttamento.
Nel documento approvato all'unanimità, il 12 maggio 2021, dalle Commissioni riunite Lavoro pubblico e privato e Agricoltura della Camera dei deputati, alla fine di tre anni di inchiesta sul caporalato in agricoltura, si sottolinea che i numeri non si riferiscono a semplici « lavoratori irregolari ». Sono uomini e donne sottoposti a regimi di semischiavitù, costretti a sopportare vessazioni di ogni genere da parte dei datori di lavoro e guadagnano dai 25 ai 30 euro al giorno, per giornate che possono arrivare anche a dodici ore di lavoro consecutive, se si considera il trasporto. Il che significa, per alcuni, appena 2 euro all'ora.
Ma il settore agroalimentare non è il solo a essere interessato da questo fenomeno. In Italia, oltre al settore agricolo e a quello della trasformazione alimentare, l'edilizia, la ristorazione e il lavoro domestico sono tra i settori economici maggiormente esposti ai rischi del lavoro irregolare. Costituiscono comune denominatore del fenomeno la condizione di vulnerabilità giuridica, la segregazione abitativa dei lavoratori costretti nei ghetti delle campagne o nelle estreme periferie cittadine e l'organizzazione del lavoro attraverso nuove forme di caporalato.
In questo quadro è assolutamente necessario introdurre un momento di riflessione anche riguardo agli effetti della comunicazione politica e mediatica, con particolare riferimento alle tematiche dell'odio razziale e dello sfruttamento del lavoro. Nella stessa ottica sarà prezioso il contributo sul tema che arriverà dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, costituita in Senato nel maggio 2021.
È necessario che le istituzioni prendano posizione apertamente contro il pregiudizio razziale che contribuisce a favorire l'humus nel quale si sviluppa il fenomeno dello sfruttamento del lavoro, nell'indifferenza generalizzata.
È per questi motivi che si chiede di far diventare questa data – il 18 settembre– patrimonio di memoria collettiva, come Giornata nazionale per ricordare tutte le vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, uccise in Italia a causa del colore della loro pelle, cadute per l'inumano sfruttamento della loro condizione di invisibili, determinata anche da leggi discriminatorie approvate nelle scorse legislature.
Il disegno di legge consta di cinque articoli.
L'articolo 1 istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, fissandone la data al 18 settembre di ogni anno. In tale Giornata sono previste celebrazioni ed eventi organizzati da istituzioni statali ed enti locali, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni (articolo 2) e, durante la stessa Giornata o nel primo giorno utile dopo la riapertura dell'anno scolastico, le scuole di ogni ordine e grado potranno promuovere iniziative culturali su tali temi (articolo 3). Ai sensi dell'articolo 4, il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale potrà assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla citata Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva nazionale e regionale. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Rojc, relatrice

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Pesco)

sul disegno di legge e sui relativi emendamenti

27 aprile 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, dopo la parola: « assicura » delle seguenti: « , compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ».
In relazione agli emendamenti, il parere è non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Ruotolo ed altri

Testo proposto dalla Commissione

Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoroIstituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro
Art. 1.Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro)(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro)

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 settembre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone immigrate nel nostro Paese e rimaste vittime delle condizioni di inumano sfruttamento sul lavoro.

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 settembre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone rimaste vittime delle condizioni di inumano sfruttamento sul lavoro.

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato agli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro.

2. In occasione della Giornata nazionale, nelle sedute assembleari degli organi elettivi previste per quel giorno, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Identico.

Art. 2.Art. 2.
(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)
(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare gli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Art. 3.Art. 3.
(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, o nel primo giorno utile dopo l'inizio dell'anno scolastico, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi riguardanti la tutela dei diritti umani, il contrasto all'odio razziale e allo sfruttamento del lavoro degli immigrati.

1. Nella Giornata nazionale, o nel lunedì immediatamente successivo nel caso il 18 settembre sia prevista una chiusura scolastica, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi riguardanti la tutela dei diritti umani, il contrasto all'odio razziale e allo sfruttamento del lavoro.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è facoltà delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovere, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, seminari e incontri, ovvero percorsi formativi e iniziative di aggiornamento e sensibilizzazione che prevedano la presenza di vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro che possano rappresentare una testimonianza diretta di eventi legati alla lesione dei diritti fondamentali della persona.

Art. 4.Art. 4.
(Informazione radiofonica, televisiva
e multimediale nella Giornata nazionale)
(Informazione radiofonica, televisiva
e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può riservare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 5.Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Identico