Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 254 del 19/06/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2024
254ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REFERENTE
(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i subemendamenti 6.0.500/1, 6.0.500/2, 6.0.500/3, 6.0.500/4, 6.0.500/5 e 6.0.500/6, pubblicati in allegato.
Comunica inoltre che, all'esito dell'istruttoria svolta, i predetti subemendamenti risultano inammissibili.
Avverte poi che è stata presentata la riformulazione 28.0.500 (testo 2), pubblicata in allegato.
Comunica, altresì, che l'emendamento 15.0.1, è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1133/6/5, pubblicato in allegato.
Ricorda infine che restavano ancora accantonate, su richiesta del gruppo del Partito democratico, le proposte 3.22, 3.23, 3.24, 29.10, 29.11 e 29.12.
Con riferimento all'emendamento 23.18, approvato nella seduta antimeridiana di ieri, il sottosegretario FRENI fornisce una precisazione di carattere redazionale sulla formulazione del testo.
La Commissione conviene sulla correzione redazionale della proposta 23.18 (testo corretto), pubblicata in allegato.
Si procede quindi all'esame degli emendamenti accantonati, riferiti all'articolo 3.
Il senatore MANCA (PD-IDP) ribadisce le proprie perplessità sulla riformulazione proposta dal governo nella seduta antimeridiana di ieri per gli emendamenti 3.22, 3.23 e 3.24.
Il sottosegretario FRENI puntualizza che la necessità di prevedere una rendicontazione annuale al Parlamento si fonda su ragioni squisitamente tecniche, in quanto la stessa rendicontazione fornita all'Unione europea ha cadenza annuale. Qualora si introducessero, in ambito nazionale, dei termini più stringenti, il governo, pertanto, non disporrebbe materialmente dei dati necessari per rendere l'informativa.
Il senatore MANCA (PD-IDP) replica osservando che il problema a monte resta comunque fermo, in quanto il Parlamento risulta, di fatto, compromesso nell'esercizio delle proprie prerogative. Si dovrebbe pertanto avviare una riflessione al fine di conferire alle Camere strumenti efficaci per il monitoraggio delle politiche di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle politiche di coesione.
Il sottosegretario FRENI fa presente che il vincolo da lui evidenziato ha natura strutturale e appare difficilmente superabile dal punto di vista tecnico. Nulla osta, tuttavia, a che possano essere passate al vaglio ulteriori proposte volte a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento.
Terminato il dibattito, i presentatori degli emendamenti 3.22, 3.23 e 3.24 accolgono la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo nella seduta antimeridiana di ieri.
Posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 3.22 (testo 2), 3.23 (testo 2) e 3.24 (testo 2), pubblicati in allegato, sono quindi approvati dalla Commissione all'unanimità.
Si procede quindi alla votazione delle proposte accantonate relative all'articolo 29.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 29.10, 29.11 e 29.12, subordinatamente a un'identica riformulazione che viene accolta dai proponenti.
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) si associa al rappresentante del Governo.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 29.10 (testo 2), 29.11 (testo 2) e 29.12 (testo 2), pubblicati in allegato, sono approvati dalla Commissione.
Il sottosegretario FRENI esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 11.4, 13.0.1 e 17.2.
Formula poi parere favorevole sugli emendamenti 14.6 e 15.3, subordinatamente a due distinte riformulazioni che sono accolte dai rispettivi proponenti.
Da ultimo, esprime parere favorevole sulle proposte 24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3, subordinatamente a un'identica riformulazione che viene accolta dai proponenti.
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 11.4, la senatrice DAMANTE (M5S) invita la Commissione ed il Governo a tenere in considerazione anche altre proposte della propria parte politica volte a consentire l'effettivo impiego delle risorse già stanziate dalla legge di bilancio per far fronte alle difficoltà delle aree insulari.
Con distinte votazioni, sono approvati all'unanimità gli emendamenti 11.4, 13.0.1, 14.6 (testo 2), pubblicato in allegato, e 17.2.
