Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 318 del 27/11/2024

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 218

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- ai fini della quantificazione degli effetti in termini di minor gettito derivanti dalla revisione della disciplina del testo unico delle imposte sui redditi relativa alla determinazione dei redditi dominicali e agricoli, recata dall'articolo 1 del provvedimento in esame, sono stati, in primo luogo, identificati la platea di riferimento e il relativo reddito d'impresa e si è successivamente ipotizzato che il 50 per cento di detto reddito possa trasformarsi da reddito di impresa a reddito agrario determinato forfetariamente, senza utilizzare aliquote medie, bensì applicando la riduzione alle imposte effettivamente versate, rilevabili dalle dichiarazioni per l'anno di imposta 2021 dei soggetti interessati;

- alle previsioni di cui al medesimo articolo 1 relative alla trasformazione dei redditi di impresa in redditi agrari non sono stati ascritti effetti positivi in termini di gettito dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, sia per motivi prudenziali, sia in ragione della mancanza di informazioni puntuali relative ai terreni ai quali si applica la revisione, ai fini dell'applicazione di specifici coefficienti di redditività catastale;

- le disposizioni in materia di deducibilità di spese recate dagli articoli 54-quinquies e 54-sexies del testo unico delle imposte sui redditi, introdotti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, non sono suscettibili di determinare minori entrate negli anni successivi al primo;

- in particolare, con riferimento alle disposizioni di cui al predetto articolo 54-quinquies, pur non potendosi quantificare i relativi effetti finanziari in modo esplicito in mancanza di specifiche e dettagliate informazioni rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi, i potenziali effetti negativi relativi alle parte delle spese di manutenzione ordinaria dedotta nelle annualità successive alla prima potranno essere compensati dagli effetti positivi conseguenti alle novelle afferenti alle spese straordinarie;

- per altro verso, le disposizioni di cui all'articolo 54-sexies, come specificato dalla relazione tecnica, mutuano le disposizioni di cui al vigente articolo 103 del citato testo unico delle imposte sui redditi in materia di reddito di impresa, introducendo dei limiti al regime di deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali;

- pur non risultando possibile, sulla base dei dati dichiarativi disponibili, effettuare una stima puntuale degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di regime fiscale delle plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione o per successione, non essendo possibile risalire ai valori di acquisto dei terreni e alla tassazione delle relative plusvalenze che ne derivano, in base alle valutazioni svolte, le medesime disposizioni, in linea con quanto indicato dalla relazione tecnica, sono suscettibili di determinare effetti positivi in termini di gettito, in ragione del carattere antielusivo dell'intervento normativo;

- la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disciplina dei regimi di riallineamento ai fini fiscali prevista dall'articolo 11 dello schema di decreto in esame, nonché degli effetti finanziari complessivi discendenti dalla nuova disciplina dell'istituto opzionale del riallineamento a fini fiscali dei maggiori valori emersi in seguito all'operazione di conferimento di azienda, introdotta dall'articolo 12, entrambi riportati nella relazione tecnica, è riferita anche a quelli previsti a regime nelle annualità successive a quella in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

- la quantificazione contenuta nella relazione tecnica, che stima una crescita dal 50 all'80 per cento della quota di riserve affrancate distribuite ai soci, per effetto delle previsioni dell'articolo 14, che consentono di affrancare, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, è stata effettuata sulla base dei dati relativi all'ultima riproposizione di una analoga misura, risalente al 2004, nonché dello stock di riserve in sospensione di imposta esistenti a tale data, rapportati ai saldi attivi di rivalutazione non affrancati e alle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti all'inizio del periodo di imposta 2024;

- la quantificazione delle minori entrate derivanti dalla disciplina, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera d), delle condizioni per l'esercizio del diritto di riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti passivi IRES nel caso di fusioni tra una società residente in uno Stato membro dell'Unione europea e una società residente in Italia, la cui risultante sia una società italiana, è stata effettuata dalla relazione tecnica sulla base dei dati rilevati dal database Orbis, dai quali risultano in media trentatré imprese italiane in situazione di carattere liquidatorio che partecipano almeno al 50,1 per cento in società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, con una perdita media annua, nel quinquennio 2018-2022, pari a circa 1,08 milioni di euro;

- ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche alla disciplina del testo unico delle imposte sui redditi in materia di conferimenti introdotte dall'articolo 17 dello schema di decreto in esame, nella relazione tecnica si è assunto come riferimento il numero delle persone fisiche che hanno effettuato conferimenti per aumento di capitale tramite azioni o titoli, che, in base ai dati del registro per le imprese riferiti all'anno 2022 ai fini, è pari a 662;

- il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 reca, per gli anni 2025 e 2026, le occorrenti disponibilità finanziarie ai fini della copertura di quota parte degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15 e 17 del provvedimento in esame, anche tenendo conto della riduzione della dotazione del medesimo Fondo prevista dalla seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

- in sede di adozione definitiva del provvedimento in esame si effettuerà una complessiva riconsiderazione della decorrenza dell'applicazione delle relative disposizioni, con specifico riferimento agli articoli 9, 10, 11, commi 1 e 2, 12, 13, per tener conto della data di pubblicazione del provvedimento stesso, provvedendo, in particolare, a sopprimere le disposizioni che espressamente operano sulla determinazione degli acconti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'esigenza di:

1) riconsiderare la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del provvedimento alla luce dei tempi necessari per la sua adozione definitiva, provvedendo, in particolare, a sopprimere le disposizioni che espressamente operano sulla determinazione degli acconti;

2) sostituire, all'articolo 2, comma 1, le parole: «previste a legislazione vigente» con le seguenti: «disponibili a legislazione vigente», al fine di formulare la clausola di invarianza finanziaria in termini conformi a quelli utilizzati nella prassi;

3) sopprimere, all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), il numero 1.3), escludendo in tal modo l'abrogazione della lettera i-bis) dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detassazione delle quote di retribuzione erogate al lavoratore dipendente derivanti dalla rinuncia all'accredito contributivo presso l'INPS, al fine di assicurare il coordinamento tra le disposizioni del predetto articolo 3 e l'articolo 23, comma 1, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, attualmente all'esame della Camera dei deputati, che richiama l'applicazione delle citate disposizioni dell'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi.