Legislatura 19ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 181 del 13/05/2025
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(1462) Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee
(Discussione e rinvio)
La relatrice PETRUCCI (FdI) illustra il provvedimento in esame, che trae origine dall'esigenza di definire un quadro giuridico complessivo delle attività subacquee adeguato alla crescente antropizzazione della dimensione subacquea e all'evoluzione tecnologica in corso, recante la disciplina dell'accesso agli spazi subacquei, della protezione delle infrastrutture subacquee (energetiche e di comunicazione), dei mezzi sottomarini e dei lavori subacquei.
Esso dà attuazione al Piano del mare - approvato dal Comitato interministeriale per le politiche del mare il 31 luglio 2023 - che ha riconosciuto la peculiare rilevanza strategica della dimensione subacquea, dedicandole un'apposita linea direttrice (Cap. 2.11 - Dimensione subacquea e risorse geologiche dei fondali).
Il disegno di legge si compone di 35 articoli suddivisi in sei capi.
L'articolo 1 - nell'individuare l'ambito di applicazione delle attività della dimensione subacquea - stabilisce che le disposizioni del disegno di legge in esame non si applicano alle attività militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pesca, alle attività in materia di protezione civile, sicurezza e controllo di cui all'articolo 32, alle attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi.
L'articolo 2 elenca le definizioni.
L'articolo 3 attribuisce in via esclusiva l'alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione subacquea al Presidente del Consiglio dei ministri (ovvero - ove nominata - all'Autorità politica delegata per le politiche del mare).
Gli articoli da 4 a 9 istituiscono l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee e ne disciplinano organizzazione, funzioni, risorse finanziarie e personale. L'Agenzia è chiamata a raccordare e mettere a sistema tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche in ambito subacqueo e ad avere un quadro informativo completo delle attività subacquee, anche ai fini dell'adozione di quelle misure di mitigazione dei rischi di interferenza che risultino necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività della dimensione subacquea.
Gli articoli da 10 a 12 prevedono dunque che chiunque intenda svolgere attività della dimensione subacquea debba effettuare una comunicazione all'Agenzia, la quale trasmette la suddetta comunicazione alle competenti autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e può adottare misure di mitigazione del rischio di interferenza con altre attività subacquee. È altresì compito dell'Agenzia autorizzare la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, per ragioni economiche, turistiche o logistiche.
L'articolo 13 demanda all'Agenzia la definizione delle misure necessarie per evitare rischi di interferenza in danno delle infrastrutture subacquee.
Gli articoli da 14 a 16 prevedono che l'Agenzia promuova lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati e definisca gli standard minimi di sicurezza che devono possedere i mezzi subacquei non militari. Si prevede inoltre una speciale qualificazione professionale per il comando e la conduzione dei mezzi subacquei non militari.
L'articolo 17 individua i compiti dell'Agenzia in materia di sviluppo delle tecnologie subacquee e di ulteriori tecnologie e soluzioni tecniche avanzate.
Gli articoli da 18 a 25 individuano i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche, prevedendo che operatori e tecnici debbano essere iscritti nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, debbano essere dotati di un libretto personale informatico e siano sottoposti a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità psicofisica in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale.
Gli articoli 26 e 27 recano le sanzioni per gli operatori tecnici subacquei, i tecnici iperbarici e le imprese subacquee e iperbariche che violino le disposizioni degli articoli precedenti.
L'articolo 28 modifica il codice dell'ordinamento militare, attribuendo alcune nuove competenze alla Marina militare, tra cui la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza.
L'articolo 29 modifica alcune disposizioni del codice della navigazione, introducendo una serie di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Agenzia.
L'articolo 30 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni del codice della navigazione, includendovi anche i mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, salvo quanto diversamente previsto dal disegno di legge in esame.
L'articolo 31 modifica la composizione di alcuni organi collegiali in materia di politiche del mare, introducendo un rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare in seno al Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, al Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, nonché al Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 190 del 2010. Esso integra inoltre la composizione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica con l'Autorità politica delegata per le politiche del mare.
L'articolo 32 fa salve le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite a: Marina militare; Corpo della Guardia di finanza; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; Arma dei carabinieri; Polizia di Stato; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Dipartimento della protezione civile; uffici consolari; Agenzia per la cybersicurezza nazionale; Dipartimento per le informazioni della sicurezza; Agenzia informazioni e sicurezza esterna; Agenzia informazioni e sicurezza interna.
L'articolo 33 reca disposizioni transitorie volte ad assicurare la prima operatività dell'Agenzia, autorizzandola ad avvalersi di personale appartenente a pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo o in posizione di comando o analoga.
L'articolo 34 reca la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia.
L'articolo 35 disciplina l'entrata in vigore.
Il PRESIDENTE propone di fissare fin d'ora a martedì 20 maggio, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.
Il senatore IRTO (PD-IDP) chiede che, in considerazione dell'importanza del provvedimento, possa essere svolto un ciclo di audizioni.
Il PRESIDENTE propone di fissare a venerdì 16 maggio, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire, invitandoli a circoscrivere il numero delle richieste e ad indicare solo soggetti che abbiano una competenza specifica sui temi oggetto del provvedimento.
Il senatore IRTO (PD-IDP) chiede se debba comunque intendersi confermato il termine di martedì 20 maggio, alle ore 18, per la presentazione degli emendamenti.
Il PRESIDENTE propone di ritenere al momento confermato tale termine, fatta salva la possibilità di posticiparlo in un secondo momento.
La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.
Il seguito della discussione è rinviato.