Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1721-A

Relazione Orale

Relatore Pittella

TESTO PROPOSTO DALLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza l'11 settembre 2020

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per gli affari europei
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro dell'interno
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con il Ministro della salute
con il Ministro della difesa
con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro dell'istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2020

RELAZIONI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: Mantovani)

1° luglio 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,

premesso che,

con riferimento ai profili di competenza della Commissione, si segnala l'articolo 18 che reca principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) 2019/881 che istituisce un quadro europeo per la certificazione della cibersicurezza;

con riferimento all'allegato A, si segnalano, per quanto attiene alle competenze della Commissione, le seguenti direttive:

– direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, da recepire entro il 1° luglio 2021;

– direttiva (UE) 2019/713, finalizzata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, da recepire entro il 31 maggio 2021;

– direttiva (UE) 2019/884, in tema di scambio di informazioni sulle condanne penali di cittadini di Paesi terzi tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), con termine di recepimento fissato al 28 giugno 2022;

– direttiva (UE) 2019/1153 – da recepire entro il 1° agosto 2021 – sull'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, con particolare riferimento ai capi IV e V, relativi, rispettivamente, allo scambio di informazioni con Europol e alla tutela dei dati personali;

– direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, da recepire entro il 17 dicembre 2021,

si esprime in senso favorevole.

sugli emendamenti

(Estensore: Borghesi)

1° luglio 2020

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 9.49 parere non ostativo, a condizione che l'obbligo di cui alla lettera a) sia riformulato in termini di facoltà;

– sull'emendamento 15.16 parere contrario, in quanto i principi e criteri direttivi di delega attengono soltanto a una piccola parte dell'oggetto della delega che si propone di introdurre;

– sull'emendamento 15.17 parere contrario, in quanto prevede una delega legislativa senza indicare principi e criteri direttivi;

– sull'emendamento 20.0.33 parere contrario, in quanto recante modifiche a una fonte secondaria;

– sull'emendamento 20.0.34 parere contrario, in quanto prevede una delega legislativa senza indicare principi e criteri direttivi;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Borghesi)

7 luglio 2020

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 20.0.31 (testo 2) parere contrario, in quanto prevede una delega legislativa senza indicare principi e criteri direttivi;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

14 luglio 2020

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 5.6 (testo 3), 5.100 (testo 2) e 7.46 (testo 2), riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

21 luglio 2020

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

28 luglio 2020

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Evangelista)

sul disegno di legge e su relativi emendamenti

21 luglio 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime relazione favorevole sul testo.
Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: Marilotti)

20 maggio 2020

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,
preso atto dei principi e criteri direttivi recati dall'articolo 4 per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 istitutiva del codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
rilevato che i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 5 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 risulta in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia dell'Unione europea e quale contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21);
valutati altresì i contenuti degli articoli 13 e 18, relativi rispettivamente alle deleghe in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo nel mercato unico europeo e di cibersicurezza;
formula per quanto di competenza una relazione favorevole, con la seguente osservazione:

che nel recepire la direttiva (UE) 2019/475 che dispone l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea, pur mantenendo per essi l'esclusione dall'applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise ai fini dell'accise, si preveda di consentire ai residenti di Campione d'Italia di continuare a condurre i veicoli d'immatricolazione svizzera con targa del Canton Ticino, con l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di esimere i predetti residenti da un significativo aggravio in termini di costi, nonché da un appesantimento burocratico.

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

(Estensore: Rojc)

7 luglio 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime una relazione favorevole.

RELAZIONI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Manca)

sul disegno di legge

24 giugno 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi fomiti dal Governo, da cui risulta che:

– con riferimento all'articolo 3, in tema di fornitura di media audiovisivi, si conferma che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è in grado di far fronte ai nuovi compiti ivi attribuiti, in quanto le spese di funzionamento dell'Autorità, dotata di autonomia organizzativa e contabile, sono poste dalla legge ad esclusivo carico degli operatori dei settori regolati; con riguardo alle misure di promozione delle opere europee, queste non comportano oneri per la finanza pubblica, essendo poste a carico degli operatori dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari;

– in relazione all'articolo 4, in materia di comunicazioni elettroniche, lettere b) e d), dall'aggiornamento dei compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non appaiono derivare nuovi o maggiori, in quanto le spese di funzionamento dell'Autorità sono poste dalla legge ad esclusivo carico degli operatori dei settori regolati; inoltre, rispetto ai compiti che dovranno essere svolti dal Ministero dello sviluppo economico, i criteri di delega non mutano il quadro del riparto delle competenze e quindi non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione alle lettere c) ed e), si rappresenta che le misure ivi previste sono di tipo regolamentare e non fiscale o contributivo;

– per quanto concerne l'articolo 5, in tema di promozione di fonti rinnovabili, e l'articolo 12, sul mercato dell'energia elettrica, si conferma che i sistemi di incentivazione, le misure per la protezione dei clienti vulnerabili, nonché gli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica resteranno a carico, come è attualmente, del sistema tariffario; in relazione agli effetti finanziari del processo di sostituzione del consumo di energia da combustibili fossili con quello derivante da fonti rinnovabili, è stato effettuato un esercizio per valutare la variazione di gettito fiscale per accise e IVA atteso al 2030 in conseguenza dell'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), da cui emerge una possibile diminuzione di gettito rispetto allo scenario in assenza di PNIEC, da integrare con gli effetti positivi per la crescita economica e per il bilancio pubblico in termini di incremento degli investimenti, riduzione delle importazioni di combustibili fossili, minore esposizione alle fluttuazioni dei prezzi internazionali, aumento della sicurezza energetica;

– per quanto riguarda l'articolo 6, sul rafforzamento della vigilanza antitrust, vengono forniti elementi di dettaglio sull'assunzione di venticinque risorse da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in relazione all'inquadramento del nuovo personale (quindici funzionari della carriera direttiva e dieci unità di personale operativo) e agli aspetti di quantificazione (per i quali vengono trasmessi in allegato i dati con le stime della spesa annua complessiva prevista per i due profili di inquadramento, secondo una proiezione decennale); si ribadisce altresì che gli oneri finanziari derivanti dall'ampliamento della pianta organica saranno interamente coperti dal contributo a carico degli operatori sottoposti alla vigilanza dell'AGCM, senza effetti per i saldi di finanza pubblica; in merito agli effetti fiscali correlati alla misura in questione, si rappresenta che, pur potendo la fattispecie in questione incidere sulla redditività dei soggetti interessati, tuttavia in casi analoghi gli eventuali effetti riflessi in termini finanziari non sono per prassi stimati;

– in relazione all'articolo 15, in tema di adeguamento dei dispositivi medici, si rappresenta che, attesa l'ampia gamma di tali prodotti, occorre distinguere tra tipologie di dispositivi per cui i fornitori sono molteplici, per i quali il contributo a carico delle aziende verrebbe presumibilmente assorbito dai meccanismi concorrenziali, e tipologie caratterizzate da situazioni di oligopolio o monopolio dei fornitori, per cui la previsione del contributo dovrà essere prevista e modulata in modo da evitare ricadute sul prezzo di vendita al Servizio sanitario nazionale; in merito agli effetti riflessi del contributo, si specifica che, in casi analoghi, questi non vengono per prassi stimati; per quanto attiene all'aggiornamento delle previsioni di spesa in relazione all'impatto della pandemia da COVID-19, si rileva che, attesa la natura duratura del contributo nonché la scarsa oscillazione dei prezzi di gran parte dei dispositivi medici, l'emergenza sanitaria non avrà presumibilmente effetti tali da richiedere un aggiornamento;

– rispetto all'articolo 18, in tema di certificazione della cibersicurezza, viene fornita una stima dei costi per la copertura economico-finanziaria delle attività della nuova autorità nazionale, da istituire ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881, per gli anni 2021-2023, i quali dipendono strettamente dal numero di nuovi sistemi europei di certificazione adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 7, del suddetto regolamento;

– con riferimento all'articolo 20, sull'adeguamento della normativa nazionale in materia di prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), si conferma la natura ordinamentale delle disposizioni ivi contenute, e si assicura che saranno effettuate le opportune valutazioni, in sede di adozione dei decreti delegati, circa la possibilità di allineare il trattamento fiscale previsto per i PEPP a quello oggi previsto per gli strumenti pensionistici complementari presenti a livello nazionale, così come suggerito nella Raccomandazione della Commissione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali, del 29 giugno 2017, C(2017) 4393;

nel presupposto che, con riguardo all'articolo 8, in tema di diritti d'autore su talune trasmissioni online, gli oneri eventualmente derivanti dal funzionamento degli organismi di gestione collettiva del risparmio, di cui alla lettera b) del comma 1, siano integralmente coperti dal sistema tariffario e comunque non vadano a gravare sulla finanza pubblica;

esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa con le seguenti osservazioni:

– con riferimento agli articoli 5, in tema di promozione delle fonti rinnovabili, e 12, sul mercato interno dell'energia elettrica, si tenga conto, in sede di adozione dei decreti delegati e in linea con l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, dell'esercizio di valutazione circa la possibile variazione di gettito fiscale atteso al 2030 in conseguenza del processo di transizione del sistema energetico;