E' posto in votazione e approvato altresì l'emendamento 15.3 (testo 2), pubblicato in allegato.
La senatrice PIRRO (M5S) osserva che il contenuto della riformulazione relativa all'emendamento 24.0.1 appare parzialmente sovrapponibile all'emendamento 11.33 (testo 2) a sua firma. Domanda pertanto se sia possibile riformulare l'emendamento 11.33 (testo 2) in un testo identico a quello delle proposte 24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3.
Il PRESIDENTE e il rappresentante del GOVERNO forniscono rassicurazioni in tal senso.
La senatrice PIRRO (M5S) riformula quindi l'emendamento 11.33 (testo 2) in un testo identico a quello richiesto dal Governo per le proposte 24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 24.0.1 (testo 2), 24.0.2 (testo 2), 24.0.3 (testo 2) e 11.33 (testo 3), pubblicati in allegato, sono approvati all'unanimità.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 29.1 (testo 3), subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dai proponenti.
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 29.1 (testo 4), pubblicato in allegato, risulta approvato all'unanimità.
Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi alla votazione degli emendamenti a firma dei relatori 1.500, 6.0.500, 28.0.500 (testo 2) e 37.500, e dei relativi subemendamenti.
Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.500, 6.0.500, 28.0.500 (testo 2) e 37.500, e un avviso di contrarietà su tutti i relativi subemendamenti.
Si associa il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE).
La senatrice DAMANTE (M5S) osserva che, ancorché l'emendamento 1.500 sia senz'altro migliorativo rispetto al testo originario del decreto-legge, non vengono superate le problematiche di fondo sull'efficace coordinamento tra Stato e Regioni.
Con separate votazioni, previo respingimento del subemendamento 1.500/1, sono quindi approvati gli emendamenti 1.500 e 6.0.500.
Dopo aver respinto il subemendamento 28.0.500/1, la Commissione approva quindi l'emendamento 28.0.500 (testo 2).
Infine dopo essere stati respinti i subemendamenti 37.500/1 e 37.500/2, viene approvato l'emendamento 37.500.
Il sottosegretario FRENI rende quindi noto che è stata altresì sciolta la riserva in ordine all'emendamento 17.0.1, sul quale il parere del Governo è favorevole.
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.
La senatrice DAMANTE (M5S) domanda chiarimenti sulla formulazione dell'emendamento 17.0.1, che appare una riforma radicale della disciplina dell'ISCRO, ossia l'indennità di disoccupazione per i lavori autonomi. L'erogazione del sostegno sarebbe infatti solo accompagnata dall'aggiornamento professionale, che, pertanto, non risulterebbe più quale requisito obbligatorio per ottenere il beneficio.
Il sottosegretario FRENI precisa che la formulazione adottata dall'emendamento 17.0.1 non farà affatto venire meno l'obbligo di aggiornamento professionale, anche alla luce del controllo accentrato sui beneficiari previsto dalla seconda parte dell'emendamento stesso.
Ad avviso della senatrice PIRRO (M5S), l'emendamento 17.0.1 opera una riforma in chiave peggiorativa dell'ISCRO, istituto che perderebbe peraltro di senso qualora non accompagnato dall'obbligo di aggiornamento professionale. La disciplina, peraltro, costituirebbe un palese incentivo a pratiche poco trasparenti da parte dei professionisti, concretizzando il rischio di vere e proprie truffe ai danni dello Stato.
Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto contrario.
Alle osservazioni formulate dalla senatrice Pirro si associa il senatore MAGNI (Misto-AVS).
Non essendovi altre richieste di intervento, l'emendamento 17.0.1 viene infine posto ai voti e approvato.
Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,45.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1133
G/1133/6/5 (già em. 15.0.1)
Romeo, Centinaio, Marti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Garavaglia, Germanà, Minasi, Paganella, Pirovano, Potenti, Pucciarelli, Spelgatti, Stefani, Tosato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (AS 1133);
premesso che:
il settore turistico-ricreativo e sportivo che insiste sul demanio marittimo riveste un ruolo strategico per l'economia del Paese;
a seguito delle ultime sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato, sulle concessioni balneari si è generato un clima di assoluta incertezza, che di fatto sta paralizzando il settore, mettendo a rischio l'apertura della stagione estiva;
con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e con il compito di stabilire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera,
impegna il Governo
con gli appositi strumenti normativi, in armonia con la normativa europea e i dispositivi delle ultime sentenze della Corte di Giustizia europea, a recepire i dati elaborati dal tavolo tecnico di cui alle premesse, ad adottare la mappatura dei servizi turistico-ricreativi che insistono sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, e a definire un processo di riordino del settore che ne garantisca lo sviluppo economico, tutelando le attività di impresa in essere, anche attraverso il riconoscimento di un indennizzo parametrato al valore aziendale e di un sistema di prelazione.
Art. 3
3.22 (testo 2)
Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita
Al comma 1, alla lettera c), inserire dopo le parole: "articolo 4;" le seguenti "i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno".
3.23 (testo 2)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Al comma 1, alla lettera c), inserire dopo le parole: "articolo 4;" le seguenti "i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno".
3.24 (testo 2)
Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita
Al comma 1, alla lettera c), inserire dopo le parole: articolo 4;" le seguenti "i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno".
Art. 6
6.0.500/1
All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2024, gli enti locali delle regioni insulari possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.»
6.0.500/2
All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto per i medesimi anni.»
6.0.500/3
All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto, ivi incluso l'aumento di personale negli enti locali, prevedendo, nei casi dei Comuni in dissesto, che le assunzioni de quo vadano in deroga per i medesimi anni.»
6.0.500/4
All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Per il periodo 2021-27, agli enti locali delle regioni insulari è riconosciuta la facoltà di ripristinare l'uso delle economie di gara a valere su risorse PNRR e FSC inerenti ad interventi rubricati "piccole e medie opere", di cui all'art. 1, Legge 160/2019»
6.0.500/5
All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 100 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione.»
6.0.500/6
All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 800 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione, di cui 200 da destinare agli interventi per il superamento della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia e 600 milioni per gli interventi finalizzati ad incrementare la disponibilità della risorsa idrica e per il contrasto alla siccità.»
Art. 11
11.33 (testo 3)
Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:
«Art. 24-bis
(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;
b) al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 14
14.6 (testo 2)
Aggiungere in fine il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al quarto periodo, le parole: «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unità» e le parole: «una unità» sono sostituite dalle seguenti: «due unità»;
c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi.»;
d) al tredicesimo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
e) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma si provvede nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
Art. 15
15.3 (testo 2)
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di euro 5.500.000 e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'INPS le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro, e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213".
Art. 23
23.18 (testo corretto)
Al comma 2, sostituire le parole: «e nelle aree di cui all'articolo 2» con le seguenti: «, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2» e le parole: «annualmente individuate» con le seguenti: «annualmente individuati».
Art. 24
24.0.1 (testo 2)
Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:
«Art. 24-bis
(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;
b) al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
24.0.2 (testo 2)
Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:
«Art. 24-bis
(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;
b) al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
24.0.3 (testo 2)
Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:
«Art. 24-bis
(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;
b) al comma 7, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 28
28.0.500 (testo 2)
I Relatori
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis
- All'articolo 12 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 3, le parole: «5,8 milioni» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «24,2 milioni» e le parole: «8,3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «34,6 milioni».
Art. 29
29.1 (testo 4)
All'articolo dopo il comma i1 inserire i seguente:
1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al secondo periodo, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025".
29.10 (testo 2)
"Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della presente disposizione."
29.11 (testo 2)
"Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della presente disposizione."
29.12 (testo 2)
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca
"Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della presente disposizione."