Articolo 1, commi 175 e 176
(Semplificazione della circolazione internazionale
di beni culturali)

Il comma 175 è esplicitamente finalizzato a semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato.

In particolare, introduce la possibilità di considerare beni culturali le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico “eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione”. La soglia di età al di sotto della quale tali cose non sono soggette alle disposizioni di tutela è fissata in 50 anni.

Inoltre, eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose, in particolare relative ai beni mobili, non sono soggette alle disposizioni di tutela – o sono soggette (solo) a specifiche disposizioni di tutela – ovvero per le quali vige la presunzione di interesse culturale.

Altri interventi che innalzano la soglia di età incidono sulla disciplina dell’inalienabilità e su quella relativa alla circolazione dei beni culturali.

Infine, ulteriori previsioni riguardano l’esercizio del commercio di cose antiche o usate.

A tali fini, il comma 175 novella numerosi articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004.

Il comma 176 riguarda il decreto con il quale sono definiti gli indirizzi di carattere generale per il rilascio dell’attestato di libera circolazione e, in particolare, prevede l’istituzione di un apposito “passaporto” per agevolare l’uscita e il rientro delle opere dal e nel territorio nazionale.

Beni culturali che presentano un eccezionale interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione

Un primo gruppo di modifiche al Codice riguarda una nuova categoria di cose che possono essere considerate beni culturali – e che divengono, dunque, soggette alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della parte seconda dello stesso Codice(71) –, quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale.

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 10, co. 2, del Codice considera beni culturali, ex lege, qualora appartenenti a soggetti pubblici (cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico):

a)le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi;

b)gli archivi e i singoli documenti;

c)le raccolte librarie delle biblioteche (escluse le raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche popolari, delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, dei centri bibliotecari di educazione permanente, indicati all'art. 47, co. 2, del DPR 616/1977)(72) .

Ai sensi del co. 1 del medesimo art. 10, sono, altresì, beni culturali le cose (immobili e mobili) appartenenti ai medesimi soggetti pubblici indicati al co. 2, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico: si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12. In base allo stesso art. 12, co. 1 – nel testo a legislazione vigente –, tali cose, qualora siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga, se mobili, a oltre 50 anni o, se immobili, ad oltre 70 anni, sono sottoposte alle disposizioni di tutela – e per esse, quindi, vige la presunzione di interesse culturale – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica(73) .

L'art. 10, co. 3, individua, a sua volta, altri beni, i quali, a chiunque appartenenti, sono considerati beni culturali quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui agli artt. 13 ss.

Si tratta, in particolare, di:

a)cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante;

b)archivi e singoli documenti che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c)raccolte librarie di eccezionale interesse culturale;

d)cose immobili e mobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose(74) ;

e)collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

In particolare, ai sensi dell’art. 10, co. 4, possono essere riconosciuti quali beni culturali, nell’ambito delle cose indicate al co. 1 e al co. 3, lett. a):

a)le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b)le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c)i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d)le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e)le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche e i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f)le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g)le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h)i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i)le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

j)le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Rispetto al quadro descritto, il co. 175, lett. a), numero 1), introduce la possibilità di considerare beni culturali – qualora sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale – le cose (evidentemente, ulteriori rispetto a quelle elencate al co. 4 dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004), a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico “eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione”.

A tal fine, novella l’art. 10, co. 3, del D.Lgs. 42/2004, inserendo la lett. d-bis).

Per tale categoria di cose, il co. 175, lett. d), stabilisce che la dichiarazione di interesse culturale è adottata dal “competente organo centrale del Mibact”.

Allo scopo, novella l’art. 14, co. 6, del D.Lgs. 42/2004, con l’aggiunta di un secondo periodo.

In particolare, l’art. 14 del D.Lgs. 42/2004 prevede che il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale (di cui all’art. 13) è avviato dal Soprintendente, anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato (co. 1), e che la dichiarazione di interesse culturale è “adottata dal Ministero” (senza ulteriori specifiche) (co. 6).

A sua volta, l'art. 39, co. 2, lett. b), del D.P.C.M. 171/2014, recante il Regolamento di organizzazione del Mibact, ha affidato alle Commissioni regionali per il patrimonio culturale(75) la dichiarazione, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, dell'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice.