– in relazione all'articolo 15, per le tipologie di dispositivi medici caratterizzate da situazioni di oligopolio o monopolio dei fornitori, si raccomanda che il contributo di cui al comma 1, lettera h), sia modulato in modo da evitare ricadute sul prezzo di vendita al Servizio sanitario nazionale;

– per quanto concerne l'articolo 18, in tema di certificazione della cibersicurezza, si tenga conto, in sede di adozione dei decreti delegati e in linea con l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, della stima dei costi per la copertura finanziaria della nuova autorità nazionale da istituire ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881, adeguando tale stima agli sviluppi regolamentari e applicativi;

– si valuti l'opportunità, in sede di adozione dei decreti delegati di cui all'articolo 20, in tema di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), di definire un regime della portabilità e un trattamento fiscale tali da escludere ovvero limitare effetti finanziari negativi, anche indiretti, sul gettito fiscale.

sugli emendamenti

23 luglio 2020

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 4.25, 4.43, 4.44, 5.1, 5.22, 5.65, 5.66, 5.72, 5.75, 5.79, 5.80, 5.109, 5.24 e 5.29.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.14, 5.16, 5.56, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.88, 5.90, 5.97, 5.6 (testo 2), 5.6 (testo 3), 5.65 (testo 2) e 5.72 (testo 2).
Sugli emendamenti 5.98 e 5.99 il parere è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione del parere, sugli schemi di decreto, delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, nonché all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria.
Sull'emendamento 5.4 (testo 2) il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del numero 3 della lettera a).
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, fatta eccezione per le proposte 3.1, 3.4, 3.14, 4.14, 5.34, 5.36, 5.38, 5.107, 5.45, 5.48, 5.50, 5.73, 5.81, 5.82, 5.95, 5.108, 5.53, 5.54, 5.55, 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2), 4.22 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.52 (testo 2), 5.53 (testo 2), 5.64 (testo 2), 5.66 (testo 2), 5. 72 (testo 3), 5.80 (testo 2), 5.89 (testo 2), 5.91 (testo 2), 5.93 (testo 2), 5.96 (testo 2), 5.106 (testo 2), 5.72 (testo 4) e 5.97 (testo 2), il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso su tutte le proposte riferite agli articoli 6 e seguenti.

su ulteriori emendamenti

29 luglio 2020

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 19 del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.4, 7.45, 12.3 e 12.18.
Sull'emendamento 7.14, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria alle lettere g) e l).
Sull'emendamento 14.15, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera g-bis) con la seguente:

« g-bis) individuare, in attuazione del capo 2 del regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV lo strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E; ».

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 12.20, 12.21, 14.8, 14.8 (testo 2), 14.12, 14.13, 14.16, 14.17, 14.19, 15.12, 15.13, 15.14 e 15.15.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 19, fatta eccezione per le proposte 7.29, 9.49, 12.17, 14.10, 14.11, 6.4 (testo 2), 7.22 (testo 2), 7.45 (testo 2), 7.46 (testo 3), 12.18 (testo 2) e 15.12 (testo 2), il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sulle proposte riferite all'articolo 20, nonché sugli emendamenti espressamente accantonati nel parere reso il 23 luglio scorso.

4 agosto 2020

La Commissione, esaminati gli emendamenti rimasti accantonati nelle precedenti sedute e quelli relativi all'articolo 20, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.4, 3.14, 4.14, 5.45, 5.53, 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.31, 20.0.37, 20.0.46, 20.0.47, 20.0.12 (testo 2), 20.0.37 (testo 2), 20.0.46 (testo 2) e 20.0.47 (testo 2).

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.34, 5.36, 5.38, 5.107, 5.54, 5.55, 14.10 e 14.11.

Sull'emendamento 20.0.25, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Esprime parere non ostativo sugli emendamenti 5.48, 5.73, 5.81, 5.82, 5.95 e 5.108.

Il parere è altresì non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 20, fatta eccezione per le proposte 20.0.1, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28, 20.0.32, 20.0.15, 20.0.38, 20.0.26, 20.0.30, 20.0.29, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.42, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2), 4.22 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.52 (testo 2), 5.50, 5.53 (testo 2), 5.64 (testo 2), 5.66 (testo 2), 5.72 (testo 3), 5.72 (testo 4), 5.80 (testo 2), 5.89 (testo 2), 5.91 (testo 2), 5.93 (testo 2), 5.96 (testo 2), 5.97 (testo 2), 5.106 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.22 (testo 2), 7.45 (testo 2), 7.46 (testo 3), 9.49, 12.17, 12.18 (testo 2) e 15.12 (testo 2).

5 agosto 2020

La Commissione, esaminati gli emendamenti rimasti accantonati nelle precedenti sedute, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2), 4.22 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.52 (testo 2), 5.53 (testo 2), 5.64 (testo 2), 5.80 (testo 2), 5.89 (testo 2), 5.91 (testo 2), 5.93 (testo 2) e 5.96 (testo 2).
Sull'emendamento 5.50, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: « h-bis) », con il seguente: « h-bis) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001; ».

L'esame resta sospeso sulle proposte 5.66 (testo 2), 5.72 (testo 3), 5.72 (testo 4), 5.97 (testo 2), 5.106 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.22 (testo 2), 7.46 (testo 3), 7.45 (testo 2), 9.49, 12.17, 12.18 (testo 2), 15.12 (testo 2), 20.0.1, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28, 20.0.32, 20.0.15, 20.0.38, 20.0.26, 20.0.30, 20.0.29, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.42.

2 settembre 2020

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 5 agosto scorso, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.66 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.12, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28, 20.0.32, 20.0.30, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.42.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 20.0.15 e 20.0.38.

Sulla proposta 20.0.26, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'espunzione della lettera c).

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 5.72 (testo 3), 5.72 (testo 4) e 5.106 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 5.97 (testo 2), 7.22 (testo 2), 7.46 (testo 3), 9.49, 12.17, 15.12 (testo 2), 20.0.1, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13, 20.0.14 e 20.0.29.

8 settembre 2020

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 2 settembre scorso, nonché l'ulteriore riformulazione pervenuta, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.97 (testo 2).
Sull'emendamento 9.49, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera a), dopo le parole: « aree demaniali », delle seguenti: « e patrimoniali indisponibili ».
Sulle proposte 20.0.1 e 20.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Sull'emendamento 20.0.14, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera b).

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 12.17 e 15.12 (testo 2).

Il parere resta sospeso sulle proposte 7.22 (testo 2), 7.46 (testo 3), 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13 e 20.0.29.

9 settembre 2020

La Commissione, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, nonché l'ulteriore riformulazione pervenuta, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13 e 20.0.29.
Sull'emendamento 7.22 (testo 2), il parere è di semplice contrarietà limitatamente alla lettera a) e non ostativo per quanto riguarda la lettera b).
Sull'emendamento 20.0.1 (testo 3) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è infine non ostativo sulla proposta 7.46 (testo 3).

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: Drago)

18 giugno 2020

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge;

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame detta i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876, cosiddetto regolamento CRR II;

l'obiettivo dell'articolo 10, come chiarito anche in sede di audizione dalla Banca d'Italia, è quello di tener conto delle lacune emerse con le grandi crisi finanziarie del 2008 e del 2011, rafforzando conseguentemente i requisiti prudenziali delle banche e delle imprese di investimento nei punti in cui i precedenti interventi, attuati con il regolamento (UE) n. 575/2013, cosiddetto regolamento CRR, non avevano inciso. Tale obiettivo, di per sé condivisibile, potrebbe trovare un oggettivo ostacolo nel rilevante cambio di prospettiva imposto dalla crisi derivante dall'epidemia da COVID-19, anche per gli aspetti di gestione prudenziale;

in particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera d), detta un criterio di delega specifico per esercitare la discrezionalità nazionale relativa all'identificazione dell'autorità deputata ad esercitare il potere – peraltro già previsto dalla normativa vigente – di aumentare, tra l'altro, i fattori di ponderazione del rischio applicati alle esposizioni garantite da immobili, se necessario per riflettere l'effettiva rischiosità del comparto. Si tratta evidentemente del riflesso della crisi finanziaria che identificava proprio nella garanzia degli immobili un possibile fattore di debolezza e di fragilità dell'intermediario creditizio; tuttavia alla luce del probabile indebolimento della capacità delle imprese di ripagare i prestiti e il possibile aumento dei crediti in sofferenza, appare gravido di conseguenze considerare i prestiti alle imprese più rischiosi proprio perché garantiti da immobili, laddove le banche sono chiamate oggi ad ampliare il credito erogato. Pertanto l'introduzione di tale facoltà assegnata alla Banca d'Italia, che comunque assume l'obiettivo della stabilità degli intermediari quale scopo della vigilanza, potrebbe affievolire la capacità delle banche stesse di erogare credito e dunque la norma rischierebbe di avere un effetto prociclico;

tale approccio trova riscontro nella decisione della Commissione europea (atto comunitario COM(2020) 310) di proporre una modifica al regolamento CCR al fine di massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e di assorbire le perdite connesse alla pandemia di COVID-19, garantendo nel contempo che rimangano resilienti e considerando altresì che, a livello internazionale, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha approvato il rinvio di un anno del termine fissato per l'attuazione degli elementi finali del quadro di Basilea III, nonché per la concessione di maggiore flessibilità ai fini dell'introduzione graduale degli effetti dello standard IFRS 9 sul capitale;

premesso inoltre che:

sempre in riferimento alla proposta della Commissione europea di cui all'atto comunitario COM(2020) 310, il regolamento CRR II ha introdotto un nuovo articolo 92, paragrafo 1 bis, che impone un requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria agli enti a rilevanza sistemica a livello globale. La data di applicazione della riserva era originariamente fissata al 1° gennaio 2022 ma, nel contesto della pandemia di COVID-19 e in linea con il calendario di attuazione riveduto concordato dal Comitato di Basilea, la data di applicazione fissata all'articolo 3, paragrafo 5, del CRR II è rinviata di un anno, al 1° gennaio 2023 (articolo 2, paragrafo 2, della proposta);

risulta, dunque, rinviata la data di entrata in vigore di disposizioni sulla ponderazione del rischio per attività accantonate a fronte di prestiti, ovvero in materia di trattamento di prestiti garantiti da stipendi pensione;

tenuto conto che:

nell'ambito dei criteri definiti dal disegno di legge in esame all'articolo 10, la lettera g) del comma 1 reca alcune modifiche da apportare alla normativa sugli assetti proprietari delle banche e degli altri intermediari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, (intermediari ex articolo 106 del medesimo testo unico, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica) e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (imprese di investimento e società di gestione del risparmio);

l'obiettivo di tale norma è quello di consentire il recepimento di alcune specifiche indicazioni contenute negli orientamenti delle autorità di vigilanza europee (Guidelines for the prudential assessment of acquisitions in the financial sector di EBA, ESMA ed EIOPA) allo scopo di integrare opportunamente il perimetro delle partecipazioni cosiddette « qualificate » (ossia quelle che comportano il controllo, l'influenza notevole o il superamento di alcune soglie di capitale o di diritti di voto), la cui acquisizione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità di vigilanza;

all'articolo 10, la lettera g) del comma 1 reca disposizioni non riconducibili alla direttiva oggetto del recepimento e consente di integrare e modificare una norma di rango sub-primario, come il decreto legislativo, facendo riferimento agli orientamenti delle autorità di vigilanza europee. Sarebbe pertanto preferibile che fosse esplicitato il riferimento ai documenti che assumono la forma di linee guida con indicazione precisa. Inoltre, occorrerebbe indicare con minore genericità gli interventi del legislatore delegato, stante l'indeterminatezza dei criteri, che rimangono al livello di mera descrizione degli ambiti normativi senza prefigurare scelte e indicazioni che nella materia appaiono piuttosto delicati e rilevanti;

considerato che:

la direttiva 2019/879, che si intende recepire all'articolo 11, non modifica la sostanza e gli istituti di riferimento delle procedure di risoluzione degli enti creditizi, ma si pone in continuità normativa con l'indirizzo di adeguamento alla disciplina internazionale di assorbimento delle perdite, del requisito dei fondi propri delle banche e delle passività ammissibili al bail-in;

la tutela dei risparmiatori rimane punto centrale della normativa in oggetto, mostrando grande attenzione ad un tema estremamente delicato. Si è infatti introdotta una categoria di prodotti finanziari ammissibili al bail-in così da aumentare la capacità delle banche in caso di crisi e, in corrispondenza a ciò, sono stati rafforzati i limiti per la vendita al dettaglio di tali prodotti;

proprio perché la delega è ampia e lascia agli Stati membri il compito di applicare le prescrizioni della direttiva 2014/65/UE, cosiddetta MiFID II, anche ad altri prodotti finanziari, si rende perciò opportuno precisare la portata dei criteri di delega e valutare la data di entrata in vigore rispetto alla data di emissione dei prodotti finanziari, in quanto occorre evitare che vi siano prodotti finanziari per i quali la tutela prevista non sia poi applicabile;

si ribadisce la convinzione che i prodotti sottoponibili a bail-in siano solo i prodotti finanziari emessi dopo il 2016;

si renderebbe perciò opportuno integrare tra i principi di delega degli articoli 10 e 11 criteri e indicazioni che derivino dalle recenti determinazioni assunte dall'Unione europea sulle materie di cui alla direttiva 2013/36/UE, cosiddetta CRD, in relazione alle misure dirette a fronteggiare gli effetti della crisi pandemica da COVID-19;

rilevato che:

il disegno di legge in esame non fa riferimento ad alcuni atti normativi europei rispetto ai quali si pone un'esigenza di adeguamento dell'ordinamento nazionale; per alcuni di essi ciò potrebbe dipendere dalla circostanza che sono stati pubblicati successivamente alla stesura dello schema del disegno di legge. In particolare, non si fa riferimento ai seguenti atti normativi europei: (i) al regolamento (UE) 2017/2402 in materia di cartolarizzazioni; (ii) alla direttiva (UE) 2019/2034 (c.d. investment firms directive, IFD) e al regolamento (UE) 2019/2033 (c.d. investment firms regulation, IFR); (iii) alla direttiva (UE) 2019/2162 e al regolamento (UE) 2019/2160 in materia di obbligazioni bancarie garantite (covered bonds); (iv) al regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

rilevato altresì che:

nell'allegato A, il Governo ha inserito la direttiva (UE) 2019/1153 in materia di uso agevolato di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine, o perseguimento di determinati reati, senza che siano indicati specifici principi e criteri direttivi di delega,

esprime una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di suggerire la proroga al 2023 dell'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento, con particolare riferimento alle norme attuative dell'articolo 10, comma 1, lettera d);

2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 10, comma 1, lettera g), indicando con minore genericità gli interventi del legislatore delegato, stante l'indeterminatezza dei criteri, che rimangono al livello di mera descrizione degli ambiti normativi senza prefigurare scelte e indicazioni che nella materia appaiono piuttosto delicati e rilevanti;

3) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un articolo aggiuntivo con i criteri di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1153, che preveda, in via generale, l'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo di recepimento della menzionata direttiva, al fine di consentire l'accesso alle informazioni sui conti bancari e alle informazioni e analisi finanziarie nel rispetto di adeguate garanzie per i diritti e le libertà dell'interessato conformemente alle norme applicabili in materia di privacy, eventualmente con la previsione della garanzia di accesso alle informazioni finanziarie e a quelle di altro tipo in misura proporzionale alle finalità perseguite dalla richiamata direttiva, così da assicurare il rispetto dell'assetto istituzionale e di competenze definito dall'ordinamento nazionale. Ciò, alla luce della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative già riconosciute alle autorità competenti in ordine alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento dei reati nonché dei meccanismi esistenti per proteggere i sistemi finanziari dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;

4) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il recepimento anche delle direttive non inserite nell'originario disegno di legge citate in premessa;

5) valuti la Commissione di merito l'attivazione di un meccanismo attraverso cui i fondi di private equity possano essere collocati, in quote molto parcellizzate, anche presso il risparmiatore e, conseguentemente, dando sempre priorità all'opzione nella quale è previsto l'obbligo del test di adeguatezza.

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Iori)

16 giugno 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premesso che tra le direttive che il Governo è delegato a recepire vi sono:

la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; la direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici; la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

valutati positivamente i principi e criteri direttivi specifici cui il Governo si dovrà attenere nel recepimento di ciascuna di esse,

si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 9 del disegno di legge in oggetto in modo da prevedere l'introduzione di un criterio volto a dare concreta attuazione al principio di una remunerazione adeguata e proporzionata, di cui all'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/790.

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: Astorre)

23 giugno 2020

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge,

premesso che:

il provvedimento si compone di venti articoli e di un allegato, che reca l'elenco di trentatré direttive da recepire in base alla delega contenuta all'articolo 1,

preso atto che:

l'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi per la delega al Governo finalizzata a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 che modifica la direttiva sui servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. La direttiva, che deve essere recepita entro il 19 settembre 2020, reca un insieme di norme con le quali si demanda al Governo il compito di riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato. L'esigenza di un intervento ampio nasce dal fatto che il suddetto testo unico è stato novellato a più riprese nel corso degli ultimi anni e che, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa si ravvisa la necessità di provvedere all'elaborazione di un apposito codice che racchiuda in unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le disposizioni della nuova direttiva in un contesto armonizzato, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei media digitali;

l'articolo 4 reca i principi e criteri direttivi per la delega al Governo finalizzata a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La direttiva, che deve essere recepita entro il 21 dicembre 2020, demanda al Governo il compito di riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione. I principali obiettivi perseguiti dalla direttiva in recepimento sono: lo sviluppo di nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità anche attraverso una più razionale ed efficiente gestione dello spettro radio; la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nella nuove infrastrutture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i co-investimenti e l'introduzione di disposizioni a favore degli operatori wholesale only, con riferimento all'imposizione di obblighi regolamentari; la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche; maggiori benefici e protezione verso i consumatori, anche garantendo loro, attraverso l'ampliamento del servizio universale, un accesso generalizzato ai nuovi servizi di comunicazione, inclusa internet, a prezzi accessibili;

l'articolo 8 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici. La direttiva, che deve essere recepita entro il 7 giugno 2021, mira a fornire una più ampia diffusione negli Stati membri di programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in Stati membri diversi. Gli strumenti messi in campo dalla direttiva sono: l'estensione del principio del « Paese d'origine » ai servizi online accessori e l'introduzione dell'obbligo di gestione collettiva per i diritti di ritrasmissione;

l'articolo 9 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto di autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che deve essere recepita entro il 7 giugno 2021 e reca una serie di interventi finalizzati a: adeguare il quadro giuridico relativo al diritto d'autore agli sviluppi tecnologici e alle nuove forme di utilizzazione in ambiente digitale; garantire un più ampio accesso ai contenuti attraverso una semplificazione delle procedure di concessione di licenze su alcune tipologie di opere protette e l'incentivazione dell'utilizzo del sistema delle licenze collettive con effetto esteso; introdurre forme di indennizzo di talune utilizzazioni in ambiente digitale che sfuggono al controllo degli autori, determinando una perdita di introiti per i creatori dei contenuti a vantaggio esclusivo degli intermediari; aumentare la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nei confronti degli intermediari (produttori ed editori) attraverso l'introduzione di principi di equa remunerazione, trasparenza, diritto di revoca e di meccanismi di adeguamento dei compensi;

l'articolo 18 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) 2019/881, che istituisce un quadro europeo per la certificazione cibernetica di prodotti, processi e servizi, con lo scopo di superare la frammentazione attuale del relativo mercato interno dell'Unione europea e rendere maggiormente affidabili per il consumatore i prodotti e servizi che utilizzano tecnologie per la comunicazione e l'elaborazione delle informazioni;

nell'allegato A sono contenute altre sei importanti direttive. In particolare: la direttiva (UE) 2019/520, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione, da recepire entro il 19 ottobre 2021; la direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, da recepire entro 1° luglio 2021; la direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, da recepire entro il 28 giugno 2021; la direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare, da recepire entro il 2 agosto 2021; la direttiva (UE) 2019/1161, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, da recepire entro il 2 agosto 2021; la direttiva (UE) 2019/1936, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, da recepire entro il 17 dicembre 2021;

rilevato che:

il disegno di legge in esame consente all'Italia di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, riducendo il numero delle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e di evitare l'apertura di nuovi contenziosi;

appare opportuno prevedere, nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, specifici criteri di delega volti a rafforzare la tutela dei consumatori con particolare riferimento alla trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari dei servizi offerti dagli operatori presenti sul mercato delle telecomunicazioni;

tutto ciò premesso, per quanto di competenza,

formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: Abate)

24 giugno 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza,

premesso che:

l'articolo 7 reca i princìpi e criteri direttivi che dovranno presiedere all'attuazione, con decreto legislativo, della direttiva (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare;

l'articolo 5 detta i princìpi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cosiddetta Renewable Energy Directive o RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa direttiva 2009/28/UE, (cosiddetta RED I);

considerato che:

il citato articolo 5, tra le altre cose, delega il Governo a prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico;

considerato altresì che:

il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Unione europea, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;

il nuovo regolamento apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti, ampliando il campo di applicazione della normativa europea vigente, armonizzando a livello europeo i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero, nonché prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto, nonché rafforzando il sistema dei controlli, con l'obiettivo di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo europeo per la messa a disposizione dei concimi;

esprime relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

– si valuti l'opportunità di precisare che l'utilizzo delle risorse idriche destinate al consumo umano ed alle attività dell'agricoltura e dell'allevamento debba essere in ogni caso prioritario rispetto all'esigenza di produzione di energia, dal momento che l'acqua è un bene primario indispensabile per la vita e la salute umana nonché una risorsa che deve essere gestita nel rispetto delle aree agricole;

– si valuti l'opportunità di attuare il riordino e la revisione della disciplina nazionale in materia di fertilizzanti, delegando il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Unione europea, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;

– si valuti la possibilità di modificare la lettera e) dell'articolo 7, prevedendo tra le pratiche commerciali sleali vietate l'introduzione della pratica aggiuntiva del trattamento a scaffale differenziato tra prodotti a marca del distributore e a marca industriale;

– si valuti la possibilità, nell'ambito del processo di revisione del sistema della sanità animale secondo un approccio one health, di affiancare al sistema dei controlli ufficiali un modello evolutivo di valutazione e certificazione su base volontaria degli operatori della filiera agroalimentare che risponda a criteri che determinano livelli più alti rispetto ai normali standard di conformità nelle diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e che si basi in primo luogo sulla necessità di accertare un nesso comprovato tra la provenienza e la qualità dell'alimento, anche in ragione degli effetti positivi per la salute;

– all'articolo 14, si valuti l'opportunità di provvedere all'ammodernamento dei sistemi utilizzati a livello centrale e regionale per la raccolta dei dati attraverso l'introduzione di una piattaforma unica in grado di utilizzare e condividere le informazioni, anche investendo in sistemi tecnologicamente avanzati di blockchain, al fine di implementare l'efficienza dei controlli di sicurezza;

– si valuti l'opportunità di adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all'autorità nazionale di una eventuale pratica sleale a tutela dell'operatore che la ha subita, dal momento che questo elemento, non presente nella legislazione nazionale, ha sinora limitato molto l'applicazione delle norme a tutela degli operatori che spesso hanno evitato di denunciare le pratiche sleali per evitare conseguenze sul piano commerciale;

– sempre sul piano della riservatezza si valuti l'opportunità di rispettare il principio della direttiva che impedisce di vietare una pratica sleale laddove astenersi dall'adottare una siffatta decisione rischi di rivelare l'identità del denunciante, considerando che tuttavia l'applicazione di tale principio deve essere limitato ai casi strettamente necessari ed evitando che costituisca un pretesto per superare di fatto il divieto di applicazione di pratiche sleali;

– si valuti l'opportunità di includere nel quadro delle pratiche sleali da contrastare anche una misura specifica che vieti e sanzioni l'acquisto di prodotti agricoli ad un prezzo palesemente al di sotto del costo di produzione, un aspetto affrontato in diverse occasioni dal legislatore nazionale, ma che è stato applicato e gestito con scarsa efficacia;

– si valuti la possibilità che, accanto all'autorità di gestione oggi prevista, si possa affiancare un ulteriore soggetto istituzionale che, eventualmente con specifiche competenze in campo agricolo ed agroalimentare, consenta una migliore implementazione delle norme comunitarie e nazionali.

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: Girotto)

24 giugno 2020

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,

premesso che:

il disegno di legge di delegazione europea 2019 consta di venti articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di trentatré direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a dodici regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a undici direttive;

ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge in esame stabilisce – con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea – princìpi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1;

considerato che l'articolo 4 detta i criteri di delega per l'attuazione del nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva (UE) 2018/1972), che introduce innovazioni legislative di fondamentale importanza nel contesto evolutivo dei mercati delle comunicazioni elettroniche; esso provvede infatti ad aggiornare la disciplina di settore alla luce dei mutamenti tecnologici e di mercato intervenuti e segna un deciso passo in avanti nella direzione di intercettare le dinamiche del più vasto comparto dei sevizi digitali;

preso atto che l'articolo 4 limita al massimo il dettaglio dei criteri e principi direttivi, in considerazione dei ristretti margini di flessibilità consentiti dalle norme europee e dell'esigenza di evitare interventi legislativi nazionali ultronei rispetto al dettato della direttiva;

considerato inoltre che:

l'articolo 5 detta i princìpi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cosiddetta RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, cosiddetta RED I);

in particolare, il medesimo articolo, al comma 1, lettera a), prevede, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. A tale riguardo, si considera imprescindibile, in primo luogo, l'identificazione dell'estensione delle aree del territorio in cui è possibile la realizzazione di nuovi impianti di produzione, al fine di rendere effettivamente raggiungibili gli obiettivi del PNIEC;

al comma 1, lettera c), si prevede di « riordinare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e lo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa ». A tale riguardo, appare opportuno evidenziare l'esigenza, anche a seguito delle norme recate dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, di provvedere non solo al riordino, bensì anche alla semplificazione della normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo. Similmente, occorrerebbe intervenire anche sull'articolo 12, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, contemplando, oltre all'aggiornamento del quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, anche la sua semplificazione;

la lettera l) del comma 1 prevede altresì di aggiornare e potenziare i meccanismi vigenti di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, in coerenza con le esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, anche favorendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;

l'articolo 7 reca i princìpi e criteri direttivi che dovranno presiedere all'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. La direttiva in esame rappresenta un importante passo avanti nella gestione trasparente e improntata a princìpi di correttezza nelle relazioni contrattuali tra le parti all'interno della filiera agroalimentare;

l'articolo 12 detta i princìpi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

l'articolo 19 reca i princìpi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941,

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di suggerire che in sede di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 si dedichi attenzione anche al sistema di recezione DAB+, specialmente sotto il profilo dell'adeguamento degli apparecchi ricevitori;

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo, nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, ad attivarsi al fine di rendere disponibile il servizio radiofonico anche in tecnica digitale, migliorando la qualità e la fruizione di quelli disponibili anche in analogico, nonché a favorire la diffusione degli apparecchi in grado di sfruttare la nuova tecnologia, tenuto conto che un ipotetico ritardo da parte del nostro Paese metterebbe a rischio il principio di interoperabilità dei ricevitori all'interno del mercato europeo;

– valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di suggerire al Governo di:

