Legislatura 19ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 167 del 25/02/2025

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1384

 

G/1384/1/8

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          l'articolo 1 del provvedimento in esame disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;

          in particolare, viene demandato al Commissario straordinario nominato per il Comune di Caivano il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale funzionali ai seguenti comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale: 1. Rozzano (MI), 2. Roma -Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, 3. Napoli - Quartiere Scampia-Secondigliano, 4. Orta Nova (FG), 5. Rosarno-San Ferdinando (RC), 6. Catania Quartiere San Cristoforo, 7. Palermo - Borgo Nuovo;

     considerato che:

          i comuni e le aree metropolitane elencate all'articolo 1 rappresentano una parte del tutto esigua delle realtà territoriali interessate da situazioni di disagio giovanile, povertà educativa, degrado urbano e criminalità, ma sono rappresentative dell'urgenza di provvedere alla definizione di un programma nazionale straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale esteso ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale del Paese, accompagnato da adeguate risorse finanziare;

          progetti virtuosi posti in essere da alcuni Comuni, volti a colmare le fragilità e i bisogni che caratterizzano particolari periferie e contesti urbani caratterizzati da degrado e vulnerabilità sociale, mediante la ridefinizione degli spazi e dei servizi pubblici, hanno messo in luce l'importanza di un approccio integrato con le esigenze della comunità locali, che garantisca il pieno coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni dei cittadini, degli enti del Terzo settore, della popolazione giovanile, dei migranti, delle parti sociali e delle categorie produttive, nella consapevolezza che i processi di risanamento e riqualificazione del tessuto sociale in ambito urbano richiedano tempi lunghi e non possano esaurirsi nella realizzazione di specifici e contingenti progetti e infrastrutture,

     impegna il Governo, nell'ambito del Piano straordinario di interventi infrastrutturale o di riqualificazione funzionale del territorio del Comune di Rozzano (MI), di cui all'articolo 1 del provvedimento in titolo,  ad assumere ogni iniziativa di propria competenza al fine di:

          a) assicurare la partecipazione e la consultazione delle comunità interessate dal Piano degli interventi, con il coinvolgimento attivo degli organismi sociali, delle associazioni e dei comitati locali di cittadini, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione degli interventi, anche avvalendosi dei dati dell'Osservatorio sulle periferie di cui all'articolo 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023. n. 123;

          b) promuovere le necessarie sinergie tra le istituzioni competenti al fine di agevolare una pianificazione di lungo periodo, che tenga conto delle evoluzioni del contesto sociale ed economico di riferimento e dei fabbisogni espressi dalla popolazione;

          c) rafforzare i presìdi di legalità e trasparenza nei contesti dove è più alta l'esposizione al rischio di infiltrazioni criminali, promuovendo misure di contrasto alla criminalità e il coinvolgimento di una cittadinanza attiva e monitorante;

          d) adottare tutte le iniziative necessarie per promuovere azioni e strategie finalizzate al riuso, anche temporaneo, degli spazi pubblici in stato di abbandono o dismessi, secondo i principi della sostenibilità ambientale, senza consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo e con l'obiettivo di riconvertirli per finalità culturali, sociali, ricreative e sportive, anche tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e delle associazioni sportive dilettantistiche;

          e) favorire l'immediata acquisizione al patrimonio pubblico dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e la loro tempestiva assegnazione per il riutilizzo ai fini sociali;

          f) ridurre le situazioni di marginalizzazione e degrado sociale promuovendo percorsi di inserimento lavorativo e professionale per i nuclei familiari più vulnerabili e segnalati dai servizi sociali del territorio medesimo;

          g) stanziare adeguate risorse per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi;

          h) riferire alle Camere in ordine alle specifiche misure disposte, alle modalità di attuazione e ai risultati attesi.

G/1384/2/8

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

          in sede di esame del ddl n. 1384 di conversione in legge, con modificazioni, del d-l 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR;

     premesso che:

          l'articolo 1 comma 1 demanda al Commissario straordinario nominato ai sensi del l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali  a sette zone d'Italia individuate tra i comuni o le aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale al fine di fronteggiare le relative situazioni di degrado e disagio giovanile;

     considerato che:

          le sette zone d'Italia individuate quali luoghi di attuazione di queste misure emergenziali purtroppo non esauriscono il lungo elenco di tutte le criticità analoghe presenti sul territorio nazionale;

          le periferie urbane sono tra i luoghi ove si addensano gran parte delle fragilità e dei bisogni a cui questo decreto vuole dare risposta disciplinando interventi urgenti di carattere infrastrutturale e di riqualificazione,

     impegna il Governo:

          a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'inserimento di prescrizioni volte al raggiungimento su tutto il territorio nazionale dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge mediante l'attuazione di politiche urbane integrate volte a: 1) potenziare i servizi e le prestazioni urbane che favoriscano la coesione, la solidarietà e l'inclusione sociale giovanile e il contrasto alla povertà educativa, sportiva, culturale e artistica, creando spazi di sana aggregazione sociale e presidi culturali per la legalità; 2) promuovere, nell'ambito della rigenerazione urbana, il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione edilizia secondo i principi di ecosostenibilità ambientale, senza consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo,  favorendo il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo, tutelando e valorizzando i contesti di valore culturale, architettonico paesaggistico e ambientale, tutelando ed incrementando le aree a verde naturale e profondo.

G/1384/3/8 (testo 2)

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          l'articolo 2 contiene disposizioni volte al contrasto della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche;

          come noto, il cambiamento climatico si ripercuote sulla disponibilità di acqua, in quantità e qualità; le risorse idriche disponibili vanno tutelate, in primis, attraverso un loro uso più consapevole non solo nel comparto agricolo ma anche in quello industriale sul quale, fino ad oggi, è stata riposta poca attenzione sull'uso efficiente dell'acqua;

          in un Paese come il nostro caratterizzato da fenomeni estremi quali siccità e alluvioni, il risparmio idrico costituisce la chiave di volta per affrontare tanto i temi ecologici quanto quelli economici legati ai processi produttivi delle imprese;

          l'adozione di meccanismi di incentivazione ad hoc capaci di promuovere le necessarie azioni di risparmio, riuso e riutilizzo dell'acqua negli ambiti produttivi, attraverso interventi di "efficienza idrica", sulla falsariga dei c.d. Certificati Bianchi per l'efficienza energetica, consentirebbe non solo di ridurre notevolmente l'utilizzo di questa risorsa nel comparto industriale ma altresì di abbattere la percentuale dei costi economici legati allo spreco idrico sui costi totali aziendali, costi spesso ritenuti marginali o non affatto considerati dalle medesime imprese;

     considerato che:

          l'introduzione di un meccanismo regolamentato di mercato come quello dei Certificati blu, basati sulla remunerazione ai soggetti che, attraverso interventi di "efficienza idrica", siano in grado di raggiungere obiettivi prestabiliti di risparmio dell'acqua utilizzata nel processo produttivo, si andrebbero a premiare quelle realtà produttive con un certificato che riconosce loro il risparmio nell'uso finale di acqua e, correlando questo risparmio anche ad interventi quali innovazioni di prodotto o di processo che riducano il consumo di acqua come input produttivo, si favorirebbe la riduzione dei consumi di acqua in un comparto water intensive come quello industriale,

     impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad introdurre un meccanismo regolamentato di mercato destinato a riconoscere e valorizzare il risparmio nell'uso finale di acqua nei settori produttivi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi premiali correlati ad interventi quali innovazioni di prodotto o di processo che permettano di ridurre il consumo di acqua come input produttivo, al fine di contribuire in modo decisivo alla salvaguardia della risorsa idrica nel nostro Paese.

G/1384/3/8

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          l'articolo 2 contiene disposizioni volte al contrasto della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche;

          come noto, il cambiamento climatico si ripercuote sulla disponibilità di acqua, in quantità e qualità; le risorse idriche disponibili vanno tutelate, in primis, attraverso un loro uso più consapevole non solo nel comparto agricolo ma anche in quello industriale sul quale, fino ad oggi, è stata riposta poca attenzione sull'uso efficiente dell'acqua;

          in un Paese come il nostro caratterizzato da fenomeni estremi quali siccità e alluvioni, il risparmio idrico costituisce la chiave di volta per affrontare tanto i temi ecologici quanto quelli economici legati ai processi produttivi delle imprese;

          l'adozione di meccanismi di incentivazione ad hoc capaci di promuovere le necessarie azioni di risparmio, riuso e riutilizzo dell'acqua negli ambiti produttivi, attraverso interventi di "efficienza idrica", sulla falsariga dei c.d. Certificati Bianchi per l'efficienza energetica, consentirebbe non solo di ridurre notevolmente l'utilizzo di questa risorsa nel comparto industriale ma altresì di abbattere la percentuale dei costi economici legati allo spreco idrico sui costi totali aziendali, costi spesso ritenuti marginali o non affatto considerati dalle medesime imprese;

     considerato che:

          l'introduzione di un meccanismo regolamentato di mercato come quello dei Certificati blu, basati sulla remunerazione ai soggetti che, attraverso interventi di "efficienza idrica", siano in grado di raggiungere obiettivi prestabiliti di risparmio dell'acqua utilizzata nel processo produttivo, si andrebbero a premiare quelle realtà produttive con un certificato che riconosce loro il risparmio nell'uso finale di acqua e, correlando questo risparmio anche ad interventi quali innovazioni di prodotto o di processo che riducano il consumo di acqua come input produttivo, si favorirebbe la riduzione dei consumi di acqua in un comparto water intensive come quello industriale,

     impegna il Governo a:

          adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad introdurre un meccanismo regolamentato di mercato destinato a riconoscere e valorizzare il risparmio nell'uso finale di acqua nei settori produttivi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi premiali correlati ad interventi quali innovazioni di prodotto o di processo che permettano di ridurre il consumo di acqua come input produttivo, al fine di contribuire in modo decisivo alla salvaguardia della risorsa idrica nel nostro Paese.

G/1384/4/8

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

          l'articolo 2 introduce misure urgenti per il contrasto alla scarsità idrica;

     premesso che:

          la promozione di politiche pubbliche volte alla gestione efficiente e sostenibile della risorsa idrica è prioritaria per assicurare la tutela ambientale e lo sviluppo economico del Paese;

          l'introduzione di un'etichettatura ambientale che comunichi l'impronta idrica dei prodotti consentirebbe ai consumatori di esercitare scelte d'acquisto più consapevoli, premiando le aziende che adottano pratiche produttive sostenibili e contribuendo così a ridurre la pressione sulle risorse idriche;

          l'integrazione dell'impronta idrica all'interno dei Criteri Ambientali Minimi permetterebbe di valorizzare ulteriormente la dimensione ambientale degli acquisti pubblici, promuovendo l'adozione di soluzioni che minimizzino il consumo di acqua e gli impatti correlati;

          la definizione di politiche e normative che promuovano la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di strumenti per la valutazione dell'impronta idrica rappresenta un elemento fondamentale per indirizzare le imprese verso una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;

          l'istituzione di un credito d'imposta dedicato agli investimenti sostenibili contribuirebbe a modernizzare il tessuto produttivo nazionale, promuovendo l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuove filiere industriali,

     impegna il Governo a:

          a) intraprendere iniziative legislative per introdurre un sistema di etichettatura ambientale che indichi l'impronta idrica dei prodotti;

          b) aggiornare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli appalti pubblici includendo tale parametro, promuovere strumenti di misurazione standardizzati a livello internazionale;

          c) incentivare economicamente le imprese che investono in sistemi di etichettatura e sensibilizzazione dei consumatori, definendo nel contempo le modalità di concessione e monitoraggio degli incentivi nel rispetto degli standard ISO 14046 in materia di impronta idrica e ISO 46001 in materia di efficienza idrica.

G/1384/5/8 (testo 2)

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          l'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che il Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica provveda, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, avvalendosi della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore;

          il carattere di estrema urgenza delle richiamate disposizioni è dettato dalla grave condizione di crisi idrica del territorio siciliano;

     considerato che:

          la definizione di una strategia di contrasto alla scarsità idrica richiede un approccio sistemico e sostenibile, che consenta di dare attuazione ad un complesso di misure che contemplino, in primis, la riduzione degli sprechi, mediante l'efficientamento delle reti di adduzione dell'acqua potabile e la riduzione delle perdite che ancora si attestano su valori troppo elevati;

          secondo il rapporto Istat sull'acqua, In Sicilia, nel 2022, la perdita idrica nella fase di immissione in rete dell'acqua per usi autorizzati è stata del 51,6 per cento, per un volume di 339,7 milioni di metri cubi, il che significa che quasi la metà dell'acqua immessa negli acquedotti non raggiunge i cittadini e le imprese;

          in un momento storico in cui la sostenibilità è un tema centrale, diventa prioritario investire sulla manutenzione e modernizzazione delle infrastrutture idriche, rendendole più resilienti e pronte ad affrontare le sfide del cambiamento climatico, in linea con le misure previste dal PNRR e dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici,

     impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative, per affrontare la grave crisi idrica nel territorio della Regione siciliana.

G/1384/5/8

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          l'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che il Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica provveda, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, avvalendosi della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore;

          il carattere di estrema urgenza delle richiamate disposizioni è dettato dalla grave condizione di crisi idrica del territorio siciliano;

     considerato che:

          la definizione di una strategia di contrasto alla scarsità idrica richiede un approccio sistemico e sostenibile, che consenta di dare attuazione ad un complesso di misure che contemplino, in primis, la riduzione degli sprechi, mediante l'efficientamento delle reti di adduzione dell'acqua potabile e la riduzione delle perdite che ancora si attestano su valori troppo elevati;

          secondo il rapporto Istat sull'acqua, In Sicilia, nel 2022, la perdita idrica nella fase di immissione in rete dell'acqua per usi autorizzati è stata del 51,6%, per un volume di 339,7 milioni di metri cubi, il che significa che quasi la metà dell'acqua immessa negli acquedotti non raggiunge i cittadini e le imprese;

          in un momento storico in cui la sostenibilità è un tema centrale, diventa prioritario investire sulla manutenzione e modernizzazione delle infrastrutture idriche, rendendole più resilienti e pronte ad affrontare le sfide del cambiamento climatico, in linea con le misure previste dal PNRR e dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici,

     impegna il Governo a:

          adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché la riduzione delle perdite idriche e l'efficientamento delle reti di adduzione dell'acqua siano considerati interventi prioritari nella strategia volta ad affrontare la grave crisi idrica nel territorio della Regione siciliana, mediante la previsione di un termine certo per la realizzazione degli interventi e lo stanziamento di adeguate risorse economiche

G/1384/6/8

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          nel contesto attuale stiamo vivendo una situazione drammatica a causa del cambiamento climatico, con conseguenze quali la siccità, l'innalzamento vertiginoso delle temperature, l'inquinamento ambientale, la scarsa quantità della risorsa idrica;

          l'acqua è una risorsa essenziale per la vita e per lo sviluppo delle attività umane, con l'agricoltura che rappresenta uno dei settori a maggiore consumo idrico;

          in un contesto di crescente scarsità d'acqua, il recupero e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione costituiscono un'opportunità strategica per garantire la sostenibilità dell'agricoltura e la tutela delle risorse idriche;

          l'agricoltura è il principale utilizzatore di risorse idriche a livello globale, con prelievi che superano il 70% dell'acqua dolce disponibile;

          il riutilizzo delle acque reflue depurate permette di: ridurre la pressione sulle risorse idriche naturali, diminuendo il prelievo da falde e corsi d'acqua; garantire un apporto idrico costante alle coltivazioni, indipendentemente dalla stagionalità delle precipitazioni; fornire un contributo di nutrienti (come azoto, fosforo e potassio), riducendo il ricorso a fertilizzanti chimici;

          secondo le stime di Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) il riuso delle acque reflue depurate in agricoltura ha un potenziale enorme (9 miliardi di metri cubi all'anno, è il volume di acqua che esce dai depuratori), ma tuttavia in Italia viene sfruttato solo per il 5 per cento (475 milioni di metri cubi);

          il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura comporta innumerevoli vantaggi, tra cui il risparmio idrico ed energetico. Infatti consente di risparmiare acqua potabile che può essere utilizzata per altri scopi, come il consumo umano, ma anche di ridurre i costi in termini energetici del trasporto di acqua potabile per l'irrigazione; inoltre, l'utilizzo di acque reflue trattate invece che di acqua potabile per l'irrigazione può altresì comportare un beneficio in termini di impatto ambientale mediante la riduzione della quantità di acque reflue che devono essere trattate e scaricate in ambienti naturali; così come può contribuire a mantenere il livello di umidità del suolo e a migliorare la sua fertilizzazione;

          sempre secondo le stime recentemente elaborate da Utilitalia, in Italia sono attivi 18.140 impianti di depurazione, di cui 7.781 dotati di un trattamento secondario/avanzato, che si potrebbero potenziare per renderli idonei alla produzione di acqua per il riuso;

          è altresì particolarmente importante favorire il ciclo naturale dell'acqua nei territori urbanizzati imprimendo un cambiamento di rotta nella gestione delle acque meteoriche: superare la tradizionale canalizzazione dei deflussi meteorici e favorire la "ripermeabilizzazione" del suolo, l'infiltrazione delle acque meteoriche o il loro recupero per l'utilizzazione;

          l'immissione rilevante e repentina di acque meteoriche convogliate tramite fognature comporta modificazioni all'andamento naturale delle portate nei corsi d'acqua; soprattutto in zone urbanizzate a elevato grado di impermeabilizzazione, piccoli corsi d'acqua possono trasformarsi rapidamente in torrenti in piena;

          è quanto mai necessario contrastare l'attuale crisi climatica attraverso l'implementazione di misure di efficienza idrica tra cui il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura, che può rappresentare una strategia importante per prevenire e gestire la scarsità idrica, purché avvenga in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola, così come previsto dal decreto 12 giugno 2003, n. 185, Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

          l'incentivazione di adeguati sistemi di recupero e di riutilizzo delle acque meteoriche - oltre a consentire di gestire in modo oculato la risorsa più preziosa per la nostra vita, l'acqua potabile e a contribuire, insieme alle misure necessarie alla riqualificazione energetica, a rendere i nostri edifici e le nostre vite più sostenibili avrebbe effetti positivi anche sotto il profilo economico-finanziario, poiché ridurrebbe i costi dell'approvvigionamento idrico,

      impegna il Governo a:

          a)  valutare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, la possibilità di prevedere l'inserimento, nell'ambito delle attività di competenza del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di misure finalizzate, anche attraverso il ricorso a misure incentivanti, ad incrementare l'utilizzo dell'acqua reflua in agricoltura, nonché alla realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e al riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quali misure efficienti per contrastare il cambiamento climatico, per prevenire e gestire la scarsità idrica, nonché per garantire la sicurezza e la sostenibilità della risorsa agricola, nell'ottica di un sistema di economia circolare;

          b) avviare una campagna informativa - che si avvalga di un impegno congiunto tra istituzioni, imprese e cittadini - per promuovere una cultura del riuso responsabile della risorsa idrica

G/1384/7/8 (testo 2)

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          le alterazioni del sistema climatico inducono significative variazioni nei regimi idrologici, con ripercussioni dirette sulla quantità e sulla qualità delle risorse idriche disponibili, compromettendo la sicurezza idrica a scala locale e globale;

          il contesto geografico e climatico dell'Italia la rende particolarmente suscettibile agli impatti dei cambiamenti climatici in atto, i quali si manifestano attraverso una marcata variabilità dei regimi idrologici, con alternanza di periodi di prolungata siccità e di eventi precipitativi intensi, compromettendo la sicurezza idrica del Paese e mettendo a rischio la sostenibilità dei sistemi socioeconomici;

          il PNRR individua un quadro di interventi prioritari volti a migliorare la gestione integrata delle risorse idriche, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema idrico nazionale di fronte agli impatti dei cambiamenti climatici e di promuovere un utilizzo efficiente e sostenibile della risorsa idrica;

          la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche è fondamentale per garantire l'approvvigionamento idrico per tutti gli usi, compresi l'agricoltura, l'industria e l'uso domestico, nonché per preservare gli ecosistemi acquatici,

 impegna il Governo:

a valutare le misure opportune per sostenere finanziariamente gli interventi previsti dal PNRR nel settore idrico e promuovere progetti innovativi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse idriche nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

G/1384/7/8

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          le alterazioni del sistema climatico inducono significative variazioni nei regimi idrologici, con ripercussioni dirette sulla quantità e sulla qualità delle risorse idriche disponibili, compromettendo la sicurezza idrica a scala locale e globale;

          il contesto geografico e climatico dell'Italia la rende particolarmente suscettibile agli impatti dei cambiamenti climatici in atto, i quali si manifestano attraverso una marcata variabilità dei regimi idrologici, con alternanza di periodi di prolungata siccità e di eventi precipitativi intensi, compromettendo la sicurezza idrica del Paese e mettendo a rischio la sostenibilità dei sistemi socioeconomici;

          il PNRR individua un quadro di interventi prioritari volti a migliorare la gestione integrata delle risorse idriche, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema idrico nazionale di fronte agli impatti dei cambiamenti climatici e di promuovere un utilizzo efficiente e sostenibile della risorsa idrica;

          la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche è fondamentale per garantire l'approvvigionamento idrico per tutti gli usi, compresi l'agricoltura, l'industria e l'uso domestico, nonché per preservare gli ecosistemi acquatici;

     considerato che:

          l'istituzione di un meccanismo finanziario dedicato, quale il "Blue Deal Italiano", si configura come uno strumento essenziale per sostenere economicamente gli interventi previsti dal PNRR, favorendo l'adozione di soluzioni tecnologiche all'avanguardia e promuovendo una gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche;

          tale fondo è destinato a finanziare interventi di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture idriche, progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, attività di ricerca e sviluppo nel settore idrico e iniziative per una gestione sostenibile delle risorse idriche nelle aree urbane;

          la dotazione finanziaria del fondo dovrà essere dimensionata in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di generare effetti positivi di lungo periodo,

     impegna il Governo a:

          a) valutare l'opportunità di istituire il Fondo "Blue Deal Italiano", con l'obiettivo di sostenere finanziariamente gli interventi previsti dal PNRR nel settore idrico e promuovere progetti innovativi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse idriche;

          b) definire criteri chiari e trasparenti per l'accesso al fondo e per la selezione dei progetti da finanziare, al fine di garantire un utilizzo efficiente e mirato delle risorse.

G/1384/8/8 (testo 2)

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          il provvedimento in esame reca misure per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, anche sottoposte o da sottoporre a gestione commissariale, riguardo a situazioni di degrado di varia natura, ambientale, sociale nonché infrastrutturale;

          nell'ambito delle situazioni che presentano una certa criticità, merita un intervento urgente di bonifica e di riqualificazione ambientale una parte di territorio siciliano noto come "fascia trasformata" che comprende le coste delle province di Agrigento, Caltanissetta Ragusa e Siracusa;

          la zona descritta risulta sommersa da "dune" di rifiuti derivanti soprattutto dalle attività sericole composti da fusti, contenitori di pesticidi, manufatti in cemento, polistirolo, piante estirpate e plastica, che vengono quotidianamente bruciati dando luogo al fenomeno delle "fumarole" con l'immissione nell'aria di diossina e di altri agenti altamente inquinanti e pericolosi per la salute umana;

          questa discarica abusiva, la cui estensione coinvolge una fetta di territorio siciliano sempre più esteso e il cui materiale nocivo si riversa in mare a causa dell'enorme quantitativo che si va ad accumulare sulla costa, è oggetto di indagine della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. I componenti di quest'organo, apprezzata la gravità del fenomeno de quo, hanno voluto effettuare dei sopralluoghi e svolgere delle audizioni in Prefettura, interloquendo con il procuratore di Gela, il procuratore facente funzione di Catania Agata Santonocito e il responsabile dell'Osservatorio Zoomafie della Lav;

          la questione ha assunto un tale interesse che il 6 febbraio un componente della Commissione ecomafie, senatore del collegio della zona in esame, ha tenuto nella sala Nassirya del Senato, una conferenza stampa durante la quale è stato proiettato un docufilm, realizzato da un Organizzazione non governativa di Cooperazione Internazionale del Sud (CISS), che riporta la grave condizione ambientale di quel territorio. Grazie a questa incisiva testimonianza video e dal successivo dibattito, a cui ha partecipato il Presidente della Commissione ecomafia, sono emerse delle proposte per affrontare alcuni aspetti della questione, quali ad esempio, l'opportunità di incentivare le bioplastiche in agricoltura, scoraggiando l'uso del più inquinante materiale politene di cui si fa un largo impiego nelle serre,

     impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di accompagnare gli interventi previsti dal provvedimento in esame per fronteggiare situazioni di particolare emergenza e a tutela dell'ambiente, con ulteriori iniziative finalizzate all'adozione, con l'urgenza richiesta dal caso, di adeguate misure per intervenire sulla grave situazione ambientale e sanitaria rappresentata in premessa afferente alla cosiddetta "fascia trasformata", individuando soluzioni idonee per lo smaltimento dei rifiuti generati dall'attività sericola, nonché promuovendo incentivi statali per favorire in agricoltura l'uso delle bioplastiche.

G/1384/8/8

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          il provvedimento in esame reca misure per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, anche sottoposte o da sottoporre a gestione commissariale, riguardo a situazioni di degrado di varia natura, ambientale, sociale nonché infrastrutturale;

          nell'ambito delle situazioni che presentano una certa criticità, merita un intervento urgente di bonifica e di riqualificazione ambientale una parte di territorio siciliano noto come "fascia trasformata" che comprende le coste delle province di Agrigento, Caltanissetta Ragusa e Siracusa;

          la zona descritta risulta sommersa da "dune" di rifiuti derivanti soprattutto dalle attività sericole composti da fusti, contenitori di pesticidi, manufatti in cemento, polistirolo, piante estirpate e plastica, che vengono quotidianamente bruciati dando luogo al fenomeno delle "fumarole" con l'immissione nell'aria di diossina e di altri agenti altamente inquinanti e pericolosi per la salute umana;

          questa discarica abusiva, la cui estensione coinvolge una fetta di territorio siciliano sempre più esteso e il cui materiale nocivo si riversa in mare a causa dell'enorme quantitativo che si va ad accumulare sulla costa, è oggetto di indagine della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. I componenti di quest'organo, apprezzata la gravità del fenomeno de quo, hanno voluto effettuare dei sopralluoghi e svolgere delle audizioni in Prefettura, interloquendo con il procuratore di Gela, il procuratore facente funzione di Catania Agata Santonocito e il responsabile dell'Osservatorio Zoomafie della Lav;

          la questione ha assunto un tale interesse che il 6 febbraio un componente della Commissione ecomafie, senatore del collegio della zona in esame, ha tenuto nella sala Nassirya del Senato, una conferenza stampa durante la quale è stato proiettato un docufilm, realizzato da un Organizzazione non governativa di Cooperazione Internazionale del Sud (CISS), che riporta la grave condizione ambientale di quel territorio. Grazie a questa incisiva testimonianza video e dal successivo dibattito, a cui ha partecipato il Presidente della Commissione ecomafia, sono emerse delle proposte per affrontare alcuni aspetti della questione, quali ad esempio, l'opportunità di incentivare le bioplastiche in agricoltura, scoraggiando l'uso del più inquinante materiale politene di cui si fa un largo impiego nelle serre,

     impegna il Governo a:

          favorire gli interventi citati dall'articolo 2 del provvedimento in esame per fronteggiare situazioni di particolare emergenza e a tutela dell'ambiente, con ulteriori iniziative poste all'adozione, con l'urgenza richiesta dal caso, di adeguate misure per intervenire sulla grave situazione ambientale e sanitaria rappresentata in premessa afferente alla cosiddetta "fascia trasformata", valutando altresì l'opportunità di nominare un commissario straordinario al fine di garantire, in tempi determinati, la bonifica e la riqualificazione dell'area e l'individuazione di soluzioni idonee per lo smaltimento dei rifiuti generati dall'attività sericola, nonché la promozione di incentivi statali per favorire in agricoltura l'uso delle bioplastiche.

G/1384/9/8

Bizzotto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

     premesso che:

          il provvedimento reca diverse misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, fra cui, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di infrastrutture;

          in particolare, l'articolo 2-bis, come introdotto dalla Camera, introduce specifiche misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico,

     impegna il Governo:

          a destinare, all'interno degli stanziamenti disponibili e non impegnati del fondo di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al Comune di Marostica (VI), un contributo di euro 400.000 per l'anno 2025 per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico del Viadotto San Luca e opere connesse, attraverso le modalità già previste per la gestione del fondo.

G/1384/10/8

Nicita, Basso

Il Senato,

     premesso che:

          il provvedimento in esame reca misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

          l'articolo 3, ai commi 2 e 3, dispone misure relative allo stato di emergenza dichiarato per fronteggiare gli eventi meteorologici verificatisi nel novembre 2022, misure di supporto per il rischio idraulico e idrogeologico;

          nel 1990 anche il territorio delle province di Catania, Ragusa e Siracusa è stato colpito da un evento naturale eccezionale, ovvero da un sisma, per il quale sono state emanate ordinanze per la sospensione degli obblighi tributari; l'articolo 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, ha stabilito che i contribuenti interessati da tali eventi sismici che colpirono le tre province siciliane potessero definire la loro posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, 1992 con il versamento del 10 per cento di quanto dovuto;

          ai fini dell'esecuzione dei rimborsi delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, gli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti verificano, in base all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le istanze di rimborso, a condizione che le stesse fossero presentate entro il 1° marzo 2010, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e determinano le somme dovute;

          dopo diversi interventi normativi, l'articolo 7-bis del decreto legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, introdotto da un emendamento approvato in Senato, ha istituito un tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della città metropolitana di Catania, un rappresentante del libero consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del libero consorzio comunale di Ragusa. Anche grazie a questa iniziativa, a partire da dicembre 2024 l'Agenzia delle entrate ha avviato l'erogazione dei suddetti rimborsi, i contribuenti aventi diritto hanno iniziato a ricevere, con l'aggiunta degli interessi, le somme spettanti, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso;

          l'articolo 19-ter del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cosiddetto "Mille Proroghe" per il 2025, ha ultimamente ampliato l'attività del tavolo tecnico, di cui al citato articolo 7-bis, all'esame del tema relativo a istanze di rimborso successive ai temini di legge;

          numerose sentenze della Corte Suprema di Cassazione hanno riconosciuto, nell'ambito del contenzioso, l'esistenza di un diritto al rimborso non prescrivibile; molti contribuenti, sebbene non abbiano avanzato richiesta di definizione entro il termine previsto del 1° marzo 2010, richiedono di vedersi corrispondere parimenti i relativi rimborsi,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere a valle dei lavori ricognitivi del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, le risorse necessarie per corrispondere i rimborsi anche nei confronti di quei contribuenti, residenti nei territori delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del 1990, che non hanno fatto istanza entro il 1° marzo 2010, e, laddove possibile, provvedere anche mediante compensazione pluriennale delle imposte all'erario, se dovute.

G/1384/11/8 (testo 2)

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

    impegna il Governo:

a prevedere idonei interventi per tutelare i clienti vulnerabili e contenere i costi delle bollette.

G/1384/11/8

Sironi, Di Girolamo, Nave

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          l'articolo 8 reca misure urgenti per l'attuazione delal riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR;

          il provvedimento de quo reca misure destinate a rispondere a crisi contingenti e ad implementare l'esecuzione degli obiettivi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR"); tra le già menzionate misure, l'articolo 8 è dedicato alla mitigazione dei rischi finanziari connessi agli accordi di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili, anche noti come Power Purchase Agreements ("PPA"), in attuazione della riforma n. 4 del capitolo RepowerEU del PNRR, approvato con decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023;

          in particolare, la disposizione mira a rafforzare la sicurezza e l'attrattività dei PPA intervenendo sull'articolo 28 del Decreto legislativo n. 199/2021 e rimuovendo alcuni degli ostacoli di tipo normativo, amministrativo e finanziario alla loro diffusione, al precipuo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite l'utilizzo di energia da fonte rinnovabile;

          i PPA presentano diversi vantaggi, tra cui l'accesso a tariffe energetiche più competitive rispetto a quelle offerte dal mercato tradizionale grazie alla stabilizzazione dei prezzi dell'energia per un lungo periodo di tempo;

     considerato che:

          i costi dei beni energetici regolamentati continuano la loro corsa al rialzo. Secondo i dati diffusi dall'ARERA, nel primo trimestre del 2025, la bolletta elettrica per il 'cliente tipo' vulnerabile servito in Maggior Tutela aumenterà del 18,2 per cento, penalizzando di fatto proprio i clienti più fragili che avrebbero dovuto essere maggiormente tutelati nel delicato passaggio dal mercato tutelato a quello libero;

          in linea con quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 193/24 (Legge Concorrenza2024), l'ARERA con delibera 10/2025/R/EEL ha definito le modalità attuative per consentire ai clienti domestici vulnerabili di accedere al Servizio a Tutele Graduali (STG);

          la permanenza nel citato servizio cesserà il 31 marzo 2027 e per quella data i clienti vulnerabili in STG non torneranno automaticamente nel Servizio di vulnerabilità ma verranno trasferiti di default sul libero mercato con il rischio che vengano rapidamente esposti a tariffe non convenienti così vanificando i risparmi economici ottenuti in precedenza;

          nella categoria dei vulnerabili sono ricomprese circa 11,8 milioni di persone appartenenti a categorie svantaggiate: persone con disabilità, percettori dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico o utilizzatori di macchinari salvavita alimentati dall'energia elettrica, i residenti in strutture abitative di emergenza a causa di calamità e gli anziani over 75;

          rilevato altresì che:

          la possibilità prevista per i clienti vulnerabili di passare al sistema a tutele graduali non risolve, se non temporaneamente, il problema del caro energia e dell'esposizione alla fluttuazione dei prezzi dei predetti soggetti;

          occorre un meccanismo strutturale che ponga al centro la tutela dei consumatori e, allo stesso tempo, favorisca l'utilizzo delle rinnovabili quale ad esempio la conversione in "chilowattora verdi", da detrarre al proprio consumo e pari all'importo riconosciuto come bonus sociale ai clienti domestici economicamente svantaggiati;

          quanto sopra, non solo generebbe un risparmio indiretto per la collettività - per la quale si riduce nel tempo la voce di spesa della bolletta che finanzia il bonus elettrico destinato agli utenti vulnerabili - ma si supererebbe l'attuale modello di compensazione economica della spesa per la fornitura di elettricità con un sistema basato su procedure competitive per la selezione di nuovi impianti rinnovabili con cui Acquirente unico negozia contratti di lungo termine al fine di contenere i costi e mitigare la volatilità dei prezzi; Acquirente unico, infatti, quale soggetto pubblico con funzione di aggregatore centrale, attingendo dalle attuali risorse del bonus, potrebbe fornire una quota di energia alle famiglie in condizione di vulnerabilità o di disagio economico tramite la stipula di contratti PPA con produttori FER o mediante la realizzazione di CER-,

     impegna il Governo a:

           adottare, con il primo provvedimento utile, le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a:

          a) modificare l'equivalente dell'importo riconosciuto automaticamente come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (c.d. bonus sociale elettrico) a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in quota parte di energia rinnovabile;

          b)  adoperarsi affinché ai clienti in condizione di vulnerabilità o di disagio economico sia fornito, attraverso il ricorso ad un operatore pubblico di comprovata esperienza nell'attività di acquisto, l'equivalente in kWh verdi del bonus concesso tramite la stipula di contratti PPA con impianti FER di nuova costruzione o la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili

Art. 1

1.1

Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

1.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

1.3

Sironi, Nave, Di Girolamo

Sostituire i commi da 1 a 6 con il seguente:

          1.In sinergia con la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, e ad integrazione delle misure di cui al presente articolo volte a fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, entro il 30 giugno 2025 il Ministro dell'interno, unitamente agli altri Ministri competenti o interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, presenta alle Camere, ai fini dell'acquisizione di un atto di indirizzo deliberato con le modalità di cui ai rispettivi regolamenti, un Piano per la riqualificazione delle periferie urbane e delle aree del territorio nazionale interessate da maggior degrado, escluse dalle opere finanziate dal Piano di ripresa e resilienza, corredato delle azioni e delle misure da attivare, delle amministrazioni responsabili della loro attuazione e delle fonti di finanziamento per farvi fronte, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle medesime periferie e aree a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, con il coinvolgimento delle collettività interessate, a tal fine acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, a tal fine, le amministrazioni competenti procedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.4

Di Girolamo, Sironi, Nave

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Sostituire il comma 1 con il seguente: «Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro per lo sport e per i giovani, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito un programma straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, diretti al potenziamento dei servizi e delle prestazioni urbane che favoriscano l'inclusione giovanile, la solidarietà sociale e il contrasto alla povertà educativa, con priorità per gli interventi attuati mediante il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e del patrimonio edilizio esistente, secondo il principio di consumo di suolo zero o a saldo positivo, sulla base di criteri definiti dal medesimo decreto. Per la realizzazione del piano di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027. Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del programma di cui al presente comma, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronoprogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire l'entità massima del contributo riconoscibile ai comuni e alle città metropolitane richiedenti e le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

          b) sopprimere i commi da 2 a 7.

1.5

Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, i sindaci di Rozzano (Milano), Roma Capitale, Napoli, Orta Nova (Foggia), Rosarno (Reggio Calabria), San Ferdinando (Reggio Calabria), Catania e Palermo sono nominati, fino al 31 dicembre 2027, Commissari straordinari con decreto del Presidente della Repubblica, con il compito di predisporre e attuare piani straordinari di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (Milano), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (Foggia), Rosarno-San Ferdinando (Reggio Calabria), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. I piani straordinari sono predisposti dai commissari, con il coinvolgimento dei presidenti delle circoscrizioni di decentramento comunale laddove istituite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono approvati con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione dei piani è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 194.390.048 euro, di cui 104.370.368 euro per l'anno 2025, 55.009.840 euro per l'anno 2026 e 35.009.840 euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020, come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e i giovani. Con la delibera di approvazione dei piani sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020, dà evidenza delle risorse di cui al citato terzo periodo e destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani. Per la realizzazione degli interventi inseriti nei piani possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.».

     Conseguentemente:

          al comma 2, sostituire le parole: «il commissario straordinario può avvalersi» con le seguenti: «i commissari straordinari possono avvalersi»;

          sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i commissari straordinari possono avvalersi delle strutture degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato.»;

          sopprimere il comma 4;

          al comma 5, sostituire le parole: «Al commissario straordinario» con le seguenti: «A ciascun commissario straordinario»;

          sopprimere il comma 6.
 

1.6

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, apportare le modificazioni seguenti:

          a) al primo periodo:

          1) sostituire le parole: «è demandato il compito di predisporre ed attuare» con le seguenti: «è demandato il compito di predisporre»;

          2) dopo le parole: «un piano straordinario di interventi infrastrutturali» inserire le seguenti: «volti anche all'attuazione di politiche urbane integrate atte a promuovere la coesione e l'inclusione sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, favorendo il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione edilizia secondo i principi di ecosostenibilità nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo anche ridefinendo e valorizzando le aree verdi,»

          b) al secondo periodo:

          1) sostituire le parole: «d'intesa con i comuni interessati» con le seguenti: «d'intesa con le amministrazioni locali e regionali interessate»

          2) aggiungere, in fine, le parole seguenti: «previa acquisizione di un atto di indirizzo delle Camere, deliberato con le modalità di cui ai rispettivi regolamenti.»

          c) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata».

1.7

Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «un piano straordinario di interventi infrastrutturali» inserire le seguenti: «volti a favorire, nell'ambito della rigenerazione urbana, l'edilizia ecosostenibile secondo i principi della sostenibilità ambientale»

1.8

Aurora Floridia

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «, Palermo-Borgo Nuovo,» aggiungere le seguenti: «la cui individuazione deve essere preceduta da un confronto con gli enti locali e con le rappresentanze della società civile coinvolte,».

1.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «,Palermo-Borgo Nuovo,» aggiungere le seguenti: «, la cui definizione deve avvenire previo coinvolgimento dei sindaci e delle comunità locali interessate,».

1.10

Aurora Floridia

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «negli ambiti artistico e culturale,» aggiungere le seguenti: «ambientale e di sviluppo sostenibile,».

1.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «negli ambiti artistico e culturale» aggiungere le seguenti: «, ambientale».

1.12

Sironi, Di Girolamo, Nave

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sportivo,", inserire le seguenti: ", a tal fine coinvolgendo anche le associazioni sportive dilettantistiche del territorio al fine di promuovere attività ludico-sportive di inclusione sociale,"

1.13

Aurora Floridia

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel contrasto della povertà educativa» aggiungere le seguenti:  «, della criminalità, in particolare di quella minorile,».

1.14

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «nel contrasto della povertà educativa« aggiungere le seguenti: «e della criminalità». 

1.15

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel contrasto della povertà educativa e per l'integrazione» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa pubblicazione sul sito internet istituzionale del commissario straordinario di adeguata motivazione circa le ragioni di necessità e i criteri adottati.».

     Conseguentemente:

          al comma 2:

          al primo periodo, sostituire le parole: «si provvede» con le seguenti: «, in caso di motivata necessità, si può provvedere» e dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2071, n. 159,» aggiungere le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,»;

          dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In ogni caso il commissario straordinario si avvale di stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»;

          dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità delle aree metropolitane e dei comuni interessati, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il commissario straordinario di cui al comma 1 e la relativa struttura di supporto si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario.

          2-ter. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'ANAC, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il presidente dell'ANAC, il commissario straordinario e le centrali di committenza di cui al comma 2. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.16

Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel contrasto della povertà educativa e per l'integrazione» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa pubblicazione sul sito internet istituzionale del Commissario straordinario di adeguata motivazione circa le ragioni di necessità e i criteri adottati».

1.17

Pirondini, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il piano straordinario di cui al primo periodo è altresì finalizzato a potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, teatri e sale cinematografiche in stato di abbandono e disuso, quali spazi di aggregazione sociale e presidi culturali per la legalità, da recuperare e rilanciare anche al fine di contrastare il disagio giovanile.».

1.18

Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

          «Al fine di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra nonché l'educazione alla cittadinanza attraverso la promozione dell'attività sportiva, il Commissario, nel limite di spesa di cui al comma 1, favorisce il restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi.»

1.19

Pirondini, Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «Il piano straordinario di cui al primo periodo è altresì, finalizzato alla realizzazione di idonee strutture per garantire una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo - nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale - attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.».

1.20

Aloisio, Sironi, Nave, Di Girolamo

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: « Il piano straordinario prevede per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni, il riutilizzo di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo».

1.21

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano straordinario è predisposto dal commissario straordinario, sulla base degli interventi indicati dai comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri.».

1.22

Fregolent

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal Commissario straordinario" sono inserite le seguenti: «, assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

1.23

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal commissario straordinario» aggiungere le seguenti: «, assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».

1.24

Nave, Sironi, Di Girolamo

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, d'intesa con i comuni interessati» inserire le seguenti:

          «, favorendo la partecipazione e la consultazione delle collettività alla definizione degli interventi e dei progetti di cui al precedente periodo, a tal fine anche acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, di migranti, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive,»

1.25

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nella predisposizione e attuazione del piano di cui al precedente periodo, il commissario straordinario assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

1.26

Di Girolamo, Sironi, Nave

All'articolo 1, comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nella predisposizione ed attuazione del piano di cui al precedente periodo, il Commissario straordinario assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.".

1.27

Aurora Floridia

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Alle cittadine e ai cittadini che risiedono o esercitano attività, a qualsiasi titolo, nelle aree caratterizzate da elevata vulnerabilità sociale, come definite al comma 1, sia singolarmente sia organizzate in associazioni, comitati, enti del terzo settore, comunità educanti e altre realtà della cittadinanza attiva, è garantito il coinvolgimento nei processi di definizione e realizzazione del piano straordinario. Tale piano prevede sia interventi per il potenziamento delle infrastrutture e il rafforzamento della coesione sociale, sia azioni mirate alla tutela ambientale e alla promozione di modelli di sviluppo sostenibile. A tal fine, il Commissario straordinario adotta gli strumenti amministrativi necessari a favorire percorsi di partecipazione e inclusione.».

1.28

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo nelle aree ad alta vulnerabilità sociale come definite al comma 1, sia in forma singola che costituiti in associazioni, comitati e organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva, comunità educanti ed enti del Terzo settore, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività di predisposizione e attuazione del piano straordinario degli interventi infrastrutturali e dei progetti di riqualificazione sociale. A tal fine il Commissario straordinario si dota dei necessari strumenti amministrativi che consentano e favoriscano i processi partecipativi».

1.29

Aurora Floridia

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

          .

1.30

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2 sopprimere il primo periodo.

1.31

Nave, Sironi, Di Girolamo

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole "si provvede" con le seguenti ", in caso di motivata necessità, si provvede"

          b) dopo le parole "decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159," inserire le seguenti: "delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

1.32

Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "6 settembre 2011, n. 159," aggiungere le seguenti "delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,"

1.33

Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In ogni caso il Commissario straordinario si avvale di stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.34

Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis.Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità delle aree metropolitane e dei comuni interessati, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il Commissario straordinario di cui al comma 1 e la relativa struttura di supporto si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione ''Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione ''Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.».

1.35

Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e le centrali di committenza di cui al comma 2. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.36

Nave, Di Girolamo, Sironi

Si apportano le seguenti modificazioni:

          a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole "fino al 31 dicembre 2027" con le seguenti "fino al 30 giugno 2026, senza ulteriore possibilità di proroga,"

          b) al comma 6, sostituire le parole ", euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027," con le seguenti "e euro 2.504.920 per l'anno 2026".

1.37

Sironi, Di Girolamo, Nave

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da "ventisette unità" a "ventidue unità" con le seguenti "dieci unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e una di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e otto unità",

          b) Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "sei subcommissari" con le seguenti "due subcommissari"

          c) al comma 6, sostituire le parole "euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027" con le seguenti "euro 2.069.795 per l'anno 2025, euro 2.709.265 per l'anno 2026 ed euro 2.709.265 per l'anno 2027"

1.38

Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis."Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nei territori di cui al comma 1, ciascun Comune di riferimento istituisce un'equipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del predetto territorio. A tal fine ciascun Comune, a decorrere dall'anno 2025, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo nonché a qualsiasi limite vigente relativo all'assunzione di personale, 15 unità di personale non dirigenziale tra psicologi, assistenti sociali e educatori professionali."».

1.39

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione e degrado sociale, nei territori di cui al comma 1 ciascun Comune di riferimento è autorizzato ad utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791, della legge 30 dicembre 2020 , n. 178 per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

1.40

Nave, Sironi, Di Girolamo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis.: Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile, nei territori di cui al comma 1 ciascun Comune di riferimento, nell'ambito del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale di cui al medesimo comma, provvede a realizzare il potenziamento delle strutture consultoriali al fine di garantire alla popolazione residente tutti i servizi dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 con un rapporto, rispetto alla popolazione dei predetti territori, che non sia inferiore ad un consultorio per 15.000 abitanti.»

1.41

Nave, Sironi, Di Girolamo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione e degrado sociale, nei territori di cui al comma 1 ciascun Comune di riferimento, nell'ambito del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale di cui al comma 1, realizza il potenziamento degli asili nido e dei servizi per l'infanzia anche avvalendosi delle risorse del PNRR di cui alla misura del M4C1-1.1, relativamente al "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", al fine di garantire alla popolazione residente il pieno soddisfacimento del fabbisogno di asili nido e servizi per l'infanzia con un rapporto, rispetto alla popolazione dei predetti territori, che non sia inferiore al 70 per cento."

1.42

Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e contrastare i processi di emarginazione e degrado sociale, nei territori di cui al comma 1 ciascun Comune di riferimento, nell'ambito del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale di cui al comma 1, in accordo con le aziende, gli enti del terzo settore e i servizi sociali del territorio, definisce percorsi di inserimento lavorativo e professionale per i nuclei familiari più vulnerabili e segnalati dai servizi sociali del territorio medesimo.».

1.43

Sironi, Nave, Di Girolamo

Si apportano le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere il comma 4.

          b) al comma 6, sostituire le parole "euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027" con le seguenti "euro 3.574.167,62 per l'anno 2025, euro 4.213.639,81 per l'anno 2026 ed euro 4.213.639,81 per l'anno 2027"

1.44

Irto, Basso, Fina

Al comma 4, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Per l'attuazione del piano straordinario, il sindaco di ciascuna delle aree di cui al comma 1 indica un subcommissario, scelto tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere, cui il commissario straordinario delega le attività e le funzioni proprie.».

1.45

Irto, Basso, Fina

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024, in materia di gratuità dell'incarico in considerazione dell'onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale.».

1.46

Aurora Floridia

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:  «Il Commissario straordinario è responsabile della gestione della contabilità speciale appositamente istituita e provvede a garantire una tempestiva e adeguata pubblicazione delle relative informazioni, in conformità con le disposizioni previste dall'articolo 42, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

1.47

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole:  «Il Commissario straordinario gestisce la contabilità speciale appositamente aperta e ne dà tempestiva e adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

1.48

Aurora Floridia

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          «5-bis. Le nomine e le designazioni, nonché gli atti adottati dal Commissario straordinario relativi alla selezione di esperti e consulenti, e le procedure per l'affidamento di contratti pubblici per servizi, forniture, lavori, opere e concessioni di beni immobili pubblici destinati a fini sociali e ambientali, salvo che non siano classificati come riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o secretati ai sensi dell'articolo 139 dello stesso codice, sono pubblicati e aggiornati regolarmente nel sito istituzionale del Commissario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

1.49

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          «5-bis. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, nonché di concessione di immobili pubblici per fini sociali ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

1.50

Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «7-bis. Al fine di sostenere l'azione delle amministrazioni locali di contrasto alle condizioni di vulnerabilità sociale, al disagio e alla devianza dei minori e dei giovani, anche stranieri, nonché in favore delle politiche di inclusione, in considerazione dell'afflusso migratorio verso i comuni costieri e di frontiera, tra i quali sono da considerarsi inclusi Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia è concesso, ai medesimi, un contributo nel limite massimo di spesa di cui al successivo comma.

          7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, da ripartirsi secondo i criteri e le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7-bis e 7-ter, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.51

Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «7-bis. "Al fine di sostenere le amministrazioni locali in condizione di difficoltà finanziaria nel garantire ai bambini della scuola dell'infanzia, agli alunni della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo grado con accertata condizione di disabilità ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, in adesione ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in relazione all'inclusione scolastica è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027.

          7-ter. Con decreto dei Ministri dell'istruzione e del merito e per le disabilità, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle misure di assistenza eventualmente già attivate, del numero di bambini e alunni con disabilità accertata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica.

          7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".».

1.52

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

          «7-bis. Ai fini del finanziamento delle proposte di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 ottobre 2021, n. 383, ritenute ammissibili per l'inserimento nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante lo scorrimento delle graduatorie, nonché per il finanziamento di ulteriori interventi, all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032" sono sostituite dalle seguenti: "580,04 milioni di euro per l'anno 2025, 1011,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 978,36 milioni di euro per l'anno 2028, 1453,04 milioni di euro per l'anno 2029, 956,6 milioni di euro per l'anno 2030, 1514,64 milioni di euro per l'anno 2031 e 314,64 milioni di euro per l'anno 2032".

          7-ter. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.».

1.53

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

          «7-bis. Al fine di fronteggiare il disagio giovanile e contrastare la povertà educativa minorile, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato in misura pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

          7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.54

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

          «7-bis. All'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034" sono sostituite dalle seguenti: "1.185 milioni di euro per l'anno 2025, 1.618 milioni di euro per l'anno 2026, 700 milioni di euro per l'anno 2027, 1.630 milioni di euro per l'anno 2028, 2.100 milioni di euro per l'anno 2029, 1.602 milioni di euro 2030, 2.160 milioni di euro per l'anno 2031, 960 milioni di euro per l'anno 2032 e 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034".

          7-ter. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.».

1.55

Nave, Sironi, Di Girolamo

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

          «7-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.».

1.56

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

          «7-bis. Al nucleo familiare che vive in territori ad alta vulnerabilità sociale e in situazioni di rilevante degrado e disagio giovanile, al quale è riconosciuto il diritto all'Assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile, è affiancata un'equipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori.».

1.57

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

          «7-bis. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni istituisce, istituisce dei presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti e organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento».

1.58

Nave, Sironi, Di Girolamo

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          «7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le vigenti risorse sono incrementate di 28,5 milioni euro per l'anno 2025 ed è autorizzata una spesa di euro 40 milioni per l'anno 2026.»

1.59

Nave, Sironi, Di Girolamo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale.»

1.60

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          «7-bis. Ai fini di cui al presente articolo, in attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla povertà educativa, onde promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, presso ogni Prefettura è istituito un "Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile" al quale partecipano rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica, le amministrazioni procedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.61

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

          «8-bis. Al fine di garantire il finanziamento di progetti nei comuni ad alta vulnerabilità sociale, individuati tra quelli con valore più elevato degli indici di deprivazione definiti dall'ISTAT, volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale e relativi all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, all'intervento agevolativo di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono assegnate, a integrazione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

          8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.62

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

          «8-bis. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse.».

1.0.1

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA)

          1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 278, le parole «annui a decorrere dall'anno 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

          b) dopo il comma 278, è aggiunto il seguente:

          «278-bis. Al fine di far fronte all'elevato numero di istanze ammissibili presentate nell'anno 2024 per l'accesso al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA, una quota della dotazione prevista per l'anno 2025 del suddetto fondo, pari a 7,5 milioni di euro, è destinata ad integrare gli indennizzi riconosciuti per l'annualità 2024.».

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 19,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.».

Art. 2

2.1

Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. A seguito di ricognizione del fabbisogno idrico della Regione Siciliana, il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 provvede alla progettazione nella regione, di impianti di dissalazione, anche mobili, opere di  rifacimento ed efficientamento della rete infrastrutturale idrica, dighe e invasi necessari all'efficientamento della risorsa idrica, nelle more dell'avvio della realizzazione dei lavori nei termini di cui al successivo comma 2-bis.»;

          b) sostituire il comma 2, con il seguente:

          «2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui, si provvede per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028:

          1) quanto a 180 milioni di euro, mediante la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          2) quanto a 20 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Siciliana nell'ambito del proprio bilancio.»;

          c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          «2-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2, volte alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono concesse annualmente a decorrere dall'approvazione da parte della della Regione Siciliana:

          a) della riorganizzazione territoriale del servizio idrico integrato, volto alla delimitazione di un Ambito Territoriale Unico comprendente l'intero territorio regionale;

          b) della concessione della gestione del servizio idrico integrato ad un unico soggetto industriale, nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo  31 marzo 2023, n. 36;

          c) dell'adozione di una tariffa regionale unica.

2.2

Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, dopo le parole: "anche mobili" aggiungere le seguenti "a basso consumo energetico e alimentati prioritariamente da fonte eolica o solare, escludendo l'utilizzo di fonti energetiche climalteranti,».

2.3

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Trapani e Gela aggiungere le seguenti: , nel rispetto del principio «Do No Significant Harm» (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2.4

Sironi, Nave, Di Girolamo

Si apportano le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis. Conseguentemente,

          b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 101, comma 6, primo periodo, le di parole: « o in accordo con fattore concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione» sono soppresse; b) al numero 12) dell'Allegato II alla Parte seconda è aggiunta, in fine, la seguente voce: «impianti di desalinizzazione»; c) all'Allegato IV alla Parte seconda, al numero 8), la lettera s-bis) è soppressa; d) all'Allegato 5, alla Parte terza, alla voce 1.2.3-bis, "Specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione": 1) al numero (2), le parole: «a esclusione di cloruri e solfati,» sono soppresse; 2) al numero (3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle aree sensibili di cui all'articolo 91 e le aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali»; 3)il numero (3-bis) è soppresso.»

2.5

Sironi, Nave, Di Girolamo

Si apportano le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis".

          b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, nelle more della definizione dei criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati al processo di desalinizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 17 maggio 2022, n. 60, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il presente comma si applica anche ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge 17 maggio 2022, n. 60.»

2.6

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: opera con le seguenti: può operare, in caso di motivata necessità, e dopo le parole: decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, aggiungere le seguenti: fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

     Conseguentemente:

          dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          1-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il Commissario straordinario e il soggetto attuatore di cui al comma 1 si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. A tale fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.
1-ter. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario e il soggetto attuatore di cui al comma 1. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

          al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2023 con le seguenti: del comma 1, secondo periodo, del presente articolo.

2.7

Nave, Sironi, Di Girolamo

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire la parola "opera" con le seguenti: "può operare, in caso di motivata necessità,"

          b) dopo le parole "decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, inserire le seguenti: "fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

2.8

Sironi, Di Girolamo, Nave

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", fatta salva la revoca dell'incarico e l'obbligo per il soggetto attuatore di restituire le somme percepite in caso di inadempimento."

2.9

Sironi, Nave, Di Girolamo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo "Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo il soggetto attuatore provvede prioritariamente alla realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche in misura pari ad almeno il 60 per cento entro un termine fissato dal Commissario ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, comunque non superiore a un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

2.10

Lorefice, Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli scarichi degli impianti di dissalazione di cui al presente comma, devono situarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla linea di costa laddove sia la profondità del fondo marino non inferiore a 10 metri sia il ricambio di acqua consentano la dispersione dei reflui prodotti dal processo di dissalazione al fine di evitare impatti negativi ambientali sugli ecosistemi marini e marino- costieri».

2.11

Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il Commissario straordinario e il soggetto attuatore di cui al comma 1 si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. A tal fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione ''Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione ''Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.».

2.12

Nave, Sironi, Di Girolamo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e gli ecosistemi, il Commissario straordinario provvede ad adottare tutte le soluzioni utili al riutilizzo della salamoia a fini produttivi«.

2.13

Aurora Floridia

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Il Commissario straordinario prevede la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) in conformità con le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per assicurare la sostenibilità ambientale nella realizzazione degli impianti di dissalazione, di cui al comma 1.».

2.14

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Al fine di garantire la compatibilità ambientale, il Commissario straordinario sottopone gli interventi di cui al comma 1 alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) secondo le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale).».

2.15

Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario e il soggetto attuatore di cui al comma 1. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2.16

Irto, Basso, Fina

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni.

     Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) quanto a 50 milioni di euro, finalizzati all'acquisto di una nave dissalatore funzionale anche alle necessità di approvvigionamento idrico delle piccole isole, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.17

Sironi, Nave, Di Girolamo

Al comma 2, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli impianti per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue per usi industriali e agricoli.».

2.18

Nave, Sironi, Di Girolamo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, una quota non inferiore al dieci per cento degli stanziamenti previsti dal comma 2 è riservata alle attività di monitoraggio dello stato dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici nelle aree interessate dai dissalatori«.

2.19

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

          4-bis. Al fine di garantire un'immediata risoluzione alla fase critica per l'idrologia lacustre e ripristinare la normale situazione di sostenibilità ambientale e sociale del lago Trasimeno, il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, provvede, in via di somma urgenza, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti al ripristino dell'officiosità idraulica e di altri interventi ritenuti necessari, individuati d'intesa con la regione Umbria e i comuni interessati. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

          4-ter. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una Cabina di regia, composta dal Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, da rappresentanti della regione Umbria, dei comuni interessati, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute, e integrata, su richiesta dei componenti, da rappresentanti della comunità tecnico-scientifica, per l'individuazione e gestione di un piano di interventi volti a stabilizzare il livello del lago Trasimeno, ad approfondire lo studio dei comportamenti del materiale solido depositato sul fondo del lago medesimo, a definire modalità e tecniche di dragaggio e impatti ambientali del materiale dragato, nonché a definire progetti volti prevedere una gestione virtuosa dei sedimenti mediante la possibilità di riuso.
4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Umbria, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, nelle acque del lago Trasimeno, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lacustre. Il decreto di cui al primo periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 39 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.
4-sexies. Per la realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 4-ter è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 a favore della regione Umbria. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.20

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          4-bis. Al fine di potenziare la rete idrica lucana e di avviare improcrastinabili opere urgenti per ampliare la capacità di raccolta degli invasi presenti sul territorio della regione Basilicata, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della medesima regione Basilicata. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.21

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          4-bis. Per ristorare le famiglie e le attività economiche commerciali residenti nell'ambito dei comuni serviti dal bacino idrico della Camastra e colpite dall'emergenza idrica, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Alla definizione delle modalità di erogazione delle risorse di cui al primo periodo si provvede mediante apposito decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.22

Fregolent

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «30 giugno 2026».

2.23

Di Girolamo, Sironi, Nave

Al comma 5, sostituire le parole «31 dicembre 2025» con le seguenti: «30 giugno 2026»

2.24

Irto, Basso, Fina

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «30 giugno 2026».

2.25

Fregolent

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2, capoverso «1-bis", del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

           «c-bis) opere infrastrutturali volte a garantire la sicurezza idrica.».

2.26

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, della legge 13 dicembre 2024, n. 191, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

          «c-bis) opere infrastrutturali volte a garantire la sicurezza idrica».

2.27

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          5-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, le parole: «la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie» sono sostituite dalle seguenti: «la legittima disponibilità della superficie derivante dalla titolarità di un diritto di proprietà o di godimento o di altro diritto reale».

2.28

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          6.1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Siciliana, della regione Sardegna e dell'Italia meridionale, è autorizzata la spesa complessiva di 1.700 milioni di di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2028, 2029, 2030 e 2031 e di 100 milioni di euro per l'anno 2032, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto delle autorità di bacino distrettuali della Sicilia, della Sardegna e dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.

          6.2. Il comma 272, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

          «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 5.262 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 385 milioni di euro per l'anno 2025, 618 milioni di euro per l'anno 2026, 630 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 602 milioni di euro per l'anno 2030, 1.160 milioni di euro per l'anno 2031 e 160 milioni di euro per l'anno 2032».

2.29

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          6.1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Sardegna è autorizzata la spesa complessiva di 310 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2028 e 2029, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto dell'autorità di bacino distrettuale della Sardegna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.

          6.2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

          «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.652 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 475 milioni di euro per l'anno 2025, 818 milioni di euro per l'anno 2026, 830 milioni di euro per l'anno 2028, 1.300 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032».

2.30

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          6.1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche dell'Italia Meridionale è autorizzata la spesa complessiva di 525 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2028, 2029, 2030 e 2031, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.
6.2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

          «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.437 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 460 milioni di euro per l'anno 2025, 818 milioni di euro per l'anno 2026, 830 milioni di euro per l'anno 2028, 1.300 milioni di euro per l'anno 2029, 802 milioni di euro per l'anno 2030, 1.360 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032».

2.31

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          6.1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Siciliana, è autorizzata la spesa complessiva di 830 milioni di euro, di cui 30 milioni per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e 100 milioni di euro per l'anno 2031, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto dell'autorità di bacino distrettuale della Sicilia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.

          6.2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

          «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.132 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 455 milioni di euro per l'anno 2025, 818 milioni di euro per l'anno 2026, 730 milioni di euro per l'anno 2028, 1.200 milioni di euro per l'anno 2029, 702 milioni di euro per l'anno 2030, 1.360 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032».

2.32

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          6.1. Al fine di contrastare gli effetti dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il 30 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Toscana, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree marine ubicate all'interno della laguna di Orbetello, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.

2.33

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          6.1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane della Sicilia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sentito il Presidente della Regione Siciliana.

2.34

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          6.1. All'Allegato 1 al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

TOSCANA

Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

TOSCANA

Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (provincia di Firenze);

TOSCANA

Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

TOSCANA

Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

TOSCANA

Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia);

TOSCANA

Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto.

2.35

Lorefice, Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

          «6-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e una gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o quelli oggetto di revamping presenti nella regione Sicilia che prevedono l'utilizzo di acque nei processi industriali o di raffreddamento, devono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il ciclo delle acque interne anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque.

     Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli impianti industriali e per quelli oggetto di revamping».».

2.36

Lorefice, Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo il comma 6, inserire, infine, i seguenti:

          «6-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze provocate dalla situazione di grave deficit idrico della Regione Sicilia, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), con riferimento al settore idrico integrato, può disporre la sospensione temporanea, a decorrere dal 1 gennaio 2025 e per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo interessato dall'emergenza per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana.

          6-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce altresì agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al comma 6-bis, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.».

     Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «infrastrutture idriche,» aggiungere le seguenti «nonché della tutela tariffaria per le utenze della Regione Sicilia».

2.37

Lorefice, Nave, Sironi, Di Girolamo

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

          «6-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione delle risorse idriche e per contenere gli sprechi, ogni immobile pubblico e privato presente nella regione Sicilia e oggetto di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria deve prevedere ogni "best practice" finalizzata a ridurre lo spreco idrico».

2.38

Irto, Basso, Fina

Al comma 6-sexies, dopo le parole: «Invaso di Campolattaro» aggiungere le seguenti: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento relativo all'"Invaso di Campolattaro" sono utilizzate dal Commissario straordinario d'intesa con la regione Campania, quale soggetto attuatore dell'intervento.».

2.39

Irto, Basso, Fina

Al comma 6-septies, primo periodo, sostituire le parole da: «Al fine di procedere celermente» fino a: «delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate» con le seguenti: «Al fine di garantire il proseguimento delle attività in essere riguardanti lo studio sulla risorsa idrica in Val D'Enza, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 a favore dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.»

2.40

Irto, Basso, Fina

Al comma 6-septies, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di procedere celermente al completamento della progettazione della diga di Vetto e assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con le seguenti: Al fine di procedere celermente con l'implementazione dello studio e conseguente realizzazione delle opere ritenute necessarie per contemperare la disponibilità naturale di risorsa idrica, la domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali in Val d'Enza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa con la regione Emilia-Romagna,.

2.41

Irto, Basso, Fina

Al comma 6-septies, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di procedere celermente al completamento della progettazione della diga di Vetto e assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera con le seguenti: Al fine di procedere celermente con l'implementazione dello studio e conseguente realizzazione delle opere ritenute necessarie per contemperare la disponibilità naturale di risorsa idrica, la domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali in Val d'Enza.

     Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo è assicurato il pieno coinvolgimento degli enti territoriali interessati e del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale e del Consorzio della bonifica parmense.

2.42

Irto, Basso, Fina

Al comma 6-septies, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di procedere celermente al completamento della progettazione della diga di Vetto e assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera con le seguenti: Al fine di procedere celermente con l'implementazione dello studio e conseguente realizzazione delle opere ritenute necessarie per contemperare la disponibilità naturale di risorsa idrica, la domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali in Val d'Enza.

     Conseguentemente, al medesimo comma 6-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del soggetto attuatore per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico economico, da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle opere ritenute necessarie per mitigare la crisi idrica in Val D'Enza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.43

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 6-septies aggiungere i seguenti:

          «6-octies. Al fine di ridurre gli effetti della grave crisi idrica che ha colpito negli ultimi anni la Regione Siciliana e contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici è istituito nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (PNIISSI) un Programma Straordinario di Interventi dell'importo complessivo di 4.115 milioni di euro, ripartito nelle seguenti annualità: 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027.

          6-novies. Le risorse di cui al comma 6-octies. sono destinate al finanziamento di interventi di manutenzione ed ammodernamento della rete idrica Siciliana, al consolidamento, sfangamento e messa in sicurezza delle dighe siciliane, nonché alla messa a norma dei depuratori delle acque reflue e il recupero delle acque depurate per usi agricoli, zootecnici e industriali.

          6-decies. Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Regione Siciliana, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di intervenire nelle aree del territorio a maggiore vulnerabilità.

          6-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 6-octies. si provvede mediante riduzione di pari importi agli stanziamenti di cui al Programma 11, della Missione 14, dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e trasporti relativi alla Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.».

2.0.1

Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per il potenziamento e il monitoraggio delle infrastrutture idriche)

          1. Al fine di ridurre le perdite idriche e in coerenza con le direttive (UE) 2020/2184 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano e 2000/60/CE recante istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, i metodi più efficaci per la valutazione e la riduzione delle perdite di acqua, al fine di migliorare l'infrastruttura di distribuzione idrica e minimizzare gli sprechi.

          2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo con una dotazione annua di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, con lo scopo di supportare investimenti in infrastrutture idriche e in tecnologie avanzate di monitoraggio, con l'obiettivo di garantire un'efficiente gestione e distribuzione dell'acqua potabile.

          3. L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) provvede a monitorare il valore attuale delle perdite idriche per chilometro di rete e la percentuale di perdita complessiva fornendo indicazioni alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          4. Il sistema di monitoraggio delle perdite idriche, gestito dall'ARERA, è finalizzato a prevedere le perdite future fino al 2030 attraverso l'uso di simulazioni avanzate e tecnologie innovative, al fine di pianificare gli interventi in modo tempestivo ed efficace. A tale scopo, l'ARERA, con cadenza annuale, elabora una proiezione a cinque anni del valore delle perdite idriche a livello nazionale, basata su serie storiche degli indicatori e sugli interventi previsti nei Piani d'ambito. I dati forniti dall'ARERA sono resi pubblici.

          5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce linee guida nazionali per la riduzione delle perdite idriche e per la gestione ottimale delle reti idriche, stabilendo criteri operativi e standard tecnici per gli interventi sul territorio con l'obiettivo di garantire la riduzione media delle perdite del 12 per cento per l'indicatore delle perdite lineari e del 4,4 per cento per la percentuale complessiva rispetto al livello registrato nel 2016.

          6. L'ARERA trasmette annualmente alle Camere una relazione specifica sulla situazione delle perdite idriche in Italia, comprensiva di analisi, proposte di intervento e valutazione dell'efficacia delle misure implementate nel corso dell'anno.».

2.0.2

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2.1

(Fondo per interventi strutturali di contrasto alla siccità «Nature based»)

          1. Al fine di contrastare la siccità attraverso l'aumento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e la riduzione delle dispersioni di risorse idriche mediante l'implementazione di interventi strutturali di ingegneria naturalistica di soluzioni basate sulla natura (nature based solutions) quali, ad esempio, interventi di riforestazione, per una naturale conservazione idrica, e il ripristino dei bacini idrografici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite l'ISPRA e le Autorità di bacino interessate, si provvede ad individuare i criteri di accesso al Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 

2.0.3

Lorefice, Sironi, Di Girolamo, Nave

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura)

          1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle Regioni che si trovano in emergenza idrica.

          2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.4

Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Fondo "Blue Deal Italiano)

          1. Al fine di incentivare gli interventi strategici e innovativi previsti dal Piano Nazionale per la tutela e l'uso sostenibile delle risorse idriche, nonché per affrontare le sfide del cambiamento climatico e garantire un uso sostenibile delle risorse idriche, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato "Blue Deal Italiano", con una dotazione annuale di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2025, da destinare a progetti di adattamento climatico, sviluppo di infrastrutture idriche e promozione di tecnologie innovative.

          2. Le risorse del "Blue Deal Italiano" sono destinate, in particolare, a finanziare:

          a) interventi di manutenzione, ammodernamento e rifacimento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre le perdite e garantire una distribuzione efficiente della risorsa idrica;

          b) progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, anche attraverso la costruzione di invasi e altre infrastrutture per il contenimento e il recupero delle acque meteoriche;

          c) attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie per il risparmio e il recupero delle acque, al fine di favorire l'innovazione e l'efficienza nella gestione della risorsa idrica;

          d) interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane volti a promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane;

          e) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti;

          f) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale;

          3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al fondo, i criteri di priorità per la selezione dei progetti e le modalità di rendicontazione delle risorse utilizzate.».

2.0.5

Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione di un Fondo per la Gestione del Drenaggio Urbano delle Acque Piovane)

          1. Al fine di migliorare la gestione delle acque piovane e promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato "Fondo per la Gestione del Drenaggio Urbano delle Acque Piovane,", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, destinato a finanziare interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane.

          2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, in particolare, alla realizzazione di: a) progetti di infrastrutture verdi, quali giardini rain-garden, tetti verdi e sistemi di drenaggio naturale, per la raccolta e la gestione delle acque piovane; b) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti; c) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale.

          3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di accesso e le modalità di erogazione delle risorse del fondo, nonché le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.6

Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito d'imposta per la Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche e l'Introduzione dell'Etichettatura Ambientale dell'Impronta Idrica water footprint)

          1. Al fine di promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche e sensibilizzare i consumatori sull'impatto ambientale dei prodotti, è introdotto un sistema di etichettatura ambientale che prevede l'indicazione dell'impronta idrica "water footprint", per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale. Tale sistema è finalizzato ad identificare e a rendere noto ai consumatori il consumo di acqua legato alla produzione, distribuzione e smaltimento dei prodotti, favorendo così una scelta informata e sostenibile.

          2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli acquisti pubblici di cui all'articolo 57 del Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, includendo l'impronta idrica al fine di contribuire a monitorare e ridurre gli impatti idrici legati alle forniture, in linea con gli obiettivi nazionali di sostenibilità ambientale. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono definiti i requisiti tecnici per la misurazione e la dichiarazione dell'impronta idrica e le modalità di accesso alle risorse del fondo per le imprese interessate.

          3. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, alle imprese è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento, a partire dall'anno 2026, per le spese sostenute finalizzate a:

          a) realizzare studi sull'impronta idrica dei propri prodotti, anche mediante l'adozione di strumenti di misurazione standardizzati e riconosciuti a livello internazionale;

          b) sviluppare e implementare il sistema di etichettatura ambientale, compresa la creazione di piattaforme digitali per la raccolta e la verifica dei dati relativi all'impronta idrica dei prodotti;

          c) sensibilizzare e informare i consumatori sui temi della sostenibilità idrica e dell'impatto ambientale delle produzioni.

          4. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 3, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, nonché le spese ammissibili, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dall'avvio del sistema di etichettatura di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua altresì, come requisiti necessari per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 3, il rispetto degli standard ISO 14046 in materia di impronta idrica (water footprint) e ISO 46001 in materia di efficienza idrica (water efficiency).

          5. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.7

Nave, Sironi, Di Girolamo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza e resilienza delle risorse idriche)

          1. Al fine di garantire la sicurezza e la resilienza della filiera acquedottistica, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) promuove un'azione coordinata tra i diversi livelli di pianificazione, volta alla definizione di output che riflettano l'effettiva disponibilità delle fonti di approvvigionamento per ciascun utilizzo cui sono destinate, con l'obiettivo di evidenziare i contesti maggiormente vulnerabili e di intervenire tempestivamente per assicurare la sicurezza dell'intero sistema acquedottistico.

          2. In particolare, l'Autorità di regolazione prevede l'introduzione di un macro-indicatore, denominato M0 - Resilienza idrica, finalizzato a misurare la capacità di resilienza del sistema di approvvigionamento idrico. Questo indicatore, aggiornato con cadenza semestrale, dovrà rappresentare uno strumento di monitoraggio continuo per identificare criticità strutturali e operativi, in modo da intervenire per migliorare la gestione e l'affidabilità delle risorse idriche.

          3. Nello sviluppo delle attività di gestione e potenziamento degli impianti acquedottistici, si dovrà considerare la configurazione della filiera di approvvigionamento, il livello di infrastrutturazione dei singoli ambiti territoriali, e la situazione di governance regionale, con particolare attenzione alle aree che beneficiano della disponibilità idrica proveniente dai dissalatori.».

2.0.8

Lorefice, Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

          (Modifica alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

          1. Alla legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione)

          1. al fine di contrastare il fenomeno della scarsità idrica tutelando gli ecosistemi e di garantire una maggiore organicità nella costruzione e gestione degli invasi e degli impianti di desalinizzazione, è istituito il Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione, di seguito "il Piano". Il Piano è definito dall'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici e disciplina:

          a) il censimento degli impianti di desalinizzazione di rilievo nazionale e regionale, completo di tutte le informazioni in merito alle condizioni strutturali degli impianti di desalinizzazione esistenti, in termini di sicurezza, stato di vetustà delle strutture;

          b) le migliori pratiche per la costruzione e la gestione degli impianti, aggiornate con cadenza quinquennale»;

          b) all'articolo 12, comma 3:

          1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque solo in seguito agli interventi sulla rete idrica che dimostrino una riduzione delle perdite per almeno il 40 per cento»;

          2) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

          «a-bis) tutti gli impianti di desalinizzazione devono avere, già in sede progettuale, caratteristiche tecniche tali da conseguire la neutralità energetica»;

          a-ter) gli impianti di desalinizzazione in esercizio che vanno adeguati, entro il 2040, mediante processi di ristrutturazione e modernizzazione al fine di ottimizzare la produzione e l'efficienza energetica;

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro per l'ano 2025, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.9

Naturale, Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni sui costi del servizio idrico e incentivi per il risparmio idrico nei settori produttivi attraverso l'istituzione di certificati blue)

          1. In attuazione dell'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE, i costi del servizio idrico sono commisurati alla reale misura dei prelievi idrici, nel rispetto dei principi europei del «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE, assicurando una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica.

          2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta norme in materia di promozione del risparmio idrico mediante l'adozione di un sistema denominato "Certificati Blu" per incentivare il risparmio idrico e il riuso dell'acqua in tutti gli ambiti produttivi. Il sistema è finalizzato a riconoscere e incentivare gli interventi di efficientamento idrico che portino a una riduzione dell'uso dell'acqua, tramite l'emissione di certificati in funzione della quantità di acqua risparmiata. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì stabiliti i parametri finalizzati al calcolo del risparmio idrico conseguito.

          3. Per il triennio 2026-2028, l'assegnazione dei Certificati Blu è effettuata a titolo premiale e senza obiettivi vincolanti, con lo scopo di incentivare l'adozione di pratiche di risparmio idrico da parte degli operatori. Per il finanziamento dei certificati assegnati a titolo premiale nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Gli incentivi sono assegnati sulla base della riduzione documentata dei consumi di acqua, calcolati rispetto ai valori medi di settore, con l'obiettivo di premiare le aziende che riducono significativamente l'utilizzo della risorsa idrica.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.10

Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a sostegno dei servizi antincendio e di soccorso tecnico nei comuni delle isole minori della Regione Siciliana)

          1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, dell'articolo 12, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata ai comuni delle isole minori della Regione siciliana, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate agli enti delle predette isole minori è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.11

Naturale, Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti per il rilancio delle imprese olivicole - Istituzione della Zona agricola speciale - ZAS)

          1. Al fine di contribuire al risanamento del tessuto economico delle aree interessate, nonché di rilanciare la produttività agricola e la competitività territoriale, è istituita la Zona agricola speciale (ZAS) nelle aree colpite da Xylella fastidiosa, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

          2. Le imprese olivicole situate nella Zona agricola speciale (ZAS) di cui al comma 1 godono di uno o più dei seguenti benefici:

          a) l'accesso, in deroga alla legislazione vigente, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 5;

          b) la concessione di un contributo a fondo perduto commisurato al valore di produzione registrato nell'anno precedente;

          c) la concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali da destinare a progetti di ammodernamento tecnologico;

          d) la concessione di un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2025 sui mutui bancari contratti entro la data del 31 dicembre 2024;

          e) la sospensione, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

          3. I benefici di cui al comma 2 sono determinati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

          4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.».

2.0.12

Naturale, Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti per il settore olivicolo- Rifinanziamento del fondo per la rigenerazione olivicola)

          1. Il Fondo di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025e 2026.

          2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e

          le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella fastidiosa.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 2-quater

2-quater.0.1

Fregolent

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 2-quinquies.

(Fondo per il contrasto alle emergenze idriche)

          1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per il contrasto alla crisi idrica, con una dotazione iniziale pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Alle risorse del fondo di cui al periodo precedente possono accedere le regioni che provvedono alla riorganizzazione territoriale del servizio idrico, delimitandolo a un Ambito Territoriale Unico comprendente l'intera Regione, alla concessione della gestione del servizio idrico integrato ad un unico soggetto industriale, nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo  31 marzo 2023, n. 36, nonché all'adozione di una tariffa regionale unica, al fine di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti idrici

          2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ferma l'assegnazione prioritaria delle risorse sulla base delle condizioni delle infrastrutture e dell'approvvigionamento idrici di ciascuna regione.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutate in 600 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

Art. 3

3.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

          «1.1.  I poteri del Commissario straordinario di cui al comma 1 sono revocati per l'esecuzione dei progetti del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, il cui completamento dei lavori e delle opere relativi agli interventi sia previsto successivamente alla data del 6 gennaio 2026. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Commissario straordinario verifica il grado di attuazione degli interventi e del relativo cronoprogramma procedurale, anche ai fini della verifica della cessazione dei poteri commissariali per effetto della presente disposizione.

          1.1.1 Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 13 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91 al Commissario straordinario, di cui al comma 1, sono altresì revocati i poteri commissariale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data di cui al comma 1.1.».

3.2

Cataldi, Nave, Sironi, Di Girolamo

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse all'imminente svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2025 a valere sulle facoltà assunzionali a legislazione vigente nonché, per i posti residui, mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità

          1-ter. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente ai ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

          1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.3

Maiorino, Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis.Per l'implementazione della raccolta differenziata e della raccolta porta a porta funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.4

Verducci

Al comma 1-bis, lettera b), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: « dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232» con le seguenti: « delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.5

Aurora Floridia

Dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:

          «1-ter. I poteri del Commissario straordinario, di cui al comma 1, sono revocati per l'esecuzione dei progetti del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, il cui completamento dei lavori e delle opere relativi agli interventi sia previsto successivamente alla data del 6 gennaio 2026. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Commissario straordinario verifica lo stato di attuazione degli interventi e del relativo cronoprogramma procedurale, anche ai fini della verifica della cessazione dei poteri commissariali per effetto della presente disposizione.

          1-quater. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 13 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91 al Commissario straordinario, di cui al comma 1, sono altresì revocati i poteri commissariale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data di cui al comma 1-ter.».

3.6

Irto, Basso, Fina

Al comma 2, sostituire le parole: le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico con seguenti: le misure di supporto operativo, ivi comprese quelle di pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico,.

3.7

Nave, Sironi, Di Girolamo

Al comma 2, sostituire le parole: "le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico" con le seguenti: «le misure di supporto operativo, ivi comprese quelle di pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico,".

3.8

Irto, Basso, Fina

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

          2-bis. Al fine di consentire la conclusione dell'istruttoria riguardante la relazione della regione Campania di cui all'articolo 9-ter, comma 12, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, contenente un dettagliato e documentato report sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, approvato dalla regione Campania, e della conseguente necessità di completare la richiamata attività istruttoria, il termine di cui all'articolo 9-ter, comma 12, terzo periodo, del medesimo decreto è prorogato al 30 giugno 2025. Fino a tale termine la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura la gestione stralcio della gestione commissariale, ai sensi della medesima legge n. 887 del 1984, garantendo lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo. Il responsabile della struttura di supporto opera nella qualità di responsabile (Commissario) per la gestione stralcio. Per le attività di cui al periodo precedente, la struttura di supporto può avvalersi anche dell'Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, funzionalmente ed organizzativamente disciplinata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 e 1° dicembre 2017. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 76 del 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.9

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

          3-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'isola di Ischia, la spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.
3-ter. Per gli interventi previsti dall'articolo 5-ter, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, si provvede, quanto a 133 milioni di euro per l'anno 2025 e a 133 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3.10

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

          3-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'isola di Ischia, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
3-ter. Per gli interventi previsti dall'articolo 5-ter, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

          3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter, per l'anno 2027 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro il limite di 200 milioni di euro.

3.11

Nave, Sironi, Di Girolamo

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

          «3-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge di bilancio per l'anno 2025, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'Isola di Ischia, la spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2025 e 2026, di euro 100 milioni per ciascuna annualità.

         3-ter. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo capoverso, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

       3-quater. Per le finalità di cui ai precedenti commi 3-bis e 3-ter, per l'annualità 2027, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 entro il limite di euro 200.000.000,00.».

3.12

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

          3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano a tutti gli immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, integrato dal piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico previsto dall'articolo 5-quater del citato decreto-legge n. 186 del 2022.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, relativi agli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi catastrofici del 2017 e del 2022, da delocalizzare obbligatoriamente, pari a 50 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.13

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano a tutti gli immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 integrato dal Piano degli interventi urgenti previsto dall'art. 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 e dall'aggiornamento del PAI previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Agli oneri aggiuntivi relativi agli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi catastrofici del 2017 e del 2022, da delocalizzare obbligatoriamente, si provvede mediante lo stanziamento di euro 50.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

3.14

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano a tutti gli immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, integrato dal piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico previsto dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Agli oneri aggiuntivi relativi agli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi catastrofici del 2017 e del 2022, da delocalizzare obbligatoriamente, si provvede mediante lo stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3.15

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          3-bis. Al fine di supportare il sistema di protezione civile della regione Sardegna, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287 è aggiunto il seguente:

          «287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi per la regione Sardegna, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sardegna e l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna, sono autorizzati, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, all'interno dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO), a derogare ai limiti alla capacità assunzionale previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai limiti alla spesa per il personale previsti dall'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché ai limiti alle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle risorse del bilancio della regione Sardegna e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.».

3.16

Nave, Sironi, Di Girolamo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. Alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 694, primo periodo, le parole: "20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 40 milioni dal 2027 al 2029" e, al secondo periodo, le parole: "di maggiore vulnerabilità sismica" sono sostituite dalle seguenti: "sismicamente vulnerabile";

          b) al comma 695, ultimo periodo, la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "100";

          c) al comma 700, le parole: "al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi, e sono" sono sostituite dalla seguente: "e";

          d) al comma 701, alinea, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessanta";

          e) al comma 702, le parole: "pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 40 milioni dal 2027 al 2029" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per la quota parte di risorse eventualmente non disponibile nello stato di previsione di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ogni caso nel limite di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.17

Nave, Sironi, Di Girolamo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento sismico del 20 maggio 2024 che ha colpito i Campi Flegrei, costituendo causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata danneggiata con inagibilità parziale o sgomberata per inagibilità hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.».

3.18

Nave, Sironi, Di Girolamo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, ai datori di lavoro di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, nella misura del 100 per cento fino al 30 giugno 2025, nei limiti di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.19

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al comma 2, lettera a), numero 2), dell'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 dopo le parole: «finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto» sono inserite le seguenti: «, compresa quella portuale,».

3.20

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

          «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.21

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 9-septies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          «1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 150 milioni di euro per il 2025 e 150 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3.22

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 9-septies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          "1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui al- l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 150 milioni di euro per il 2025 e 150 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

3.23

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

          "2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

          2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

          2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

3.24

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 9-septies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          "1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, che, a valle dell'analisi dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, dovessero risultare a media e alta vulnerabilità sismica, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 100 milioni di euro per il 2025 e 100 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

3.25

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole "e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026",

          b) al comma 4, lettera c) le parole: «il nesso di causalità» sono sostituite dalle con le seguenti: «la compatibilità»;

          c) Al comma 9, lettera b) le parole: "quanto a 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti:" quanto a 40.000.000"».

3.26

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 9-novies, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111,è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo di cui al presente comma spetta anche ai nuclei familiari individuati ai sensi del primo e del secondo periodo che abbiano già effettuato, ricevendo relativa revoca dell'ordinanza di sgombero, o stiano effettuando, con spese a proprio carico, interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2."

3.27

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente

          «3-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza dovuta all'erosione della costa jonica nel tratto lucano compreso tra Metaponto e Scanzano Jonico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della regione Basilicata. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.1

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

          1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

          2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 20 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni per l'anno 2026 destinati ad opere e di 1 milione di euro per il 2025 destinato all'analisi di vulnerabilità e al rafforzamento del monitoraggio conservativo. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della Cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 38), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per il 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 4

4.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. La proroga di cui al precedente comma 1, lettera a) non costituisce causa ostativa al percorso di formale autorizzazione a costituire, anche in via anticipata rispetto alla scadenza, l'impresa portuale.».

4.2

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono sostituiti dai seguenti:

          "3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre quarantacinque giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

          3-octies. A decorrere dall'anno 2024, le risorse, pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al Fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
        3-novies. Il Fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono determinati, altresì, i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo."».

4.3

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

          «3-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

          b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

          "d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.";

          c) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

          d) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

          e) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

          3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4

Irto, Basso, Fina

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

4.5

Sironi, Nave, Di Girolamo

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

4.6

Fregolent

Sopprimere il comma 6.

4.7

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

          «7-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nell'ultimo semestre intercorrente tra il 1° giugno 2024 e il 31 dicembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

          a) alle imposte dirette;

          b) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

          c) all'imposta sul valore aggiunto.

          7-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 7-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

4.8

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

          «7-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007.
         7-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità di cui al comma 7-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
7-quater. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.9

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

          «7-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per favorire i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, all'articolo 1, comma 419, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni".

          7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.10

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

          «7-bis. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per il biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2023-2025"».

4.11

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

         «7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "pari a trentaquattro settimane fino al 30 giugno 2025".
     7-ter. Le integrazioni al reddito di cui al comma 7-bis, relative al periodo dal mese di febbraio 2025 al mese di giugno 2025, sono concesse nel limite di spesa di 184 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 184 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.12

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

          «7-bis. L'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.».

4.13

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

          «7-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto a erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

          7-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 7-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
        7-quater. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.1

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Decontribuzione zone alluvionate)

          1. Al fine di ottenere l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le modalità operative per l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024 n. 101, sono differite all'annualità 2025 per le cooperative agricole di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ubicate nelle zone di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
2. Il pagamento dei premi e dei contributi dovuti per il proprio personale dipendente, ivi compreso quello impiegatizio, e non ancora effettuati alla data del 30 novembre 2024, dalle cooperative di cui al comma precedente, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, sono sospesi sino al 16 dicembre 2025. Tale sospensione non comporta l'applicazione di sanzioni civili o amministrative.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2024, n. 101.».

4.0.2

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esonero contributivo giovani agricoltori)

          1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

4.0.3

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di previdenza integrativa)

          1. L'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si interpreta nel senso che, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, continuano a non essere soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma i soggetti iscritti presso la Gestione separata dell'INPS lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.».

4.0.4

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rifinanziamento del Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

          1. Il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato in misura pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.5

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disciplina dell'attività di Consulente chimico di porto)

          1. Al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo l'articolo 116 è aggiunto il seguente:

«Art. 116-bis.

(Consulente Chimico di porto)

          1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
2. L'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

          a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;

          b) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A settore industriale;

          c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici ed al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.

          3. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto.

          4. Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista Chimico, iscritto all'Albo dei chimici e dei fisici.

          5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce con uno o più decreti le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto di cui al comma 1, ivi incluse quelle già previste dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera c), le caratteristiche dei registri di cui al comma 3 e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.

          6. I professionisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultino già iscritti in qualità di "consulente chimico di porto" nei registri di cui all'articolo 68 del presente regio decreto, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 3. Con le modalità di cui al comma 5 sono indicate le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 3 e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione.
7. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5 e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al comma 3.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al comma 5 può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento.».
 

Art. 5

5.1

Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole: «all'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acqu», aggiungere le seguenti:  «, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ».

5.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «L'autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque"» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,».

5.3

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 95, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque si attiene ai seguenti principi generali:

          a) rafforzare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema lagunare nonché la valorizzazione del paesaggio lagunare, degli abitanti e delle attività economiche tradizionali attualmente presenti;

          b) promuovere, ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno sviluppo sostenibile che tenga conto della specificità dei luoghi e delle interazioni tra attività umane e ambiente naturale, prevedendo anche idonee misure di salvaguardia socio-culturale;

          c) adottare misure volte alla salvaguardia fisica e ambientale della Laguna di Venezia e delle città lagunari, prevedendo idonee misure per contrastare e prevenire l'inquinamento;

          d) adottare misure volte alla riqualificazione ambientale del sito di Porto Marghera, attraverso il completamento delle attività di bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate e la qualificazione del medesimo quale zona ad economia speciale, nel rispetto del principio di precauzione al fine di garantire la compatibilità con l'ecosistema lagunare e con la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori;

          e) promuovere elevati livelli di tutela delle città storiche della Laguna di Venezia a salvaguardia dell'integrità storico-culturale e delle popolazioni ivi residenti, attraverso l'adozione di una disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato che preveda i divieti di demolizione e ricostruzione, nonché di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, il divieto di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi e il divieto di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi.».

5.4

Aurora Floridia

Al comma 2, dopo le parole: «previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020» aggiungere le seguenti:  «a personalità di elevata e consolidata competenza professionale, con una comprovata esperienza in ambito professionale, culturale e scientifico, acquisita attraverso percorsi formativi universitari, postuniversitari e con contributi scientifici pubblicati, tenendo conto anche dei principi di indipendenza, pari opportunità di genere e dei requisiti di esperienza e competenza in materia ambientale.».

5.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo le parole: «previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020» aggiungere le seguenti: «a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche,».

5.6

Irto, Basso, Fina

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «opera» con le seguenti: «può operare, in caso di motivata necessità,».

     Conseguentemente:

          al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,» aggiungere le seguenti: «fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,»;

          dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

          «4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, primo periodo, allo scopo di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché al fine di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il presidente della regione Liguria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). A tale fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.

          4-ter. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il presidente dell'ANAC e il presidente della regione Liguria. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          4-quater. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

5.7

Sironi, Di Girolamo, Nave

Al comma 4, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire la parola: «opera» con le seguenti: «può operare, in caso di motivata necessità,»;

          b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» inserire le seguenti: «fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

5.8

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          «4-bis. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e il Presidente della Regione Liguria. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5.9

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          «4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, primo periodo, allo scopo di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il Presidente della regione Liguria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. A tal fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione ''Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione ''Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.».

5.10

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Lotto 1B Nuova linea Vigna Clara-Tor di Quinto (Chiusura anello ferroviario di Roma) per un importo pari a 175 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 95 milioni di euro per l'anno 2028.».

5.11

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Nodo di Novara 1a fase per un importo pari a 77 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.12

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma e secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento, al finanziamento dei seguenti contratti:

          a) lotto 1B Nuova linea Vigna Clara-Tor di Quinto (Chiusura anello ferroviario di Roma);

          b) raddoppio della linea Roma-Viterbo - tratto Cesano-Vigna di Valle;

          c) raddoppio Lunghezza-Guidonia 2° fase (Bagni di Tivoli-Guidonia).».

5.13

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del completamento dell'elettrificazione jonica tratta Catanzaro Lido-Reggio Calabria per un importo pari a 40 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.14

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Raddoppio Lunghezza-Guidonia 2a fase (Bagni di Tivoli - Guidonia) per un importo pari a 76 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.15

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce (By-pass di Pisa) per un importo pari a 299 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.16

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Raddoppio Maerne-Castelfranco Veneto 1a fase per un importo pari a 250 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.17

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Nuovo collegamento PM228 - Castelplanio Lotto 3 (Serra San Quirico - Castelplanio) per un importo pari a 326 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.18

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento della Roma-Pescara, Raddoppio tratte Sulmona-Pratola Peligna e Tagliacozzo Avezzano e Raddoppio tratte Interporto d'Abruzzo- Chieti-Pescara per un importo pari a 845 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.19

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del raddoppio della linea Roma-Viterbo - tratto Cesano-Vigna di Valle per un importo pari a 234 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.20

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

          «5-bis. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2025 a favore di Rete Ferroviaria Italiana Spa, da destinare alla progettazione dell'Alta capacità ferroviaria nella tratta Genova-Roma della dorsale tirrenica.
         5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.21

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

          «5-bis. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della provincia di Grosseto, da destinare alla progettazione di nuove linee di trasporto rapido di massa per i collegamenti verso le località balneari e turistiche.
        5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.22

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

          «5-bis. Al fine di rilanciare la competitività dei porti italiani e la sostenibilità degli impianti portuali, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e 69,5 milioni di euro per l'anno 2026, destinata alle opere di accesso agli impianti portuali di cui all'articolo 1, comma 153 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2025, destinata alla competitività dei porti e all'efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 74,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 69,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.23

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

         «5-bis. Al fine di sostenere interventi di esecuzione di opere per la riqualificazione, il rinnovo e il potenziamento degli impianti sciistici a fune adibiti al trasporto di persone ubicati nella regione Toscana, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo sperimentale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.

          5-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al comma 5-bis.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.24

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. All'Allegato I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, l'articolo 4-bis è sostituito con il seguente:

"Art. 4-bis.

(Progettazione di servizi e forniture)

          1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.
2. La progettazione di servizi e forniture nei casi riguardanti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione descritte dalle destinazioni funzionali T.01, T.02 e T.03 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, essendo ad elevato contenuto tecnologico, elevata complessità e innovazione, richiedente competenze specifiche e altamente specializzate, È articolata in un unico livello ed è di norma predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. Nei casi in cui all'interno della stazione appaltante non vi siano dipendenti con competenze del settore, la progettazione è affidata a tecnici abilitati, esterni all'ente, aventi competenze specifiche nel settore. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da: una relazione generale illustrativa, una relazione tecnica, schemi logico funzionali, un capitolato tecnico prestazionale, un elenco prezzi unitari, da un computo metrico estimativo e da uno schema di contratto, secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice."».

5.25

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026"».

5.26

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

          «5-bis. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Trieste," è inserita la seguente: "Grottaglie,".

          5-ter. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Grottaglie, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, assegnati ai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Grottaglie, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.27

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

          «5-bis. Allo scopo di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 27 milioni di euro per l'anno 2026, destinata al Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

          5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 27 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.28

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          «5-bis. Per gli interventi di messa in sicurezza e ammodernamento della SS 407 Basentana, nonché per le opere complementari che interessano il tratto compreso tra Pisticci e Bernalda, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a favore di ANAS spa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.29

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

          «5-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2025, destinata al rinnovo del materiale rotabile e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

           5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.30

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

          «5-ter. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, le parole: "applicando, in aumento o in diminuzione" sono sostituite dalle seguenti: "applicando in aumento, ovvero in diminuzione per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025,";

          b) al secondo periodo, dopo le parole: "I maggiori" sono aggiunte le seguenti: "o minori"».

5.31

Di Girolamo, Nave, Sironi

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. All'articolo 26, comma 6 bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, le parole "applicando, in aumento o in diminuzione" sono sostituite dalle seguenti: "applicando in aumento, ovvero in diminuzione per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025,";

          b) al secondo periodo, dopo le parole "I maggiori" sono aggiunte le seguenti: "o minori"».

5.32

Fregolent

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

          «5-ter. Al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, è soppresso l'articolo 41, comma 1, lettera f), e, conseguentemente, l'articolo 91, comma 1, lettera d).».

5.33

Di Girolamo, Sironi, Nave

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis.Al fine di uniformare il meccanismo revisionale dei prezzi per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

          a) al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 60, comma 2, le parole "al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "al 2 per cento dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione";

          b) al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 23, comma 1, la lettera b) è soppressa;

          b) all'articolo 86, Allegato II.2-bis: 1) all'articolo 3, comma 2, le parole "rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la soglia del 2 per cento"; 2) all'articolo 3, comma 3, le parole "del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire" sono sostituite dalla seguenti: "del 2 per cento dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione"; 3) all'articolo 12, comma 1, le parole «e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti «e il corrispondente valore alla data di sottoscrizione del contratto ovvero al centottantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, se il contratto è sottoscritto dopo tale termine»;

          4) all'articolo 13, comma 1, lettera d) e lettera e), le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2 per cento"».

5.34

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

          «5-ter. Al fine di consentire l'esecuzione delle opere complementari alla realizzazione dell'opera Terzo Valico dei Giovi, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario «Potenziamento Genova - Campasso» ricompreso nel progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova.

          5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.35

Aurora Floridia

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

          «5-ter. Al fine di garantire il diritto alla mobilità elettrica e territoriale è assegnato un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026 in favore della regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, da destinare alla realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica.

          5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.36

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

          «5-ter. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle imprese tenuto dall'ANAC e garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, è differita al 31 dicembre 2025.».

5.37

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

          «5-ter. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria, nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po, e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo, all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.38

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

          «5-ter. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026 in favore del comune di Bergamo, da destinare al completamento dell'intervento di realizzazione della nuova linea tranviaria Bergamo-Villa d'Almè.

          5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.39

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

          «5-ter. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice (TP) e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il presidente della Regione Siciliana, istituisce entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico di monitoraggio, la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento.».

5.40

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

          «5-ter. Al fine di potenziare il fondo per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica destinati alla copertura delle aree montane del Paese, comprese le infrastrutture per la telefonia 5G, il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

          5-quater. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è consentita la realizzazione dei tralicci in aree montane, con priorità per i crinali e le aree sommitali che garantiscono un'ampia visibilità di irradiazione del segnale, allo scopo di assicurare la copertura di aree geografiche attualmente prive di servizio di telefonia mobile.

          5-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.41

Fregolent

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

          «5-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

          "1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

          1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

          1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

          1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

          1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

          1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter.".

          2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 è posticipato è posticipato al 31 dicembre 2025.».

5.42

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

          «5-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

          "1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

          1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

          1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui i territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

          1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
1-bis.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5.".

          5-quater. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 24 mesi.».

5.0.1

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture)

          1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 60, comma 2:

          1) alla lettera a), dopo le parole: "del costo dell'opera" sono aggiunte le seguenti: ", della fornitura o del servizio";

          2) la lettera b) è soppressa;

          b) all'Allegato II.2-bis:

          1) all'articolo 3, comma 2, le parole: "rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la soglia del 3 per cento";

          2) all'articolo 3, comma 3, le parole: "per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e le forniture" sono soppresse;

          3) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento";

          4) all'articolo 13, comma 1, lettera e), le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento"».

Art. 6

6.1

Mazzella, Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, lettera b, sostituire le parole: «prevenzione e» con le seguenti: «prevenzione primaria delle malattie rare, prevenzione e».

Art. 6-ter

6-ter.1

Irto, Basso, Fina

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «, garantendo la continuità dei programmi già finanziati nel 2024».

Art. 7

7.1

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e con il coinvolgimento di tutte le parti interessate per garantire efficacia e rappresentatività delle elezioni stesse».

7.0.1

Patuanelli, Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori misure in materia di riforma ACCRUAL)

          1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché gli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103."».

Art. 8

8.1

Irto, Basso, Fina

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "entro il 1° giugno 2025"».

8.2

Aurora Floridia

Al comma 1, capoverso comma 2-bis., dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti:  «, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

8.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso 2-bis., dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.4

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.5

Aurora Floridia

Al comma 1, dopo il capoverso comma 2-ter aggiungere il seguente:

          «2-quater. Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori del mercato al nuovo sistema di garanzie di cui al comma 2-bis il GSE e il GME forniscono opportuna assistenza e formazione, anche tramite la realizzazione di linee guida operative per l'accesso al sistema di garanzie, attraverso modelli standardizzati sui requisiti documentali e contrattuali per l'accesso alla piattaforma di cui al comma 2.».

8.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

          «2-quater. Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori del mercato al nuovo sistema di garanzie di cui al comma 2-bis il GSE e il GSM forniscono opportuna assistenza e formazione, anche tramite la realizzazione di linee guida operative per l'accesso al sistema di garanzie, attraverso modelli standardizzati sui requisiti documentali e contrattuali per l'accesso alla piattaforma di cui al comma 2.».

8.7

Fregolent

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

          «2-quater. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al Decreto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto AL GSE. Tale disposizione si applica per l'intera durata di apertura del bando».

8.8

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e), del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto al GSE. Tale disposizione si applica per l'intera durata di apertura del bando.».

8.9

Fregolent

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

          «2-quater. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al Decreto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 436 del 21 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto al GSE. Tale disposizione si applica per l'intera durata di apertura del bando.»

8.10

Fregolent

Dopo il comma 2-ter inserire il seguente:

          «2-quater. All'articolo 11,  comma 2-sexies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: ", fatta salva la possibilità di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide entro il 30 giugno 2026." sono soppresse;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il solo comparto delle biomasse solide i termini di cui sopra sono prorogati di sei mesi."»

8.11

Fregolent

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

          «2-quater. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.».

8.12

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 1,aggiungere i seguenti:

          «1-bis. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, in particolare per quanto attiene alla povertà energetica ed ai clienti vulnerabili del mercato elettrico, e per lo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione del quadro normativo europeo sui PPA, che prevede l'individuazione di un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore ovvero di acquirente di ultima istanza, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, svolge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA).
1-ter. Sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:

          a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

          b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

          c) che sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

          e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

          f) hanno un'età superiore ai 75 anni.

          1-quater. I soggetti di cui al comma 1-ter, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico SpA e, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

          1-quinquies. L'Autorità per energia, reti e ambiente, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 1-ter, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al comma 1-quater, del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico SpA.

          1-sexies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità» fino alla fine del comma, sono soppresse.
1-septies. Ai fini del comma 1-bis, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA - Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'ARERA, stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.
1-octies. Ai fini di cui ai commi da 1-bis a 1-decies, la società Acquirente Unico Spa è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.
1-novies. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA - Power Purchase Agreement).
1-decies. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.
1-undecies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1-bis a 1-decies, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine, il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati a partire dal 2025, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da effettuarsi rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni a partire dal 2026, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

8.13

Irto, Basso, Fina

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.».

8.0.1

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione del rendiconto 2024)

          1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, al primo periodo, le parole: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022, 2023 e 2024»;

          2. All'articolo 1, comma 822-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «del rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2023 e 2024»;

          b) le parole: «disavanzo della gestione 2023» sono sostituite dalle seguenti: «disavanzo della gestione 2023 e 2024»;

          c) dopo le parole: «servizio sanitario regionale» sono aggiunte le seguenti: «per contributi alle piccole e medie imprese finalizzati a far fronte all'incremento dei prezzi».
 

Art. 9

9.1

Nave, Di Girolamo, Sironi

Al comma 1, capoverso comma 4-bis., sostituire le parole: «per l'anno scolastico 2025/ 2026» con le seguenti: «per l'anno scolastico 2026/2027».

9.2

Di Girolamo, Nave, Sironi

Al comma 1, capoverso comma 4-bis., dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito» aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

9.3

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, capoverso comma 4-bis, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

     Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, i seguenti:

          «1-bis. A sostegno dell'istruzione tecnica e professionale, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.4

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e con il Ministro della famiglia, avvia una ricognizione sullo stato di realizzazione della misura del M4C1-1.1 relativamente al "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", al fine di realizzare entro il 2030, anche rivedendo i criteri allocativi delle risorse, la piena copertura al fabbisogno di asili nido per una percentuale che non sia inferiore al 45 per cento in ciascuna regione e nell'intero territorio nazionale.».

9.5

Nave, Di Girolamo, Sironi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione (MIM) e con il Ministro della famiglia, avvia una ricognizione sullo stato di realizzazione della misura del M4C1-1.1 relativamente al "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", anche rivedendo i criteri allocativi delle risorse, al fine di dare piena realizzazione al predetto Piano, accelerare lo stato di avanzamento dei progetti e dare piena copertura al fabbisogno di asili nido in quei territori in cui il servizio è assente o molto limitato, riducendo il divario tra le Regioni e all'interno delle Regioni stesse, per una percentuale che non sia inferiore al 33 per cento in ciascuna regione.».

9.0.1

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

          1. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono individuate le attività finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.».

9.0.2

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci - banda ultra-larga e 5G» - M1C2 PNRR)

          1. In deroga all'articolo 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di regolamentazione della circolazione stradale e all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino uno scavo di lunghezza massima di 40 metri:

          a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale ovvero totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, allegando i relativi schemi di cantierizzazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002. Tali provvedimenti dovranno essere rilasciati dagli enti preposti entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione;

          b) nei casi in cui esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non preveda una chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete si limita a comunicare, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

          2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ente gestore o titolare della strada può concordare con l'operatore accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.».

9.0.3

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci - banda ultra-larga e 5G» - M1C2 PNRR)

          1. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo periodo, dopo le parole: «ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle» è aggiunta la seguente: «sole»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».

9.0.4

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci - banda ultra-larga e 5G» - M1C2 PNRR)

          1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formatisi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.».

9.0.5

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione delle misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b del PNRR)

          1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: "all'articolo 22, comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e comma 1-ter"».

9.0.6

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 1.4 M3C1 - PNRR - Sviluppo del Sistema Europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS)

          1. Al fine di ottimizzare e rendere più sicuro l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per lo sviluppo del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERMTS), di cui alla Missione 3 - Componente 1, investimento 1.4 del PNRR, è autorizzata la spesa di 504 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 204 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e a 204 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.7

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni per varianti e utilizzo delle economie negli interventi PNRR)

          1. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, e per gli interventi rientranti in investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e di cui siano soggetti attuatori gli enti locali, le varianti progettuali e l'utilizzo delle economie di gara di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono comunicate dai soggetti attuatori alle amministrazioni titolari e non sono soggette ad autorizzazione da parte di queste ultime.

9.0.8

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci - banda ultra-larga e 5G» - M1C2 PNRR)

          1. All'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, alla lettera A.8, dopo le parole: «di altezza non superiori a centimetri 50» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e gli armadi stradali delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità».

          2. Fino al 31 dicembre 2026, per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati con armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra-larga, delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni di larghezza pari a 2 metri purché le installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già esistenti.».

9.0.9

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci - banda ultra-larga e 5G» - Missione 1, Componente 2 del PNRR)

          1. In deroga all'articolo 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di regolamentazione della circolazione stradale e all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino uno scavo di lunghezza massima di 40 metri:

          a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale ovvero totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, allegando i relativi schemi di cantierizzazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002. Tali provvedimenti dovranno essere rilasciati dagli enti preposti entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione;

          b) nei casi in cui esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non preveda una chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete si limita a comunicare, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

          2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ente gestore o titolare della strada, può concordare con l'operatore accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.

          3. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formatisi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

               4. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo periodo, dopo le parole: «ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle» è inserita la seguente: «sole»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».

          5. All'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, alla lettera A.8, dopo le parole: «di altezza non superiori a centimetri 50» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e gli armadi stradali delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità».
6. Fino al 31 dicembre 2026, per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati con armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra-larga, delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni di larghezza pari a 2 metri, purché le installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già esistenti.».

9.0.10

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti in materia di conferenza di servizi)

          1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026"».

9.0.11

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 1.2.b9 M3C1-I - PNRR - nodo di Genova e terzo valico dei Giovi)

          1. Al fine di consentire l'esecuzione delle opere complementari alla realizzazione dell'opera Terzo Valico dei Giovi, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del «Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana» delle aree del comune di Genova interessate dal progetto ferroviario «Potenziamento Genova-Campasso», ricompreso nel Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.12

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 1.4 M3C1 - PNRR - Sviluppo del Sistema Europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS)

          1. Al fine di ottimizzare e rendere più sicuro l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per lo sviluppo del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERMTS) di cui alla Missione 3 - Componente 1, investimento 1.4 del PNRR, è autorizzata la spesa di 504 milioni di euro, di cui 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 252 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 252 milioni di euro per l'anno 2025 e a 252 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.13

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 4.2: Sviluppo del trasporto rapido di massa (M2C2-I.4.2-25-26) - PNRR)

          1. Per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati per la realizzazione dei sistemi di trasporto Rapido di Massa (TRM) di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e a valere sulle risorse assegnate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 448 del 16 novembre 2021 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 345 del 22 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Con propri decreti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla attribuzione dei suddetti finanziamenti alle amministrazioni locali titolari di progetti di interventi di sistemi di Trasporto Rapido di Massa in corso di realizzazione di cui al primo periodo.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.14

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Fondo per la qualificazione della domanda pubblica)

          1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale degli interventi complementari al PNRR, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo, denominato Fondo per la qualificazione della domanda pubblica, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da ripartire a favore delle regioni per l'avvio di un piano straordinario di assunzioni di personale delle stazioni appaltanti, per fare fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi risultanti dagli indici ufficiali di riferimento e mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in corso aventi carattere periodico e continuativo, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi.

          2. Con decreto della Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni e di accesso all'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e il rifinanziamento del medesimo attraverso una quota parte del contributo di ogni singolo bando delle stazioni appaltanti.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

          4. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), dopo le parole: "del costo dell'opera," sono aggiunte le seguenti: "della fornitura o del servizio,";

          b) la lettera b) è soppressa.».

9.0.15

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche)

          1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.2, è inserito il seguente:

          "4-bis.3. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono riattivati fino al 30 giugno 2026.".

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.16

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche)

          1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-ter è sostituito dal seguente:

          "83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definito, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127, le Regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2025/2026 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.".

          2. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

          "5-quinquies. Dall'anno scolastico 2026/2027, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato."».

9.0.17

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Misure urgenti in materia di attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

          1. Al fine di garantire la completa attuazione della Missione 2 - Componente 3, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato al completamento degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

          2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 le amministrazioni dei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti, che hanno registrato ritardi e conseguentemente perso la possibilità di utilizzare i finanziamenti europei, a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante.
3. Con apposito regolamento ministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta e di erogazione dei contributi da parte delle amministrazioni comunali interessate.

          4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.18

Damante, Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti in materia di PNRR)

          1. All'articolo 11 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR sono tenute al monitoraggio dei dati relativi allo stato di realizzazione degli interventi di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento degli obiettivi previsti. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi".».

9.0.19

Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti in materia di rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR)

          1. Dopo l'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis

(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)

          1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.».

9.0.20

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

(Misure urgenti per l'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani - M2C4 PNRR)

          1. Al fine di provvedere all'avvio degli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito orfano denominato "Santa Apollonia", sito nel territorio del comune di Aprilia (LT) e ricompreso nell'elenco dei siti orfani e dei relativi interventi finanziati nell'ambito della misura M2C4, investimento 3.4 del PNRR, di cui al Piano d'azione adottato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, stante la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei relativi progetti secondo il cronoprogramma procedurale previsto dall'accordo del 25 gennaio 2024 sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Lazio, il Comune di Aprilia, il Comune di Graffignano e il Comune di Arpino, il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, entro 60 giorni all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  nomina su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, un commissario ad acta ai quali attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli interventi ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi di bonifica del sito orfano di "Santa Apollonia", del Comune di Aprilia (LT). 

          2. Il Commissario ad acta di cui al comma 1, assicura il coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni, enti e soggetti privati diversamente coinvolti nell'attuazione degli interventi di bonifica.».

9.0.21

Pirro, Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per l'attuazione della Missione Salute-M6C1)

          1. L'articolo 44-quinquies del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.».

9.0.22

Irto, Basso, Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

          1. Al fine di garantire il corretto proseguimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «per la durata massima di 36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
 

9.0.23

Sironi, Nave, Di Girolamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR)

          1. Al fine di accelerare e semplificare il raggiungimento dei target previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito delle misure dirette all'attuazione del PNRR di cui al presente decreto, nonché di rafforzare gli strumenti di prevenzione alla corruzione e promuovere la trasparenza e la verifica dell'aderenza dei progetti, delle misure e delle riforme previste per l'attuazione del PNRR agli obiettivi europei, a garanzia della massimizzazione dei benefici del suddetto Piano, è istituita, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementare al PNRR (PNC), di seguito denominata « Commissione ».

          2. La Commissione svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dello stato di attuazione del PNRR e del PNC, in coerenza con le priorità e le strategie dell'Unione europea nonché nel rispetto della legislazione vigente.

          3. Gli atti del Governo connessi ai progetti, alle misure e alle riforme previsti nelle aree di intervento per l'attuazione degli interventi del PNRR e del PNC nonché la necessaria documentazione relativa al conseguimento dei degli obiettivi intermedi e finali contenuti nei Piani sono trasmessi alla Commissione.

          4. La Commissione: a) può svolgere audizioni di rappresentanti di organi istituzionali e di categorie professionali e produttive interessati dalle riforme e dai progetti di investimento connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR e del PNC, nonché di esperti delle pertinenti materie; b) può svolgere audizioni di ogni altro soggetto in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare sul PNRR e sul PNC; c) può compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite ritenuti utili per lo svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo; d) verifica il rispetto sia degli obiettivi stabiliti sia dei tempi di realizzazione della strategia complessiva di riforma e di politica economica del PNRR e del PNC; e) monitora l'attuazione del PNRR e del PNC, con riguardo all'accesso e all'utilizzo delle risorse, ai singoli progetti di investimento e di riforma nonché all'effetto degli interventi adottati, tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti della Commissione europea; f) può chiedere al Governo, alle regioni e agli enti locali e ai soggetti attuatori a trasmissione di informazioni, atti e documenti attinenti agli oggetti attribuiti alla sua competenza; g) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento del PNRR e del PNC, tenendo conto del cronoprogramma.

          5. La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, ha facoltà di avvalersi della collaborazione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per le valutazioni sugli aspetti di legittimità e di regolarità contabile riguardanti gli oggetti attribuiti alla sua competenza.

          6. La Commissione riferisce semestralmente, con singole relazioni o con relazioni generali, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. Sono ammesse relazioni di minoranza.

          7. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

          8. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 7 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

          9. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

          10. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più giovane di età. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione.

          11. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 10.

          12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche per le elezioni suppletive.

          13. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

          14. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

          15. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2024 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

          16. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Art. 9-bis

9-bis.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

9-bis.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso comma 83-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole da: «delle regioni» fino a: «legge 15 luglio 2011, n. 111».

     Conseguentemente:

          sopprimere il capoverso comma 83-sexies;

          al capoverso comma 83-septies, sostituire le parole: «dei commi 83-quinquies e 83-sexies» con le seguenti: «del comma 83-quinquies»;

          sostituire il comma 2 con i seguenti:

          «2. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione dei dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e dei direttori dei servizi generali e amministrativi alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 400 unità ovvero fino a 200 unità per le istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche";

          b) al comma 5-quinquies:

          1) al primo periodo, le parole: ", non inferiore a 900 e non superiore a 1000," e le parole: "e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo" sono soppresse;

          2) il secondo periodo è soppresso;

          c) al comma 5-sexies, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

          2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2025, in 24 milioni di euro per l'anno 2026, in 36 milioni di euro per l'anno 2027, in 49 milioni di euro per l'anno 2028, in 57 milioni di euro per l'anno 2029, in 67 milioni di euro per l'anno 2030, in 76 milioni di euro per l'anno 2031 e in 92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9-bis.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso comma 83-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole da: «delle regioni» fino a: «legge 15 luglio 2011, n. 111».

     Conseguentemente:

          sopprimere il capoverso comma 83-sexies;

          al capoverso comma 83-septies, sostituire le parole: «dei commi 83-quinquies e 83-sexies» con le seguenti: «del comma 83-quinquies».

9-bis.4

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, capoverso comma 83-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: «nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica,» con le seguenti: «delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che nelle aree interne e in quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti,».

9-bis.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso comma 83-quinquies, al terzo periodo, sopprimere le parole: «delle regioni di cui al primo periodo».

9-bis.6

Irto, Basso, Fina

Al comma 1, capoverso comma 83-quinquies, sopprimere l'ultimo periodo.

9-bis.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo il capoverso comma 83-sexies, aggiungere il seguente:

          «83-sexies.1. Per l'attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies, la determinazione del contingente delle autonomie scolastiche per l'anno scolastico 2025/2026 e per gli anni scolastici successivi è determinata in funzione del numero reale degli studenti per ciascun anno scolastico e non in funzione della stima, come previsto per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, in attuazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

9-bis.8

Irto, Basso, Fina

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro il 31 ottobre» con le seguenti: «entro il 20 novembre».

9-bis.9

Irto, Basso, Fina

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

Art. 9-ter

9-ter.0.1

Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater

(Disposizioni urgenti in materia di conferenza di servizi)

          1.         All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 le parole «31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026".».

9-ter.0.2

Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 9-quater.

(Misure urgenti per l'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani - Missione 2 Componente 4 del PNRR)

          1. Al fine di provvedere all'avvio degli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito orfano denominato "Santa Apollonia", sito nel territorio del comune di Aprilia (LT) e ricompreso nell'elenco dei siti orfani e dei relativi interventi finanziati nell'ambito della misura M2C4, investimento 3.4 del PNRR, di cui al Piano d'azione adottato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, stante la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei relativi progetti secondo il cronoprogramma procedurale previsto dall'accordo del 25 gennaio 2024 sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Lazio, il Comune di Aprilia, il Comune di Graffignano e il Comune di Arpino, il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, entro 60 giorni all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  nomina su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, un commissario ad acta ai quali attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli interventi ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi di bonifica del sito orfano di "Santa Apollonia", del Comune di Aprilia (LT). 

          2. Il Commissario ad acta di cui al comma 1, assicura il coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni, enti e soggetti privati diversamente coinvolti nell'attuazione degli interventi di bonifica.».