Legislatura 19ª - 5ª e 6ª riunite - Resoconto sommario n. 1 del 04/09/2024
Azioni disponibili
(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico
(Esame e rinvio)
Il presidente CALANDRINI (FdI), facente funzione di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 22 articoli di cui illustra di seguito una sintesi dei contenuti.
Osserva che il Capo I reca disposizioni fiscali.
In particolare, evidenzia che l'articolo 1 integra le modalità per l'erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica (comma 1); stabilisce una procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa prevedendo la possibilità che l'autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 2); i versamenti all'entrata possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate (comma 3); si integrano i contenuti del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 (comma 4); si disciplina l'ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e alle zone assistite della regione Abruzzo con il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 sia inferiore a quello massimo riconoscibile (comma 5); si interviene sulla disciplina del registro per le tecnologie del fotovoltaico curato dall'ENEA, per chiarire che sia gli impianti fotovoltaici, sia le relative celle devono essere prodotte negli Stati membri dell'Unione europea.
Rileva che l'articolo 2 eleva da 100.000 a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
L'articolo 3 chiarisce che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021.
L'articolo 4, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ripropone alcune agevolazioni fiscali, precedentemente introdotte durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024.
Rileva poi che l'articolo 5, ai commi da 1 a 3, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi nelle ipotesi nelle quali tale attività non siano esenti da imposta (commi 1 e 2). Viene inoltre disciplinato il regime IVA applicabile alle prestazioni di cui al comma 1 rese prima del 10 agosto 2024.
L'articolo 5, commi 4 e 5, allo scopo di sostenere la filiera equina, dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate entro diciotto mesi dalla nascita, nonché le modalità di copertura del conseguente minor onere.
Fa presente poi che l'articolo 6 reca disposizioni inerenti al nuovo regime fiscale opzionale riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati nella zona di venti chilometri dal confine svizzero che, in base al nuovo Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, sono considerati "nuovi frontalieri". Nello specifico, tale regime consiste nell'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 25 per cento delle imposte applicate nel Paese elvetico, nella misura dell'80 per cento, sugli stessi redditi, senza diritto al credito d'imposta in Italia.
Il Capo II reca disposizioni in materia di proroghe di termini normativi.
In particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2, proroga i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva sull'adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali previsto dall'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge di bilancio 2024.
L'articolo 7, comma 3, proroga dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1°gennaio 2024. Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 3 e ne indica le fonti di copertura finanziaria. L'articolo 7, comma 4, è diretto a consentire ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2025 anziché entro il 31 dicembre 2024 previsto dalla normativa previgente.
Il Capo III reca misure di carattere economico.
Nel dettaglio, rileva che l'articolo 8 tratta la gestione delle risorse riferibili al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, per gli importi di cui all'allegato 3 del decreto-legge in esame, disponendo l'accantonamento e l'indisponibilità fino al 30 settembre 2024 delle risorse oggetto dell'informativa congiunta presentata in data 9 luglio 2024 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al CIPESS. Si prevede una deroga a tale previsione per far fronte alle obbligazioni di spesa giuridicamente vincolanti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché la copertura degli eventuali oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1 in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, fino a 750 milioni.
Il comma 1 dell'articolo 9 amplia il periodo di estensione transitoria ai settori dell'istruzione e della formazione - ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale - dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'ampliamento di cui al comma in esame concerne l'anno scolastico e l'anno accademico 2024-2025, mentre la previsione già vigente fa riferimento all'anno scolastico e anno accademico 2023-2024. In base all'estensione transitoria ora oggetto di proroga, le categorie di soggetti analiticamente individuati sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni o malattie professionali occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento. Il comma 2 dell'articolo 9 reca la stima degli oneri derivanti dalla proroga di cui al comma 1 e la relativa copertura finanziaria, nonché una norma di natura contabile.
L'articolo 9, comma 3, statuisce che le risorse finanziarie destinate ai compensi dei componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica, rimaste inutilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa al fine della loro utilizzazione nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione.
L'articolo 9, comma 4, destina risorse pari a 20 milioni di euro, già stanziate nel periodo pandemico ma mai utilizzate, alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, all'innovazione digitale e al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0, al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di consentire il supporto tecnologico e digitale all'implementazione della filiera tecnologico-professionale.
L'articolo 10, comma 1, prevede che continuino ad applicarsi alcune disposizioni che escludono le società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, dall'ambito di applicazione della disciplina del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.
L'articolo 10, comma 2, lettera a), abroga l'articolo 8, comma 2-quater, della legge n. 287 del 1990. Tale comma 2-quater prevedeva l'obbligo per le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, di rendere accessibili beni o servizi anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, anche ad imprese concorrenti in mercati diversi, in condizioni equivalenti rispetto alle proprie società partecipate o controllate che operano in tali mercati. La lettera b) reca una novella di coordinamento.
L'articolo 10, commi da 3 a 12, disciplina gli adempimenti relativi alla fase sperimentale della riforma del PNRR del sistema di contabilità pubblica (riforma 1.15) la quale prevede l'elaborazione di schemi di bilancio per competenza economica (c.d. accrual) con riferimento all'esercizio 2025 per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico. In particolare, il comma 3 elenca le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota della riforma, tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per competenza economica per l'esercizio 2025. Il comma 4 esclude da tali adempimenti della fase pilota talune società ed enti, se di limitate dimensioni. Sono esclusi, inoltre: gli istituti scolastici, gli istituti di alta formazione artistica, coreutica e musicale (AFAM), i musei, le soprintendenze e gli istituti autonomi della cultura, le amministrazioni in liquidazione, gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. Il comma 5 prevede che l'elenco puntuale delle amministrazioni assoggettate alla fase pilota della riforma sia individuato con determina del Ragioniere generale dello Stato da adottare entro sessanta giorni. Il comma 6 stabilisce che nella fase pilota le amministrazioni devono predisporre gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico della riforma 1.15, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio devono includere il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno. Il comma 7 specifica che gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti esclusivamente per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti. Il comma 8 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono a una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili della riforma, sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025. Il comma 9 specifica che, per la fase pilota, in attesa del completamento degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi, le amministrazioni riclassificano i propri saldi contabili secondo il piano dei conti multidimensionale e apportano le integrazioni e le rettifiche necessarie per l'applicazione dei nuovi principi contabili. Il comma 10 stabilisce l'obbligo del completamento della formazione di base (primo ciclo di formazione) per tutti gli enti pubblici, con esclusione delle società. La formazione di base verrà erogata mediante il portale della formazione, accessibile tramite il sito web della Ragioneria generale dello Stato. Il comma 11 prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministero dell'economia delle finanze con il quale saranno fornite istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile. Il comma 12, infine, dispone che per l'attuazione dei commi da 3 a 11 in esame, le amministrazioni si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 10, comma 13, prevede la non applicazione alla società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. di disposizioni in materia di contenimento della spesa, sino alla durata dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 (tratta Quarto d'Altino-Trieste) e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
L'articolo 11, commi 1 e 2, incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali.
Il comma 3 dell'articolo 11 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Il comma 4 dell'articolo 11 prevede l'assegnazione, nell'anno 2024, di un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma. Alla copertura dell'onere finanziario derivante da tale assegnazione provvede il successivo comma 5.
L'articolo 12, comma 1, dispone che, per l'anno 2024, la totalità delle risorse per la promozione dell'attività di ricerca e per la valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese, stanziate ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, siano destinate alla integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali. È confermato, invece, il sopra citato vincolo di destinazione delle risorse stanziate, ai sensi della medesima norma, per gli anni 2025 e 2026.
L'articolo 12, comma 2, reca modificazioni all'articolo 15 del decreto-legge n. 71 del 2024. Le novelle apportate sono volte, in primo luogo, a disporre che le procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato abilitati, autorizzate e finanziate dal comma 1-bis del citato articolo 15, debbano concludersi, con la presa di servizio del personale assunto, entro il 31 dicembre del 2026; in secondo luogo, a chiarire, tramite talune modifiche al comma 1-quinquies del medesimo articolo 15, a decorrere da quali termini, a quali fini e in riferimento a quali destinatari, sarà possibile utilizzare le risorse ivi rese disponibili a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale universitario.
Osserva poi che l'articolo 13, comma 1, autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2024 per i collegi di merito accreditati. Il comma 2 stabilisce che possono accedere al contributo di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito, il Ministero verifica il rispetto di cui al primo periodo per l'accesso al contributo. Il comma 3 reca la clausola di copertura finanziaria.
Rileva che l'articolo 14 reca disposizioni diverse in materia di attività culturali. Il comma 1 istituisce il Comitato nazionale «Neapolis 2500», al fine di celebrare la città di Napoli nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della sua fondazione, contestualmente stanziando, per il suo funzionamento, 1 milione di euro per il 2024. Il comma 2 stanzia a favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024, al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025. Il comma 3 dispone che le Direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024. Il comma 4 consente l'utilizzo del fondo di garanzia istituito presso l'Istituto per il credito sportivo dalla legge n. 289 del 2002 per i finanziamenti in favore dell'aggiudicazione e dell'organizzazione di grandi eventi internazionali, anche per gli eventi in svolgimento dopo il 30 giugno 2026. Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, e in particolare da quanto disposto dai commi 1 e 2.
L'articolo 15, comma 1, dispone misure di favore per le domande di finanziamento agevolato presentate da imprese che operano in Paesi africani o per attività imprenditoriali nel continente africano. La disposizione esenta dalla prestazione della garanzia, a domanda del richiedente, le richieste di finanziamento relative:
a) agli strumenti ordinari del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ("Fondo 394/81"), che riguardino il continente africano, presentate entro il 31 dicembre 2025;
b) allo strumento finanziario introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 (anch'esso finanziato all'interno del Fondo 394/81).
L'articolo 15, comma 2, prevede il rifinanziamento per 100 milioni di euro del fondo rotativo per operazioni di venture capital.
Rileva che l'articolo 16 autorizza l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.
Il Capo IV reca misure economiche in favore degli enti territoriali.
In particolare, fa presente che l'articolo 17 contiene disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali. Si dispone l'obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di aprire conti correnti dedicati alla riscossione, funzionale al controllo e alla rendicontazione dei versamenti, entro il 31 dicembre 2025. Fino all'adempimento di tale obbligo non trovano applicazione le sanzioni relative alle violazioni commesse in materia di incasso diretto delle somme riscosse da parte di alcune categorie di concessionari della riscossione indicate dalla norma. Sono infine disciplinati i casi in cui i concessionari della riscossione ovvero gli enti locali siano inadempienti rispetto a quanto disposto.
L'articolo 18 include talune risorse - derivanti da rinegoziazioni di operazioni di finanziamento - nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015 (convertito dalla legge n. 215 del 2015). Quest'ultimo consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, per gli anni dal 2015 al 2026.
L'articolo 19 interviene sulla disciplina del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, dettata dalla legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 527) al fine di prorogare i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni, per gli anni dal 2025 al 2028, sia nel caso di autocoordinamento, sia in assenza di accordo tra le regioni (lettera a); modificare le modalità di realizzazione del contributo, per l'anno 2024, inserendo una specifica disciplina alla norma della legge di bilancio 2024 (commi da 527-bis a 527-quinques) che consente di utilizzare la quota di contributo dovuta per il 2024 come economia per il ripiano del disavanzo e conseguentemente provvede alla copertura del corrispondente onere attraverso la riduzione di risorse nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (lettera b); inserire la Tabella 1 (Allegato VI-bis alla legge di bilancio 2024) in cui sono stabilite le quote del contributo alla finanza pubblica riferite a ciascuna regione a statuto ordinario per l'anno 2024 (lettera c).
Osserva che l'articolo 20 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi a causa della scarsità di neve nella stagione invernale 2023/2024. Per l'erogazione del contributo viene autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo non incide sul calcolo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Le disposizioni attuative devono essere definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ovverosia entro il 24 settembre 2024).
Rileva che l'articolo 21 riconosce contributi transitori ai nuclei familiari detentori di unità abitative nel complesso edilizio denominato Vela celeste B dell'area di Scampia (nel comune di Napoli), unità oggetto di sgombero in base agli atti amministrativi conseguenti al crollo verificatosi il 22 luglio 2024. I contributi sono riconosciuti su base mensile, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e fino a che le esigenze abitative non siano state soddisfatte in modo stabile; in ogni caso, i contributi cessano il 31 dicembre 2025. I contributi sono riconosciuti entro i limiti massimi di spesa posti dall'articolo in esame, il quale provvede altresì alla relativa copertura finanziaria.
Fa infine presente che, ai sensi dell'articolo 22, il decreto-legge è vigente dal 10 agosto 2024.
Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia infine al dossier dei Servizi studi del Senato n. 333 e della Camera dei deputati n. 339.
Il PRESIDENTE sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 16,10.
Il PRESIDENTE comunica che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo è stato fissato per le ore 12 di venerdì 13 settembre.
Prendono atto le Commissioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15.