Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
RELAZIONE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Relatore Calderoli)
Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 2019
SUI
DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE
Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari (n. 214)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2018
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 515)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2018
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori (n. 805)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2018
Onorevoli Senatori. – Nel corso dei dibattiti sviluppatisi negli ultimi venti anni intorno alla revisione dell'assetto costituzionale dello Stato, da più parti si è invocata la necessità di ridurre il numero dei parlamentari, senza tuttavia riuscire a portare a termine una riforma in tal senso.
Coerentemente con quanto previsto dal programma di governo, si intende pertanto riportare al centro del dibattito parlamentare il tema della riduzione del numero dei parlamentari, con il duplice obiettivo di aumentare l'efficienza e la produttività delle Camere e, al contempo, di razionalizzare la spesa pubblica. In tal modo, inoltre, l'Italia potrà allinearsi agli altri Paesi europei, che hanno un numero di parlamentari eletti molto più limitato.
La 1ª Commissione, esaminati tre disegni di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, propone all'Assemblea l'approvazione di un nuovo testo, volto a recepire alcuni dei rilievi emersi nel corso del dibattito nonché delle audizioni di numerosi esperti di diritto costituzionale.
Il nuovo testo conferma tuttavia l'impostazione dei predetti disegni di legge costituzionale e non introduce ulteriori oggetti, anche largamente condivisi, che potranno costituire materia per autonome iniziative legislative. In proposito, si segnala che alcuni emendamenti presentati in Commissione sono stati dichiarati improponibili per estraneità all'oggetto della discussione, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, in coerenza con l'impostazione adottata nel corso della presente legislatura, dopo l'esito negativo delle consultazioni referendarie del 2006 e del 2016, di operare revisioni costituzionali il più possibile puntuali e circoscritte.
Si segnala, inoltre, la valutazione positiva degli esperti di diritto costituzionale sulla scelta di modificare la Costituzione con interventi puntuali, anche per poter sottoporre ai cittadini un quesito comprensibile, qualora fosse necessario il passaggio del referendum confermativo.
Nello specifico, modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione, la proposta prevede una riduzione pari al 36,5 per cento del numero dei parlamentari, dagli attuali 945 a 600. Più precisamente, il numero dei deputati passa da 630 a 400, compresi i deputati eletti nella circoscrizione Estero, che sono ridotti da dodici a otto. Il numero dei senatori elettivi, invece, è ridotto da 315 a 200, compresi i senatori eletti nella circoscrizione Estero, che passano da sei a quattro.
La proposta modifica anche il numero minimo di senatori per Regione che da sette passa a quattro (quale arrotondamento della proporzione, a seguito della riduzione, che è di 4,4). È inoltre ridotta ad una unità la rappresentanza senatoriale del Molise.
La questione del numero minimo di senatori per ogni Regione o Provincia autonoma potrà tuttavia essere ulteriormente approfondita nel corso dell'esame in Aula.
Al fine di evitare che il numero dei senatori a vita diventi troppo elevato, si è reso necessario inserire nel testo l'articolo 3, il quale, modificando l'articolo 59 della Costituzione, prevede che il numero complessivo dei senatori di nomina presidenziale in carica non sia superiore a cinque: l'attuale formulazione lascerebbe infatti inalterata la possibilità di un'interpretazione, pur seguita in un passato non recente, che non sarebbe compatibile con un Senato di 200 componenti.
L'articolo 4 stabilisce che la riduzione del numero dei parlamentari, disposta con le modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, trovi applicazione a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Nel corso dell'esame in Commissione, è stata approvata una proposta emendativa volta a prevedere che tali disposizioni non trovino comunque applicazione prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore: questo al fine di consentire l'adozione del decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali.
Calderoli, relatore
Art. 1.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » è sostituita dalla seguente: « quattrocento » e la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « otto »;
b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » è sostituita dalla seguente: « trecentonovantadue ».
Art. 2.
(Numero dei senatori)
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » è sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « quattro »;
b) al terzo comma, le parole da: « sette » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « quattro; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ».
Art. 3.
(Senatori a vita)
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque ».
Art. 4.
(Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
Art. 1.
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».
Art. 2.
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 56
della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero »;
b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » è sostituita dalla seguente: « trecentonovantadue ».
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57
della Costituzione)
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero »;
b) al terzo comma, le parole: « sette; il Molise ne ha due » sono sostituite dalle seguenti: « sei; il Molise ne ha uno ».
Art. 3.
(Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Art. 1.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » è sostituita dalla seguente: « quattrocento » e la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « otto »;
b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » è sostituita dalla seguente: « trecentonovantadue ».
Art. 2.
(Numero dei senatori)
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » è sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « quattro »;
b) al terzo comma, le parole da: « sette » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « cinque; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ».
Art. 3.
(Decorrenza dell'applicazione)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.