1) chiarire che il processo di definizione delle aree idonee, di cui al comma 1, lettera a), che coinvolge regioni e Ministeri debba concludersi con l'identificazione di un insieme di aree la cui superficie totale risulti proporzionata dimensionalmente ad ospitare gli impianti e le infrastrutture necessarie per raggiungere l'obiettivo nazionale al 2030 e, in un'ottica di lungo periodo, gli obiettivi di decarbonizzazione completa al 2050;

2) prevedere, a valle del complesso processo programmatorio delle aree idonee, forme di semplificazione autorizzativa per la realizzazione degli impianti nelle aree prescelte;

3) con riferimento all'aggiornamento e potenziamento dei meccanismi di sostegno vigenti alle fonti rinnovabili di cui al comma 1, lettera l), prevedere che tali meccanismi siano disegnati in modo da promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, al fine di consentire una maggiore programmabilità delle fonti, con conseguenti minori costi di sistema, una riduzione dei fenomeni di overgeneration, estremamente rilevanti negli scenari ad alta penetrazione di rinnovabili, quali quello del PNIEC, ed una più efficace partecipazione alla fornitura di servizi di dispacciamento;

4) valutare l'opportunità di introdurre criteri di delega aggiuntivi volti ad adottare misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione rinnovabile, anche attraverso una revisione della disciplina dei controlli e degli incentivi esistenti che preveda:

a) la sostituzione delle decurtazioni della tariffa con sanzioni proporzionate alla violazione;

b) un termine massimo di dieci anni dall'entrata in esercizio per i controlli;

c) l'eliminazione di obblighi documentali e di comunicazione per la manutenzione degli impianti incentivati, nonché la possibilità di modificare la configurazione degli impianti rispetto a quella originariamente incentivata, a patto che la parte di potenza incentivata rimanga inalterata;

5) colmare l'attuale vuoto normativo riguardante le procedure autorizzative per la costruzione di sistemi di accumulo elettrochimici in configurazione stand-alone, e, in termini generali, di definire, ove mancanti, le procedure autorizzative necessarie ai fini della realizzazione di tutte le tipologie di sistemi di accumulo, nonché di semplificare ed armonizzare le procedure afferenti alla realizzazione dei sistemi di grossa taglia;

6) procedere al superamento del meccanismo dello Scambio sul posto, come già indicato al paragrafo 3.1.2 del PNIEC, tenuto conto che lo Scambio sul posto, utilizzando la rete come sistema di accumulo « virtuale », da un lato disincentiva l'autoconsumo contestuale alla produzione e, dall'altro, scoraggia l'installazione di sistemi di accumulo che risultano essere i soli in grado di apportare benefici;

– valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 12, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944, in materia di mercato interno dell'energia elettrica, di invitare il Governo a:

1) coordinare, in sede di recepimento, le disposizioni in materia di autoconsumo contenute nella direttiva (UE) 2019/944 con quelle previste dalla direttiva (UE) 2018/2001, così da consentire che l'autoconsumo sia valorizzato in funzione degli effettivi benefici che comporta per il sistema elettrico;

2) definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini e coordinare, in sede di recepimento, le disposizioni in materia di comunità energetiche dei cittadini contenute nella direttiva (UE) 2019/944 con quelle in materia di comunità di energia rinnovabile, previste dalla direttiva (UE) 2018/2001, tenuto conto che mostrano diverse sovrapposizioni ed alcune differenze, le cui ragioni non appaiono immediatamente rinvenibili;

3) prevedere una disciplina unica ed organica di tutte le tipologie di comunità dell'energia, superando le ambiguità di cui al punto precedente, anche intervenendo sulla disciplina delle configurazioni di autoconsumo collettivo, trattate, anche in questo caso, in entrambe le direttive;

4) introdurre strumenti normativi e regolatori che consentano di trattare l'energia autoconsumata proveniente da impianti di comunità energetiche e la medesima energia ove prodotta in analoghi impianti realizzati al servizio di configurazioni di autoconsumo singolo o collettivo, nonché valutare l'opportunità di procedere alla revisione dei diversi atti normativi necessari a consentire agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo multiplo un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria;

5) valutare l'opportunità, al fine del recepimento della direttiva, di analizzare gli esiti e il monitoraggio della fase di prima attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha già dato l'avvio alla realizzazione di una fase sperimentale per la realizzazione di configurazioni di autoconsumo multiplo;

6) anche tenuto conto dell'emanazione del decreto che reca i criteri per favorire il « vehicle to grid » (V2G), valutare di introdurre un criterio volto a valorizzare la partecipazione attiva dei veicoli elettrici alle configurazioni di autoconsumo multiplo, anche considerando la cosiddetta « second life » delle batterie delle auto e la possibilità di riutilizzo delle medesime batterie come storage stazionari;

7) confermare la previsione di cui al comma 1, lettera a), che consente l'attività di distribuzione di energia elettrica alle comunità energetiche;

– valuti la Commissione di merito l'opportunità, con riferimento agli articoli 12 e 19, di introdurre criteri di delega volti a:

1) superare gradualmente il meccanismo del Prezzo unico nazionale – PUN, tenuto conto che in tal senso si orienta anche il PNIEC al paragrafo 3.4.3 e che il PUN attualmente determina sussidi incrociati tra consumatori nelle diverse zone di mercato opposti a quelli per cui era stato creato e rende meno efficace il dynamic pricing dell'energia promosso dalla direttiva mercato elettrico, di fondamentale importanza per la flessibilizzazione della domanda, nonché per l'implementazione di meccanismi di smart charging per la mobilità elettrica;

2) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti ulteriori rispetto ai meccanismi di incentivazione economica per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, quali gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, la semplificazione della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia al fine di incentivare il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico e di consentire accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato, sia con l'uso di linee dirette che per energia veicolata dalla rete pubblica;

3) promuovere e facilitare l'innovazione e il trasferimento tecnologico, favorendo partenariato e accordi fra enti ricerca e industria; favorire gli investimenti mirati allo sviluppo di reti energetiche digitalizzate e modelli di interconnessione fra le diverse reti: elettriche, dati, gas, acqua e calore; nell'ottica programmatoria e di sviluppo, dotare gli enti locali e, in linea generale, tutti i decisori pubblici di strumenti di pianificazione innovativa;

4) garantire che tutti i consumatori possano trarre vantaggio dalla partecipazione diretta al mercato, adeguando i consumi in base ai segnali del mercato e, in cambio, beneficiando di prezzi più bassi dell'energia elettrica, nonché incentivare l'offerta di energia a prezzo dinamico, ridefinendo le tariffe in modo da premiare la flessibilità, nonché incrementando le componenti variabili rispetto alle componenti fisse e introducendo tariffe differenziate a seconda dell'ora di consumo;

– valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 7 del disegno di legge, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, di suggerire al Governo di:

1) coordinare le previsioni recate dall'articolo con quelle dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, tenuto conto che le disposizioni dell'articolo 62 sono entrate a pieno regime nell'organizzazione quotidiana dei rapporti tra le aziende della filiera (contratti, fatturazioni, documentazione commerciale) ed è pertanto fondamentale apportare modifiche con particolare cura e attenzione alle esigenze operative dei soggetti della filiera;

2) valutare l'opportunità di introdurre, in fase di recepimento, ulteriori fattispecie di pratiche sleali che possono essere integrate tra quelle esplicitamente vietate, anche tenuto conto che l'emergenza da COVID-19 ha accresciuto notevolmente il commercio elettronico anche nella filiera agroalimentare, per cui occorrerà valutare come tale nuova modalità di acquisto dei prodotti potrà impattare anche nelle dinamiche commerciali tra i vari soggetti della filiera; o, in alternativa, prevedere, accanto all'elenco specifico delle singole pratiche vietate, anche un elenco di tipo aperto, basato sull'individuazione di princìpi generali di buone pratiche commerciali, correttezza, trasparenza e reciprocità, al fine di consentire all'autorità di contrasto di adeguare, di volta in volta, l'applicazione della norma ai diversi modi secondo cui, in futuro, le pratiche sleali potrebbero manifestarsi, anche in funzione dell'evoluzione dei mercati e delle relazioni commerciali;

3) estendere l'ambito di applicazione ad aziende di tutte le dimensioni, tenuto conto che la direttiva prevede un sistema dinamico di tutela da cui sono del tutto escluse le aziende con fatturato superiore ai 350 milioni di euro su scala globale;

4) potenziare le misure per l'attuazione e la vigilanza sull'attuazione della disciplina, prevedendo che l'autorità di sorveglianza e contrasto sia dotata di struttura, organizzazione e personale adeguato.

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: Parente)

16 giugno 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, formula, per quanto di competenza, relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: Collina)

1° luglio 2020

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge,

premesso che:

con riferimento alle materie di interesse della Commissione, appaiono di rilievo gli articoli 14 e 15;

l'articolo 14 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale;

l'articolo 15 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei, relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale ed ai dispositivi medici diagnostici in vitro – regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017;

appare opportuno integrare i princìpi e criteri direttivi concernenti l'adeguamento al predetto regolamento sui dispositivi medici, allo scopo di stabilire che, nel rispetto della normativa europea in questione:

per assicurare la conformità al principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria, le sanzioni amministrative siano ridotte di un terzo quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa;

nell'individuazione delle modalità di tracciabilità, si devono tenere presenti le peculiarità dei dispositivi medici su misura, esentando se possibile questi ultimi dal regime valevole per la generalità dei dispositivi medici;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità, al comma 2 dell'articolo 15, di apportare le seguenti modifiche:

alla lettera d), si introduca il principio secondo cui il sistema sanzionatorio prevede la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

alla lettera e), si introduca il principio secondo cui le modalità di tracciabilità non si applicano ai dispositivi medici su misura, ovvero, in subordine, si applicano a questi ultimi con accorgimenti che tengono conto delle loro peculiarità.

RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: Floridia)

25 giugno 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,

premesso che:

il disegno di legge delega il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dallo stesso, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 20 e all'allegato A del disegno di legge medesimo;

rilevato, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, che: l'articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cosiddetta RED II), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

l'articolo 12 detta i princìpi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

l'articolo 14 reca una delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale;

l'articolo 19 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 in materia di energia elettrica;

in relazione alle direttive in recepimento riportate nell'allegato A al disegno di legge di delegazione europea 2019, oltre alla menzionata direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, vanno richiamate per gli aspetti di competenza: la direttiva (UE) 2019/883 (numero 18 dell'allegato) che ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell'Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l'uso degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi; la direttiva (UE) 2019/904 (numero 20 dell'allegato) volta a prevenire e a ridurre l'impatto sull'ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un'economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche che includono un divieto a livello dell'Unione europea sull'utilizzo di prodotti in plastica monouso ogniqualvolta sono disponibili alternative; la direttiva (UE) 2019/1161 (numero 30 dell'allegato) che promuove soluzioni per la mobilità pulita negli appalti pubblici;

approva una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « su proposta del Ministero dello sviluppo economico » con le seguenti: « su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » e sopprimere le parole: « nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

2) all'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « della qualità dell'aria e dei corpi idrici » con le seguenti: « della qualità dell'aria, dei corpi idrici e del suolo » e aggiungere in fine le parole: « , e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo utilizzato per l'istallazione »;

3) all'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « e aree non utilizzabili per altri scopi » con le altre: « e l'uso delle sole aree non utilizzabili per altri scopi »;

4) all'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire la parola: « compatibilmente » con: « compatibili »;

5) all'articolo 5, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché prevedere una semplificazione delle procedure autorizzative per interventi che consentano il rinnovamento degli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti »;

6) all'articolo 5, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: « della valorizzazione » e dopo le parole: « e in coerenza con le previsioni europee dell'utilizzo a cascata » inserire le seguenti: « , con i princìpi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà »;

7) all'articolo 5, comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , considerando anche le opportunità derivanti anche dalle biomasse residuali industriali »;

8) all'articolo 5, comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , purché siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica »;

9) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

« i-bis) favorire la diffusione e l'uso di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento conformi ai requisiti di efficienza fissati dalla direttiva 2012/27/UE; »;

10) all'articolo 5, comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « per le finalità di cui alla presente lettera promuovere il recupero e l'utilizzazione delle piattaforme petrolifere non più operative; »;

11) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera o) aggiungere le seguenti:

« o-bis) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della citata direttiva (UE) 2018/2001;

o-ter) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione; »;

12) dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

« Art. 11-bis. – 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) promuovere, ai fini della riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato alla citata direttiva (UE) 2019/904, la sostituzione dei medesimi con l'utilizzo di prodotti con analoghe caratteristiche funzionali e minor impatto ambientale sostenendo, al contempo, la ricerca orientata del settore;

b) prevedere che l'applicazione delle riduzioni e delle restrizioni nei confronti dei prodotti monouso in plastica contenute nella citata direttiva (UE) 2019/904 sia accompagnata dalla promozione di prodotti riutilizzabili;

c) prevedere, anche in considerazione delle particolari circostanze economiche determinate dalla pandemia da COVID-19, misure di incentivazione alle imprese produttrici di plastiche monouso finalizzate alla riconversione produttiva e alla innovazione tecnologica per la transizione all'economia circolare;

d) prevedere ulteriori misure volte a tener conto delle specifiche difficoltà delle imprese della produzione degli imballaggi in plastica a matrice polimerica. ».

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatrice Abate)

5 agosto 2020

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2019;

rilevato che:

il provvedimento interviene in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea; sistema tributario; mercati finanziari; ordinamento penale; previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) ed o), della Costituzione) nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute; ordinamento della comunicazione; produzione di energia; alimentazione (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e la materia di competenza residuale regionale agricoltura;

l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento delle direttive e per dare attuazione agli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 20 e all'allegato A; tra le direttive inserite nell'allegato A, potrebbe risultare opportuno, alla luce del carattere concorrente delle competenze coinvolte, prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento al recepimento della direttiva (UE) 2019/520 in materia di telepedaggio stradale, della direttiva (UE) 2019/1158 in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare, della direttiva (UE) 2019/1161 in materia di promozione dei veicoli puliti;

potrebbe inoltre risultare opportuno, alla luce del carattere concorrente delle competenze coinvolte, prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione decreti legislativi di attuazione dell'articolo 4 (recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche); dell'articolo 5 (recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili); dell'articolo 7 (recepimento della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare); dell'articolo 18 (adeguamento della normativa nazionale al regolamento in materia di cybersicurezza) e dell'articolo 19 (adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 in materia di energia elettrica);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento al recepimento delle direttive (UE) 2019/520; 2019/1158 e 2019/1161, incluse nell'allegato A richiamato dall'articolo 1, nonché nel procedimento di adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 4, 5, 7, 18 e 19.

RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensori: Grassi, Augussori e Vitali)

1° luglio 2020

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,

considerato che:

nell'allegato A, il Governo ha inserito la direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, senza che siano indicati specifici principi e criteri direttivi di delega;

in particolare la suddetta direttiva, all'articolo 15, prevede che il consumatore possa esercitare il diritto alla risoluzione del contratto mediante una dichiarazione al venditore in cui esprime la sua decisione di risolvere il contratto, ma non viene specificato che la risoluzione si esercita con modalità di comunicazione non più gravose di quelle adoperate per la conclusione del contratto, né si chiarisce se la risoluzione opera in via giudiziale o extragiudiziale;

nell'allegato A è stata inserita anche la direttiva (UE) 2019/713, finalizzata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, da recepire entro il 31 maggio 2021, senza che siano indicati specifici principi e criteri direttivi di delega;

in particolare nella suddetta direttiva, all'articolo 16, vengono incoraggiati gli Stati membri ad istituire strumenti nazionali di informazione online per facilitare l'accesso all'assistenza e al sostegno per le vittime di reati fraudolenti di cui agli articoli da 3 a 8 della medesima direttiva, senza fare cenno ad un sostegno anche economico per le spese connesse al reato subito;

nell'allegato A è stata inserita la. direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, da recepire entro il l 7 dicembre 2021 senza che siano indicati specifici principi e criteri direttivi di delega;

in particolare, l'articolo 6 della direttiva prevede che le persone segnalanti beneficino di protezione a norma della direttiva, a condizione che abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione, lasciando dubbi interpretativi sull'accezione di « fondati motivi », non specificando quali condizioni debbano sussistere per ritenerli tali;

nell'allegato A è stata altresì inserita la direttiva (UE) 2019/1153 – da recepire entro il 1° agosto 2021 – sull'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati;

in particolare, all'articolo 4 della direttiva si fa riferimento all'accesso e alla consultazione delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti in relazione a reati gravi, senza specificare più dettagliatamente i reati a cui ci si riferisce;

formula una relazione favorevole con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito ad inserire un articolo aggiuntivo con principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/770, volto a chiarire che, con riferimento all'articolo 15 della direttiva, il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante una dichiarazione al venditore. in cui esprime la sua decisione di risolvere il contratto con modalità di comunicazione non più gravose di quelle adoperate per la conclusione del contratto e a chiarire se la risoluzione opera in via giudiziale o extragiudiziale;

provveda la Commissione di merito ad inserire un articolo aggiuntivo con i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, relativamente all'articolo 6, per precisare i criteri di valutazione della fondatezza dei motivi alla base della protezione offerta alle persone segnalanti, specificando se il riferimento è a criteri oggettivi ovvero a criteri soggettive rimessi al giudizio della persona segnalante;

provveda la Commissione di merito ad inserire un articolo aggiuntivo con i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1153, per specificare il tipo di reati a cui si fa riferimento all'articolo 4, laddove si racchiudono genericamente nella categoria di « reati gravi »;

e la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito di inserire un articolo aggiuntivo con i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/713, relativamente all'articolo 16 riguardante assistenza e sostegno alle vittime, prevedendo la possibilità di istituire un fondo di garanzia attivato da chi trae vantaggio dall'erogazione del servizio.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020

Art. 1.Art. 1.
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea)(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 20 e all'allegato A.

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

2. Identico.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Identico.

Art. 2.Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 234 del 2012, e secondo i princìpi e i criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Identico

Art. 3.Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;

a) identica;

b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;

b) identica;

c) prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) identica;

d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);

d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);

e) prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo princìpi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità;

e) identica;

f) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

f) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo;

g) prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme social, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi di soggetti inesistenti ovvero tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false;

h) prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandole ad una avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;

i) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari;

g) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;

l) identica;

h) aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza;

m) identica;

i) rivedere l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.

n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Identico.

Art. 4.Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche)(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

a) identica;

b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;

b) identica;

c) introdurre misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;

c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;

d) assicurare il rispetto dei princìpi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, così come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972;

e) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'internet delle cose, come il Low Power Wide Area (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;

d) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;

f) identica;

e) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;

g) identica;

f) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;

h) identica;

g) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;

i) identica;

h) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003.

l) identica;

m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel telemarketing.

Art. 5.Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, una disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili;

a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome;

2) il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1), entro un termine massimo congruente con i tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), le discariche e i lotti di discarica chiusi e ripristinati, nonché le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo, possano essere destinati all'installazione dei predetti impianti, a condizione che essi non ricadano in aree a elevato valore naturalistico e paesaggistico previste dalla Strategia nazionale per la biodiversità, adottata nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla biodiversità, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124;

c) prevedere che il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non si applichi agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

b) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, per l'installazione degli impianti nelle aree e siti individuati ai sensi delle lettere a) e m), razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;

d) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di sussidiarietà verticale, per l'installazione degli impianti nelle aree e siti individuati ai sensi delle lettere a) e r), riducendo altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;

e) individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;

c) riordinare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;

f) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;

d) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;

g) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica;

e) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle misure vigenti;

h) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle misure vigenti e l'introduzione di meccanismi d'obbligo, fatti salvi i vincoli paesaggistici e i limiti imposti dalla tipologia dell'edificio;

f) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;

i) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A tal fine, prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato;

g) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo;

l) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso un iter autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica;

m) incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione dei sistemi di accumulo dell'energia, in particolare attraverso la sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per allungare la vita utile in condizione di massimo rendimento dei sistemi di accumulo e per facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita;

h) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della valorizzazione della silvicoltura a turno di taglio breve (short rotation forestry) e in coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata e con le esigenze ambientali di cui alla lettera l);

n) introdurre misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve (short rotation forestry), in coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in particolare sui princìpi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà, e con le esigenze ambientali di cui alla lettera q), considerando anche le opportunità derivanti dalle biomasse residuali industriali;

o) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;

i) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico;

p) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico, purché siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica;

l) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, anche favorendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;

q) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Prevedere inoltre che l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione tengano conto dei seguenti indirizzi:

1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti;

2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia;

m) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;

r) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale e del paesaggio, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso;

n) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;

s) identica;

o) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

t) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente;

u) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;

v) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;

z) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

aa) prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate all'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;

bb) promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;

cc) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

dd) ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione dell'olio di palma, a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione.

Art. 6.Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno)(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

Identico

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) stabilire che i poteri investigativi e decisori di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990;

c) apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;

d) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino;

e) disporre che il termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2;

f) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Art. 7.Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare)(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all'articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l'applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale;

b) mantenere e ulteriormente definire i princìpi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;

b) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;

c) identica;

c) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta;

d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;

e) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;

f) confermare che i princìpi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrici in una transazione commerciale, seppur escluse dall'applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;

d) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto mediante forme equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti;

g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;

e) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare a doppio ribasso;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico;

i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare;

l) prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;

f) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

m) identica;

n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;

o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all'autorità nazionale di un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;

p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/ 633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Ispettorato può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;

q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;

r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;

s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

t) prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;

u) prevedere l'applicabilità della normativa risultante dall'esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) definire in modo restrittivo i « programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva » di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di « produzione propria » alla nozione di « produzione interna »;

a) identica;

b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789.

b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Identico.

Art. 9.Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

Identico

a) applicare la definizione di « istituti di tutela del patrimonio culturale », nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;

b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;

d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;

f) individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche « orfana » e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;

g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;

i) definire il concetto di « estratti molto brevi » in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;

l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;

m) definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/ 790 spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;

n) definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei « massimi sforzi », nel rispetto del principio di ragionevolezza;

o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;

p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;

q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.

Art. 10.Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi)(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

Identico

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee;

b) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;

c) confermare, ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri;

d) attribuire all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, i poteri previsti dagli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 2013/575 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876;

e) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;

f) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, estendere l'applicazione di tale potere a tutti gli enti sottoposti a regime intermedio disciplinati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per quanto attiene al rinvio all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

g) apportare alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010)(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

a) identica;

b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti;

b) identica;

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2015; la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea;

c) identica;

d) con riferimento alla disciplina della sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33 bis, paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;

d) identica;

e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette a bail-in, avvalersi, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facoltà previste dall'articolo 44 bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;

e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette a bail-in, avvalersi, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facoltà previste dall'articolo 44 bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza;

f) avvalersi della facoltà, con gli effetti previsti dall'articolo 71 bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;

f) identica;

g) apportare alla normativa di cui alla lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di celerità delle relative procedure;

g) identica;

h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877;

h) identica;

i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 806/2014.

i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 806/2014 e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell'articolo 44 bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Identico.

Art. 12.Art. 12.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione))(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) in coerenza con le modalità e gli obblighi di servizio pubblico, definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;

a) identica;

b) aggiornare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;

b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete;

c) definire il quadro normativo per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili;

c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili e delle esigenze di flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico, prevedendo l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti, definendo in particolare procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia e individuando modalità di realizzazione congruenti con la finalità di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC);

d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), i) e l), allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo;

d) aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;

e) identica;

e) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità;

f) identica;

f) riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;

g) riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, da adottare con cadenza biennale, coordinandolo con il piano di sicurezza, e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;

g) aggiornare la disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico;

h) identica;

h) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali per l'energia (ACER) o dell'autorità nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso il potere di imporre sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per cento del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata.

i) identica;

l) indirizzare i princìpi tariffari verso una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica;

m) introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di smart grids propedeutiche all'ottenimento dei risultati previsti dalla strategia del Clean Energy Package.

Art. 13.Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014)(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

Identico

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/1160, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dalla citata direttiva alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie per adeguarlo al regolamento (UE) 2019/1156, e alle relative norme tecniche di attuazione, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

c) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernenti la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio, delle società di gestione UE e dei Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE nel caso di stabilimento di succursali, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 41, 41-bis e 41-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

d) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) UE e Fondi di investimento alternativi (FIA) UE prevista dagli articoli 1, numero 4), e 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/1160, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;

e) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina di cui agli articoli 1, numero 5), e 2, numero 3), della direttiva (UE) 2019/1160 prevista per il contenuto della lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e nel caso di modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE e di cui all'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;

f) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dagli articoli 1, numero 6), e 2, numero 4), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di ritiro della notifica nel caso in cui un gestore intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o di un FIA in uno o più Stati membri, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a);

g) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dall'articolo 2, numeri 1) e 2), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di pre-commercializzazione di FIA, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a);

h) designare la CONSOB e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, quali autorità competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156;

i) designare la CONSOB quale autorità competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1156;

l) designare la CONSOB quale autorità competente alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156;

m) attribuire alla CONSOB le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156;

n) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156;

o) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, già previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nei limiti e secondo i criteri ivi indicati;

p) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156, nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

q) prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio di tale delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.Art. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (« normativa in materia di sanità animale »))(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (« normativa in materia di sanità animale »))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

2. Identico:

a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

a) identica;

b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal medesimo regolamento;

b) identica;

c) prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;

d) prevedere l'obbligatorietà della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato al termine dell'attività piscatoria in acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;

c) individuare, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso:

e) identico:

1) la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

1) identico;

2) la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale;

2) identico;

3) la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale;

d) individuare criteri, regole e condizioni, nonché livello di responsabilità, per delegare, in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429, specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali;

f) identica;

e) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

g) identica;

f) individuare le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome;

h) identica;

g) individuare, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato regolamento;

i) identica;

l) individuare, in attuazione del capo 2 della parte II del regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E;

m) prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano;

n) prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, princìpi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, predisporre specifici programmi di formazione nei settori agricolo o dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale;

o) conformare la normativa al principio della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione;

h) introdurre sanzioni amministrative efficaci dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

p) identica.

Art. 15.Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione)(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017.

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, al regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, e al regolamento (UE) 2017/ 746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

2. Identico:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746, e in particolare le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi medici, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento nonché riordino di quelle residue;

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, e del regolamento (UE) 2017/746, e in particolare le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi medici, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento nonché riordino di quelle residue;

b) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori di dispositivi medici sul territorio italiano, nonché gli utilizzatori come definiti dall'articolo 2, punti 30), 34) e 37), del regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2, punti 23), 27) e 30), del regolamento (UE) 2017/746, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute;

b) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori di dispositivi medici sul territorio italiano, nonché gli utilizzatori, come definiti dall'articolo 2, punti 30), 34) e 37), del regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2, punti 23), 27) e 30), del regolamento (UE) 2017/746, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute;

c) provvedere al riordino e coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

c) provvedere al riordino e coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti e anche ai fini dell'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 e il riordino del sistema vigente;

d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 e il riordino del sistema vigente. Il sistema sanzionatorio deve prevedere la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

e) individuare le modalità di tracciabilità dei dispositivi medici attraverso il riordino e la connessione delle banche dati esistenti in conformità al Sistema unico di identificazione del dispositivo (sistema UDI), previsto dai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, in modo da salvaguardare il livello informativo più completo;

e) individuare le modalità di tracciabilità dei dispositivi medici attraverso il riordino e la connessione delle banche dati esistenti o in via di implementazione in conformità al Sistema unico di identificazione del dispositivo (sistema UDI), previsto dai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, in modo da salvaguardare il livello informativo più completo;

f) previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rendere i procedimenti di acquisto più efficienti attraverso l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di Health technology assessment (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base degli obiettivi individuati dal relativo Programma nazionale HTA e adeguare le attività dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi;

f) identica;

g) adeguare i trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e sensibili;

g) identica;

h) prevedere il sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore all'1 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

h) prevedere il sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

Art. 16.Art. 16.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.

Identico

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1991, attribuendo, i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

b) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche necessarie per prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, di gestire e commercializzare fondi europei per il venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale;

c) modificare il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per adeguarlo alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

d) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il regime sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in attuazione della direttiva 2011/61/CE anche ai gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013;

e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1991 nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.Art. 17.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria)(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

2. Identico:

a) prevedere, in attuazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 bis e 3 ter del regolamento medesimo, introdotti dal regolamento (UE) 2019/518, attraverso le modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con i limiti edittali ivi previsti;

a) prevedere, in attuazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 bis e 3 ter del regolamento medesimo, introdotti dal regolamento (UE) 2019/518, attraverso le modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con i limiti edittali ivi previsti, anche prevedendo che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio;

b) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2019/518, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

b) identica.

Art. 18.Art. 18.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »))(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al titolo III del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

Identico

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) designare il Ministero dello sviluppo economico quale « autorità competente » ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;

b) individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità di cui alla lettera a), attribuiti ai sensi dell'articolo 58 e dell'articolo 56, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/881;

c) definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza; le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro e non devono essere superiori nel massimo a 5.000.000 di euro;

d) prevedere, in conformità all'articolo 58, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/881, il potere dell'autorità di cui alla lettera a) di revocare i certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera b), emessi sul territorio nazionale, salvo diverse disposizioni dei singoli sistemi europei di certificazione adottati ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.

Art. 19.Art. 19.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE)(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

2. Identico:

a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2019/941, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili;

a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2019/941, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, tenendo conto dei seguenti indirizzi specifici:

1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale – PUN;

2) prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, siano previsti, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto all'articolo 12, comma 1, lettera e), nonché la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;

b) nell'opera di riordino di cui alla lettera a), attribuire all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli interconnettori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, al fine di semplificare la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;

c) in materia di ricorso al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943, conferire all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;

b) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

d) identica.

Art. 20.Art. 20.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP))(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP))

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

2. Identico:

a) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità;

a) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e di annullamento della registrazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità;

b) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto rispettivamente previsti dagli articoli 62 e 63 del medesimo regolamento, in coerenza con quanto disposto in forza della lettera a);

b) identica;

c) individuare nella COVIP l'autorità nazionale competente a effettuare la pubblicazione sul proprio sito internet delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, prevedendo che la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un collegamento diretto dai propri siti internet a tale pubblicazione;

c) identica;

d) definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti;

d) identica;

e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di imporre ai fornitori di PEPP di fornire, ai risparmiatori in PEPP, proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali;

e) identica;

f) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di determinare le condizioni relative alla fase di accumulo del sottoconto nazionale del PEPP;

f) identica;

g) esercitare l'opzione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di prevedere che la richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in forma scritta, da parte del fornitore di PEPP, dell'accoglimento della stessa;

g) identica;

h) esercitare l'opzione di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che, nel caso di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP, consente di fissare le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente, per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso, ad un limite inferiore rispetto a quello previsto nella medesima disposizione, ovvero un limite diverso nel caso in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con una frequenza maggiore di quella prevista dall'articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

h) identica;

i) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di fissare le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni del sottoconto nazionale, ivi incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio della fase di decumulo;

i) identica;

l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2019/1238, che consente di adottare misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione, coordinando e collegando tali misure alla definizione del trattamento fiscale di cui alla lettera d);

l) identica;

m) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di specificare le condizioni che devono sussistere affinché lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP ai sensi della lettera c);

m) identica;

n) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le violazioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per le violazioni di ulteriori obblighi previsti dal regolamento medesimo, nel rispetto dei previsti criteri e dei limiti, nonché delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i princìpi indicati nella lettera a); le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere non inferiori nel minimo a 500 euro e non superiori nel massimo a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238;

n) identica;

o) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo regolamento e prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 69 del medesimo regolamento (UE) 2019/1238;

o) identica;

p) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione europea previste dal medesimo regolamento;

p) identica;

q) prevedere forme di coordinamento e di intesa tra le autorità di cui alla lettera a), al fine di dare esecuzione alle disposizioni emanate in forza del presente articolo.

q) identica.

Art. 21.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio)

1. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;

b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui alla lettera a):

1) quale autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;

2) le autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;

c) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dall'uso di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;

d) includere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/904, tra i prodotti di plastica monouso a cui si applicano le disposizioni della medesima direttiva i bicchieri;

e) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;

f) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 23.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;

b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

Art. 24.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/2402;

b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2017/2402 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera b):

1) dispongano di poteri di vigilanza conformi a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402, in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;

2) provvedano alla cooperazione e allo scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (EBA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 e in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

3) provvedano ad adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402;

4) individuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti;

e) attuare l'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2402 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 32, nonché dagli articoli 3 e 5 del citato regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste nel rispetto, fermi restando i massimi edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali:

1) 30.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone giuridiche;

2) 5.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone fisiche.

3. Si applica l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 26.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste;

b) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162;

c) attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri per l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162;

d) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;

e) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2019/2162 per le violazioni ivi indicate, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, e anche tenuto conto del regime di pubblicazione previsto dall'articolo 24 della medesima direttiva, fatti salvi i poteri attribuiti alla CONSOB in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ai sensi della parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) con riferimento al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura, avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/2162;

g) con riferimento all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/2162;

h) attribuire all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facoltà di esercitare l'opzione, di cui all'articolo l del regolamento (UE) 2019/2160, di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dal medesimo articolo;

i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole e medie imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 27.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

b) per le imprese che si qualificano come enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, prevedere disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, secondo quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2014, nonché dalle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unica e del Meccanismo di risoluzione unico, tenuto conto del riparto di competenze tra la Banca centrale europea e la Banca d'Italia previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, e dagli articoli 6 e 6-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del riparto di competenze tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca d'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonché delle competenze e dei poteri riservati alla CONSOB secondo le attribuzioni e le finalità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che, nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari e secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, tengono conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;

d) designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/2034 per l'esercizio delle funzioni e dei poteri previsti dalla stessa direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, sulle imprese diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente comma, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

e) designare la Banca d'Italia quale autorità competente a decidere sull'applicazione alle imprese di investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo adeguate forme di coordinamento con la CONSOB nel rispetto delle attribuzioni e finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

f) confermare la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento previste dall'articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034 e rimesse agli Stati membri;

g) con riferimento alla disciplina delle imprese di Paesi terzi che prestano servizi e attività di investimento con o senza stabilimento di succursale, apportare alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e di attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie alla corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, nell'ambito di quanto già sancito dagli articoli 28 e 29- ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; confermare l'attribuzione alle anzidette Autorità dei poteri e delle competenze di vigilanza previsti con riguardo alle imprese di Paesi terzi dalla direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2034, e dal regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, ivi inclusi i poteri di controllo e di intervento sui prodotti di cui al titolo VII, capo I, del citato regolamento (UE) n. 600/2014, in coerenza con il generale riparto di attribuzioni previsto a legislazione vigente;

h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alla parte V, titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e finalità previste dai citati testi unici, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, di quelle del regolamento (UE) 2019/2033, delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le definizioni di « acque protette » e di « acque adiacenti alle acque protette », ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle quali soltanto si applica la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di « acque protette » e di « acque adiacenti alle acque protette », i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare la gente di mare.

Art. 29.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui al l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione online sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato A
(articolo 1, comma 1)

Allegato A
(articolo 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);

1) identico;

2) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020);

2) identico;

3) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);

3) identico;

4) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);

4) identico;

5) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);

5) identico;

6) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);

6) identico;

7) direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);

soppresso

8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021);

7) identico;

9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021);

8) identico;

10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021);

9) identico;

11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);

10) identico;

12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);

11) identico;

13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);

12) identico;

14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);

13) identico;

15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);

14) identico;

16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);

15) identico;

17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);

16) identico;

18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);

17) identico;

19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022);

18) identico;

20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);

19) identico;

21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);

20) identico;

22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);

21) identico;

23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);

22) identico;

24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021);

23) identico;

25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022);

24) identico;

26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1° agosto 2021);

25) identico;

27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022);

26) identico;

28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

27) identico;

29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

28) identico;

30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021)

29) identico;

31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);

30) identico;

32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);

31) identico;

33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020).

32) identico;

33) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021);

34) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);

35) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);

36) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);

37) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);

38) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).