Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1926-A

Relazione Orale

Relatore Petrocelli

TESTO PROPOSTO DALLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 13 aprile 2021

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di
una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi
il 30 aprile 2019

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro per gli affari europei

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 AGOSTO 2020

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Parrini)

13 ottobre 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Calandrini)

25 marzo 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguente modifiche:

– il comma 3 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: « 3. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale »;

– al comma 5 dell'articolo 3, dopo le parole: « Dall'attuazione della presente legge » siano inserite le seguenti: « , ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, ».

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

Identico

Art. 2.Art. 2.
(Ordine di esecuzione)(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto e alle condizioni tecniche e finanziarie stabilite dall'Accordo stesso.

Identico

Art. 3.Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge provvede, in qualità di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in misura paritetica al contributo della Société Tunisienne de l'Eléctricité et du Gaz (STEG), a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa di remunerazione del Piano di sviluppo della rete predisposto da TERNA, sulla base di quanto disposto all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilita e aggiornata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

1. Identico.

2. L'attuazione dell'Accordo è subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi, compatibilmente con la regolazione di settore.

2. Identico.

3. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Identico.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.Art. 4.
(Entrata in vigore)(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico