Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 192 del 18/02/2025
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 372
La 7ª Commissione permanente del Senato,
a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato sullo stato di attuazione della riforma dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
premesso che:
in data 22 febbraio 2024 ha richiesto al Presidente del Senato il deferimento dell'affare assegnato sullo «stato di attuazione della riforma dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)» con l'intento di affrontare una tematica particolarmente sentita dagli operatori del settore (docenti, studenti e personale amministrativo) e centrale per lo sviluppo delle arti e della cultura in Italia;
nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sono stati ascoltati rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL, del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), dell'Associazione nazionale docenti AFAM (ANDA), dell'Unione nazionale arte, musica e spettacolo (UNAMS), della Conferenza dei presidenti dei conservatori di musica, della Conferenza dei presidenti delle accademie di belle arti, della Conferenza dei presidenti e dei direttori degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), della Conferenza dei direttori dei conservatori di musica, della Conferenza dei direttori delle accademie di belle arti, della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti delle accademie di belle arti e degli ISIA e della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti degli istituti superiori di studi musicali;
nell'ambito della procedura informativa è stata altresì acquisita agli atti la documentazione trasmessa dall'Associazione nazionale insegnanti e formatori (ANIEF);
rilevato che:
l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione dispone: «Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato»;
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, «[...] le istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo [...]»;
la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», all'articolo 2, comma 1, riconosce alle istituzioni dell'Alta formazione musicale e coreutica (Accademie di belle arti, Conservatori di musica, ISIA, Accademia nazionale di danza e Accademia nazionale di arte drammatica), in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, il diritto di darsi ordinamenti autonomi;
rilevato altresì che la medesima legge n. 508 del 1999:
- all'articolo 2, comma 4, stabilisce che le istituzioni di cui all'articolo 1 «sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi»;
- all'articolo 2, comma 5, prevede che le istituzioni di cui all'articolo 1 attivino «corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione» e rilascino «specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale»;
- all'articolo 2, comma 6, dispone che il rapporto di lavoro del personale in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 è «regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente» al fine di tutelare la specificità professionale dello stesso;
- all'articolo 2, comma 7, prevede che, «su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge», siano disciplinati, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e criteri di cui al successivo comma 8 della legge n. 508 del 1999: «a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti di idoneità delle sedi; c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2; d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; e) le procedure di reclutamento del personale; f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1»;
preso atto che con il contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016, in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede l'istituzione di massimo quattro comparti di contrattazione nel settore pubblico, l'apposito comparto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999 è confluito nel comparto "Istruzione e Ricerca", comprendente il personale della scuola di ogni ordine e grado, della ricerca, nonché il personale non docente dell'università, con grave nocumento della specificità del personale AFAM;
preso atto altresì che:
è stato adottato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999 e dopo ben venticinque anni dalla sua emanazione il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, che:
- all'articolo 2, istituisce l'abilitazione artistica nazionale - in analogia con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, per l'abilitazione scientifica nazionale - che costituisce prerequisito per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato e ne disciplina le procedure di conseguimento mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami da espletare nelle singole sedi;
- è stato adottato, in data 12 febbraio 2025, il decreto ministeriale n. 128 che, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, prevede la riduzione e l'aggiornamento dei settori artistico-disciplinari relativi all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- agli articoli 6 e 9, disciplina, rispettivamente, le procedure di reclutamento dei ricercatori AFAM a tempo indeterminato e le procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato e, all'articolo 7, individua le procedure del passaggio dei ricercatori alla docenza a seguito di conseguimento dell'abilitazione artistica di cui all'articolo 2;
visto l'articolo 14, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, nel novellare l'articolo 2 della citata legge n. 508 del 1999, istituisce il profilo professionale del ricercatore AFAM, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché con obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro;
considerato che il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati», all'articolo 15, comma 1, prevede che «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e che con decreto ministeriale n. 470 del 21 febbraio 2024 il Ministro dell'università e della ricerca, visto il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), emesso dal Consiglio direttivo con delibera n. 287 del 7 dicembre 2023, individua le modalità di accreditamento per le Istituzioni AFAM dei corsi di dottorato di ricerca;
tenuto conto che in sede di audizione (da parte degli studenti, nonché del CNAM, delle organizzazioni sindacali, delle Conferenze dei presidenti e direttori delle Istituzioni AFAM) è stata rappresentata la necessità, in linea con il processo di armonizzazione dei sistemi di formazione superiore europea (processo di Bologna), di mutare la denominazione dei titoli di studio AFAM, attualmente "diploma accademico di primo livello" e "diploma accademico di secondo livello", in "laurea" e "laurea magistrale" - corrispondenti, rispettivamente, ai titoli rilasciati dalle istituzioni europee "Bachelor's degree" e "Master's degree" - al fine di evitare ambiguità ai fini del riconoscimento dei medesimi titoli a livello europeo, anche con riguardo alle pratiche Erasmus, nonché alla luce della circostanza che il titolo di terzo livello è già uniformemente denominato "dottorato di ricerca" sia per le istituzioni AFAM sia per le università;
preso atto che, dei regolamenti previsti dalla legge n. 508 del 1999, sono stati adottati ad oggi: il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82, «Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212»; il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM» (che abroga il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, con decorrenza dall'anno accademico 2025/2026);
tenuto conto che in sede di audizioni:
il personale delle istituzioni AFAM, anche tramite il CNAM e gli organismi di rappresentanza, nonché le rappresentanze studentesche hanno richiamato l'attenzione sulla impellente necessità, per un settore strategico per l'Italia quale quello dell'Alta formazione artistica e musicale, di recuperare i livelli degli altri Stati europei;
i suddetti soggetti hanno, inoltre, rilevato che, nonostante la legge di riforma n.508 collochi le istituzioni AFAM, al pari delle università, nel sistema terziario della formazione, ovvero nel sistema della formazione superiore, occorre compiere ulteriori passi con riferimento:
a) alla necessità di adottare tutti i regolamenti attuativi previsti dalla legge n. 508 del 1999, in particolare di quello modificativo del vigente regolamento sulla governance (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003) e quello cosiddetto per lo sviluppo e la valutazione del sistema AFAM, al fine di attuare pienamente la riforma prevista dalla medesima legge n. 508 del 1999;
b) all'esigenza di superare l'impropria permanenza delle istituzioni AFAM, dopo la chiusura del comparto specifico, nel comparto "Istruzione e Ricerca";
c) alla constatazione che i professori AFAM non godono ancora dello stesso livello retributivo dei colleghi universitari, il che comporta, a parità di mansioni svolte, il mancato riconoscimento ad essi del ruolo di professori del sistema terziario di formazione, a differenza di quanto avviene da sempre nel resto d'Europa e del mondo;
d) all'esigenza di attribuire ai docenti nonché al personale tecnico amministrativo delle istituzioni AFAM retribuzioni, a parità di mansioni svolte, in linea con quelle del personale in servizio presso le università e gli enti pubblici di ricerca;
e) alla non più dilazionabile uscita dal sistema della contrattazione proprio del comparto dell'"Istruzione e Ricerca", operando conseguentemente la definitiva equiparazione del sistema AFAM al sistema universitario e riconoscendone la piena autonomia sancita dall'articolo 33 della Costituzione;
f) alla necessità, nel sistema AFAM, di un quadro normativo che riconosca la ricerca come parte essenziale del ruolo del docente AFAM, correlata all'attività di produzione nell'ambito del monte ore annuale, per le materie sia teoriche che pratiche, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 240 del 2010 per i docenti universitari;
h) all'opportunità di prevedere investimenti dedicati all'ampliamento della dotazione organica, con riferimento al personale sia docente che amministrativo, al supporto degli studenti con disabilità, nonché al finanziamento di programmi di dottorato in ricerca artistica;
i) alla necessità di ridenominazione dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM (diplomi accademici) già equipollenti ai titoli rilasciati dalla università (livello EQF 6 e EQF 7), fonte di ambiguità, anche in considerazione della differente nomenclatura utilizzata al livello internazionale: laurea (Bachelor) e laurea magistrale (Master);
l) all'esigenza di individuare fondi dedicati alla salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni materiali e immateriali delle istituzioni AFAM, grande risorsa culturale identitaria dell'Italia, nonché dei giovani talenti;
tenuto altresì conto di quanto emerso anche rispetto ai compensi spettanti alle figure apicali e con riferimento all'opportunità di affrontare il tema della remunerazione degli incarichi di Presidente delle istituzioni AFAM svolti da soggetti collocati in quiescenza;
considerato, infine, che la Commissione ritiene che le considerazioni esposte dai soggetti auditi sono meritevoli di essere tenute in primaria considerazione anche in ragione degli importanti risultati già raggiunti, nel corso di questa Legislatura, nell'ambito del processo di riforma delle istituzioni AFAM,
impegna il Governo:
a) a continuare a promuovere il sistema AFAM in Italia e all'estero quale settore altamente qualificante e rappresentativo dell'Italia all'estero, come già è stato fatto nell'ultimo anno destinando specifici fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a progetti, già avviati, di internazionalizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
b) ad assumere le iniziative necessarie per completare il processo di riforma di cui alla legge n. 508 del 1999, proseguendo nel percorso, già intrapreso, che ha visto, dopo ben venticinque anni, l'adozione del primo regolamento volto a disciplinare le procedure per il reclutamento del personale delle istituzioni AFAM, nonché di quello, avente ad oggetto la modifica degli ordinamenti didattici, che ha conferito alle stesse un grado di autonomia adeguato al terzo livello dell'alta formazione artistica, musicale, coreutica e del design nel nostro Paese;
c) a continuare a promuovere la ricerca post lauream in ambito AFAM valorizzandola nelle sue specificità e nella sua interdisciplinarietà, ampiamente dimostrata dai numerosi dottorati di ricerca banditi dalle istituzioni AFAM lo scorso anno accademico;
d) a porre progressivamente le condizioni per il definitivo inquadramento del sistema AFAM nel sistema della formazione terziaria;
e) a valutare l'opportunità di prorogare la validità delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 fino all'esaurimento degli elenchi A e B;
f) ad assumere iniziative, nell'ottica della complessiva revisione della struttura e delle funzioni delle AFAM che il Governo sta portando a compimento, per ridenominare i titoli di "diploma accademico di primo livello" e di "diploma accademico di secondo livello" in "laurea" e "laurea magistrale", al fine di consentire il progressivo allineamento delle istituzioni AFAM al sistema universitario, anche in considerazione del riconoscimento dei medesimi titoli a livello europeo (dove le tutte le istituzioni rilasciano titoli denominati "laurea" - "Bachelor's degree" e "laurea magistrale"-"Master's degree"), al fine di facilitare la mobilità Erasmus in un settore particolarmente attrattivo per gli studenti internazionali.