Legislatura 19ª - 1ª e 2ª riunite - Resoconto sommario n. 63 del 03/06/2025
Azioni disponibili
(1509) Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore per la 1ª Commissione, senatore LISEI (FdI) dà conto del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 48 del 2025, già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, precisando che si soffermerà sulle parti di interesse della 1ª Commissione.
Il provvedimento, che si compone di 39 articoli suddivisi in sei Capi, riproduce i contenuti del cosiddetto "disegno di legge sicurezza", approvato in prima lettura alla Camera dei deputati in data 18 settembre 2024. Ricorda che, successivamente, le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato ne hanno concluso l'esame in sede referente in data 26 marzo 2025 (Atto Senato n. 1236-A), apportando modificazioni al testo esclusivamente in recepimento delle condizioni espresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che hanno sostanzialmente determinato l'aggiornamento della decorrenza degli oneri recati dal provvedimento medesimo. L'Assemblea del Senato, nella seduta del 16 aprile 2025, non ha proceduto all'esame del provvedimento, pur iscritto all'ordine del giorno della medesima seduta, per l'avvenuta presentazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 48 del 2025 alla Camera dei deputati.
Il decreto-legge in esame riproduce sostanzialmente i contenuti del disegno di legge sicurezza: confrontando i testi dei due provvedimenti risulta che 12 articoli su 39 hanno subito modifiche, anche minime, rispetto al testo licenziato dalle Commissioni riunite del Senato.
Nell'ambito del Capo I, che dispone in ordine alla prevenzione e al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia, l'articolo 8 modifica la definizione di "articolo pirotecnico", contenuta nella normativa che disciplina la libera circolazione di tali beni. Con tale modifica, l'ordinamento interno viene adeguato alla nuova definizione unionale di articolo pirotecnico, introdotta nell'anno 2021, in base alla quale gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo.
L'articolo 9 interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione e altri gravi reati - introdotte nel 2018 con l'articolo 10-bis della legge n. 91 del 1992 -, stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.
All'interno del Capo II, concernente la sicurezza urbana, l'articolo 17 estende anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cosiddetto pre-dissesto) e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, l'autorizzazione ad assumere 100 vigili urbani, già previsto dal decreto-legge n. 39 del 2024 per le città metropolitane siciliane che hanno terminato il periodo di risanamento. Viene specificato, inoltre, che tale numero di unità di personale si riferisce a ciascun ente interessato.
Il Capo III concerne la tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge n. 124 del 2007.
In particolare, l'articolo 21 consente alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. Rende, inoltre, possibile l'utilizzo della videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale. È indicata la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo e sono individuate le relative fonti di copertura finanziaria.
L'articolo 25 reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell'articolo 192 del codice della strada, con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo.
Segnala che il testo del disegno di legge n. 1236, licenziato dalle Commissioni riunite del Senato, prevedeva anche, per l'ipotesi della reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a un mese.
L'articolo 28 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio.
L'articolo 31 rende permanenti le disposizioni introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015, per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, in materia di: estensione delle condotte di reato scriminabili, che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo; attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza; tutela processuale in favore degli operatori degli organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l'utilizzo di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali e nelle deposizioni; possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
Inoltre, vengono introdotte nuove disposizioni, sempre riguardanti l'attività informativa, concernenti: la previsione di ulteriori condotte di reato per finalità informative, scriminabili, concernenti la direzione o l'organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico e la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (reato quest'ultimo introdotto dall'articolo 1 del provvedimento), la fabbricazione o detenzione di materie esplodenti; la possibilità di richiedere informazioni e analisi finanziarie alla Guardia di finanza e alla DIA per il contrasto al terrorismo internazionale.
Evidenzia che nell'articolo in esame non è stata riprodotta la previsione, presente invece nell'articolo 31 del disegno di legge n. 1236, che le pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati siano tenuti a prestare agli organismi del sistema di informazione per la sicurezza la collaborazione e l'assistenza richieste necessarie per la tutela della sicurezza nazionale, anche in deroga a vincoli di riservatezza.
