Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 208 del 16/04/2025
Azioni disponibili
(1445) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026
(Esame e rinvio)
La presidente COSENZA (FdI) comunica che, come già convenuto nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari dello scorso 9 aprile, nella seduta odierna si svolgerà la relazione illustrativa, mentre nella prossima settimana avrà luogo la discussione generale, a conclusione del ciclo di audizioni deliberato in tale sede, che è stato avviato oggi. Ricorda che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere trasmesse successivamente. Ricorda inoltre che l'Ufficio di Presidenza ha convenuto sulla fissazione del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al decreto-legge per lunedì 28 aprile.
Nel rispondere ad una richiesta della senatrice D'ELIA, fa presente che le audizioni delle organizzazioni sindacali, che erano state inizialmente previste per la giornata di ieri, avranno luogo mercoledì 23 aprile, prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea.
In sostituzione del presidente relatore Marti, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, riferisce indi sul decreto-legge in titolo, diretto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
Fa innanzitutto presente che il decreto-legge in esame si suddivide in due capi: il capo I, costituito dagli articoli da 1 a 4, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, mentre il capo II, che include gli articoli da 5 a 11, introduce misure urgenti in materia di istruzione e merito per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
Passa indi ad illustrarne in dettaglio i contenuti, a partire dall'articolo 1, diretto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi della riforma 1.1 della Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 del PNRR, avente ad oggetto la riforma degli istituti tecnici, che ha trovato attuazione nell'ordinamento con l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2022.
Nel richiamare la relazione illustrativa del decreto-legge, chiarisce che si rende necessario sopperire all'impossibilità di adottare, entro la data prevista dal nuovo traguardo M4C1-10-bis (31 dicembre 2024), i decreti di natura regolamentare ai quali il citato articolo 26 demanda la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici. Tali decreti infatti, ad oggi, risultano essere stati soltanto approvati in esame preliminare dal Consiglio dei ministri (in data 7 agosto 2024).
L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame - prosegue la relatrice facente funzioni - fa fronte alla suddetta urgenza con norma di rango primario e auto-applicativa, che introduce nel decreto-legge n. 144 del 2022 l'articolo 26-bis, ai sensi del quale l'attuazione dell'articolo 26 è assicurata mediante l'applicazione, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 269 del 31 dicembre 2024, adottato in sede di prima applicazione della riforma degli istituti tecnici per l'anno scolastico 2025/2026 (ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26).
Si sofferma, altresì, sull'ulteriore previsione, ai sensi della quale alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari, nonché dei risultati di apprendimento si provvede sulla base del profilo educativo culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente di cui all'Allegato 2-bis (Allegato A al decreto-legge in esame), nonché sulla base del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter (Allegato B al decreto-legge in esame), nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter.
Il nuovo articolo 26-bis stabilisce, inoltre, che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, ai fini del rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge n. 144 del 2022, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici sia definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e non possa essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024.
La riforma degli istituti tecnici di cui alle illustrate disposizioni è introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.
Infine, allo scopo di dare attuazione al comma 3 del medesimo articolo 26, relativo al rilascio della certificazione delle competenze e all'attestazione della corrispondenza con i livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilascino, a domanda dell'interessato, la certificazione delle competenze sulla base del modello di "certificato di competenze" definito all'Allegato 2-quater (Allegato C al decreto-legge in esame).
Sottolinea poi che il medesimo articolo 1, al comma 2, rinvia il riordino della disciplina degli istituti tecnici di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022 a un regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata.
Passa indi a dar conto dell'articolo 2, che introduce disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, relativa al sistema di reclutamento dei docenti.
Ricorda, in primo luogo, che il PNRR ha previsto una radicale riforma del sistema di reclutamento, i cui punti essenziali sono stati: l'introduzione di requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento, mediante la previsione di un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale; l'assunzione del concorso a principale strumento di reclutamento; lo svolgimento di concorsi con cadenza annuale, con espletamento delle procedure in tempo utile per procedere alle assunzioni nei mesi estivi precedenti l'anno scolastico di riferimento; la limitazione dell'eccessiva mobilità e la valorizzazione del collegamento tra progressione di carriera, valutazione delle prestazioni e sviluppo professionale continuo; la riduzione del fenomeno del precariato.
Rileva che, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa del decreto-legge, nonostante l'applicazione delle nuove modalità di reclutamento introdotte dal PNRR, molte cattedre rimangono comunque vacanti a causa dell'oggettiva mancanza di un numero adeguato di vincitori.
L'articolo 2 in esame, nell'ottica di sopperire alle suddette carenze, introduce misure dirette a favorire l'immissione in ruolo di soggetti che hanno compiuto il nuovo percorso di formazione e hanno superato il concorso pubblico nazionale, limitando il ricorso alle supplenze.
A tal fine si prevede, al comma 1, l'integrazione delle graduatorie, a decorrere da quella riferita al concorso bandito nell'anno 2023, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. Specifica, al riguardo, che la norma opera sui posti che, all'esito dell'espletamento delle procedure concorsuali, sono rimasti vacanti e disponibili.
Il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'istituzione di un elenco regionale, cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, per le assunzioni ulteriormente residuali dopo le immissioni in ruolo conseguenti ai concorsi e all'integrazione delle graduatorie ai sensi del comma 1. La definizione delle modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento degli elenchi regionali è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno. Con norma di rango primario si dispone tuttavia che l'ordinamento interno dell'elenco segua il criterio cronologico dei concorsi nonché l'ordine del punteggio ottenuto dai candidati.
Al fine di avere contezza, prima dell'inizio dell'anno scolastico, delle eventuali rinunce, si prevede che i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria aventi titolo all'assunzione accettino l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinuncino alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.
Inoltre, al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo previsto dalla riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, relativo all'assunzione di 70.000 docenti con le nuove modalità introdotte dal Piano, si dispone che, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente siano completate entro il 31 dicembre 2025, attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025 e comunque non oltre il 10 dicembre 2025.
In relazione all'articolo 3, segnala che esso ha la finalità di assicurare le risorse occorrenti al completamento della misura del PNRR, di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, recante il «Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia». A tale scopo, si autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito ad emanare un nuovo bando per la selezione delle progettualità relative agli asili nido, necessarie al conseguimento della citata misura, utilizzando ulteriori risorse del PNRR resesi disponibili su altri investimenti di titolarità del Ministero medesimo.
Fa indi menzione dell'articolo 4, volto ad assicurare l'attuazione della riforma delle guide turistiche, prevista dalla riforma 4.1, recante «Ordinamento delle professioni delle guide turistiche», della Missione 1, Componente 3, del PNRR. Detta riforma è finalizzata a regolamentare i principi fondamentali della professione di guida turistica e a standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale. A tal fine, si provvede ad adeguare le autorizzazioni di spesa all'effettivo numero di candidature pervenute a seguito del bando per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica del 28 gennaio 2025 (circa 30.000 rispetto alle 3.000 originariamente previste).
Passa, quindi, ad illustrare i contenuti del capo II, a partire dall'articolo 5, recante misure in materia di parità scolastica. Tra le misure introdotte, l'articolo 5 vieta di attivare più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria e subordina l'attivazione della classe collaterale alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale. Richiama, in proposito, quanto precisato in sede di relazione illustrativa in merito alla suddetta disposizione, diretta a contrastare il fenomeno, anomalo e assai diffuso, della cosiddetta "piramide rovesciata", vale a dire molti studenti iscritti nelle ultime classi e pochi in quelle iniziali.
Inoltre, si interviene sull'articolo 192 del testo unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, con la finalità di consentire il corretto svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
Con ulteriore disposizione, si sopprime l'obbligo di adozione del Piano di dematerializzazione delle procedure amministrative di competenza delle scuole (di cui all'articolo 7, comma 27, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), la cui mancata adozione, di fatto, ha permesso ad alcuni istituti scolastici di non essersi aggiornati con l'utilizzo della pagella elettronica, del registro online e del protocollo informatico.
L'oratrice si sofferma indi sull'articolo 6 che detta misure urgenti in materia di welfare studentesco. In particolare, viene incrementato di un milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 lo stanziamento per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo a favore degli studenti disagiati (di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998). Fa presente che, per effetto di detto incremento nonché di precedenti rifinanziamenti, la dotazione per la fornitura gratuita dei libri di testo risulta attualmente pari a 137 milioni di euro per il 2025 e a 139 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Quanto all'articolo 7, esso è finalizzato a garantire la regolare erogazione dei servizi educativi nelle scuole dell'infanzia paritarie. A tal fine, si consente ai comuni, in relazione alle scuole dell'infanzia paritarie, anche per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, di affidare gli incarichi temporanei per le supplenze a soggetti in possesso di titolo idoneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi.
La relatrice facente funzioni dà indi conto dell'articolo 8, che interviene in materia di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile. Nello specifico, al fine di potenziare l'azione della scuola nella prevenzione e nel contrasto dei suddetti fenomeni, si dispone che parte delle risorse del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga (di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 213 del 2023), pari a un milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per essere destinate a percorsi di formazione e informazione per docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, aventi ad oggetto la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.
Prosegue illustrando l'articolo 9, recante misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito. Si introducono talune specificazioni in merito alla procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali. In particolare, si prevede che la suddetta procedura si svolga su base territoriale, allo scopo di evitare il rischio di un elevato numero di rinunce, e, al fine di garantire un efficiente svolgimento della stessa, si introduce la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si provvede, altresì, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalle suddette modifiche, che sono quantificati in 1.620.000 euro per l'anno 2025.
L'articolo 10, allo scopo di promuovere l'internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei, autorizza, per l'anno 2025, la spesa di un milione di euro per l'ampliamento dell'offerta formativa degli Istituti medesimi, connessa ai processi di internazionalizzazione relativi al Piano Mattei.
Accenna, conclusivamente, all'articolo 11, che ha ad oggetto l'entrata in vigore del provvedimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.