Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2086-A

RELAZIONE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Relatore PEPE)

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 2021

E
TESTO DEGLI ARTICOLI
formulato in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta del 11 novembre 2021

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

d'iniziativa dei senatori PILLON, RAUTI, RONZULLI, BINETTI, SAPONARA, MARIN, BERGESIO, DORIA, ALESSANDRINI, ZULIANI, PIANASSO, MONTANI, RUFA, PUCCIARELLI, Pietro PISANI, RIVOLTA, FREGOLENT, FERRERO, RICCARDI e LUCIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2021

Onorevoli Senatori. – C'è la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o peggio al suicidio.
La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme social che – pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce, ma di fatto omettendo colposamente i dovuti controlli – permettono la circolazione dei contenuti istigatori. È pertanto necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.
L'articolo 1 introduce, dopo l'articolo 414-bis, l'articolo 414-ter del codice penale prevedendo, quale autonoma fattispecie di delitto che si pone in rapporto di specialità rispetto all'ipotesi dell'articolo 414, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia l'istigazione o l'apologia, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguardo alla commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni, sia punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'atto di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni si verifica, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
Al successivo comma la norma prevede la sanzione per chi, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'apologia, intenzionalmente la diffonda o ne agevoli in qualsiasi modo la diffusione.
L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo un aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici.
L'articolo 3 prevede, per il minore che abbia compiuto gli anni quattordici offeso da taluna delle condotte di cui agli articoli 414-ter, poste in essere mediante strumenti informatici o telematici, o 580, terzo comma, del codice penale, nonché per il genitore o tutore o curatore del medesimo minore, la possibilità di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o delle registrazioni audio e per l'adozione di idonee misure tecniche volte a impedire l'identificazione diretta dell'offeso, facendo tuttavia salve le esigenze di conservazione dei dati a fini probatori.
Il comma 2 prevede poi che, qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1 il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, l'interessato possa rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvederà ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte commesse all'estero.
L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.

Relatore, Pepe

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Parrini)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

26 ottobre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime i seguenti pareri:

– sull'emendamento 3.1 parere non ostativo, segnalando l'opportunità di specificare il destinatario della comunicazione, da parte del titolare del trattamento o gestore del sito internet o del social media, di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

su ulteriori emendamenti

9 novembre 2021

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Rivolta)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

26 ottobre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

9 novembre 2021

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Pillon ed altri

Testo degli articoli formulato dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.
(Modifica all'articolo 414
del codice penale)
(Introduzione dell'articolo 414-ter
del codice penale)

1. All'articolo 414 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1. Dopo l'articolo 414-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Se l'istigazione o l'apologia, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguarda la commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni, si applica la pena da uno a cinque anni. La pena è da cinque a dodici anni se l'atto di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni si verifica.

« Art. 414-ter. – (Istigazione alla violenza o all'autolesionismo in danno dei minori) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia l'istigazione o l'apologia, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguardo alla commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusioneda cinque a dodici anni se l'atto di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni si verifica.

Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'apologia, la diffonde ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'apologia, intenzionalmente la diffonde o ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 2.Art. 2.
(Modifica all'articolo 580
del codice penale)
(Modifica all'articolo 580
del codice penale)

1. All'articolo 580 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1. All'articolo 580 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici.

Identico.

Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'eccitazione o dell'aiuto, la diffonde ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Soppresso.

Art. 3.Art. 3.
(Obblighi a carico dei responsabili
di strumenti informatici o telematici)
(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di piattaforme digitali)

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 57-ter.(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo di sistemi informatici o telematici) – Salva la responsabilità dell'autore e fuori dei casi di concorso, il responsabile del sistema informatico o telematico il quale omette di esercitare sul contenuto del sistema il controllo necessario a impedire che col medesimo siano commessi i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto, del codice penale è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo ».

1. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici offeso da taluna delle condotte di cui agli articoli 414-ter, poste in essere mediante strumenti informatici o telematici, o 580, terzo comma, del codice penale, come introdotti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché il genitore o tutore o curatore del medesimo minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o delle registrazioni audio, previa conservazione dei dati originali per nove mesi a fini probatori, e per l'adozione di idonee misure tecniche volte a impedire l'identificazione diretta dell'offeso.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e degli articoli 143 e 144 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4.Art. 4.
(Modifica all'articolo 7 del codice penale)(Modifica all'articolo 7 del codice penale)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 5 sono aggiunti i seguenti:

Identico

« 5-bis. delitti di istigazione alla violenza o all'autolesionismo ai danni di minorenni;

5-ter. delitti di istigazione, eccitazione o aiuto al suicidio mediante strumenti informatici o telematici ».

Art. 5.Art. 5.
(Entrata in vigore)(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico