Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 317 del 27/11/2024

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1274

 

G/1274/1/5 (testo 2)

Paroli, Lotito

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

     premesso che:

          il PNRR prevede il finanziamento del sistema di gestione del traffico ferroviario denominato European Railway Transport management system con la disponibilità a giugno 2026 di oltre 3500 km di rete ferroviaria attrezzata per la gestione digitale del traffico;

          questo specifico investimento orientato al miglioramento ed all'ammodernamento dei sistemi di sicurezza della circolazione ferroviaria insieme ad altri interventi già previsti dal PNRR, determineranno l'aumento della regolarità dei traffici ferroviari e della capacità di gestione in sicurezza di una offerta di servizi più ampia per tipologia di traffico servito,  più densa per il miglioramento delle frequenze, più diffusa sul territorio italiano, disegnando una diversa e nuova accessibilità dei territori italiani alle grandi reti di trasporto europee;

          risulta quindi necessario provvedere fin da subito, senza maggiori ed ulteriori costi a carico dello Stato, ad una pianificazione degli adeguamenti e delle aperture di nuove fermate collocate lungo la rete core delle linee AV in territorio italiano come da ultimo classificate ai sensi e per gli effetti del regolamento Ue 2024/1679. Il piano di sviluppo delle nuove fermate AV ha l'obiettivo di realizzare nuove fermate AV abbattendo i costi di consumo di suolo ed innalzando anche il livello di prestazioni dei servizi diversi da quelli trasportistici come quelli energetici, digitali, di sicurezza a servizio dei territori serviti,

     impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

    di adottare disposizioni volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa. 

G/1274/2/5 (testo 2)

Zedda, Barcaiuolo, Liris

Il Senato,

          in sede di esame del decreto-legge recante Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (AS 1274)

     premesso che:

          La filiera industriale dei dispositivi medici ha un'incidenza dello 0,8 per cento sul PIL italiano, si classifica al secondo posto in Europa per numero di occupati nel settore occupando 117.607 addetti ed è composta da 4.641 aziende (di cui quasi il 94 per cento PMI e il 6,5 per cento grandi imprese, a cui si aggiungono circa 300 tra startup e PMI innovative);

          Si tratta di una filiera (in quanto tale indivisibile) composta da produttori e distributori che opera in totale sinergia e riesce per questo ad essere capillare sul territorio e a far arrivare i dispositivi in ogni ospedale e ambulatorio del SSN;

          Sul mercato italiano: l'industria dei dispositivi medici ha generato, nel 2022 (ultimi dati consolidati), un mercato pari a euro 18,3 miliardi, di cui euro 12,4 miliardi destinati al mercato interno e euro 5,9 miliardi a quello estero;

     considerato che:

          A partire dal 2005, il comparto dei dispositivi medici è stato progressivamente indebolito da una stagione di politiche incentrate sulla spending review, come il payback, nonché da misure impositive sul settore come il prelievo dello 0,75 per cento del fatturato di ciascuna azienda volto a finanziare l'attuazione dell'Health Technology Assessment;

     impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di studiare misure volte a tutelare le esigenze della filiera industriale dei dispostivi medici.

G/1274/3/5 (testo 2)

Manca, Misiani, Tajani, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

          in sede di esame del decreto-legge recante Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (AS 1274)

     Premesso che,

          La filiera industriale dei dispositivi medici ha un'incidenza dello 0,8 per cento sul PIL italiano, si classifica al secondo posto in Europa per numero di occupati nel settore occupando 117.607 addetti ed è composta da 4.641 aziende (di cui quasi il 94 per cento PMI e il 6,5 per cento grandi imprese, a cui si aggiungono circa 300 tra startup e PMI innovative);

          Si tratta di una filiera (in quanto tale indivisibile) composta da produttori e distributori che opera in totale sinergia e riesce per questo ad essere capillare sul territorio e a far arrivare i dispositivi in ogni ospedale e ambulatorio del SSN;

          Sul mercato italiano: l'industria dei dispositivi medici ha generato, nel 2022 (ultimi dati consolidati), un mercato pari a euro 18,3 miliardi, di cui euro 12,4 miliardi destinati al mercato interno e euro 5,9 miliardi a quello estero;

     Considerato che:

          Tale contesto - sfavorevole per le imprese e per la loro necessità di programmazione ed investimento - ha drenato risorse volte all'innovazione o alla ricerca e sviluppo, che si attestano a 997,9 milioni di euro secondo gli ultimi dati (2022), in calo del 30 per cento rispetto all'anno precedente (2021);

          Proprio l'attuazione e il prelievo del contributo dello 0,75 per cento e la contemporaneità di attuazione con il payback relativo al triennio 2015-18 stanno sottoponendo le imprese al rischio di esborsi che decreteranno una crisi del comparto industriale e distributivo italiano;

     Considerato che,

          È attualmente in corso l'esame del TAR riguardo i ricorsi presentati dalle aziende avverso al decreto del 29 settembre 2023 del Ministero della Salute recante "Criteri e modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici";

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di differire di un anno, al 31 dicembre 2025, mediante decreto correttivo del Ministero della Salute, la scadenza per il primo versamento dello 0,75 per cento del fatturato annuo derivante dalla vendita al Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi medici, delle grandi apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e per inviare alla Direzione generale competente la dichiarazione concernente l'assolvimento del medesimo obbligo al fine di poter attendere le pronunce della Giustizia Amministrativa.

G/1274/4/5 (testo 2)

Barcaiuolo, Liris

Il Senato,

          in sede di esame del decreto-legge recante Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (AS 1274)

     premesso che

          la filiera industriale dei dispositivi medici ha un'incidenza dello 0,8 per cento sul PIL italiano, si classifica al secondo posto in Europa per numero di occupati nel settore occupando 117.607 addetti ed è composta da 4.641 aziende (di cui quasi il 94 per cento PMI e il 6,5 per cento grandi imprese, a cui si aggiungono circa 300 tra startup e PMI innovative);

          si tratta di una filiera (in quanto tale indivisibile) composta da produttori e distributori che opera in totale sinergia e riesce per questo ad essere capillare sul territorio e a far arrivare i dispositivi in ogni ospedale e ambulatorio del SSN;

          sul mercato italiano l'industria dei dispositivi medici ha generato, nel 2022 (ultimi dati consolidati), un mercato pari a euro 18,3 miliardi, di cui euro 12,4 miliardi destinati al mercato interno e euro 5,9 miliardi a quello estero;

          il comparto dei dispositivi medici costituisce una parte importante del tessuto imprenditoriale del Paese: nonostante la concentrazione numerica maggiore delle imprese si sviluppi sull'asse Milano-Bologna-Roma - un esempio è il distretto di Mirandola - vi sono cluster industriali e aree di specializzazione rilevanti anche in Veneto, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia, intorno ai quali sono cresciuti dei parchi tecnologici di eccellenza;

          gli investimenti in Ricerca e Sviluppo ammontano a 997,9 milioni di euro nel 2022. La capacità di investimento è calata - a causa del contesto normativo incerto e sfavorevole (payback, prelievo 0,75 per cento sui fatturati) - di circa il 30 per cento rispetto al 2021, quando ammontavano a 1,4 miliardi di euro;

          si tratta di una filiera che potrebbe esprimere grandi potenzialità in termini di crescita, sviluppo e capacità di attrazione di investimenti esteri, competitività, innovazione e modernità a condizione che venga messa nelle condizioni di operare in condizioni economicamente e fiscalmente sostenibili, in un quadro di certezza del diritto che permetta una programmazione economica delle imprese adeguata ad affrontare la sfida competitiva sia in ambito europeo che globale;

     considerato che

          a partire dal 2005, il comparto dei dispositivi medici è stato progressivamente indebolito da una stagione di politiche incentrate sulla spending review, finalizzate al rientro coattivo da parte delle Regioni dai disavanzi sanitari producendo una stratificazione di misure fiscali sul settore oggi non più giustificate né giustificabili;

          a partire dal 2015, la vitalità del comparto è stata ulteriormente compromessa dall'introduzione del meccanismo di ripiano, c.d. payback, previsto dall'articolo 9-ter decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che impone alle aziende di "ripianare" il 50 per cento della spesa in dispositivi che ecceda i tetti di spesa regionali;

          il meccanismo, seppur esista dal 2015, ha avuto effetto per la prima volta nell'agosto del 2022 e ha determinato una richiesta da parte delle Regioni alle imprese dell'ammontare di 2 miliardi di euro - poi ridotto alla metà grazie alla creazione del Fondo di cui all'articolo 8 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, come convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 - per i soli acquisti effettuati dal 2015 al 2018;

          a seguito delle migliaia di ricorsi al TAR presentati sulla norma di attivazione del payback da parte delle aziende, il TAR del Lazio ha adito alla Corte costituzionale che il 22 luglio 2024 si è pronunciata con due sentenze con le quali, pur confermando la legittimità del meccanismo del payback, ha chiaramente riconosciuto la criticità della norma e ha legato la propria pronuncia  a tre elementi: la proporzionalità, la circoscrizione temporale del contributo straordinario richiesto, l'urgenza di trovare soluzioni strutturali per affrontare il sottofinanziamento del SSN e di una revisione organica del sistema di controllo della spesa sanitaria;

     preso atto che

          i soli esborsi del payback relativi al triennio 2015-2018 - senza considerare quelli ulteriori accumulati dal 2019 ad oggi - compromettono la sostenibilità economica delle imprese del comparto dispositivi medici: le medie e piccole si troverebbero con livelli di indebitamento proibitivi e con bassi rating di solvibilità; la partecipazione stessa a future procedure pubbliche d'acquisto verrebbe seriamente messa in discussione, non potendo presentare bilanci in attivo; quelle grandi potrebbero essere costrette ad avviare delle procedure di mobilità che colpirebbero migliaia di dipendenti e le loro famiglie e obbligherebbero alla riduzione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, nonché a riconsiderare la propria permanenza sul mercato italiano;

          in assenza di ulteriori interventi tempestivi, potrebbero esserci effetti sulla filiera della salute all'interno degli ospedali e sull'intero servizio sanitario pubblico con  minore disponibilità di dispositivi medici nelle strutture sanitarie pubbliche, un livello di innovatività nei devices  inferiore a disposizione dei medici con impatto sulla qualità del lavoro di coloro che operano in corsia e nelle sale operatorie, sulla capacità di diagnostica preventiva e sulla quantità di percorsi formativi per i clinici; 

    impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di istituire urgentemente una Cabina di regia permanente per la revisione della governance dei dispositivi medici e dei relativi meccanismi di controllo della spesa volta a creare nel breve termine le condizioni di contesto per superare definitivamente il meccanismo del payback sui dispositivi medici per il futuro, nonché per stabilire le misure di mitigazione dell'impatto del payback pregresso con particolare riferimento al supporto alla liquidità e solvibilità delle micro, piccole e medie imprese;

          di dare seguito a quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto 19 giugno 2015, n. 78 che prevedeva l'aggiornamento dei tetti di spesa con cadenza biennale, prevedendone un graduale incremento al fine di adeguarli al reale fabbisogno registrato dalle prestazioni, dall'invecchiamento della popolazione;

          di differire di un anno, al 31 dicembre 2025, mediante decreto correttivo del Ministero della Salute, la scadenza per il primo versamento dello 0,75 per cento del fatturato annuo derivante dalla vendita al Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi medici, delle grandi apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro al fine di poter attendere le relative pronunce della Giustizia Amministrativa.

G/1274/5/5 (testo 2)

Paroli, Lotito

Il Senato,

          in sede di esame del decreto-legge recante Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

     Premesso che:

          la filiera industriale dei dispositivi medici ha un'incidenza dello 0,8 per cento sul PIL italiano, si classifica al secondo posto in Europa per numero di occupati nel settore occupando 117.607 addetti ed è composta da 4.641 aziende (di cui quasi il 94 per cento PMI e il 6,5 per cento grandi imprese, a cui si aggiungono circa 300 tra startup e PMI innovative);

          si tratta di una filiera (in quanto tale indivisibile) composta da produttori e distributori che opera in totale sinergia e riesce per questo ad essere capillare sul territorio e a far arrivare i dispositivi in ogni ospedale e ambulatorio del SSN;

          sul mercato italiano: l'industria dei dispositivi medici ha generato, nel 2022 (ultimi dati consolidati), un mercato pari a euro 18,3 miliardi, di cui euro 12,4 miliardi destinati al mercato interno e euro 5,9 miliardi a quello estero;

          a partire dal 2005, il comparto dei dispositivi medici è stato progressivamente indebolito da una stagione di politiche incentrate sulla spending review, come il payback, nonché da misure impositive sul settore come il prelievo dello 0,75 per cento del fatturato di ciascuna azienda volto a finanziare l'attuazione dell'Health Technology Assessment;

          tale contesto - sfavorevole per le imprese e per la loro necessità di programmazione ed investimento - ha drenato risorse volte all'innovazione o alla ricerca e sviluppo, che si attestano a 997,9 milioni di euro secondo gli ultimi dati (2022), in calo del 30 per cento rispetto all'anno precedente (2021);

          proprio l'attuazione e il prelievo del contributo dello 0,75 per cento e la contemporaneità di attuazione con il payback relativo al triennio 2015-18 stanno sottoponendo le imprese al rischio di esborsi che decreteranno una crisi del comparto industriale e distributivo italiano;

     considerato che:

          è attualmente in corso l'esame del TAR riguardo i ricorsi presentati dalle aziende avverso al decreto del 29 settembre 2023 del Ministero della Salute recante "Criteri e modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici";

    impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di differire di un anno, al 31 dicembre 2025, mediante decreto correttivo del Ministero della Salute, la scadenza per il primo versamento dello 0,75 per cento del fatturato annuo derivante dalla vendita al Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi medici, delle grandi apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e per inviare alla Direzione generale competente la dichiarazione concernente l'assolvimento del medesimo obbligo al fine di poter attendere le pronunce della Giustizia Amministrativa.

G/1274/6/5 (testo 2)

Paroli

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

     premesso che:

          nella provincia di Barletta-Andria-Trani, istituita con la legge 11 giugno 2004, n. 148, con una popolazione residente pari a 392.546 e il cui territorio provinciale si estende per 1.543 km², insiste il circondario della Procura della Repubblica di Trani;

          lo stesso non ricomprende i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli appartenenti alla ex provincia di Foggia e che, a seguito della istituzione della provincia BAT, sono entrati a far parte di quest'ultima;

          tale situazione comporta evidenti disagi per l'utenza dei predetti Comuni e per tutti coloro che operano all'interno del circondario della Procura della Repubblica di Trani, impedendo di conseguenza la piena organicità sul territorio provinciale del sistema giudiziario,

     impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          ad adottare disposizioni volte a ricomprendere nel circondario giudiziario della Procura della Repubblica di Trani i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

G/1274/7/5 (testo 2)

Calandrini

Il Senato,

          in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (AS 1274);

    premesso che

    l'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n.145, concerne il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti,

  impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di tutelare le legittime aspettative delle imprese e la certezza dei rapporti giuridici, a valutare l'opportunità di definire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute  e con l'Agenzia italiana del Farmaco, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di categoria rappresentative del comparto, da adottare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, un limite massimo di ripiano che non può eccedere il 13% del fatturato aziendale utile alla definizione della quota di mercato per la suddivisione del ripiano, mediante la rilevazione, da parte di AIFA, nell'anno solare del fatturato secondo le modalità definite dall'articolo 1,  comma 578, delle legge 30 dicembre 2018, n.145.

G/1274/8/5 (testo 2)

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

premesso che:

          con la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, si introducono norme in materia di PNNR, in particolare contenute nell'articolo 6;

          il contrasto interpretativo sull'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 in materia di finanziamento contro cessione del quinto, dopo la sentenza cd. Lexitor sta producendo un aumento dei contenziosi su tale tipologia di finanziamento;

          l'aumento del contenzioso sui finanziamenti contro cessione del quinto è stato confermato nella Relazione annuale dell'Arbitro Bancario Finanziario per l'anno 2023, dalla quale emerge che rispetto all'anno precedente (2022) i ricorsi sulla estinzione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio sono aumentati del 64%. In totale, quindi, su oltre 15.800 ricorsi presentati all'ABF nel 2023, i ricorsi sulla estinzione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio rappresentano una quota del 37%;

          il legislatore nel 2012 che, mediante l'introduzione dell'articolo 6-bis al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, ha voluto applicare ai finanziamenti contro cessione del quinto la disciplina in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non ha anche espressamente ricondotto tale tipologia di prestito nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/Ce;

          infatti i finanziamenti contro cessione del quinto rientrano perfettamente nell'ambito di esclusione di cui all'art. 2, par. 2 lettera l) della medesima direttiva 2008/48/Ce, esclusione confermata nella nuova direttiva (UE) 2023/2225 nell'articolo 2, par. 2, lettera k), in quanto tale tipologia di finanziamento, che rappresenta un unicum nel panorama europeo, è concessa sia ad un pubblico ristretto (i dipendenti e i pensionati) è regolata da una specifica disposizione di legge e prevede tassi che sono inferiori a quelli di mercato.

          una interpretazione autentica dell'articolo 6-bis decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, consentirebbe di precisare l'intento del legislatore del 2012, confermando quindi che il finanziamento contro cessione del quinto è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/Ce e della nuova direttiva (UE) 2023/2225 e che di conseguenza la disciplina di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a tale finanziamento solo in quanto compatibile con tale esclusione;

          tale interpretazione autentica sarebbe suscettibile di agevolare l'abbattimento dell'arretrato giurisdizionale, che è un obiettivo del PNNR nel settore della Giustizia;

     impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 6.0.62, attraverso l'introduzione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 6-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 nel senso di escludere il finanziamento contro cessione del quinto dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/Ce e della nuova direttiva (UE) 2023/2225.

G/1274/8/5 (già em. 6.0.62)

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

premesso che:

          con la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, si introducono norme in materia di PNNR, in particolare contenute nell'articolo 6;

          il contrasto interpretativo sull'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 in materia di finanziamento contro cessione del quinto, dopo la sentenza cd. Lexitor sta producendo un aumento dei contenziosi su tale tipologia di finanziamento;

          l'aumento del contenzioso sui finanziamenti contro cessione del quinto è stato confermato nella Relazione annuale dell'Arbitro Bancario Finanziario per l'anno 2023, dalla quale emerge che rispetto all'anno precedente (2022) i ricorsi sulla estinzione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio sono aumentati del 64%. In totale, quindi, su oltre 15.800 ricorsi presentati all'ABF nel 2023, i ricorsi sulla estinzione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio rappresentano una quota del 37%;

          il legislatore nel 2012 che, mediante l'introduzione dell'articolo 6-bis al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, ha voluto applicare ai finanziamenti contro cessione del quinto la disciplina in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non ha anche espressamente ricondotto tale tipologia di prestito nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/Ce;

          infatti i finanziamenti contro cessione del quinto rientrano perfettamente nell'ambito di esclusione di cui all'art. 2, par. 2 lettera l) della medesima direttiva 2008/48/Ce, esclusione confermata nella nuova direttiva (UE) 2023/2225 nell'articolo 2, par. 2, lettera k), in quanto tale tipologia di finanziamento, che rappresenta un unicum nel panorama europeo, è concessa sia ad un pubblico ristretto (i dipendenti e i pensionati) è regolata da una specifica disposizione di legge e prevede tassi che sono inferiori a quelli di mercato.

          una interpretazione autentica dell'articolo 6-bis decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, consentirebbe di precisare l'intento del legislatore del 2012, confermando quindi che il finanziamento contro cessione del quinto è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/Ce e della nuova direttiva (UE) 2023/2225 e che di conseguenza la disciplina di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a tale finanziamento solo in quanto compatibile con tale esclusione;

          tale interpretazione autentica sarebbe suscettibile di agevolare l'abbattimento dell'arretrato giurisdizionale, che è un obiettivo del PNNR nel settore della Giustizia;

     impegna il Governo

          a dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 6.0.62, attraverso l'introduzione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 6-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 nel senso di escludere il finanziamento contro cessione del quinto dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/Ce e della nuova direttiva (UE) 2023/2225.

G/1274/9/5 (testo 2)

Tubetti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali;

premesso che

          al fine di evitare situazioni di disuguaglianza tra cittadini nella determinazione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, in materia di requisiti per fruire dei servizi erogati dagli enti locali;

     impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di includere nelle more delle modifiche all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tra le componenti del patrimonio mobiliare le giacenze in valute, in cryptovalute o in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

G/1274/9/5 (già em. 9.0.40)

Tubetti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali;

premesso che

          al fine di evitare situazioni di disuguaglianza tra cittadini nella determinazione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, in materia di requisiti per fruire dei servizi erogati dagli enti locali;

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di includere nelle more delle modifiche all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tra le componenti del patrimonio mobiliare le giacenze in valute, in cryptovalute o in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

G/1274/10/5 (testo 2)

Bergesio, Claudio Borghi, Dreosto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

     impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di dar seguito ai contenuti dell'emendamento 8.0.16.

G/1274/10/5 (già em. 8.0.16)

Bergesio, Claudio Borghi, Dreosto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di dar seguito ai contenuti dell'emendamento 8.0.16.

G/1274/11/5 (testo 2)

Nocco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di dare attuazione alle disposizioni previste nell'emendamento 5.0.2.

G/1274/11/5 (già em. 5.0.2)

Nocco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali;

impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di dare attuazione alle disposizioni previste nell'emendamento.

G/1274/12/5 (testo 2)

Calandrini, Mennuni, Liris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

impegna il Governo, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicata nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027, come modificata dalla Commissione Europea con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, di istituire Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono definite dall'Autorità di sistema portuale competente  o dal Consorzio industriale del Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

G/1274/12/5 (già em. 8.0.38)

Calandrini, Mennuni, Liris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

impegna il Governo,

          al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicata nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027, come modificata dalla Commissione Europea con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, a istituire Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono definite dall'Autorità di sistema portuale competente  o dal Consorzio industriale del Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

G/1274/13/5 (testo 2)

Paita

Il Senato,

     Premesso che;

          sono necessari misure urgenti volte all'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 "Aurelia bis", nei quali i lavori ormai da anni sono fermi: si tratta di una infrastruttura importante per il territorio e per tutto il ponente ligure;

          il Governo deve agire prontamente tramite investimenti specifici investimenti, pertanto è necessaria l'istituzione di un Fondo apposito;

          impegno il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'avanzamento della variante Aurelia Bis volto all'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 "Aurelia bis".

G/1274/13/5 [già em. 1.18 (testo 2)]

Paita

Il Senato,

     Premesso che;

          sono necessari misure urgenti volte all'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 "Aurelia bis", nei quali i lavori ormai da anni sono fermi: si tratta di una infrastruttura importante per il territorio e per tutto il ponente ligure;

          il Governo deve agire prontamente tramite investimenti specifici investimenti, pertanto è necessaria l'istituzione di un Fondo apposito;

          impegno il Governo:

          a istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'avanzamento della variante Aurelia Bis volto all'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 "Aurelia bis".

G/1274/14/5 (già em. 8.0.2)

Manca, Furlan, Lorenzin, Misiani, Nicita, Tajani, Calandrini, Gelmetti, Liris, Mennuni, Nocco, Claudio Borghi, Dreosto, Lotito, Damante, Patuanelli, Pirro, Magni, Paita, Borghese, Patton

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, (A.S. 1274)

Premesso che,

          a seguito dell'apertura da parte della Commissione UE della procedura di infrazione n. 2008/2010 in materia di "Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)", attualmente in stato di "messa in mora complementare", il legislatore italiano ha approvato nel decreto legge n. 146/2021, l'articolo 5, comma 15-quater, lett. a), n. 3, con il quale ha soppresso il regime di esclusione da IVA riservato ai contributi supplementari versati a favore di associazioni senza scopo di lucro prive di natura commerciale da parte dei soci delle stesse organizzazioni (o di tesserati o di organizzazioni "consorelle", che appartengono alla stessa "rete" associativa nazionale o locale), dotati di pienezza dei diritti democratici, e a fronte di prestazioni svolte dall'associazione verso gli stessi soci in conformità alle finalità istituzionali;

          in particolare, fermi i suddetti requisiti, la norma ha previsto un trattamento di imponibilità IVA per le prestazioni di cosiddetta "mescita sociale" e l'esenzione IVA per tutte le ulteriori attività;

          l'entrata in vigore del dispositivo è stata differita, con recente provvedimento, al 1 gennaio 2025, potendo sino ad allora applicarsi il previgente regime di esclusione (fuori campo IVA);

          il passaggio comporterà molte criticità e complicazioni per gli enti del terzo settore, soprattutto per quelli di ridottissime dimensioni;

          come evidenziato dagli enti del terzo settore, per garantire la loro continuità operativa, occorre prevedere il ripristino della vigente normativa IVA per le attività mutuali condotte dalle associazioni di promozione sociale di Terzo settore, ivi incluse le attività della mescita sociale svolte verso gli associati in modalità complementari alle attività istituzionali e secondo le forme stringenti previste dalla normativa (art. 85 d.lgs. n. 117/2017), volte ad assicurarne l'inidoneità a recare effetti distorsivi sul mercato degli operatori IVA;

          Tutto ciò premesso,

     impegna il Governo

          a dare tempestiva attuazione a quanto previsto dall'emendamento 8.0.2 in relazione al ripristino del regime fuori campo Iva per le attività mutuali dalle associazioni verso i soci;

          nello specifico, a prevedere nell'ambito dell'articolo 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, una integrazione del comma 5, stabilendo che tra le fattispecie qualificate come "attività non commerciali" rientrano le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'art. 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.".

G/1274/15/5 (testo 2)

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

premesso che:

tenuto conto della complessità dell'iter di approvazione del bilancio consolidato da parte delle Regioni, anche in considerazione delle tempistiche che governano le attività propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato e i successivi passaggi di approvazione;

la posposizione del termine di approvazione del bilancio consolidato al 31 ottobre permetterebbe, infatti, di valorizzare questo primario documento contabile, che nel caso delle Regioni, deriva da un iter particolarmente articolato e complesso, che prevede lo svolgimento di:

a. attività propedeutiche, quali la definizione del gruppo amministrazione pubblica della Regione e del perimetro di consolidamento, la circolarizzazione dei debiti e crediti e l'acquisizione, da ciascuno dei soggetti consolidati, del bilancio di esercizio riclassificato secondo gli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dal d.lgs. n. 118/2011, del relativo fascicolo di bilancio/rendiconto e delle informazioni integrative secondo le direttive impartite dalla capogruppo Regione;

b. operazioni di recepimento ed uniformazione dei bilanci da consolidare, individuazione delle poste infragruppo dei bilanci economico patrimoniali, con l'evidenza delle eventuali differenze di consolidamento tra le partite correlate, contabilizzazione delle registrazioni contabili di elisione, integrazione o rettifica delle partite di conto economico e stato patrimoniale, tenendo conto delle peculiarità delle casistiche analizzate e dei principi contabili applicati, per ogni singolo ente del perimetro, individuazione delle quote di pertinenza di terzi e, infine, redazione del bilancio consolidato e della nota integrativa;

c. approvazione, da parte della Giunta regionale della proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio consolidato, esame del Bilancio consolidato da parte del Collegio dei revisori dei conti, ove istituito, ai fini della predisposizione della relazione prescritta dall'art. 68, comma 4, lett. b), del d.lgs. 118/2011 e, infine, di trasmissione della proposta di Bilancio consolidato al Consiglio Regionale, per l'approvazione entro il termine di legge, con coinvolgimento, secondo i rispetti ordinamenti, anche delle competenti commissioni consiliari;

Il maggior termine risulterebbe coerente con la necessità di avviare le operazioni di consolidamento solo dopo l'approvazione, entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, del rendiconto generale e del bilancio consolidato della Regione con i propri organismi strumentali, con la reale tempistica di acquisizione dei dati necessari ad effettuare le operazioni di consolidamento (che si protrae di fatto fino al mese di agosto, peraltro in concomitanza con le chiusure aziendali per ferie estive), con la possibilità per le società di ricorrere, per esigenze particolari, al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio, con la necessità di procedere all'integrazione dei dati e informazioni acquisite dai soggetti del perimetro e, conseguentemente, alla revisione delle operazioni volte alla redazione del bilancio consolidato qualora la Regione proceda nel corso dell'anno (n+1) all'aggiornamento del perimetro di consolidamento, con riferimento ai dati contabili dell'esercizio (n) oggetto di consolidamento risultanti dai bilanci approvati nell'anno n+1, anche a fronte di specifiche richieste delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

di dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 9.0.37, rimodulando i termini previsti per l'approvazione del bilancio consolidato delle Regioni.

G/1274/15/5 (già em. 9.0.37)

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

premesso che:

tenuto conto della complessità dell'iter di approvazione del bilancio consolidato da parte delle Regioni, anche in considerazione delle tempistiche che governano le attività propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato e i successivi passaggi di approvazione;

la posposizione del termine di approvazione del bilancio consolidato al 31 ottobre permetterebbe, infatti, di valorizzare questo primario documento contabile, che nel caso delle Regioni, deriva da un iter particolarmente articolato e complesso, che prevede lo svolgimento di:

a. attività propedeutiche, quali la definizione del gruppo amministrazione pubblica della Regione e del perimetro di consolidamento, la circolarizzazione dei debiti e crediti e l'acquisizione, da ciascuno dei soggetti consolidati, del bilancio di esercizio riclassificato secondo gli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dal d.lgs. n. 118/2011, del relativo fascicolo di bilancio/rendiconto e delle informazioni integrative secondo le direttive impartite dalla capogruppo Regione;

b. operazioni di recepimento ed uniformazione dei bilanci da consolidare, individuazione delle poste infragruppo dei bilanci economico patrimoniali, con l'evidenza delle eventuali differenze di consolidamento tra le partite correlate, contabilizzazione delle registrazioni contabili di elisione, integrazione o rettifica delle partite di conto economico e stato patrimoniale, tenendo conto delle peculiarità delle casistiche analizzate e dei principi contabili applicati, per ogni singolo ente del perimetro, individuazione delle quote di pertinenza di terzi e, infine, redazione del bilancio consolidato e della nota integrativa;

c. approvazione, da parte della Giunta regionale della proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio consolidato, esame del Bilancio consolidato da parte del Collegio dei revisori dei conti, ove istituito, ai fini della predisposizione della relazione prescritta dall'art. 68, comma 4, lett. b), del d.lgs. 118/2011 e, infine, di trasmissione della proposta di Bilancio consolidato al Consiglio Regionale, per l'approvazione entro il termine di legge, con coinvolgimento, secondo i rispetti ordinamenti, anche delle competenti commissioni consiliari;

Il maggior termine risulterebbe coerente con la necessità di avviare le operazioni di consolidamento solo dopo l'approvazione, entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, del rendiconto generale e del bilancio consolidato della Regione con i propri organismi strumentali, con la reale tempistica di acquisizione dei dati necessari ad effettuare le operazioni di consolidamento (che si protrae di fatto fino al mese di agosto, peraltro in concomitanza con le chiusure aziendali per ferie estive), con la possibilità per le società di ricorrere, per esigenze particolari, al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio, con la necessità di procedere all'integrazione dei dati e informazioni acquisite dai soggetti del perimetro e, conseguentemente, alla revisione delle operazioni volte alla redazione del bilancio consolidato qualora la Regione proceda nel corso dell'anno (n+1) all'aggiornamento del perimetro di consolidamento, con riferimento ai dati contabili dell'esercizio (n) oggetto di consolidamento risultanti dai bilanci approvati nell'anno n+1, anche a fronte di specifiche richieste delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti;

impegna il Governo

a dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 9.0.37, rimodulando i termini previsti per l'approvazione del bilancio consolidato delle Regioni.

G/1274/16/5 (testo 2)

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto, Calandrini, Gelmetti, Liris, Mennuni, Nocco, Lotito, Damante, Patuanelli, Pirro, Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita, Magni, Paita, Borghese, Patton

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

     premesso che:

          molti Comuni beneficiari dei contributi relativi ai progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 534 e seguenti della legge di bilancio 2022, a causa delle tempistiche stringenti tra ottenimento del finanziamento e termini per l'affidamento dei lavori, non sono riusciti ad aggiudicare in tempo. Tale norma, dunque, consentirebbe ai suddetti Comuni di realizzare importanti progetti di rigenerazione urbana, per i quali sono già state stanziate le risorse necessarie e avviate le procedure per la progettazione e affidamento dei relativi lavori;

          il comma 2, l'art. 8 ter del Decreto-Legge 113/2024 così come convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 ha introdotto una scadenza per la stipula dei contratti per lavori relativamente ai progetti di rigenerazione urbana di cui all'art.1 commi 42 e seguenti della l.160/2019. Si tratta di un termine non previsto in alcuna norma precedente, né nei decreti di assegnazione delle risorse, né negli atti d'obbligo sottoscritti dai Comuni. Si tratta dunque di un termine non noto ai Comuni che la norma ha inserito a posteriori, non consentendo in alcun modo l'adeguamento alla previsione, mettendo a rischio diversi importanti progetti di pronta cantierabilità e per i quali sono già state effettuate ingenti spese di progettazione che verrebbero così vanificate producendo una diffusa situazione di esposizione per le finanze comunali e uno spreco di risorse;

          trattandosi inoltre di un investimento parzialmente finanziato dal PNRR, la norma nella sua formulazione attuale rischia di mettere a rischio il raggiungimento del target finale dell'investimento riducendo il numero di progetti realizzati e compromettendo il conseguimento degli obiettivi della rata finale. La previsione, in ultimo, contraddice le disposizioni dell'art.2 del Decreto-Legge 19/2024 in base al quale in caso di superamento dei termini intermedi non espressamente stabiliti dal PNRR non si provvede a revoca delle risorse qualora sia attestata la possibilità di completamento entro i termini del PNRR stesso;

     impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 9.0.63, rimodulando i termini previsti per l'affidamento dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 534 e seguenti della legge di bilancio 2022.

G/1274/16/5 (già em. 9.0.63)

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

     premesso che:

          molti Comuni beneficiari dei contributi relativi ai progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 534 e seguenti della legge di bilancio 2022, a causa delle tempistiche stringenti tra ottenimento del finanziamento e termini per l'affidamento dei lavori, non sono riusciti ad aggiudicare in tempo. Tale norma, dunque, consentirebbe ai suddetti Comuni di realizzare importanti progetti di rigenerazione urbana, per i quali sono già state stanziate le risorse necessarie e avviate le procedure per la progettazione e affidamento dei relativi lavori;

          il comma 2, l'art. 8 ter del Decreto-Legge 113/2024 così come convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 ha introdotto una scadenza per la stipula dei contratti per lavori relativamente ai progetti di rigenerazione urbana di cui all'art.1 commi 42 e seguenti della l.160/2019. Si tratta di un termine non previsto in alcuna norma precedente, né nei decreti di assegnazione delle risorse, né negli atti d'obbligo sottoscritti dai Comuni. Si tratta dunque di un termine non noto ai Comuni che la norma ha inserito a posteriori, non consentendo in alcun modo l'adeguamento alla previsione, mettendo a rischio diversi importanti progetti di pronta cantierabilità e per i quali sono già state effettuate ingenti spese di progettazione che verrebbero così vanificate producendo una diffusa situazione di esposizione per le finanze comunali e uno spreco di risorse;

          trattandosi inoltre di un investimento parzialmente finanziato dal PNRR, la norma nella sua formulazione attuale rischia di mettere a rischio il raggiungimento del target finale dell'investimento riducendo il numero di progetti realizzati e compromettendo il conseguimento degli obiettivi della rata finale. La previsione, in ultimo, contraddice le disposizioni dell'art.2 del Decreto-Legge 19/2024 in base al quale in caso di superamento dei termini intermedi non espressamente stabiliti dal PNRR non si provvede a revoca delle risorse qualora sia attestata la possibilità di completamento entro i termini del PNRR stesso;

     impegna il Governo

          a dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 9.0.63, rimodulando i termini previsti per l'affidamento dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 534 e seguenti della legge di bilancio 2022.

Art. 6

6.3 (testo 2 corretto)

Lotito, Paroli

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

     "2-bis. All'articolo 12-bis, comma, 1 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

          "In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui al presente comma relativi agli anni precedenti il 2022, avviene nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale conoscibile al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo."

6.7 (testo 2)

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

          "7-bis. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, restano in carica fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

          7-ter. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, la parola "individuate" è sostituita dalla seguente: "individuati";

          b) al secondo periodo, dopo le parole "delle pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "di cui al primo periodo"."

          7-quater. L'articolo 19, comma 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, è sostituito dal seguente:

          «Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica  destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, ovvero per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale su cui sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più Federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo Sport del 24 febbraio 2022 - Cluster 3,  ma non realizzato per successiva revoca o rinuncia da parte del Soggetto attuatore.  Il finanziamento è destinato al Comune proprietario dell'impianto sportivo da efficientare o dell'area di realizzazione dell'impianto di nuova costruzione, nel rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR e concorre a realizzare gli obiettivi della misura M5C2-22 del PNRR.

Art. 9

9.4 (testo 2)

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          "3-bis. Al fine di osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle Province autonome alla luce della nuova governance europea, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati."

9.5 (testo 2)

Salvitti, Liris

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          "3-bis. Al fine di osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle Province autonome alla luce della nuova governance europea, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati."

9.0.1 (testo 2)

Claudio Borghi, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali)

          1.Sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione o dalla provincia di Trento.

9.0.44 (testo 2)

Lotito, Marti, Melchiorre, Borghese

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo il comma 5 inserire il seguente: 5-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle Regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 nell'ambito del decreto di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96";

          b) al comma 6, sostituire le parole "pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "1.570 milioni di euro per l'anno 2024". 

     Conseguentemente,

          all'articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) all'alinea, le parole "euro 1.736.409.720" sono sostituite dalle seguenti "euro 1.786.409.720";

          b) dopo la lettera i) aggiungere la seguente: "i-bis). quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario".

9.0.47 (testo 2)

Liris, Sigismondi, Manca, Pirro, Patton, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Spesa farmaceutica per acquisti diretti)

          «1. All'articolo 1, comma 580, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento, né inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare"».

9.0.68 (testo 2)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni
 risorse straordinarie covid-19 per il 2022)

          1. All'articolo 13, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è soppresso. Non formano oggetto di restituzione le somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'ente inadempiente ovvero a quest'ultimo trattenute ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

9.0.69 (testo 2)

Damante

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni
 risorse straordinarie covid-19 per il 2022)

          1. All'articolo 13, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è soppresso. Non formano oggetto di restituzione le somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'ente inadempiente ovvero a quest'ultimo trattenute ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

9.0.70 (testo 2)

Paita, Enrico Borghi, Scalfarotto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni
 risorse straordinarie covid-19 per il 2022)

          1. All'articolo 13, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è soppresso. Non formano oggetto di restituzione le somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'ente inadempiente ovvero a quest'ultimo trattenute ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 10

10.1 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, premettere il seguente: "01. Per l'anno 2024, il limite di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 12, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.".

10.2 (testo 2)

Rojc

Al comma 1, premettere il seguente: "01. Per l'anno 2024, il limite di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 12, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.".