Infine, il Capo VI, riferito alle disposizioni finali, si compone dell'articolo 38 che reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che, salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e dell'articolo 39 che disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice per la 2ª Commissione, da conto degli articoli dall'1 al 7, di specifico interesse della Commissione giustizia.
L'articolo 1 modifica il codice penale introducendo nuove fattispecie di reato in materia di detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo e di divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l'uso di sostanze esplosive o tossiche ai fini del compimento di delitti contro la personalità dello Stato.
L'articolo 2 modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di prescrizioni penali in caso di violazioni delle norme per il noleggio di autoveicoli per la finalità di prevenzione del terrorismo.
L'articolo 3 reca alcune modifiche al codice antimafia in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia.
L'articolo 4 interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di condizioni per la concessione dei benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, con particolare riferimento all'esclusione dai benefici dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale.
L'articolo 6 introduce alcune disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, in particolare per quanto concerne il rilascio e l'utilizzo di documenti e identità fiscali di copertura.
L'articolo 7, da un lato, reca disposizioni in materia di impugnazione avverso le misure di prevenzione personali e dall'altro, in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Il Capo II, composto dagli articoli da 10 a 18, reca disposizioni in materia di sicurezza urbana.
Fra le norme di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 10, il quale, prevede norme volte a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (o delle relative pertinenze) e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la conseguente reintegrazione nel possesso.
Ancora, l'articolo 11, oltre ad introdurre una nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto all'interno nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie o delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri, reca ulteriori modifiche al Codice penale volte a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane.
L'articolo 12 modifica il terzo comma dell'art. 635 c.p. al fine di prevedere un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.
L'articolo 13 reca disposizioni finalizzate ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto d'accesso alle aree urbane (DACUR, c.d. Daspo urbano). Viene introdotta, inoltre, l'osservanza del divieto di accesso, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti, come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. La disposizione estende infine l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita anche al reato di cui all'art. 583-quater c.p.
L'articolo 14 prevede che sia punito a titolo di illecito penale - in luogo dell'illecito amministrativo, attualmente previsto - il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.
L'articolo 15, comma 1, modifica gli articoli 146 e 147 c.p. rendendo facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre è previsto che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. Il comma 2 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti delle detenute in istituti a custodia attenuata per detenute madri che evadano, tentino di evadere o commettano atti che compromettono l'ordine e la sicurezza. I commi da 3 a 7 intervengono su alcuni aspetti relativi alla custodia cautelare presso un ICAM e i relativi adempimenti, anche nei casi di arresto e fermo o di giudizio direttissimo, coordinandone la disciplina con le modifiche apportate alla disciplina dell'esecuzione della pena. Il comma 8 prevede che il Governo presenti alle Camere una relazione annuale sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni.
L'articolo 16 introduce delle modifiche all'articolo 600-octies c.p., relativo al reato di impiego di minori nell'accattonaggio, inasprendo il quadro sanzionatorio e introducendo quale ulteriore condotta integrativa della fattispecie di reato l'induzione all'accattonaggio.
Da ultimo, l'articolo 18 apporta novelle alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Cannabis sativa L.) di cui alla L. n. 242 del 2016. Tra le modifiche introdotte vi è, in particolare, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del D.P.R. n. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Il predetto divieto non ricomprende, tuttavia, la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione.
Il Capo III, composto dagli articoli 19-32, reca misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corso nazionale dei vigili del fuoco nonché degli organismi di cui alla legge n. 124 del 2007.
Fra le disposizioni di competenza della Commissione giustizia, si segnala in primo luogo l'articolo 19, il quale reca una serie di modifiche al codice penale. In particolare, ai delitti di "violenza o minaccia a un pubblico ufficiale" (articolo 336 c.p.) e di "resistenza a un pubblico ufficiale" (articolo 337 c.p.), viene introdotta una circostanza aggravante se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Inoltre, viene introdotta un'ulteriore circostanza aggravante all'articolo 339 c.p., qualora i delitti di "violenza o minaccia a un pubblico ufficiale" (articolo 336 c.p.), di "resistenza a pubblico ufficiale" (articolo 337 c.p.) e di "violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti" (articolo 338), sono commessi al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.