Sembrerebbe opportuno, dunque, sostituire integralmente l’art. 14, co. 6, del D.Lgs. 42/2004 definendo – in via legislativa – l’organo (centrale o periferico) competente ad adottare la dichiarazione dell’interesse culturale per ciascuna delle fattispecie di cui all’art. 10, co. 3, dello stesso D.Lgs..

Modifiche ai requisiti di età necessari per l’assoggettamento alle disposizioni di tutela previste dal Codice

Un secondo gruppo di modifiche attiene alla soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose – tra le quali la nuova, di cui si è dato conto nel precedente paragrafo – non sono soggette alle disposizioni di tutela.

In particolare, si prevede che – fatto salvo quanto previsto dagli artt. 64 e 178 del D.Lgs. 42/2004 (v. infra) – non sono soggette alle disposizioni di tutela:

A tal fine, il co. 175, lett. a), numero 2), sostituisce il co. 5 dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004.

In base all’art. 10, co. 5, del D.Lgs. 42/2004 – come modificato dall'art. 4, co. 16, lett. a), del D.L. 70/2011 (L. 106/2011)(76) – non sono soggette alle disposizioni di tutela le cose indicate all'art. 10, co. 1, opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga, se mobili, a meno di 50 anni o, se immobili, a meno di 70 anni, nonché le cose indicate al co. 3, lett. a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 64 in materia di attestati di autenticità e di provenienza (v. infra) e dall’art. 178 in tema di contraffazione di opere d’arte.

Dunque, rispetto alla normativa vigente, per le cose di cui all’art. 10, co. 1, con la modifica proposta non vi è più distinzione di soglia di età tra beni immobili e beni mobili. Infatti, per questi ultimi, nonchè per le cose indicate al co. 3, lett. a) ed e), la soglia di età a partire dalla quale si applicano le disposizioni di tutela è innalzata a 70 anni, come già previsto per i beni immobili.

Infine, si introduce la soglia minima di 50 anni di età per la definizione quale “bene culturale” della nuova categoria di cose.

Parallelamente, a fini di coordinamento con tali novità, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale le opere di pittura, scultura, grafica e qualsiasi oggetto d’arte sono soggetti (solo) alle specifiche disposizioni di tutela individuate dall’art. 11 del Codice.

A tal fine, il co. 175, lett. b), novella l’art. 11, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 42/2004.

L’art. 11, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 42/2004 – nel testo a legislazione vigente – stabilisce che le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni, sono assoggettate alle disposizioni di cui agli artt. 64 e 65, co. 4 (per il quale, v. infra), del Codice.

In particolare, l’art. 64 del Codice dispone che chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime, ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza.

Inoltre, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale per le cose mobili di cui all’art. 10, co. 1, del Codice vige la presunzione di interesse culturale.

A tal fine, il co. 175, lett. c), novella l’art. 12, co. 1, del D.Lgs. 42/2004.

Modifiche alla disciplina in materia di inalienabilità

Una ulteriore modifica attiene alla soglia di età al di sotto (o al di sopra) della quale determinate categorie di beni (o cose) sono considerate inalienabili.

Preliminarmente, si ricorda che, in base all’art. 54, co. 1, del Codice, sono inalienabili i seguenti beni del demanio culturale(77) :

  1. immobili e aree di interesse archeologico;
  2. immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente (previsione che occorrerà raccordare con quanto previsto dall’A.S. 2810, di cui si è detto in nota ante, ove lo stesso diventi legge);
  3. raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
  4. archivi;

d-bis) immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, co. 3, lett. d);

d-ter) cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni, se incluse in raccolte appartenenti a Stato, regioni ed altri enti pubblici territoriali.

In base al co. 2 del medesimo articolo – come modificato dal D.Lgs. 156/2006 e dal D.Lgs. 62/2008 –, sono altresì inalienabili:

  1. fino alla conclusione del procedimento di verifica dell’interesse culturale (ex art. 12), le cose appartenenti ai soggetti indicati all’art. 10, co. 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga, se mobili, a più di 50 anni o, se immobili, a più di 70 anni(78) ;

c)i singoli documenti appartenenti a Stato, regioni ed altri enti pubblici territoriali, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici.

