Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
RELAZIONE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Relatore PARRINI)
Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 2021
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 settembre 2021
Onorevoli Senatori. – La proposta in esame, sottoscritta dai rappresentanti di tutti i Gruppi nella Commissione Affari costituzionali, interviene nell'ordinamento italiano in materia di procedimento preparatorio per le elezioni politiche, introducendo un apposito rito nel codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Ricordo che il provvedimento costituisce l'esito dell'affare assegnato n. 802, avente ad oggetto l'esame della sentenza n. 48 del 2021 con la quale la Corte costituzionale ha rilevato la mancanza di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità. La Corte ha perciò invitato il legislatore a porre in essere un necessario intervento normativo.
Il disegno di legge si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 modifica l'articolo 126 del codice del processo amministrativo, ampliando la definizione dell'ambito di giurisdizione sul contenzioso elettorale posto in capo al giudice amministrativo. Nel rispetto dell'articolo 66 della Costituzione, vi si prevede che tale ambito, per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sia limitato al solo procedimento elettorale preparatorio.
Nel corso dell'esame in sede referente, a seguito di rilievi avanzati dalla Commissione giustizia, sono state introdotte modifiche anche agli articoli 133 e 135 dello stesso codice, per inserire le controversie oggetto del rito che si introduce nell'elenco rispettivamente delle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e di quelle oggetto di competenza funzionale del TAR del Lazio, sede di Roma.
L'articolo 2 inserisce un nuovo capo I-bis nel titolo VI del libro quarto del codice, dedicato al rito relativo al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche. Il capo è composto del solo articolo 128-bis, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni politiche. In particolare, la procedura prevede un termine di due giorni dalla pubblicazione del provvedimento – unico per tutti gli atti del procedimento preparatorio – per l'impugnazione, presso il TAR del Lazio, sede di Roma, con celebrazione dell'udienza entro i successivi due giorni e pubblicazione della decisione nello stesso giorno. I termini per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato sono identici, sicché è possibile definire l'intero giudizio entro otto giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Resta fermo il principio per cui l'atto impugnato deve avere carattere di definitività, e perciò deve essere già stato impugnato in sede amministrativa, in particolare presso l'Ufficio centrale nazionale istituito presso la Corte di cassazione.
L'articolo 3 opera alcuni necessari interventi sui termini per gli adempimenti preelettorali previsti dai testi unici per le elezioni della Camera e del Senato, nonché dalla legge n. 459 del 2001, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero, al fine di evitare che l'introduzione del nuovo ricorso giurisdizionale conduca a decisioni definitive troppo ravvicinate rispetto alla data delle elezioni. Nello specifico, tutti i termini, a partire da quello minimo per l'indizione delle elezioni, che è portato da quarantacinque a cinquanta giorni, sono anticipati di cinque giorni. Si riduce inoltre a 24 ore il termine per impugnare alcuni atti presso l'Ufficio centrale nazionale. In questo modo, rispetto alla disciplina attuale che consente di avere un provvedimento definitivo a 27 giorni dalle elezioni, questo, pur aggiungendo due gradi di giudizio, si avrebbe a 25 giorni dalle stesse (24 se un termine per il ricorso presso il giudice amministrativo scade in giorno festivo), in tempo utile per gli adempimenti conseguenti a un'eventuale sentenza di accoglimento. Si tratta peraltro di un'uniformazione pedissequa ai termini già previsti dalla legge n. 18 del 1979 per gli adempimenti relativi alle elezioni europee.
Nel corso dell'esame in sede referente sono stati abbreviati di un giorno alcuni termini, limitatamente al procedimento preparatorio per le elezioni nella circoscrizione Estero, al fine di consentire il rispetto del termine del ventiseiesimo giorno antecedente le elezioni, previsto dall'articolo 12 della legge n. 459 del 2001, per l'invio, da parte del Ministero dell'interno, delle liste elettorali e dei fac-simile delle schede alle rappresentanze diplomatiche e consolari, che dovranno poi provvedere autonomamente alla stampa e alla spedizione agli elettori.
L'articolo 4 detta alcune disposizioni di coordinamento, che modificano l'articolo 129 del codice del processo amministrativo in materia di tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali, regionali e del Parlamento europeo: da un lato, i termini per le impugnative e la celebrazione delle udienze sono ridotti da tre a due giorni, come nel nuovo rito per le elezioni politiche introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge; dall'altro, si elimina il desueto riferimento alla notifica del ricorso via fax, non previsto dal nuovo rito che si propone di introdurre.
Infine, l'articolo 5, introdotto a seguito della condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, contiene la clausola di invarianza finanziaria.
PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Damiani)
sul disegno di legge
19 ottobre 2021
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente articolo:
« Art. 4-bis.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».
DISEGNO DI LEGGE | DISEGNO DI LEGGE |
D'iniziativa dei senatori Parrini ed altri | Testo proposto dalla Commissione |
Art. 1. | Art. 1. |
(Modifica all'articolo 126 del codice del processo amministrativo) | (Modifiche agli articoli 126, 133 e 135 del codice del processo amministrativo) |
1. All'articolo 126 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al comma 1 è premesso il seguente: | 1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: |
a) all'articolo 126, al comma 1 è premesso il seguente: | |
« 01. Ferma restando la competenza delle Camere per la convalida dell'elezione dei propri componenti, il giudice amministrativo ha giurisdizione nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ». | « 01. Identico »; |
b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-septies) è aggiunta la seguente: | |
« z-octies) le controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »; | |
c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente: | |
« m-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-octies) ». | |
Art. 2. | Art. 2. |
(Rito relativo al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche) | (Rito relativo al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche) |
1. Nel titolo VI del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il Capo I è inserito il seguente: | 1. Identico: |
« Capo I-bis. | « Capo I-bis. |
RITO RELATIVO AL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO PER LE ELEZIONI POLITICHE | RITO RELATIVO AL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO PER LE ELEZIONI POLITICHE |
Art. 128-bis. | Art. 128-bis. |
(Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni politiche) | (Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni politiche) |
1. Il ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità previsti dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, è proposto inderogabilmente innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. | 1. Identico. |
2. Il ricorso, nel termine di due giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, o dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati, deve essere, a pena di decadenza: | 2. Identico. |
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta o posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, al Ministero dell'interno e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale; tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; | |
b) depositato presso la segreteria del tribunale, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi. | |
3. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione. | 3. Identico. |
4. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di due giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale. | 4. Identico. |
5. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicare nello stesso giorno; la relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e far proprie. | 5. Identico. |
6. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. | 6. Identico. |
7. Il ricorso di appello al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza: | 7. Identico. |
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta o posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, al Ministero dell'interno e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale; tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 3; | |
b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, che provvede ad affiggerlo in apposito spazio; | |
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi. | |
8. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo ». | 8. Identico. |
9. Per i ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elettorale preparatorio per il voto nella circoscrizione Estero, i termini di cui ai commi 2 e 7 del presente articolo sono ridotti di un giorno ». | |
Art. 3. | Art. 3. |
(Modifiche di termini del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche) | (Modifiche di termini del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche) |
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: | 1. Identico: |
a) all'articolo 11, terzo comma, le parole: « 45° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « cinquantesimo giorno »; | a) identica; |
b) all'articolo 14-bis, comma 5, le parole: « Entro il trentesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il trentacinquesimo giorno »; | b) identica; |
c) all'articolo 15, primo comma, le parole: « non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantasettesimo giorno »; | c) identica; |
d) all'articolo 17: | d) identica; |
1) al primo comma, le parole: « 36° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « quarantunesimo giorno »; | |
2) al secondo comma, le parole: « 33° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « trentottesimo giorno »; | |
e) all'articolo 20, primo comma, le parole: « dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno »; | e) identica; |
f) all'articolo 23, secondo comma, le parole: « entro 48 ore » sono sostituite dalle seguenti: « entro 24 ore ». | f) identica; |
g) all'articolo 92, primo comma, numero 3), le parole: « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno ». | |
2. All'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, a le parole: « quarantacinquesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « cinquantesimo giorno ». | 2. Identico. |
3. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) alla lettera d), le parole: « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno »; | |
b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: | |
« d-bis) i termini previsti dall'articolo 16, quarto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la presentazione e la decisione delle opposizioni aventi ad oggetto i contrassegni sono ridotti a 24 ore; | |
d-ter) i termini previsti dall'articolo 23, secondo e sesto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la presentazione e la decisione dei ricorsi contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati sono ridotti, rispettivamente, a 24 ore e al giorno successivo. ». | |
Art. 4. | Art. 4. |
(Disposizioni di coordinamento) | (Disposizioni di coordinamento) |
1. All'articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: | Identico |
a) al comma 1, le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « due giorni »; | |
b) al comma 3, lettera a), le parole: « mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax » sono sostituite dalle seguenti: « mediante consegna diretta o posta elettronica certificata »; | |
c) al comma 4, le parole: « o il numero di fax » sono soppresse; | |
d) al comma 5, le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « due giorni »; | |
e) al comma 8, lettera a), le parole: « mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax » sono sostituite dalle seguenti: « mediante consegna diretta o posta elettronica certificata » e le parole: « o il numero di fax » sono soppresse. | |
Art. 5. | |
(Disposizioni finanziarie) | |
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |