Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 210 del 29/04/2025

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1445

 

G/1445/1/7

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

La 7ª Commissione permanente,

          in sede di esame del disegno di legge A.S. 1445, recante "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026",

     premesso che:

          negli istituti paritari della scuola secondaria di secondo grado è comune la registrazione di un numero di studenti al quinto anno molto più elevato rispetto al numero degli studenti nelle classi intermedie: nel concluso anno scolastico sono stati registrati al quinto anno 45.375 studenti iscritti, a fronte di soltanto 20.022 studenti iscritti al quarto anno nell'anno scolastico precedente, in un rapporto più che raddoppiato nel passaggio dalla quarta alla quinta;

          il suddetto fenomeno è reso possibile dal superamento di un semplice esame di idoneità, a seguito del quale si manifesta molte volte la necessità di formare classi aggiuntive, cosiddette "collaterali", che necessitano dell'autorizzazione degli Uffici Scolastici Regionali competenti;

          l'istituzione delle classi collaterali è però vincolata al numero di indirizzi di studio attivati presso ogni istituto, in quanto a un maggior numero di indirizzi corrisponde la possibilità di far funzionare un maggior numero di classi quinte, comprese quelle collaterali, fattore che condiziona il "business" di alcuni istituti paritari che vedono così aumentare gli iscritti e conseguentemente i profitti;

          sebbene possa essere formata una sola classe collaterale per ogni classe quinta di ciascun indirizzo, alcuni istituti paritari attivano classi collaterali eccedenti;

          ad aggravare ulteriormente il quadro riportato, si registra una concentrazione del fenomeno in alcune aree del territorio nazionale, con alcuni istituti paritari campani che hanno attivato fino a dodici indirizzi di studio diversi;

     considerato che:

          ai sensi delle attuali disposizioni, gli istituti paritari hanno la potestà di definire autonomamente, senza controllo da parte degli Uffici Scolastici Regionali, tempi e modalità di esami di idoneità, da svolgersi davanti a commissioni interne agli istituti stessi, che permettono a candidati esterni di diventare a tutti gli effetti studenti iscritti alle classi quinte;

          a ciò si aggiunga che le segreterie degli istituti registrano gli atti, quali, ad esempio, le iscrizioni di studenti, le loro generalità, il calendario e lo svolgimento degli esami di idoneità, mediante un protocollo ancora oggi in formato cartaceo, che permette l'alterazione della veridicità degli atti, laddove sarebbe invece opportuno introdurre protocolli informatici che assicurino tempi certi e non permettano modifiche;

          sebbene il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, abbia previsto la sostituzione del registro cartaceo, strumento di facile contraffazione, con il registro elettronico, in mancanza di intervenuto obbligo di ottemperamento - nonostante le numerose proroghe - numerosi istituti paritari hanno continuato ad utilizzare il registro di classe in formato cartaceo per la notazione delle presenze e delle assenze degli studenti;

          l'adozione di strumenti cartacei incide sulla verifica delle ore di frequenza obbligatorie per il conseguimento del diploma, fissato ad almeno tre quarti del monte ore complessivo, che necessita di essere adeguatamente documentata al fine di garantire accertamenti che siano veritieri nel caso di ispezioni ministeriali;

          in vari istituti paritari si registra il caso di studenti iscritti al quinto anno che risiedono anche a centinaia di chilometri dagli istituti, e a volte addirittura fuori regione,

     impegna il Governo ad adottare, nell'ambito delle sue competenze, le iniziative necessarie al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di formazione di classi aggiuntive e di adozione e rispetto delle norme sul registro elettronico e sul controllo delle assenze da parte di tutti gli istituti paritari al fine di evitare il deplorevole fenomeno, ancora troppo diffuso, dei "diplomifici".

Art. 1

1.1

Maffoni, Giorgis, Marti

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 26, il secondo periodo del numero 2) della lettera a) del comma 2 e il secondo periodo del comma 3 sono soppressi».

1.2

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 26-bis", al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Al comma 1, capoverso "art. 26-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: «Contestualmente, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, nella sezione III del capo III del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, è soppresso l'articolo 25-bis (Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale). Alle classi già avviate, a partire dall'a.s. 2024/2025, alla sperimentazione della filiera tecnologico-professionale sarà garantita la prosecuzione dell'iter fino a esaurimento del percorso."

1.4

Paganella

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, la dotazione organica necessaria per le classi degli istituti tecnici è assegnata nei limiti delle risorse dell'organico dell'autonomia e delle risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015.".

1.5

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 26-bis", al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici, che non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024, è definito con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze." con le seguenti: "il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici è definito con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Alle classi già avviate, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, alla sperimentazione della filiera tecnologico-professionale è garantita la prosecuzione dell'iter sperimentale della filiera tecnologico professionale fino a esaurimento del percorso."

1.6

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 26-bis", al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:

          «, che non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024».

1.7

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 26-bis", al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde" con le seguenti: "dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi prime e per le classi seconde".

1.8

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, capoverso "Art. 26-bis", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "E' reso pubblico il punteggio finale degli aspiranti che hanno superato la prova orale, in ordine alfabetico, al fine di rendere ciascun candidato consapevole della propria posizione.".

1.9

Maffoni, Giorgis, Marti

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 26-bis, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative agli istituti tecnici».

1.10

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Camusso

All'allegato A, numero 1, al primo periodo, sostituire le parole: "a una crescita educativa, culturale e professionale; allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio; all'esercizio della responsabilità personale e sociale." con le seguenti: "allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio e di rielaborazione critica; all'esercizio della responsabilità personale civile e sociale; a una crescita educativa, culturale e professionale."

1.11

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Camusso

All'allegato A, numero 1, al secondo capoverso, sostituire il periodo: "I curricoli degli istituti tecnici sono connotati da flessibilità, innovazione, ricerca e sperimentazione didattica, al fine di adeguarsi costantemente alle esigenze in termini di competenze dei settori produttivi di riferimento, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza." con il seguente: "I curricoli degli istituti tecnici sono connotati da innovazione, ricerca, sperimentazione didattica e capacità di programmazione flessibile anche al fine di adeguarsi costantemente alle esigenze in termini di competenze dei settori produttivi di riferimento, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza."

1.12

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso

All'allegato A, numero 1, al secondo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: "I curricoli degli istituti tecnici perseguono la formazione di competenze orientate" con le seguenti: "I curricoli degli istituti tecnici, infatti, perseguono anche la formazione di competenze orientate".

1.13

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Camusso

All'allegato A, numero 2, primo periodo, al primo capoverso, sostituire le parole: "agli studenti competenze tecnico-scientifiche specifiche e trasversali" con le seguenti: "agli studenti non solo competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza, ma anche competenze tecnico-scientifiche specifiche e trasversali".

1.14

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Camusso

All'allegato A, numero 2, al primo capoverso, sostituire le parole: "connotati da competenze professionali riconosciute a livello internazionale" con le seguenti: "connotati oltre che da competenze culturali e civili anche da competenze professionali riconosciute a livello internazionale".

1.15

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Camusso

All'allegato A, numero 2, al primo capoverso, sostituire le parole: "sono offerte prospettive di qualificato inserimento nel mondo del lavoro o di prosecuzione degli studi, anche con carattere di specializzazione." con le seguenti: "sono offerte prospettive soprattutto di prosecuzione degli studi, ma anche di qualificato inserimento nel mondo del lavoro o anche con carattere di specializzazione."

1.16

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso

All'allegato A, numero 2, al primo capoverso, sostituire il periodo: "I percorsi degli istituti tecnici sono orientati ad una prospettiva di progressivo approfondimento scientifico-tecnologico, con particolare riferimento alla filiera verticale che collega i profili dell'istruzione tecnica alle figure professionali del sistema degli ITS Academy, alle lauree professionalizzanti e alle lauree STEM (Science Technology Engineering Mathematics) in raccordo con il sistema economico-produttivo locale, nazionale e internazionale," con il seguente: "I percorsi degli istituti tecnici possono offrire una prospettiva di progressivo approfondimento scientifico-tecnologico, con particolare riferimento alle lauree professionalizzanti e alle lauree STEM (Science Technology Engineering Mathematics) oltre che alla filiera verticale che collega i profili dell'istruzione tecnica alle figure professionali del sistema degli ITS Academy, in raccordo con il sistema economico-produttivo locale, nazionale e internazionale".

1.17

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Camusso

All'allegato A, numero 2, al terzo capoverso, sostituire il periodo: "Il diplomato dell'I.T. possiede le competenze funzionali all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni e le capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni determinate dal continuo sviluppo della scienza, della tecnica, delle tecnologie." con il seguente: "Il diplomato dell'I.T. possiede gli strumenti concettuali e culturali necessarie per sviluppare la capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni determinate dal continuo sviluppo della scienza, della tecnica, delle tecnologie su cui innestare, autonomamente, le competenze funzionali all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.".

1.18

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Camusso, Barbara Floridia

All'allegato A, numero 2, al terzo capoverso, sostituire le parole: "Grazie alla riflessione sul metodo scientifico e sui saperi tecnologici ha sviluppato l'attitudine" con le seguenti: "Grazie all'autonoma rielaborazione, critica e costruttiva, al consolidamento dei valori della cittadinanza attiva e alla riflessione consapevole e efficace sul metodo scientifico e sui saperi tecnologici ha sviluppato l'attitudine".

1.19

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Camusso

All'allegato A, numero 2, al terzo capoverso, sostituire le parole: "il perfezionamento della propria formazione nell'ambito del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore o nel sistema di formazione superiore e la ricerca di un qualificato inserimento nel mercato del lavoro" con le seguenti: "il perfezionamento della propria formazione nell'ambito del sistema di formazione terziario accademico o, in subordine, del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore o se anticipare il momento della scelta di un qualificato inserimento nel mercato del lavoro".

1.20

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso

All'allegato A, numero 2.4, sostituire il quarto capoverso con il seguente: "Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. possono anche utilizzare, nell'organizzazione didattica, la quota di autonomia e spazi di flessibilità per strutturare un'offerta formativa rispondente alle esigenze di un contesto culturale, economico, tecnologico e produttivo in costante evoluzione, con particolare riferimento alla formazione di competenze adeguate alla digitalizzazione dei processi produttivi, senza adottare percorsi di personalizzazione della didattica.".

1.21

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

All'allegato A, al numero 2.4, al quinto periodo, sopprimere le parole: ", all'interno della quale le istituzioni scolastiche possono attivare un'area territoriale per adattare il curricolo alle esigenze del contesto e della filiera produttiva caratterizzante il territorio in cui sono inserite".

1.22

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Camusso

All'allegato A, numero 2.4, al sesto capoverso, primo periodo, sostituire le parole: "25 per cento" con le seguenti: "20 per cento".

1.23

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Camusso

All'Allegato A, numero 2.4, sostituire il nono capoverso con il seguente: "I percorsi di I.T. sono caratterizzati da un reciproco rapporto di collaborazione con il mondo del lavoro all'interno di un percorso formativo e di un contesto educativo finalizzata a sviluppare nelle studentesse e negli studenti la dimensione auto-orientativa rispetto alle richieste ed alle sempre mutevoli prospettive del mercato del lavoro, la capacità di lavorare in gruppo e le competenze correlate all'assunzione di responsabilità personale e all'imprenditorialità piuttosto che competenze specifiche nel settore economico-produttivo di riferimento per lo più destinate a diventare rapidamente obsolete.".

1.24

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Camusso

All'Allegato A, numero 2.4, sostituire il decimo capoverso con il seguente: "Sin dal primo biennio, i percorsi di istruzione tecnica prevedono attività orientative secondo le Linee guida per l'orientamento adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, ma solo dal secondo biennio avranno contatti con il mondo del lavoro, anche grazie al contributo di esperti esterni. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. promuovono accordi di partenariato con enti e associazioni del mondo del lavoro e con il sistema delle Camere di Commercio per definire modalità di collaborazione nel quadro dell'offerta formativa e per l'eventuale attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)."

1.25

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso

All'Allegato A, numero 2.4, sopprimere il seguente capoverso: "Gli istituti tecnici agevolano e promuovono la realizzazione di percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia attraverso accordi con le realtà produttive del territorio sia attuando forme differenziate del tempo scuola e modalità condivise di valutazione delle competenze d'indirizzo."

1.27

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Camusso

All'Allegato A, numero 2.4, al sedicesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il comitato tecnico-scientifico, la cui composizione è deliberata dalla singola istituzione scolastica, anche attingendo dal mondo universitario, della ricerca scientifica e tecnologica, dell'AFAM può essere esteso anche a rappresentanti dei contesti produttivi e del mondo delle professioni, ha funzioni esclusivamente consultive soprattutto in ordine ad iniziative didattiche e pedagogiche finalizzate ad accrescere le alleanze formative con il mondo del lavoro e delle imprese."

1.28

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Camusso

All'Allegato B, numero 1, al primo capoverso, sopprimere le parole: "comprensiva di una eventuale area territoriale".

1.29

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Camusso

All'Allegato B, numero 1, al secondo capoverso, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "Nel primo biennio, oltre alle attività orientataive collegate al mondo del lavoro e delle professioni, è possibile realizzare, a partire dalla seconda classe, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ferma restando la durata complessiva minima prevista dall'articolo 1, comma 784 della legge del 30 dicembre 2018, n.145;".

1.30

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso

All'Allegato B, numero 1, al secondo capoverso, lettera b), sostituire le parole: "di connessione ed integrazione tra saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici, anche attraverso la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, svolti mediante l'affidamento agli studenti di compiti di realtà preferibilmente in contesti produttivi;" con le seguenti: "in una logica di connessione anche con il mondo del lavoro da realizzare attraverso l'attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento svolti mediante l'affidamento agli studenti di compiti di realtà;".

1.31

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Camusso

All'Allegato B, numero 1, al secondo capoverso, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente: "1) garantire gli strumenti idonei alle future scelte di lavoro o di studio proponendo azioni di orientamento attivo nella transizione scuola-università e/o formazione terziaria non accademica o anche mediante tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all'orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi;".

1.32

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Camusso

All'Allegato B, numero 1, al secondo capoverso, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente: "3) conoscere il contesto della formazione terziaria accademica e /o di alta formazione tecnologica e del suo valore in una società della conoscenza e orientarsi sulle diverse proposte formative come opportunità per la crescita personale e realizzazione efficace del proprio progetto esistenziale e professionale coerente con la realizzazione di una società sostenibile e inclusiva.".

1.33

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Camusso

All'Allegato B, numero 2, al primo capoverso, sostituire l'alinea con il seguente: "Premesso che è fatto divieto di utilizzare la quota di autonomia per attivare insegnamenti affidati esclusivamente a esperti esterni, gli istituti tecnici, possono:"

1.34

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso

All'Allegato B, numero 2, al primo capoverso, alla lettera a), sostituire le parole: "25 per cento" con le seguenti: "20 per cento".

1.35

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Aloisio, Barbara Floridia, Pirondini

All'Allegato B, sopprimere la Tabella 1.

1.36

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

All'Allegato B, alla Tabella 1, colonna "5° anno", sostituire le cifre: "198", "99", "66", "66", "33" e "462" rispettivamente con le seguenti: "200", "101", "68", "68", "35" e "472".

1.37

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Camusso

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le informazioni ivi contenute hanno una valenza esclusivamente educativa e pedagogica, non devono essere pubblicizzate e rientrano nell'esclusiva responsabilità e autorizzazione da parte delle studentesse, degli studenti se maggiorenni, o da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di studenti minorenni.".

1.38

De Cristofaro, Cucchi, Magni, Aloisio, D'Elia, Barbara Floridia, Pirondini, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: "Le informazioni ivi contenute devono avere valenza esclusivamente educativa e pedagogica, non devono essere pubblicizzate in alcun modo e la loro divulgazione è soggetta ad autorizzazione delle studentesse e degli studenti se maggiorenni o di chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di minori."

1.39

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici interessati dal riordino di cui al presente articolo sono esclusi dalla sperimentazione della filiera tecnologico-professionale di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121, ad eccezione delle classi già avviate entro l'anno scolastico 2024/2025, che proseguono fino al completamento del percorso."

1.40

Maffoni, Giorgis, Marti

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «Ai fini del riordino» con le seguenti: «Al riordino» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con il regolamento di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni che disciplinano gli ordinamenti e i percorsi dell'istruzione tecnica espressamente individuate nel regolamento medesimo».

1.41

Maffoni, Giorgis, Marti

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative agli istituti tecnici».

1.0.1 (corretto)

Occhiuto, Cattaneo, Galliani, Bucalo, Paganella, Fallucchi

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la piena efficacia della Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

          1. Al fine di garantire la piena e migliore efficienza della Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

          "Art. 22-bis. - (Incarichi post-doc)

          1. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, le istituzioni ivi indicate possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati «incarichi post-doc», finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

            2. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino a una durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi del presente articolo, con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

          3. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di incarichi post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24, nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento dei contratti di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

          4. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano che la procedura di selezione preveda un colloquio orale, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

          5. Per gli incarichi di cui al presente articolo è prevista una indennità determinata stabilita con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

          6. L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

          7. Gli incarichi di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

«Art. 22-ter.

(Incarichi di ricerca)

          1. Le medesime istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, possono conferire «incarichi di ricerca» finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di quattro anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

          2. Le istituzioni cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi di ricerca con apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ad opera di una commissione. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai titolari.

          3. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24, nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dei soggetti di cui al comma 1.

          4. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le istituzioni e gli enti di cui al comma 1 possono prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet dei soggetti di cui al comma 1.

          5. Per gli incarichi di cui al presente articolo è prevista una indennità determinata dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro.

          6. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca. 

          7. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni ed enti diversi, ha una durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Il termine massimo di cui al periodo precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

          8. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

          9. Gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e gli incarichi di ricerca di cui al presente articolo non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Le posizioni di cui al primo periodo nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, nonché 22-bis nonché del presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.";

          b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, all'articolo 24, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

          «3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipula del contratto di cui al comma 3, il titolare sia già stato titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter, nel medesimo o in altro ateneo, ovvero presso istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché enti pubblici di ricerca, per un periodo complessivo superiore ai cinque anni, anche non continuativi, la durata complessiva del contratto è ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non può avere durata inferiore all'anno.»;

          c) all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: ", nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea" sono soppresse.»

Art. 2

2.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso

Sopprimere il comma 1.

2.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Sostituire il comma 1 con il seguente: "Le graduatorie dei concorsi banditi in attuazione della riforma di cui alla Missione 4, Componente 1 del PNRR, sono integrate con tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali, in ordine di punteggio, nei limiti dei posti vacanti e disponibili autorizzati annualmente, senza la limitazione percentuale del 30 per cento."

2.3

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci, Camusso

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Ai fini del raggiungimento del target di cui alla Missione 4, Componente 1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, è costituita una graduatoria con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale. Fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale e, in subordine, rispetto alle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in relazione ai candidati idonei ivi presenti.»."

2.4

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, sostituire le parole da: " Prioritariamente rispetto all'utilizzo" fino alla fine del comma, con le seguenti: «Ai fini del raggiungimento del target di cui alla Missione 4, Componente 1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è altresì integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale. Fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, alle graduatorie di cui al primo periodo si attinge tramite scorrimento alternato con le graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate».

2.5

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) al primo periodo:

          a) sopprimere le parole: «Prioritariamente rispetto all'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in relazione ai candidati idonei ivi presenti,»;

          b) sopprimere le parole: «e terzo»;

          c) sopprimere le parole: «in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso».

          2) al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono prorogate sino al loro esaurimento».

2.6

Maffoni, Giorgis

Al comma 1, sostituire le parole: «all'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 47» con le seguenti: «all'integrazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 47», sopprimere le parole: «in relazione ai candidati idonei ivi presenti» e la parola: «altresì», sostituire le parole: «, cui si attinge» con le seguenti: «. All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente [del secondo periodo] si attinge» e sostituire le parole: «e nel limite delle» con le seguenti: «nonché nel limite delle».

2.7

Maffoni, Giorgis, Marti

Al comma 1, sostituire le parole: «del target di cui alla Missione 4, Componente 1-14» con le seguenti: «dell'obiettivo M4C1-14».

2.8

Damiani, Occhiuto, Galliani

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole ", fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso" aggiungere le seguenti:"e fermo restando il diritto di precedenza cronologica negli scorrimenti per gli idonei delle GM 2020 e precedenti,"

2.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le graduatorie di merito del concorso ordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e successive modificazioni, pubblicate entro il 31 dicembre 2022, conservano validità fino al loro esaurimento e sono utilizzate per le immissioni in ruolo, in subordine ai vincitori dei concorsi banditi ai sensi della riforma 2.1 della Missione 4 del PNRR, nel rispetto dell'ordine cronologico di approvazione delle graduatorie e delle annuali autorizzazioni assunzionali. Ogni modifica ai criteri di scorrimento deve rispettare il principio della parità di trattamento tra candidati in concorsi pubblici e il criterio cronologico delle graduatorie vigenti nella Pubblica Amministrazione."

2.10

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci, Camusso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'art. 59 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è prorogata sino al loro esaurimento. Fermo restando il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo, per gli idonei, sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate e in subordine rispetto alle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in relazione ai candidati idonei ivi presenti."

2.11

Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'art. 59 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata sino al loro esaurimento.

          1-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al comma 1-bis sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate».

2.12

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, capoverso "3-ter", al primo periodo, dopo le parole: "per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria" inserire le seguenti: ", ivi compresi i posti di educazione motoria della scuola primaria,".

2.13

Paganella

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire le parole: "aggiornabile annualmente" con le seguenti: "costituito annualmente";

          b) al comma 4,  capoverso «2-ter», ultimo periodo, sostituire le parole: "se in possesso di abilitazione" con le seguenti: "che abbiano conseguito l'abilitazione o che la conseguano entro il 31 dicembre 2025";

          c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          "4-bis. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106," sono inserite le seguenti: "nonché la graduatoria del concorso bandito con decreto dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2023" e dopo le parole: "articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021", sono inserite le seguenti: "e, in relazione alla graduatoria del concorso di cui al decreto dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2024, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale";

          b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrata ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata sino al suo esaurimento ed è utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo delle graduatorie di cui al primo periodo.";

          c) al secondo periodo dopo le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo", sono inserite le seguenti: "e al secondo".".

2.14

Bucalo, Fallucchi, Cosenza, Marcheschi, Aloisio, Barbara Floridia, Pirondini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, capoverso "3-ter", al primo periodo sostituire le parole: "aggiornabile annualmente" con le seguenti: "costituito annualmente";

          b) al comma 4,  capoverso «2-ter», ultimo periodo, sostituire le parole: "se in possesso di abilitazione" con le seguenti: "che abbiano conseguito l'abilitazione o che la conseguano entro il 31 dicembre 2025";

          c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          "4-bis. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106" sono inserite le seguenti: " nonché la graduatoria del concorso bandito con decreto dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2023" e dopo le parole: "articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021", sono inserite le seguenti: "e, in relazione alla graduatoria del concorso di cui al decreto dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2024, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale";

          b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrata ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata sino al suo esaurimento ed è utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo delle graduatorie di cui al primo periodo.";

          c) al terzo periodo dopo le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo", sono aggiunte le parole: "e al secondo".".

2.15

Damiani, Occhiuto, Galliani

Al comma 2, capoverso "3-ter", alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "e, in caso di successivo esaurimento delle GM 2020 e precedenti, solo nelle classi di concorso laddove le graduatorie predette siano esaurite."

2.16

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Al fine di garantire il principio di parità di trattamento tra tutti i docenti con requisiti omogenei, tutti i vincitori del concorso DDG 2575/2023 immessi in ruolo entro dicembre 2024, in conformità al Decreto legge 31 maggio 2024, n. 71 e abilitati entro il 31 dicembre 2024, sono assunti a tempo indeterminato a far data dal conseguimento dell'abilitazione e sottoposti all'anno di prova nel corrente a.s. 2024/2025, come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."

2.17

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Camusso

Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. "Limitatamente ai docenti vincitori del concorso bandito ai sensi del DD n. 2575 che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non abbiano potuto terminare in tempo utile il percorso abilitante di completamento, le procedure assunzionali potranno essere effettuate al momento del conseguimento dell'abilitazione, anche ad anno scolastico iniziato, con conferma della sede già assegnata. I vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025 effettueranno la scelta della sede e saranno destinatari di nomina con decorrenza giuridica 1° settembre 2025 ed economica 1° settembre 2026."

2.18

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Sostituire il comma 4 con il seguente: "Le procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale docente sono completate entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico, salvo quanto previsto dal comma 5 per i docenti che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non abbiano potuto concludere il percorso abilitante. In tal caso, le assunzioni sono effettuate appena conseguita l'abilitazione, con decorrenza giuridica dal 1° settembre e conferma sulla sede provvisoriamente assegnata."

2.19

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo alle graduatorie pubbliche dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23 luglio 2021, n. 234. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, i vincitori dei concorsi di cui al primo periodo scelgono la sede tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni effettuate entro il 31 agosto 2025. Per i vincitori di cui al comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il contratto a tempo indeterminato, nelle more del completamento della formazione ivi prevista, è stipulato con riserva."

2.20

Barbara Floridia, Pirondini

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. A decorrere dal 1° luglio 2025, è abrogato l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1346. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.21

Bucalo, Fallucchi, Cosenza, Marcheschi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. "il limite massimo dei 60 giorni, previsto dal comma 1, non si applica ai docenti assenti dalla sede durante i periodi di sospensione delle attività didattiche".

2.22

Minasi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Il limite massimo di cui al comma 1 non si applica ai docenti assenti dalla sede durante i periodi di sospensione delle attività didattiche".

2.23

Paganella

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

          «4-bis. La quota di riserva di cui al comma 4 non si applica ai concorsi per il reclutamento di personale docente ed educativo. A parità di titoli e di merito, nei concorsi di cui al primo periodo, costituisce titolo di preferenza l'avere concluso senza demerito il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

          4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica ai concorsi per il reclutamento di personale docente ed educativo banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2.24

Bucalo, Fallucchi, Cosenza, Marcheschi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La quota di riserva di cui al comma 4 non si applica ai concorsi per il reclutamento di personale docente e educativo. A parità di titoli e di merito, nei concorsi di cui al primo periodo, costituisce titolo di preferenza l'avere concluso senza demerito il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.  La disposizione di cui al presente comma si applica ai concorsi per il reclutamento di personale docente e educativo banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»»

2.25

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La quota di riserva di cui al comma 4 non si applica ai concorsi per il reclutamento di personale docente e educativo. A parità di titoli e di merito, nei concorsi di cui al primo periodo del comma 4, costituisce titolo di preferenza l'avere concluso senza demerito il servizio civile universale di cui al presente decreto legislativo.»."

2.26

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

          «4-bis. All'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: "con oneri a carico dei partecipanti" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro."

          b) le parole: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" sono abrogate.

          4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università e degli Enti pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

          4-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.27

D'Elia, Franceschelli, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 14, comma 3, le parole "a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020" sono sostituite da "a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023";

          b) all'articolo 14, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2021/2022. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022".

2.28

D'Elia, Franceschelli, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025, e le parole:«29 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «29 settembre 2025».

2.29

Gaudiano, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «4-bis. Per il personale scolastico delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado impiegato con contratto a tempo determinato, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, è prevista un'indennità aggiuntiva, in ragione dell'assenza di scatti di anzianità e altre tutele, nel limite complessivo di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

          4-ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi, le tempistiche e le modalità di assegnazione dell'indennità aggiuntiva di cui al comma 4-bis.

          4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis, nel limite di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.30

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Coloro che hanno sostenuto la prova scritta del concorso riservato ai dirigenti scolastici di cui al decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107, non collocati nella graduatoria finale a causa di errori dell'amministrazione oggetto di ricorsi amministrativi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi al corso di formazione previsto."

2.31

D'Elia, Franceschelli, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Le spese di personale riferite alle assunzioni a tempo indeterminato che si rendono necessarie per attivare le nuove strutture finanziate dal PNRR relativamente alla Missione 4-C1 - Investimento 1.1 - Asili nido e scuole dell'infanzia, per il periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli immobili pari a cinque anni dalla messa in esercizio degli stessi, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

2.32

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo l'articolo 1, commi 329-338, della legge n. 234 del 2021, con riferimento al concorso bandito con DM n. 8 del 30 marzo 2022 e DDG n. 1330 del 4 agosto 2023, le graduatorie, altresì integrate con i candidati risultati idonei, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento a cui si attinge per le nomine dell'anno scolastico 2025/2026."

2.33

Maffoni, Giorgis, Marti

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della missione 4, componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema di reclutamento dei docenti».

2.0.1 (v. em. 2.203)

Barbara Floridia, Pirondini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga della validità delle graduatorie presso i servizi educativi e scolastici comunali)

          1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole "30 settembre 2024" con le seguenti: "30 settembre 2025";

          b) sostituire le parole:"29 settembre 2024" con le seguenti "29 settembre 2025"».

2.0.2

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'investimento 1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

          1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio mensa scolastica.

          2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del merito, un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

          3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

          4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.3

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Camusso

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Misure straordinarie per l'incremento e la stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

          1. In via straordinaria, per l'anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e previo accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto.

          2. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la dotazione organica del personale assistente tecnico è incrementata di 2.299 unità, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2025, a 535 milioni di euro per l'anno 2026 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

2.0.4

Gaudiano, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Riconoscimento buoni pasto al personale scolastico)

          1. A decorrere dal triennio contrattuale 2022-2024, è riconosciuto al personale scolastico delle istituzioni scolastiche statali il diritto a usufruire del buono pasto, quale servizio sostitutivo di mensa, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

          2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle economie di spesa maturate sul Fondo per l'offerta formativa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          3. Le modalità operative di erogazione dei buoni pasto, il loro valore unitario e i criteri di assegnazione sono definite in sede di contrattazione collettiva integrativa d'istituto.

          4. Restano ferme eventuali disposizioni contrattuali che prevedano condizioni di miglior favore per il personale interessato».

2.0.5

Paganella

 

          Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

          «Art. 2-bis.

 (Disposizioni urgenti per i dirigenti scolastici in relazione alla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

          1. Per l'anno scolastico 2025-2026, il Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».

2.0.6

Bucalo, Fallucchi, Cosenza, Marcheschi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti in materie di progressione di carriera del personale scolastico)

          1. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini della progressione di carriera del personale scolastico neoassunto, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio, n.106. Per le medesime finalità, è rimandata alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 il ripristino della prima fascia stipendiale 3-8 prevista dal CCNL 2006-2009.

2.0.7

Minasi, Paganella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti in materie di progressione di carriera del personale scolastico)

          1. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini della progressione di carriera del personale scolastico neoassunto, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio, n. 106. Per le medesime finalità, è rimandata alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 il ripristino della prima fascia stipendiale «3-8 anni» prevista dal CCNL2006-2009.

2.0.8

Minasi, Paganella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti in materia di mobilità intercompartimentale del personale scolastico)

          1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, al fine di consentire la mobilità intercompartimentale del personale scolastico, sono abolite le limitazioni imposte dall'articolo 1, comma 133, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall'articolo 1, comma101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

2.0.9

Bucalo, Marcheschi, Fallucchi, Cosenza

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti in materia di mobilità intercompartimentale del personale scolastico)

          1. A decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, al fine di consentire la mobilità intercompartimentale del personale scolastico sono abolite le limitazioni imposte dall'articolo 1, comma 133, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2.0.10

Lombardo

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di accesso alla carriera universitaria)

          1. La valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è svolta entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza. Nel caso in cui la valutazione del precedente periodo abbia esito positivo, il termine per la procedura di chiamata nel ruolo di professore associato di seconda fascia è di 30 giorni.

          2. All'articolo 14, comma 6-duodevicies del decreto legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di possessori di ASN di prima o seconda fascia in corso di validità, tale riconoscimento avviene automaticamente all'atto della presa di servizio".»

2.0.11

Lombardo

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di accesso alla carriera universitaria)

          1. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati le università effettuano su istanza dell'interessato, anche prima della conclusione del terzo anno e fermo il decorso di almeno 18 mesi di contratto, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del titolare del contratto di cui al medesimo articolo che sia già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Nel caso in cui le università non abbiano le risorse disponibili per provvedere, nell'immediato, al conseguente adeguamento del trattamento economico omnicomprensivo, l'interessato può presentare l'istanza di cui al periodo precedente previa accettazione del mantenimento del trattamento in essere, fermo il suo adeguamento al decorrere del terzo anno dalla stipula del contratto.»

2.0.12

Sbrollini, Aloisio, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di accesso alla carriera universitaria)

          1. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati le università effettuano su istanza dell'interessato, anche prima della conclusione del terzo anno e fermo il decorso di almeno un anno di contratto, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del titolare del contratto di cui al medesimo articolo che sià già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Nel caso in cui le università non abbiano le risorse disponibili per provvedere, nell'immediato, al conseguente adeguamento del trattamento economico omnicomprensivo, l'interessato può presentare l'istanza di cui al periodo precedente previa accettazione del mantenimento del trattamento in essere, fermo il suo adeguamento al decorrere del terzo anno dalla stipula del contratto.

2.0.13

Sbrollini, Aloisio, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di accesso alla carriera universitaria)

          1. All'articolo 14, comma 6-duodevicies del decreto legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di possessori di ASN di prima o seconda fascia in corso di validità, tale riconoscimento avviene automaticamente all'atto della presa di servizio".»

Art. 3

3.1

Maffoni, Giorgis, Marti

Al comma 1, sopprimere le parole: «misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),», dopo le parole: «prima infanzia"» inserire le seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», sostituire le parole: «della citata misura» con le seguenti: «del suddetto investimento» e sostituire le parole: «sulla misura», ovunque ricorrono, con la seguente: «sulla».

3.2

Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole da: «, utilizzando le risorse del PNRR disponibili» fino alla fine del comma con le seguenti: «. Per le finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate risorse per un importo di euro 819.699.113,93, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

          b) sopprimere i commi 2 e 3;

          c) sostituire la rubrica con la seguente: (Risorse per il completamento dell'Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominato «Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia).

3.3

Occhiuto, Galliani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Per favorire l'accelerazione della realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali previsti nel PNRR è consentita, per ciascun intervento, l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione titolare".»

3.4

Franceschelli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per favorire l'accelerazione della realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali previsti nel PNRR è consentita, per ciascun intervento, l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'amministrazione titolare.»."

3.5

Occhiuto, Galliani

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. Per gli interventi delle Province e delle Città metropolitane della missione M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) autorizzati e realizzati che non risultano ammissibili per il rispetto dei requisiti relativi al DNSH sulla base della rendicontazione presentata, è istituito un fondo di 100 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

          1-ter. Le economie derivanti dalla revoca dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma precedente sono destinate alla copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei lavori, dei materiali e dell'energia rendicontabili dalle Province e dalle Città metropolitane sui progetti PNRR delle Missioni M2C3I1.1 (scuole Nuove), M4C1I1.3 (palestre scolastiche) e M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole).

          1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

3.6

D'Elia, Franceschelli, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          "1-bis. Per gli interventi delle Province e delle Città metropolitane della missione M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) autorizzati e realizzati che non risultano ammissibili per il rispetto dei requisiti relativi al DNSH sulla base della rendicontazione presentata, è istituito un fondo di 100 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da dottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

          1-ter. Le economie derivanti dalla revoca dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1-bis sono destinate alla copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei lavori, dei materiali e dell'energia rendicontabili dalle Province e dalle Città metropolitane sui progetti PNRR delle Missioni M2C3I1.1 (scuole Nuove), M4C1I1.3 (palestre scolastiche) e M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole)."

3.7

Occhiuto, Galliani

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis.  Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle Province non ricomprese nel decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

          1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»»

3.8

Franceschelli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle Province non ricomprese nel decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

3.9

D'Elia, Franceschelli, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi delle Missioni M2C3I1.1 (scuole Nuove), M4C1I1.3 (palestre scolastiche) e M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado di Province e Città metropolitane, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito riprogramma le risorse assegnate a Province e Città metropolitane, afferenti alle stesse misure del PNRR  e disponibili in seguito a revoche ovvero a loro rinunce, per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei lavori, dei materiali e dell'energia rendicontabili dalle Province e dalle Città metropolitane, utilizzando quota parte delle coperture previste dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è operato il riparto delle risorse in proporzione alle somme rendicontate tra le Province e le Città metropolitane."

3.10

Occhiuto, Galliani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi delle Missioni M2C3I1.1 (scuole Nuove), M4C1I1.3 (palestre scolastiche) e M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado di Province e Città metropolitane, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR, il Ministero dell'Istruzione e del Merito riprogramma le risorse assegnate a Province e Città metropolitane, afferenti alle stesse misure del PNRR  e disponibili in seguito a revoche ovvero a loro rinunce, per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei lavori, dei materiali e dell'energia rendicontabili dalle Province e dalle Città metropolitane, utilizzando quota parte delle coperture previste nel comma 1. Con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, è operato il riparto delle risorse in proporzione alle somme rendicontate tra le Province e le Città metropolitane.»

3.11

Franceschelli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Per accelerare l'erogazione delle risorse per gli interventi realizzati dagli enti locali nella missione M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) e nella missione M4C1I1.3 (palestre scolastiche) il Ministero dell'Istruzione e del Merito procede all'autorizzazione dei pagamenti e all'erogazione delle risorse richieste secondo le procedure previste nelle altre missioni PNRR di sua competenza."

3.12

Occhiuto, Galliani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Per accelerare l'erogazione delle risorse per gli interventi realizzati dagli enti locali nella missione M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) e nella missione M4C1I1.3 (palestre scolastiche) il Ministero dell'Istruzione e del Merito procede all'autorizzazione dei pagamenti e all'erogazione delle risorse richieste secondo le procedure previste nelle altre missioni PNRR di sua competenza.»

3.13

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di garantire l'effettiva possibilità di realizzazione degli interventi mediante l'integrale utilizzo dei fondi PNRR per l'edilizia scolastica, evitando il sistematico ricorso al cofinanziamento da parte dei Comuni, il costo parametrico massimo per nuovo posto da realizzare è rideterminato, in considerazione degli incrementi verificatisi a partire dal 2021, sulla base dell'analisi dei prezziari vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto distinti tra nuove realizzazioni o demolizioni e ricostruzioni e riconversione di immobili precedentemente destinati ad altre funzioni."

3.14

D'Elia, Franceschelli, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Gli enti destinatari dei mutui BEI di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, possono destinare le economie derivanti dalla gestione degli interventi ovvero quelle disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte degli stessi al fine di assicurare la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei lavori, dei materiali e dell'energia su altri interventi realizzati con le stesse risorse."

3.15

Occhiuto, Galliani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Gli enti destinatari dei mutui BEI di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, possono destinare le economie derivanti dalla gestione degli interventi ovvero quelle disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte degli stessi al fine di assicurare la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei lavori, dei materiali e dell'energia su altri interventi realizzati con le stesse risorse.»

3.16 (v. em. 2.302)

Barbara Floridia

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le spese di personale riferite alle assunzioni a tempo indeterminato che si rendono necessarie per attivare le nuove strutture finanziate dal P.N.R.R. relativamente alla Missione 4-C1 - Investimento 1.1 - Asili nido e scuole dell'infanzia, per il periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli immobili pari a cinque anni dalla messa in esercizio degli stessi, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

3.17

Barbara Floridia

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2025";

          b) le parole:" 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2026"».

3.18 (v. em. 3.0.100)

Barbara Floridia

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto il seguente comma: "7-quinquies. Le risorse già assegnate con le modalità di cui al comma 7-bis, ai Comuni e alle Città metropolitane, finalizzate per investimenti PNRR e PNC, non sono soggette a revoca, nel caso in cui gli stessi non abbiano aggiornato i quadri economici secondo i relativi prezziari"».

3.19 (v. em. 3.0.101)

Franceschelli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti già aggiudicati, anche tramite accordi quadro"."

3.20

Franceschelli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          "2-bis. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è inserito il seguente: «Art. 24-bis. 1. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, e per gli interventi rientranti in investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e di cui siano Soggetti attuatori gli Enti Locali, le varianti progettuali e l'utilizzo delle economie di gara di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono comunicate dai Soggetti attuatori alle Amministrazioni titolari e non sono soggette ad autorizzazione da parte di queste ultime.»."

3.21

Barbara Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito è istituito un Fondo per le emergenze legate all'edilizia scolastica con una dotazione inziale pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

          b) Al comma 3, dopo le parole: «al presente articolo», inserire le seguenti: «, a eccezione del comma 2-bis,».

3.22

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Nelle aree interne, montane e ad alta dispersione scolastica, il numero minimo di alunni per classe può essere derogato fino al 20 per cento, su proposta dell'ufficio scolastico regionale, al fine di garantire la permanenza dei presìdi educativi e la continuità didattica."

Art. 2

2.101 (già 3.0.1)

Barbara Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole "a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023";

          b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2021/2022. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022"».

Art. 3

3.0.2

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL)

          1. All'articolo 1, comma 678, primo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole "canoni di locazione da corrispondere all'INAIL" sono inserire le seguenti "per gli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

3.0.3

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'Azione RicercaSud)

          1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

         a) i commi 188 e 190 sono abrogati;

         b) il comma 189 è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud"- Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027, istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono assegnate al Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021.»."

3.0.4

Paganella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 24-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

          1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale» sono sostituite dalle seguenti: «lo sviluppo di competenze informatiche e nella didattica digitale, con particolare attenzione alla loro applicazione nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione»;

          b) il comma 2 è abrogato;

          c) al comma 3, le parole: «gli apprendimenti della programmazione informatica (coding)» sono sostituite dalle seguenti: «, anche in via sperimentale, l'apprendimento di conoscenze informatiche e la comprensione dei concetti fondamentali dell'informatica».

3.0.5

Bucalo, Fallucchi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 24-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

  1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale» sono sostituite dalle seguenti: «lo sviluppo di competenze informatiche e nella didattica digitale, con particolare attenzione alla loro applicazione nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione»;

          b) il comma 2 è abrogato;

          c) al comma 3, le parole: «gli apprendimenti della programmazione informatica (coding)» sono sostituite dalle seguenti: «, anche in via sperimentale, l'apprendimento di conoscenze informatiche e la comprensione dei concetti fondamentali dell'informatica».

3.0.6

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

          1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 è aggiunto il seguente comma:

          "7-quinquies. Le risorse già assegnate con le modalità di cui al comma 7 bis, ai Comuni e alle Città Metropolitane per investimenti PNRR e PNC, non sono soggette a revoca, nel caso in cui gli stessi non abbiano aggiornato i quadri economici secondo i relativi prezziari. Tali risorse sono comunque destinate a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, ai sensi dei commi 6-bis, 6-ter e 7."

3.0.7

Paganella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti per l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica)

          1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro".

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          "1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purché non modifichino target e milestone previsti dal PNRR e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai Soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito.

          1-ter. Per i progetti in essere a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR, è ammessa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del medesimo Ministero, per adeguare i progetti al principio del DNSH, laddove indispensabile alla rendicontazione del target"».

3.0.8

Bucalo, Fallucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti per l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro".

          b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purché non modifichino target e milestone del PNRR e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai Soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito.

          1-ter. Per i progetti in essere a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR, è ammessa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del Ministero, per adeguare i progetti al principio del DNSH, laddove indispensabile alla rendicontazione del target

3.0.9

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Semplificazioni in materia di edilizia scolastica PNRR)

          1.       All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)       al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro".

          b)      dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

          «1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purché non modifichino target e milestone del PNRR e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai Soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito.

          1-ter.Per i progetti in essere a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR, è ammessa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del Ministero, per adeguare i progetti al principio del DNSH, laddove indispensabile alla rendicontazione del target.»"

3.0.10

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Semplificazioni in materia di edilizia scolastica PNRR)

  1. All'art. 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro".

          b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

          «1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, le varianti in corso d'opera, purché non modifichino target e milestone del PNRR e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai Soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito.

          1-ter.Per i progetti in essere a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR, è ammessa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del Ministero, per adeguare i progetti al principio del DNSH, laddove indispensabile alla rendicontazione del target.»"

3.0.11 (v. em. 3.100)

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

          1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto il seguente:

"Art. 24-bis

          1. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, e per gli interventi rientranti in investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e di cui siano Soggetti attuatori gli Enti Locali, le varianti progettuali e l'utilizzo delle economie di gara di cui all'art.120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono comunicate dai Soggetti attuatori alle Amministrazioni titolari e non sono soggette ad autorizzazione da parte di queste ultime".

3.0.12

Occhiuto, Galliani, Bucalo, Cosenza, Paganella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti per l'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese al fine di favorire il conseguimento dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

          1. All'articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Al fine di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che assumono a tempo indeterminato unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è concesso un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito di imposta, per ciascuna unità di personale assunta e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 4, da utilizzare esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

          b) il comma 2 è soppresso."

3.0.13

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti per la corretta attuazione degli investimenti PNRR a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca)

          1. Al fine di assicurare la piena realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, e garantire la sostenibilità a medio-lungo periodo delle iniziative finanziate, all'articolo 27 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          «1-bis. Per i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1, qualora ricompresi nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire una efficace fase di avvio e di consolidamento dell'attività istituzionale e di realizzazione degli obiettivi previsti nell'ambito del PNRR, nonché del relativo PNC, le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica, limitatamente alle spese per l'assunzione di nuovo personale, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»."

3.0.14

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti per il potenziamento dei servizi di assistenza tecnica per le iniziative PNRR)

          1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, all'articolo 64, comma 6-ter.1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca."

3.0.15 (v. em. 3.101)

Paganella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Ulteriori misure urgenti in materia di edilizia scolastica)

          1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, è incrementato il "Fondo unico per l'edilizia scolastica" di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

3.0.16 (v. em. 3.102)

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

          1. È istituito per l'annualità 2025 presso il Ministero dell'istruzione e del merito il fondo per le emergenze edilizia scolastica con una dotazione inziale pari a 1 milione di euro.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

3.0.17

Minasi, Cosenza, Bucalo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR)

          "1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), qualora l'ultimazione dei lavori relativi a contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stazioni appaltanti possono riconoscere, anche laddove non previsto nel bando o nell'avviso di indizione della gara, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili. Il premio di accelerazione di cui al primo periodo è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo o di verifica di conformità, sempre che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Il premio di accelerazione di cui al presente comma può essere riconosciuto dalle stazioni appaltanti, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto, anche in relazione a contratti di appalto di servizi o di forniture e, in tal caso, è corrisposto, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità, sempre che l'esecuzione risulti conforme alle obbligazioni assunte.

          2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l'Amministrazione centrale titolare della misura è autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo, in presenza di entrambe le condizioni di seguito indicate:

          a) il soggetto attuatore, al momento dell'effettuazione della richiesta, attesta un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell'intervento almeno pari al 50 per cento del suo costo, nonché l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR;

          b) l'Amministrazione centrale titolare della misura attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto - legge 2 marzo 2024, n. 19,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, tramite il sistema informatico «ReGiS»  di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che lo stato di attuazione dell'intervento, quale risultante dal predetto sistema informatico alla data della presentazione della richiesta da parte del soggetto attuatore, assicura il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR.".

3.0.18

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente
in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
)

          1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle università in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nelle more della revisione della medesima legge n. 240 del 2010, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è istituito il sesto quadrimestre, successivo a quelli introdotti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a decorrere dal 4 luglio 2025 ed entro il 2 novembre 2025. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 2 marzo 2026. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 9 agosto 2026."

3.0.19

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

          1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 2, comma 2, quarto periodo, le parole "non espressamente stabiliti dal PNRR" sono sostituite con "non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi europei del PNRR"."

3.0.20

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

          1. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono individuate le attività finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione."

3.0.21 (testo corretto)

D'Elia, Franceschelli, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente: "Art. 3-bis. 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono individuate le attività finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione."

3.0.22 (v. em. 3.200)

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

          1. All'articolo 1, comma 31-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "entro il 30 novembre 2024" sono sostituite dalle parole "entro il 31 luglio 2025".

     Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, le parole "28 febbraio 2025" sono sostituite con "31 ottobre 2025"."

Art. 4

4.0.1

Minasi, Cosenza, Rosso, Bucalo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.9.1, Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla politica di coesione)

          1. Al fine di assicurare l'attuazione della riforma finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione, prevista dalla riforma 1.9.1, Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";

          b) all'articolo 4, comma 4, al primo periodo le parole da ", e provvede" fino alla fine del periodo sono soppresse."

4.0.2

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti per il potenziamento degli interventi infrastrutturali delle Istituzioni AFAM)

          1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il fondo per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025, da ripartire sulla base di criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca."

4.0.3

Verducci, D'Elia, Rando

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

          1. Al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole «ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento di attività di ricerca», e dopo le parole «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «di tipo subordinato»;

          b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di ricerca hanno durata minima annuale, sono rinnovabili, anche in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto»;

          c) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai titolari di contratti di ricerca di cui al presente articolo, le università possono conferire a titolo oneroso attività didattica per far fronte a specifiche esigenze integrative. In tal caso, l'importo del contratto è incrementato in misura adeguata rispetto alla retribuzione lorda mensile, di cui al comma 3 del presente articolo. I titolari di contratti di ricerca possono svolgere attività didattica nel limite massimo complessivo di 40 ore per anno accademico. Laddove fosse assegnatario anche di attività di tutorato, gli incarichi complessivi non possono superare il limite massimo di 80 ore per anno accademico.».

          2. Al fine di sostenere le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai suddetti soggetti è riconosciuto, per la durata del contratto, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 2, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispettiva riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

4.0.4

Cattaneo, Durnwalder, Patton, Spagnolli

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'investimento 2.1, Missione 6, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativo alla valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN)

          1. Al fine di assicurare il completamento della misura prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN", all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, le lettere d) ed e) sono soppresse.

4.0.5

Zanettin, Occhiuto, Galliani, Bucalo, Cosenza, Paganella, Murelli

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'investimento 2.1, Missione 6, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativo alla valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN)

          1. Al fine di assicurare il completamento della misura prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN", all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: "1° luglio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026".»

4.0.6

Zambito

     Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'investimento 2.1, Missione 6, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativo alla valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN)

          1. Al fine di assicurare il completamento della misura prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN", all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: "1° luglio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026".»

4.0.7

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di esami di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale - Riforma 1.6, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

          1. Al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi della Riforma 1.6 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni», nelle procedure per l'abilitazione all'esercizio professionale indette dal Ministero dell'università e della ricerca, la nomina delle commissioni per l'esame di Stato è effettuata dalle Università che ne costituiscono sede con decreto rettorale, sentiti gli ordini professionali competenti."

4.0.8

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Istituzione del Fondo di garanzia assicurativa per il pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa ai dottorandi di ricerca, ai titolari di contratti di ricerca, di contratti post-doc e di borse di assistenti all'attività di ricerca di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240)

          1. Presso il Ministero dell'università è istituito un Fondo di garanzia assicurativa per il pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa, di seguito denominato Fondo, destinato ai dottorandi di ricerca, ai titolari di contratti di ricerca, di contratti post-doc e di borse di assistenti all'attività di ricerca di cui, rispettivamente, agli articoli 19, 22, 22-bis e 22 ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per far fronte al mancato pagamento incolpevole dei mutui, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

          2. Con decreto del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i criteri per il riparto della disponibilità del Fondo, per la definizione di mancato pagamento incolpevole, i requisiti per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione degli stessi, nonché il riparto delle risorse assegnate al Fondo.

          3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è aumentato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.0.9

Crisanti

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni per il finanziamento del passaggio a diverso ruolo)

          1. Le università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, destinano il 50 per cento dei fondi attribuiti per il finanziamento di ricerche finanziate da fonti esterne (overhead) al finanziamento del passaggio a diverso ruolo."

4.0.10

Damiani, Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis

          All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 236, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.»

Art. 5

5.1

Camusso, Rando

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La Repubblica individua come obiettivo prioritario la generalizzazione e il potenziamento dell'istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita." »

5.2

Camusso, Rando

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le violazioni reiterate delle norme relative all'organizzazione didattica, alle assunzioni e al rispetto dei contratti collettivi comportano la revoca della parità scolastica, senza possibilità di riattribuzione per i successivi 10 anni scolastici.".»

5.3

Camusso, Rando

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, comma 4, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come previsti dall'ordinamento statale di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994".»

5.4

Camusso, Rando

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, comma 4, alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e assunto da apposite graduatorie istituite per il settore privato dell'istruzione".»

5.5

Camusso, Rando

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, comma 4, dopo la lettera g), è inserita la seguente: "g-bis) il personale amministrativo tecnico e ausiliario con le medesime qualifiche e in possesso del titolo di studio del personale delle scuole statali e assunto da apposite graduatorie istituite per il settore privato dell'istruzione;".»

5.6

Camusso, Rando

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, comma 4, alla lettera h), le parole: "e insegnante" sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: ", insegnante amministrativo, tecnico e ausiliario".»

5.7

Camusso, Rando

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, comma 4, alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "firmati dalle organizzazioni dalle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale." »

5.8

Camusso, Rando

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei relativi titoli scientifici e professionali.".»

5.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Le violazioni reiterate delle norme relative all'organizzazione didattica, alle assunzioni e al rispetto dei contratti collettivi comportano la revoca della parità scolastica, senza possibilità di riattribuzione per un periodo di almeno cinque anni."

5.10

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Ai fini del mantenimento della parità scolastica, le scuole paritarie sono tenute ad adottare contratti collettivi nazionali firmati da organizzazioni sindacali rappresentative e a garantire modalità di assunzione del personale analoghe a quelle previste per le scuole statali. È vietato il ricorso a prestazioni lavorative gratuite. Il Ministero dell'istruzione e del merito predispone, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di potenziamento dell'organico ispettivo, finalizzato a controlli periodici con cadenza almeno annuale."

5.11

Maffoni, Giorgis, Marti

Al comma 4, lettera b), capoversi 31-bis e 31-ter, sostituire le parole: «dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «dall'anno scolastico 2025/2026».

Art. 6

6.1

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

          Al comma 1, capoverso 5-ter, apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire l'alinea con la seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, anche al fine di acquistare materiale scolastico di supporto ai libri di testo e abbonamenti per il trasporto, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede:»;

          2) alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025,» con le seguenti: «quanto a 3 milioni di euro per il 2025,».

6.2

Maffoni, Giorgis, Marti

Al comma 1, capoverso 5-ter, lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2026» inserire le seguenti: «, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto» e sostituire le parole: «n. 296, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.» con le seguenti: «n. 296».

6.3

Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          "1-bis. Al fine di garantire l'attuazione del diritto allo studio, i libri di testo, ivi compresi quelli per i non vedenti, sono forniti gratuitamente alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 , secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, quanto a 397 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

6.4

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato per l'anno 2025, di una cifra pari a 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.5

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato "Fondo per la dote educativa", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, della "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

          1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:

          a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascun anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.6

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

          1-ter. Il Fondo di cui al comma 1-bis, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 2027, è destinato ai Comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

          1-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

          1-quinquies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito assicura, nei limiti delle risorse disponibili, il potenziamento della formazione specialistica degli insegnanti di sostegno, anche attraverso corsi di aggiornamento periodici e percorsi abilitanti dedicati."

6.8

Occhiuto, Galliani

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 526:

          1) al primo periodo, le parole «iscritti alle università statali,» sono soppresse e dopo le parole: «20.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,»;

          2) dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: «I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario.»

          b) al comma 527, le parole «di concerto con» sono sostituite con la seguente: «sentito».

          1-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

6.9

Minasi, Paganella

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:"1-bis. All'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: "cinematografiche," sono aggiunte le seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,".

6.0.1

Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni urgenti in materia di formazione delle classi per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026)

          1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti dai seguenti:

          "1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 sono adottati interventi e misure vòlti a ridurre, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2027/2028. Al fine di conseguire, nel triennio 2025-2027, una maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale docente su posto comune e di sostegno, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i criteri e i parametri previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche sono modificati in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo.

          2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1.

          3. Le norme di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

          a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2025-2027;

          b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

          c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20 nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

          d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

          e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20».

6.0.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Disposizioni per la progressiva riduzione del numero di alunni per classe e il potenziamento degli organici)

  1. Al fine di promuovere una scuola più inclusiva e migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, il Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, un piano triennale per la progressiva riduzione del numero massimo di alunni per classe, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
  2. Il piano di cui al comma 1 individua priorità di intervento per:

          a) le classi che accolgono alunni con disabilità o bisogni educativi speciali;

          b) le istituzioni scolastiche situate in aree a rischio di dispersione scolastica, in territori interni o ad alta densità abitativa.

  1. In relazione a quanto previsto ai commi 1 e 2, è autorizzato l'incremento dell'organico del personale docente, anche in deroga ai contingenti numerici previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire un'effettiva riduzione del rapporto alunni-docenti e un miglioramento degli standard qualitativi dell'offerta formativa.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante quanto previsto al comma 5.
  3. A decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 4 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

6.0.3

Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzione del Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento - DSA)

          1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con DSA", con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

          2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

          3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.4 (v. em. 2.0.100)

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Misure straordinarie per l'incremento e la stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

  1. In via straordinaria, per l'anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e previo accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto.
  2. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la dotazione organica del personale assistente tecnico è incrementata di 2.299 unità, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2025, a 535 milioni di euro per l'anno 2026 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante quanto previsto al comma 4.
  4. A decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 4 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

6.0.5 (v. em. 3.104)

Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

          1. Al fine di assicurare la salvaguardia degli studenti e del personale scolastico, nel rispetto di norme tecniche-quadro volte a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale, e per contribuire alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e all'uniformità delle norme relative a misure di gestione, conduzione, manutenzione, ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è incrementato di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, e 2027.

          2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le priorità degli interventi, nonché le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.6 (v. em. 3.103)

D'Elia, Franceschelli, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Istituzione del fondo per le emergenze dell'edilizia scolastica)

          1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il fondo per le emergenze edilizia scolastica con una dotazione inziale di 1 milione di euro per l'anno 2025.

          2. gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

6.0.7

Aloisio, Barbara Floridia, Pirondini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Fondo per l'insegnamento all'educazione affettiva e sessuale)

          1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

          2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:

          a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

          b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

          c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

          d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

          e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

          f) l'inserimento nel curricolo di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.

          3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

          4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

          5. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.8

Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di istituzione del Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento - DSA)

          1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA", con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

          2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

          3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.9

Paganella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni urgenti per la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola")

          1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede, quanto a euro 250.000 per l'anno 2025 e a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, e, quanto a euro 250.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

          2.Per le finalità di cui al comma 1, la Fondazione "I Lincei per la scuola" è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito. Il Consiglio direttivo della Fondazione "I Lincei per la scuola" è composto da sette membri, di cui quattro designati dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei, compresi il presidente e il vicepresidente, e tre designati dal Ministero dell'istruzione e del merito. Il vicepresidente è designato d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, nominati, rispettivamente, uno dalla Fondazione "I Lincei per la scuola", uno dal Ministero dell'economia delle finanze e uno dal Ministero dell'istruzione e del merito. Entro il 31 dicembre 2025 la Fondazione "I Lincei per la scuola" apporta le necessarie modificazioni ai propri atti generali.»

Art. 7

7.1 (v. em. 2.300)

Paganella

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Le spese di personale riferite alle assunzioni a tempo indeterminato che si rendono necessarie per attivare le nuove strutture finanziate dal PNRR relativamente alla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 «Asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», per il periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli immobili pari a cinque anni dalla messa in esercizio degli stessi, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.2 (v. em. 2.301)

Bucalo, Fallucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Le spese di personale riferite alle assunzioni a tempo indeterminato che si rendono necessarie per attivare le nuove strutture finanziate dal PNRR relativamente alla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 «Asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», per il periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli immobili pari a cinque anni dalla messa in esercizio degli stessi, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.3 (v. em. 2.200)

Paganella

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "7-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025", e le parole:«29 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «29 settembre 2025».

7.4 (v. em. 2.201)

Bucalo, Marcheschi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025, e le parole:«29 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «29 settembre 2025».

7.5 (v. em. 2.202)

Occhiuto, Galliani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025, e le parole:«29 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «29 settembre 2025».

7.0.1

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento di professori di prima e seconda fascia di lingua tedesca)

          1. Al fine di garantire un adeguato percorso di studi in lingua tedesca presso l'università di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche gli studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione alla docenza presso un'università dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, possono partecipare ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e seconda fascia della Libera Università di Bolzano, limitatamente alle materie di insegnamento impartite in lingua tedesca.».

7.0.2

Unterberger, Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

                      1. All'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il comma 125, è inserito il seguente: "125-bis. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica plurilingue dell'Università di Bolzano, in deroga alle disposizioni di cui al comma 125, i competenti organi dell'Università possono altresì disporre la nomina a professore di prima e seconda fascia, per chiamata diretta, di studiosi che abbiano ottenuto l'abilitazione alla docenza presso università dei paesi dell'area linguistica tedesca, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente al territorio della provincia autonoma di Bolzano."»

7.0.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Modifiche al sistema nazionale di istruzione)

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

          "La Repubblica riconosce come prioritario l'obiettivo della generalizzazione e del potenziamento dell'istruzione pubblica gratuita, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita."

  1. All'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • lettera c): dopo le parole «della Costituzione e della legislazione scolastica vigente» aggiungere: «in coerenza con i programmi, gli ordinamenti e i principi della scuola statale».
  • lettera g): dopo le parole «abilitato» aggiungere: «e assunto mediante procedure trasparenti e pubbliche, definite a livello nazionale».
  • aggiungere la lettera g-bis):

          «g-bis) il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è in possesso dei titoli richiesti per le corrispondenti qualifiche delle scuole statali, ed è assunto con modalità analoghe, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore.»"

7.0.4

Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni urgenti in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)

          1. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: ", del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" aggiungere le seguenti: "e del docente con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche».

7.0.5

Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei del personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato)

          1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.6

Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei del personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato)

          1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 226,56 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.7

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Compiti delle segreterie scolastiche)

          1. Al fine di snellire le pratiche di trattamento di fine rapporto e di collocamento a riposo concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative, compito esclusivo delle stesse istituzioni è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti".

7.0.8

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche alla legge 15 aprile 2024, n. 55 in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali)

          1. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole "conseguimento del titolo di laurea triennale" sono aggiunte le seguenti: "L-19 (ex classe 18)";

          b) dopo il comma 1 dell'articolo 6, è inserito il seguente:

          "1-bis. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi tenuti dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 10, adotta con proprio decreto le procedure elettorali per la costituzione e il funzionamento degli organi direttivi dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, sentite le associazioni professionali maggiormente rappresentative. Il decreto disciplina, in particolare, le modalità di iscrizione e cancellazione all'ordine professionale, di presentazione delle candidature, la composizione degli uffici elettorali, lo svolgimento delle operazioni di voto, anche in modalità telematica, nonché ogni altro adempimento organizzativo necessario a garantire la regolarità, la trasparenza e la tempestività del procedimento elettorale.";

          c) all'articolo 10, comma 2, le parole: "indice l'elezione dei presidenti degli albi" sono sostituite dalle seguenti: "indice l'elezione del consiglio territoriale dell'Ordine secondo quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, della presente legge";

          d) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          "1-bis. Fino alla riapertura delle iscrizioni da parte dei consigli territoriali dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia possono continuare ad esercitare la propria attività professionale secondo le disposizioni della presente legge, anche qualora non abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2025. La presente disposizione si applica in deroga a quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2024, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2025, n. 18." »

7.0.9

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche alla legge15 aprile 2024, n. 55 in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali)

          1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55, dopo le parole "conseguimento del titolo di laurea triennale" sono aggiunte le seguenti: "L-19 (ex classe 18)".»

7.0.10

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche alla legge15 aprile 2024, n. 55 in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali)

          1. All'articolo 6 della legge 15 aprile 2024, n. 55, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi tenuti dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 10, adotta con proprio decreto le procedure elettorali per la costituzione e il funzionamento degli organi direttivi dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, sentite le associazioni professionali maggiormente rappresentative. Il decreto disciplina, in particolare, le modalità di iscrizione e cancellazione all'ordine professionale, di presentazione delle candidature, la composizione degli uffici elettorali, lo svolgimento delle operazioni di voto, anche in modalità telematica, nonché ogni altro adempimento organizzativo necessario a garantire la regolarità, la trasparenza e la tempestività del procedimento elettorale."»

7.0.11

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche alla legge 15 aprile 2024, n. 55 in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali)

          1. All'articolo 6 della legge 15 aprile 2024, n. 55, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. All'articolo 10 comma 8-sexies del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 del 2025 le parole: "che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi" sono soppresse."»

7.0.12

Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche alla legge15 aprile 2024, n. 55 in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.)

          1. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: "indice l'elezione dei presidenti degli albi" sono sostituite dalle seguenti: "indice l'elezione del consiglio territoriale dell'Ordine secondo quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, della presente legge".»

7.0.13

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche alla legge15 aprile 2024, n. 55 in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.)

          1. All'articolo 11 della legge 15 aprile 2024, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Fino alla riapertura delle iscrizioni da parte dei consigli territoriali dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia possono continuare ad esercitare la propria attività professionale secondo le disposizioni della presente legge, anche qualora non abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2025. La presente disposizione si applica in deroga a quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2024, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2025, n. 18." »

Art. 2

2.102 (già 7.0.14)

Occhiuto, Galliani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 14, comma 3, le parole "a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020" sono sostituite da "a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023"

          b) all'articolo 14, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2021/2022. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022".

Art. 7

7.0.15 (v. em. 2.303)

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

          1. Le spese di personale riferite alle assunzioni a tempo indeterminato che si rendono necessarie per attivare le nuove strutture finanziate dal P.N.R.R. relativamente alla Missione 4-C1 - Investimento 1.1 - Asili nido e scuole dell'infanzia, per il periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli immobili pari a cinque anni dalla messa in esercizio degli stessi, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

Art. 8

8.1

Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci

Al comma 1, dopo le parole: "scuole secondarie di primo e secondo grado statali," inserire le seguenti: "predisposti con coinvolgimento di figure professionali competenti, quali psicologi scolastici o educatori e."

8.2

Aloisio, Croatti, Pirondini, Barbara Floridia

Al comma 1, dopo le parole: «e del disagio giovanile» inserire le seguenti: «ivi comprese le dipendenze correlate al gioco d'azzardo,».

8.3

Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci

Al comma 1, dopo le parole: "disagio giovanile" inserire le seguenti: ", da attuare con il coinvolgimento di psicologi, educatori e operatori sociosanitari,".

8.4

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, sostituire le parole: "1 milione" con le seguenti: "5 milioni".

8.5

Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro».

          b) aggiungere in fine le seguenti parole: «Il medesimo Fondo è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2025. Agli oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.6

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, sostituire le parole: «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n.213» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Potenziamento dei servizi psico-pedagogici nelle istituzioni scolastiche)

  1. Al fine di promuovere il benessere psicologico, relazionale ed educativo degli studenti e sostenere la comunità scolastica nel contrasto ai fenomeni di disagio e dispersione scolastica, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell'istruzione e del merito favorisce l'attivazione presso le istituzioni scolastiche di servizi psico-pedagogici, assicurando la presenza di psicologi scolastici, educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti, nel rispetto delle competenze professionali previste dalla normativa vigente.
  2. Le figure professionali di cui al comma 1 sono individuate ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 833, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, della legge 15 aprile 2024, n. 55 e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e operano in raccordo con i servizi sociosanitari territoriali e con le famiglie.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione delle scuole beneficiarie, nonché i parametri di distribuzione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento dei servizi psico-pedagogici."

Art. 2

2.100 (già 8.0.2)

De Cristofaro, Cucchi, Magni, D'Elia, Rando, Verducci, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023».

          b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Continuano ad avere validità, ai fini dell'accesso ai posti di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, la laurea triennale di cui alla classe L-19 e la laurea magistrale LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2021/2022. Restano altresì validi i titoli previsti dalle normative regionali previgenti, conseguiti entro i termini da esse stabiliti e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022;»

          c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine di garantire continuità didattica e risparmi di spesa, per il personale già in servizio presso i servizi educativi per l'infanzia nell'anno scolastico 2024/2025 continuano ad avere validità, ai fini dell'accesso ai posti di coordinatore pedagogico e di coordinatore di struttura educativa per l'infanzia, i titoli previsti dalle normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro i termini da esse stabiliti e, comunque, non oltre l'anno accademico 2023/2024.»"

Art. 9

9.1

Bucalo, Fallucchi, De Priamo

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di rafforzare le fondamentali funzioni di supporto, accompagnamento e valutazione delle istituzioni scolastiche e di garantire continuità all'azione ispettiva, valorizzando l'esperienza acquisita dal personale già operante nell'amministrazione, all'esito del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in coda alla graduatoria dei vincitori, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, con decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni data di entrata in vigore della presente norma, una procedura selettiva per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici con funzioni ispettive, nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La procedura selettiva di cui al primo periodo è riservata al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con incarico a tempo determinato di dirigente tecnico con funzioni ispettive, che abbia svolto tali funzioni per almeno un anno, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Con il decreto ministeriale di cui al secondo periodo, sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento della procedura selettiva, articolata nella valutazione dei titoli, individuati nel medesimo decreto, e in una prova orale di tipo esperienziale, che si intende superata con un punteggio minimo di 6/10 o equivalente. Il Ministero è autorizzato allo scorrimento della graduatoria nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente, sino all'esaurimento dei soggetti ivi utilmente collocati. Alla procedura si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il medesimo decreto determina l'ammontare del contributo a carico dei partecipanti, in misura tale da assicurarne l'integrale copertura.».

9.2

Minasi, Paganella

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di rafforzare le fondamentali funzioni di supporto, accompagnamento e valutazione delle istituzioni scolastiche e di garantire continuità all'azione ispettiva, valorizzando l'esperienza acquisita dal personale già operante nell'amministrazione, all'esito del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in coda alla graduatoria dei vincitori, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, con decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una procedura selettiva per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici con funzioni ispettive, nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  La procedura selettiva di cui al primo periodo è riservata al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con incarico a tempo determinato di dirigente tecnico con funzioni ispettive, che abbia svolto tali funzioni per almeno un anno, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla medesima procedura, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Con il decreto ministeriale di cui al secondo periodo, sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento della procedura selettiva, articolata nella valutazione dei titoli, individuati nel medesimo decreto, e in una prova orale di tipo esperienziale, che si intende superata con un punteggio minimo di 6/10 o equivalente. Il Ministero è autorizzato allo scorrimento della graduatoria nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente, sino all'esaurimento dei soggetti ivi utilmente collocati. Alla procedura si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il medesimo decreto determina l'ammontare del contributo a carico dei partecipanti, in misura tale da assicurarne l'integrale copertura.».

9.3

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti, ai genitori e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie anche emergenti, nello stato di previsione del ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'utilizzo consapevole delle tecnologie", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.4

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 2, sostituire le parole: "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" con le seguenti: "Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

9.5

Barbara Floridia, Aloisio, Pirondini

Al comma 2, sostituire le parole: «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.296" con le seguenti: "Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.1

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti in materia di riorganizzazione della rete scolastica)

          1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso 83-quinquies:

          1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la delibera di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,";

          2) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: "nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica,";

          b) al capoverso 83-sexies:

          1) sopprimere il primo periodo;

          2) al secondo periodo, sopprimere le parole: "di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026," e le parole: "senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze";

          3) sopprimere il terzo periodo».

9.0.2

Bucalo, Marcheschi, Fallucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione)

  1. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione alle maggiori responsabilità derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il direttore generale è scelto, sulla base di un avviso pubblico, tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, al quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale del contratto collettivo di lavoro dell'Area della dirigenza degli enti di ricerca. Il relativo incarico di dirigente di livello generale è conferito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione di durata non superiore a un triennio, rinnovabile, ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente".».

9.0.3

Paganella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione)

          1.            Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione alle maggiori responsabilità derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il direttore generale è scelto, sulla base di un avviso pubblico, tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, al quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale del contratto collettivo di lavoro dell'Area della dirigenza degli enti di ricerca. Il relativo incarico di dirigente di livello generale è conferito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, per una durata non superiore a un triennio, rinnovabile, ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente".».

9.0.4

Paganella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

 (Misure urgenti in materia di ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola)

          1. Al fine di riconoscere il maggior impegno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) connesso allo svolgimento di incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alla rivalutazione delle indennità dei direttori dei servizi generali e amministrativi, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti, le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2024, 2025 e fino al 31 agosto 2026, incrementano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno 2025. I criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche, compresa la misura dei compensi, sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021.».

9.0.5

Bucalo, Fallucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

 (Misure urgenti in materia di ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola)

          1. Al fine di riconoscere il maggior impegno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) connesso allo svolgimento di incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla rivalutazione delle indennità dei direttori dei servizi generali e amministrativi, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti, le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2024, 2025, e fino al 31 agosto 2026, incrementano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno 2025. I criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche, compresa la misura dei compensi, sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e ricerca" 2019-2021.».

9.0.6

Paganella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale scolastico)

          1. All'articolo 20, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: "i compensi da corrispondere" sono inserite le seguenti: "ai componenti del Comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale,".

          2.            Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da corrispondere ai componenti del Comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale di cui all'articolo 20, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dal comma 1 del presente articolo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

9.0.7

Paganella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

          (Misure urgenti per la funzionalità della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

          1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 2024, n. 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "tecnologico-professionale», che " sono inserite le seguenti: "opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito e";

          b) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "assegnato" sono inserite le seguenti: "un dirigente di livello non generale, con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, e" e dopo le parole: "50.000 euro," sono aggiunte le seguenti: "ovvero da personale scolastico in posizione di comando, in ogni caso entro il medesimo limite di spesa annuo di euro 400.000";

          c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

          "2-bis. La Struttura tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito. Nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, l'organizzazione e il funzionamento della Struttura tecnica, nonché gli Uffici del Ministero di cui la citata Struttura si può avvalere sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.";

          d) al comma 3:

          1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024, 748.635 euro per l'anno 2025 e 817.664 euro annui a decorrere dall'anno 2026.";

          2) al secondo periodo, dopo le parole: "del merito" sono aggiunte rite le seguenti: ", e quanto a euro 69.028 per l'anno 2025 e a euro 138.057 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207".

9.0.8

Bucalo, Marcheschi, Fallucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale scolastico)

          1. All'articolo 20, comma 4, primo periodo del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: "i compensi da corrispondere" sono aggiunte le seguenti: "ai componenti del Comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale,".

          2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro   dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da corrispondere ai componenti del Comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale di cui all'articolo 20, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

9.0.9 (v. em. 2.0.200)

Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni urgenti in materia di procedure straordinarie di reclutamento del personale ATA)

          1. Per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2025, di 400 milioni per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dal 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.10

Occhiuto, Galliani, Bucalo, Cosenza

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle facoltà assunzionali al fine di garantire l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

          1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, entro l'anno 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

          2. Al fine di assicurare il ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, le procedure concorsuali di cui al comma 9-bis, bandite dal Ministero dell'università e della ricerca, possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

          3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 938:

          1) al secondo periodo, le parole: «nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria» sono soppresse;

          2) al terzo periodo, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) prova scritta» e le lettere c) e d) sono soppresse.

          b) al comma 939, il primo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.».

          4. All'articolo 51-quater, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «nove».».

          5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementata di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, pari a 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca."

Art. 10

10.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito" con le seguenti: "del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

10.2

Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del fondo speciale di parte corrente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.3

Minasi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

          "9-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2025, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui alla presente legge, ivi comprese le borse di studio per i tirocini di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a). Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.4

Minasi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 6 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)            al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, svolto anche all'estero»;

          b)           dopo il comma 6, è inserito il seguente:

          «6-bis. La competenza al riconoscimento dei titoli di studio coneguiti all'estero ai fini dell'accesso ai percorsi ITS Academy è del Ministero dell'istruzione e del merito, che vi provvede su proposta degli ITS Academy».».

10.5

Paganella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «Art. 10-bis.

(Disposizioni per la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro presso enti del settore scientifico e culturale)

          1. L'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si interpreta nel senso che i rapporti di lavoro subordinato con la "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci" sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile.».

10.0.1

Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure urgenti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole nella zona rossa dei Campi Flegrei)

          1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

          2.Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.2

Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure urgenti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole nella zona d'intervento dei Campi Flegrei)

          1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato a interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

          2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.3

Minasi

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

          1. In deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale 18 dicembre 2023, n. 2788. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al primo periodo non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Rimane fermo quanto previsto dell'articolo 19-quater, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25."

10.0.4

Paganella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti per il pagamento dei compensi accessori del personale scolastico)

          1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, gli stanziamenti di bilancio destinati al pagamento dei compensi accessori per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario per le prestazioni rese a valere sulle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa ed erogati in regime di cedolino unico, ad eccezione dei compensi dovuti per lo svolgimento degli esami di Stato, gravano su un unico piano gestionale per ciascun capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.».

10.0.5

Bucalo, Marcheschi, Fallucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti per il pagamento dei compensi accessori del personale scolastico)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, gli stanziamenti di bilancio destinati al pagamento dei compensi accessori, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, per le prestazioni rese a valere sulle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa ed erogati in regime di cedolino unico, ad eccezione dei compensi dovuti per lo svolgimento degli esami di Stato, gravano su un unico piano gestionale per ciascun capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.»

10.0.6

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

          1. L'articolo 1, comma 863 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, si interpreta nel senso che, se nel corso dell'esercizio, entro il termine previsto dal comma 862 della medesima legge e comunque prima dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, risulta verificato il rispetto, per l'anno precedente, dei limiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 859 della menzionata legge 145 del 2018, in sede di approvazione del predetto rendiconto le quote in precedenza accantonate sono liberate anche ai fini della determinazione del risultato di amministrazione."

10.0.7 (v. em. 3.300)

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

          1. All'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite con "31 agosto 2025" e le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite con "30 giugno 2026".

10.0.8

Occhiuto, Galliani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

          1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento, da parte dei numerosi soggetti coinvolti, delle attività propedeutiche alla realizzazione del dispositivo agevolativo riguardante la Tari e la Tari corrispettiva, l'applicazione del cosiddetto "bonus sociale rifiuti« di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 24 del 21 gennaio 2025 decorre dal 1° gennaio 2026. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) emana uno o più provvedimenti concernenti le disposizioni attuative del predetto DPCM alla luce della decorrenza indicata nel primo periodo, con l'obiettivo di determinarne tutti gli aspetti entro il 31 dicembre 2025. La quota perequativa da porre a carico della generalità degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e da destinare alla copertura del finanziamento dell'agevolazione di cui al primo periodo si applica alle fatture pagate dagli utenti medesimi.