L'articolo 20 modifica l'articolo 583-quater c.p., introducendo la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.
L'articolo 22 reca disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto. Il beneficio è riconosciuto a decorrere dal 2025.Tale beneficio non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento. È fatta salva la rivalsa delle somme corrisposte in caso di accertamento della responsabilità con dolo del beneficiario. Sono comunque previsti alcuni casi di esclusione della rivalsa con riferimento alle somme anticipate. La disposizione reca altresì un'autorizzazione di spesa nel limite di 860.000 euro a decorrere dal 2025 e provvede alla copertura degli oneri.
L'articolo 23 reca invece disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di e ai figli superstiti del dipendente deceduto. Il beneficio è riconosciuto a decorrere dal 2025. Tale beneficio non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento. È fatta salva la rivalsa delle somme corrisposte in caso di accertamento della responsabilità con dolo del beneficiario. Sono comunque previsti alcuni casi di esclusione della rivalsa con riferimento alle somme anticipate. La disposizione reca altresì un'autorizzazione di spesa nel limite di 120.000 euro a decorrere dal 2025 e provvede alla copertura degli oneri.
L'articolo 24 introduce delle modifiche all'articolo 639 c.p., relativo al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, potenziando gli strumenti volti a salvaguardare i beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche. Più nel dettaglio si prevede che, ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la precipua finalità di "ledere l'onore, il prestigio o il decoro" dell'istituzione alla quale appartengono, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro. Si prevede poi che nei casi di recidiva per deturpamento e imbrattamento di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa fino a 12.000 euro.
Di particolare interesse per la Commissione giustizia sono poi gli articoli 26 e 27.
L'articolo 26, modificando alcune disposizioni del codice penale, introduce un'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi, applicabile se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute; nonché, il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario, di cui al nuovo art. 415-bis c.p..
L'articolo 27 introduce un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento per i migranti. Si prevede, inoltre, l'estensione della disciplina speciale relativa alla realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti.
Fra le disposizioni di rilievo per la 2ª Commissione si segnala poi l'articolo 29, il quale estende l'applicabilità delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse, al naviglio della Guardia di Finanza impiegato in attività istituzionali (comma 1). La disposizione prevede inoltre la reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale nei casi consentiti dalle norme internazionali di visita e ispezione delle carte e dei documenti di bordo e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale (comma 2).
L'articolo 30, ancora, è finalizzato alla tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali, e a tale scopo integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, per prevedere la non punibilità dell'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del Codice penale.
L'articolo 32, modifica, in primo luogo, l'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) e prevede la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede S.I.M non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti, di cui all'articolo 98-undetricies. In secondo luogo, apporta novelle all'articolo 98-undetricies del codice delle comunicazioni elettroniche. Nel dettaglio, con riferimento alla conclusione di contratti il cui oggetto sia un servizio per la telefonia mobile (contratti pre-pagati o in abbonamento), viene previsto che al cliente, che sia cittadino di Paese fuori dall'Unione europea, sia richiesto il documento che attesti il regolare soggiorno in Italia, o del passaporto o documenti di viaggio equipollenti o documenti di riconoscimento che siano in corso di validità. Per il caso in cui il cliente lo abbia smarrito o gli sia stato sottratto, è necessario fornire copia della denuncia di smarrimento o furto.
Infine, al citato articolo 98-undetricies viene aggiunto il comma 1-ter, ai sensi del quale ai condannati per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), commesso con la finalità di sottoscrivere un contratto per la fornitura di telefonia mobile, si applica altresì la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con gli operatori per un tempo da fissarsi tra i sei mesi e i due anni.
Di rilievo per la Commissione giustizia è, poi, l'articolo 33 (articolo unico del Capo IV del disegno di legge), il quale istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell'incarico e compenso dei suddetti esperti.
Afferiscono a profili di interesse della Commissione giustizia, poi, gli articoli di cui al Capo V, recante norme sull'ordinamento penitenziario.
In particolare l'articolo 34 reca modifiche all'ordinamento penitenziario volte da un lato a ricomprendere l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi e il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; e, dall'altro, ad istituire un termine di 60 giorni entro cui l'amministrazione penitenziaria deve esprimersi nel merito sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti ricevute.
L'articolo 35 estende i benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000 per le aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari.
Ed ancora, l'articolo 36 amplia la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.
Infine, sempre in materia di lavoro dei detenuti, l'articolo 37 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al d.P.R. n. 230 del 200 (norme sull'ordinamento penitenziario), in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, sulla base di una serie di criteri puntualmente indicati.
Il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nel corso dell'Ufficio di Presidenza, tenutosi lo scorso 29 maggio, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno è già stato fissato alle ore 15 di oggi, martedì 3 giugno, essendo previsto l'inizio dell'esame in Assemblea alle ore 17.
Le Commissioni riunite prendono atto.
Ha quindi inizio la discussione generale.
Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS), richiamandosi alle considerazioni critiche svolte nel corso del lungo dibattito relativo al disegno di legge Atto Senato n. 1236, rimarca il profondo dissenso personale e del suo Gruppo non solo sul merito del decreto-legge in titolo, ma anche sul metodo. Con il decreto-legge n. 48 del 2025 si è infatti stabilito un precedente pericolosissimo, in quanto un disegno di legge che era stato a lungo esaminato dal Parlamento e che anzi si era concluso con l'approvazione nelle Commissioni riunite del mandato ai relatori, è stato trasformato in un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione: tale modo di procedere del Governo non può che essere oggetto di una forte contestazione, in quanto rappresenta un grave vulnus rispetto ai requisiti di necessità e di urgenza che la norma costituzionale prescrive per l'adozione di provvedimenti provvisori aventi forza di legge. Forse il Governo ha trasformato un disegno di legge ordinario in un decreto-legge per aggirare l'ostruzionismo parlamentare, ostruzionismo che peraltro non è mai stato fine a sé stesso, ma anzi è stato sempre diretto ad incidere sul merito di un provvedimento che le opposizioni con responsabilità hanno tentato di migliorare, correggendo le disposizioni in contrasto con numerose norme costituzionali e internazionali. La procedura utilizzata dal Governo - ovvero la trasfusione del contenuto del disegno di legge ordinario in un decreto-legge - non preoccupa soltanto le forze di opposizione, ma anche gli oltre cento costituzionalisti che hanno firmato un appello per segnalare come questo decreto legge rappresenti una forzatura molto grave e un precedente pericoloso. Sotto il profilo del merito, rimangono intatte rispetto al contenuto del decreto-legge tutte le obiezioni già svolte in relazione al disegno di legge n. 1236: si tratta infatti di un provvedimento di pura propaganda che non affronta seriamente il tema della sicurezza, ma parla solo alla piccolissima parte del Paese composta dai circoli di riferimento di questa maggioranza. Il vero tema della sicurezza in Italia è invece rappresentato dalla sicurezza sociale, dal fatto che una parte della popolazione sempre maggiore è condannata ad una esistenza precaria: di fronte a quella che è una vera emergenza, il Governo invece boicotta il referendum promosso per le giornate dell'8 e del 9 giugno proprio sui temi dei diritti e del lavoro. Tale atteggiamento rispecchia pienamente l'intendimento di questa maggioranza, poco sensibile ai diritti sociali ed invece fautrice di un'idea di sicurezza regressiva e repressiva. Questo decreto-legge è diretto a trasformare in senso repressivo alcuni diritti e libertà, in ragione di un sentimento generale di insicurezza della cittadinanza che è invece contraddetto dalle statistiche, dal momento che il numero di omicidi commessi negli ultimi venti anni risulta in costante diminuzione. Particolarmente gravi sono le disposizioni che incidono sulla libertà di dissenso e di manifestazione: in città come quella di Napoli, dove di recente sono state molte le crisi industriali e sociali, i lavoratori spesso hanno posto in essere azioni di blocco stradale per sensibilizzare la collettività sulla loro situazione. Con questo decreto-legge, oggi quei lavoratori sarebbero in carcere, in quanto è stato trasformato in un reato quello che è sempre stato punito come illecito amministrativo. Da parte di questo Governo non c'è, e non c'è mai stata, la volontà di capire i problemi sociali del Paese, che invece sono affrontati come problemi di ordine pubblico. Il Governo mostra cioè una severità assoluta di fronte all'Italia più debole e che soffre, mentre non è altrettanto severo nei confronti dei più forti, dei più garantiti: su questa impostazione il suo Gruppo non può che ribadire il dissenso più radicale, che si riflette integralmente in una ferma opposizione dei contenuti del provvedimento in esame.
Il senatore CATALDI (M5S) considera il metodo adottato dal Governo per superare l'ostruzionismo parlamentare espressione di un problema democratico, in quanto si è cancellato il lavoro parlamentare di mesi sul disegno di legge n. 1236, nonostante il provvedimento fosse blindato anche per i parlamentari di maggioranza. Con la trasformazione di quel disegno di legge in decreto-legge il Parlamento, il dibattito parlamentare, sono stati mortificati. Inoltre, anche il provvedimento d'urgenza in esame sconta i medesimi errori del disegno di legge, in quanto non sono stati ascoltati né i parlamentari né le categorie, e neppure i più accreditati penalisti: infatti, sono stati introdotti con decreto-legge quattordici nuovi reati con l'obiettivo probabilmente di inasprire le pene solo per quelle fattispecie che fanno più presa sull'opinione pubblica. Quello del Governo è un panpenalismo da social media, che però, con l'obiettivo di creare consenso, rompe l'equilibrio complessivo del sistema penale. La maggioranza punta i riflettori su di una serie di problemi che hanno evidentemente natura sociale, come l'occupazione abusiva di immobili, ma non risolve la crisi abitativa costruendo nuove case, bensì costruendo nuovi reati. Questi continui interventi di natura meramente repressiva aggravano inoltre la già drammatica situazione delle carceri in cui le condizioni dei detenuti sono sempre più disumane. Un Governo che davvero volesse intervenire sulle cause del malessere sociale per creare una prospettiva di sicurezza di lunga durata non utilizzerebbe come unica medicina la risposta penale con l'introduzione di reati che colpiscono solo le fasce più povere della popolazione. Un esempio per tutti: nel decreto-legge sono punite più duramente le manifestazioni degli ambientalisti, ma non sono certo aumentate le pene per chi si rende colpevole di disastri ambientali. Questo modo di intervenire sul codice penale non è equilibrato e rischia di consegnare agli operatori del diritto un sistema disorganico e asistematico. Auspica pertanto che questo provvedimento sia ritirato e che il Governo possa lavorare insieme a tutto il Parlamento a soluzioni che garantiscano da un lato la legittima dialettica democratica, dall'altro la ragionevolezza delle soluzioni normative introdotte.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) ritiene doveroso rimarcare, sotto il profilo del metodo, che la trasposizione in un decreto-legge di un disegno di legge ordinario già esaminato dal Parlamento rappresenta un precedente pericoloso per le istituzioni e la democrazia. Il Governo ha cioè sottratto all'esame parlamentare un disegno di legge e lo ha trasformato in un decreto ex articolo 77 della Costituzione, in conclamata ed indiscutibile assenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza. Tale incredibile forzatura si salda con una ulteriore anomalia che questo Governo ha posto in essere fin dall'inizio di questa legislatura, ovvero l'intervento massivo sul codice penale operato attraverso decreti-legge. Questo modo di procedere, che mortifica l'istituzione parlamentare, è utilizzato fondamentalmente per coprire le divisioni tutte interne della maggioranza. Tanto che se il Governo avesse seguito la normale procedura, il disegno di legge ordinario n. 1236 sarebbe stato modificato dall'Aula del Senato e quindi sarebbe tornato alla Camera per una terza lettura: in ragione dei dissensi della maggioranza stessa, invece, si è voluto evitare questo passaggio e quindi si è scelto di forzare l'articolo 77 della Costituzione. D'altronde, anche i tempi estremamente ridotti concessi per l'esame nelle Commissioni riunite di questo decreto-legge rappresenta una forzatura che, sotto il profilo del metodo, si pone in continuità con le distorsioni procedurali che si stanno verificando nel corso dell'esame del disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere.
La senatrice MUSOLINO (IV-C-RE) formula considerazioni critiche sulla presentazione del decreto-legge in titolo, da parte del Governo, il cui testo è molto simile a quello del disegno di legge n. 1236, esaminato dalle Commissioni riunite 1ª e 2ª, che avevano perfino conferito il mandato ai relatori a riferire in Aula, dopo un lavoro durato diversi mesi. Nel frattempo, però, durante il congresso della Lega, il ministro Salvini ha annunciato appunto l'adozione del provvedimento, vanificando il lavoro svolto e umiliando il ruolo del Parlamento.
Esprime rammarico perché, quanto meno, il Governo poteva cogliere l'occasione di recepire le segnalazioni delle opposizioni sulle norme da modificare; invece, il testo non reca novità significative. Auspica quindi che un precedente così grave, determinato da una manifestazione di arrogante esercizio del potere da parte del Governo, non abbia seguito in futuro.
Peraltro, il disegno di legge di conversione in titolo sarà esaminato in tempi molto ristretti, sia in sede di Commissioni riunite sia in Aula, senza che sia possibile approfondire gli emendamenti, e approvato con un voto di fiducia, come del resto è accaduto anche alla Camera dei deputati.
Ritiene poi insussistente il requisito della straordinaria necessità ed urgenza, considerato che l'esame del disegno di legge n. 1236 ha impegnato per mesi entrambi i rami del Parlamento, che diventa sempre più un luogo in cui si discute inutilmente, avvalorando un'idea svilente della democrazia, che allontana i giovani dalla partecipazione al voto.
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) sottolinea che l'introduzione di nuovi reati e delle relative sanzioni non dovrebbe avvenire con decreto-legge. In uno Stato di diritto, infatti, è inammissibile che si intervenga sulle libertà dei cittadini senza adeguata motivazione e ponderazione. A tale riguardo, ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 1324, per modificare l'articolo 27 della Costituzione, affinché nessun reato possa essere introdotto se non per legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, escludendo il ricorso alle forme di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione.
L'abbreviazione dei tempi, imposta da un provvedimento d'urgenza, infatti, finisce per incidere anche su alcuni principi che devono assistere una norma penale, come quello della tassatività. Con il cosiddetto "decreto rave-party", lo stesso Governo ha dovuto presentare un emendamento per modificare la fattispecie di reato originariamente prevista, con la conseguenza che, prima della conversione in legge del provvedimento, quella norma è entrata comunque in vigore, sia pure per un periodo di tempo limitato.
Preannuncia la presentazione di una questione pregiudiziale in Aula appunto riguardo alla inopportunità della introduzione di reati penali con la decretazione d'urgenza, manifestando sorpresa che una simile aberrazione sia stata sottoscritta dal ministro Nordio, che da sempre si è dichiarato un garantista.
Quanto al merito del provvedimento, rileva l'esclusione di alcune norme del disegno di legge n. 1236 che presentavano probabili profili di incostituzionalità. Sono tuttavia confermate quelle che limitano la libera espressione del pensiero attraverso le manifestazioni in piazza, determinano una preoccupante gestione del sistema carcerario, in particolare definendo come "rivolta" anche la resistenza passiva, e mettono in crisi il settore della canapa industriale, sulla base di presupposti ideologici e populisti.
Conclude, auspicando che una simile prassi parlamentare non commendevole non si ripeta in futuro.
Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.
I relatori e il rappresentante del Governo rinunciano a intervenire in replica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,35.