In particolare, anche in questo caso si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età:

A tal fine, il co. 175, lett. e), numeri 1) e 2), novella l’art. 54, co. 1, lett. d-ter), e co. 2, lett. a), del D.Lgs. 42/2004.

Nello specifico, anche in questo caso, rispetto alla normativa vigente, per le cose di cui all’art. 10, co. 1, del D.Lgs. 42/2004, con la modifica proposta non vi è più distinzione di soglia di età tra beni immobili e beni mobili.

Modifiche alla disciplina in materia di circolazione dei beni culturali

Un ulteriore gruppo di modifiche – alcune correlate alle modifiche già esposte – attiene alla disciplina della circolazione dei beni culturali.

Si ricorda, innanzitutto, che l'art. 65, co. 1, del D.Lgs. 42/2004 dispone che è vietata l'uscita definitiva dal territorio nazionale dei beni culturali mobili indicati nell'art. 10, co. 1, 2 e 3, del Codice.

In base al co. 2 è inoltre vietata l'uscita:

  1. delle cose mobili – appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti – che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a più di 50 anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell’interesse culturale;
  2. dei beni – a chiunque appartenenti – che rientrino nelle categorie indicate all'art. 10, co. 3, preventivamente individuati dal Ministero, sentito il competente organo consultivo, e di cui sia stata esclusa l'uscita, per periodi temporali definiti, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei medesimi beni.

Il co. 3 prevede che è, invece, soggetta ad autorizzazione – ovvero, in base all’art. 68, co. 1, al rilascio dell’attestato di libera circolazione – l'uscita definitiva dal territorio nazionale:

  1. delle cose – a chiunque appartenenti – che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a più di 50 anni;
  2. degli archivi e dei singoli documenti – appartenenti a privati – che presentino interesse culturale;
  3. delle seguenti cose, a chiunque appartenenti: fotografie, con relativi negativi e matrici, esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento, documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga a più di 25 anni; mezzi di trasporto aventi più di 75 anni; beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni.

Infine, il co. 4 prevede esplicitamente che l'uscita delle opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni (art. 11, co. 1, lett. d) del Codice) non è soggetta ad autorizzazione, ma l'interessato ha l'onere di comprovare tali condizioni al competente ufficio di esportazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.

In particolare, si eleva (da 50) a 70 anni:

A tal fine, il co. 175, lett. g), numero 1), novella l’art. 65, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 42/2004;

A tal fine, il co. 175, lett. g), numeri 2) e 3), capoverso “4.”, novella l’art. 65, co. 3, lett. a), e 4, del D.Lgs. 42/2004.

Inoltre, si stabilisce che, per i casi per i quali non è prevista l’autorizzazione, l'interessato deve comprovare all’ufficio di esportazione, mediante dichiarazione “ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità da stabilire con decreto ministeriale. Tale disciplina si applica, dunque, all’uscita delle cose di cui all’art. 11, co. 1, lett. d), del Codice (come modificato dall’articolo in esame) – ossia, opere di pittura, scultura, grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni – e alle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, nonché il cui valore sia inferiore ad € 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all’all. A, lett. B, n. 1), del Codice.

L’ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico “eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione” (nuova lett. d-bis) del co. 3 dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, introdotta dal co. 175 in esame) avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, che si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

A tal fine, il co. 175, lett. g), numero 3), capoverso “4-bis.” – introduce un nuovo comma nell’art. 65 del D.Lgs. 42/2004 e novella la disciplina recata dal co. 4 del medesimo articolo.

In relazione al richiamo del D.P.R. 445/2000, si ricorda che l’art. 46 dello stesso dispone che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazion, una serie di stati, fatti e qualità personali.

Ai sensi dell’art. 47, invece, l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Occorrerebbe dunque specificare se, nel richiamare il D.P.R. 445/2000, si intenda fare riferimento alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47.

Con riguardo all’attestato di libera circolazione, si precisa che gli indirizzi di carattere generale ai quali devono attenersi gli uffici di esportazione ai fini del suo rilascio (o rifiuto) sono stabiliti con decreto del Ministro (e non più, genericamente, “dal Ministero”), e si eleva (da 3) a 5 anni la relativa validità.

A tal fine, il co. 175, lett. h), numeri 1) e 2, novella l’art. 68, co. 4 e 5, del D.Lgs. 42/2004.

In materia, tuttavia, sembrerebbe intervenire anche il co. 175, lett. f) (v. infra).

L’art. 68 del D.Lgs. 42/2004 dispone, in particolare, che per l’uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose indicate nell’art. 65, co. 3, è necessario farne denuncia e presentare dette cose al competente ufficio di esportazione del Mibact, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.

Ai fini del rilascio o del rifiuto dell'attestato, l’ufficio di esportazione accerta, attenendosi agli indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero (sentito il competente organo consultivo), se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'art. 10. A seguito di tale accertamento, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione, che ha validità triennale, dandone comunicazione all'interessato entro 40 giorni dalla presentazione della cosa.

Il diniego dell’attestato comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale (ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 42/2004).

Il comma 176 dispone che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui sopra – con il quale sono definiti gli indirizzi di carattere generale per il rilascio dell'attestato di libera circolazione – è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Prevede, altresì, che lo stesso decreto:

Sembrerebbe opportuno chiarire la differenza tra il citato «passaporto» e l’attestato di libera circolazione (di cui all’art. 68 del D.Lgs. 42/2004), nonché la licenza di esportazione (di cui all’art. 74 del D.Lgs. 42/2004).

Un ulteriore intervento riguarda la licenza di esportazione dei beni culturali elencati nell’all. A del D.Lgs. 42/2004 al di fuori del territorio dell’Unione europea.

In particolare, si estende (da sei mesi) ad un anno la validità della licenza e (da 30) a 48 mesi il termine che può intercorrere fra il rilascio dell’attestato di libera circolazione e il rilascio della licenza.

A tal fine, il co. 175, lett. i), novella l’art. 74, co. 3, del D.Lgs. 42/2004.

Inoltre, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sopra della quale, per determinati beni:

Si tratta, in particolare, di: quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale; acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto; mosaici realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale; incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali; opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale; fotografie, film e relativi negativi; incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione; altri oggetti di antiquariato diversi da quelli esplicitamente indicati.

A tal fine, il co. 175, lett. l), novella l’all. A, lett. A, n. 15 e la nota (1), del D.Lgs. 42/2004 (riferita, quest’ultima – con il limite dei 50 anni e la non appartenenza all’autore – a tutte le categorie sopra indicate, tranne quella degli oggetti di antiquariato, elencata, invece, al n. 15, appositamente novellato)(79) .

In base all’art. 74 del D.Lgs. 42/2004, l’esportazione al di fuori del territorio dell’UE degli oggetti indicati nell’All. A è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 e dal medesimo art. 74.

Nello specifico, in base al citato all. A, si tratta dei seguenti oggetti (alcuni dei quali rientranti nella disciplina solo se di valore pari o superiore a quello specificatamente indicato dal medesimo allegato):

  1. reperti archeologici aventi più di 100 anni provenienti da scavi e scoperte terrestri o sottomarini, siti archeologici, collezioni archeologiche;
  2. elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi, e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni;
  3. quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore(80) ;
  4. acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
  5. mosaici realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto;
  6. incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
  7. opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
  8. fotografie, film e relativi negativi aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
  9. incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore;
  10. libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione;
  11. carte geografiche stampate aventi più di 200 anni;
  12. archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni;
  13. collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia e collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico;
  14. mezzi di trasporto aventi più di 75 anni;
  15. altri oggetti di antiquariato, aventi più di 50 anni.

In particolare, stabilisce che la licenza di esportazione è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed è valida per 6 mesi. La licenza può essere rilasciata dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non oltre 30 mesi dal rilascio di quest'ultimo.

Modifiche alla disciplina in materia di esercizio del commercio di cose antiche o usate

In materia di esercizio del commercio di cose antiche o usate rientranti nelle categorie di cui all’All. A del D.Lgs. 42/2004, si dispone, innanzitutto, che il registro nel quale devono essere eseguite giornalmente le relative annotazioni è tenuto in formato elettronico, con caratteristiche tali da consentire la consultazione in tempo reale da parte del soprintendente.

L’art. 63 del D.Lgs. 42/2004 prevede, per quanto qui interessa, anzitutto l’obbligo della denuncia preventiva dell’attività commerciale relativa a cose antiche o usate. In particolare, dispone che l’autorità locale di pubblica sicurezza abilitata a ricevere tali dichiarazioni, trasmette al soprintendente e alla regione copia di quelle relative alle cose indicate nell’All. A dello stesso D.Lgs..

Un secondo obbligo riguarda la descrizione delle caratteristiche delle cose, nell’ambito dell’annotazione giornaliera delle operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa di pubblica sicurezza(81) , da parte di chi ne esercita il commercio. Tale descrizione deve essere dettagliata nel caso di operazioni relative a cose che superino i limiti di valore indicati nel D.I. 15 maggio 2009, n. 95.

L’adempimento di tale secondo obbligo è verificato dal soprintendente con ispezioni periodiche.

Ulteriori disposizioni sembrerebbero alludere a modifiche (non esplicitate nel testo) relative alle modalità di rilascio dell’attestato di libera circolazione (v. ante).

Si prevede, infatti, che il registro è diviso in due elenchi: il primo, relativo alle cose per le quali occorre – presumibilmente, per il rilascio dell’attestato di libera circolazione – la presentazione all'ufficio di esportazione (come prevede la normativa vigente); il secondo, relativo alle “cose per le quali l'attestato” – sempre, presumibilmente, di libera circolazione – è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, fatta salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che la cosa sia presentata per un esame diretto.

Ai fini indicati, il comma 175, lett. f) novella l'art. 63, co. 2, del D.Lgs. 42/2004.

Se l’interpretazione sopra esposta è corretta, sembra necessario esplicitare la novità anche nell’art. 68, co. 1, del D.Lgs. 42/2004 – che, come si è visto, prevede sempre la presentazione delle cose al competente ufficio di esportazione, al fine del rilascio dell’attestato di libera circolazione - specificando, in particolare, le categorie di beni a cui si applicano le diverse modalità di rilascio dello stesso attestato.


71) Tra le disposizioni di tutela previste dal Codice sono ricomprese, in particolare, misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l’altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché norme relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le disposizioni concernenti i beni inalienabili.

72) Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica (art. 13, co. 2, del Codice).

73) Ai sensi dell'art. 12 del Codice, in caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (decreto di vincolo), i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di tutela. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.

74) Con riferimento ai beni di cui all’art. 10, co. 3, lett. d), del d.lgs. 42/2004, l’art. 6 dell’A.S. 2810 – già approvato dalla Camera il 3 maggio 2017 – prevede che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 dello stesso d.lgs. può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di "monumento nazionale", qualora le cose indicate rivestano, altresì, un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

75) In base all’art. 39, co. 1 e 4, del DPCM 171/2014, la Commissione regionale per il patrimonio culturale è organo collegiale a competenza intersettoriale, che coordina e armonizza l'attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l'integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione olistica del patrimonio culturale, svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione. Essa è presieduta dal segretario regionale ed è composta dai soprintendenti di settore e dal direttore del polo museale regionale operanti nel territorio della regione. La composizione è integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici.

76) Al riguardo, appare utile ricordare che, con parere del 3 agosto 2016, l’Ufficio legislativo del Mibact ha evidenziato che l’abrogazione dell’art. 4, co. 16, del D.L. 70/2011, operata dall’art. 217, co. 1, lett. v), del d.lgs. 50/2016, non determina la reviviscenza della disciplina recata dal testo dell’art. 10, co. 5, del d.lgs. 42/2004 previgente le modifiche apportate dallo stesso art. 4, co. 16.

77) Ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 42/2004 costituiscono il demanio culturale i beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie di cui all’art. 822 c.c. (tra cui, in particolare, per quanto qui interessa, raccolte di musei, pinacoteche, archivi e biblioteche).

78) In particolare, se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose sono liberamente alienabili.

79) Al riguardo si segnala che, presumibilmente per mero errore materiale, a differenza di quanto prevede il Regolamento (CE) n. 116/2009, nel testo del d.lgs. 42/2004 pubblicato nella G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, la nota (1) non è riferita anche al numero 4) Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

80) Ciò risulta dal combinato disposto con la nota (1), di cui si è dato conto ante. Ciò vale anche per le voci 5), 6), 7), 8) e 9), nonché 4), con la precisazione ante illustrata.

81) L’art. 128 del R.D. 773/1931 dispone, per quanto qui maggiormente interessa, che i commercianti devono tenere un registro delle operazioni su cose antiche o usate che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute.