Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 157 del 24/04/2024
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale (COM(2024) 14 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 marzo.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in esame, la quale, come già evidenziato in precedenza, reca modifiche alla direttiva 2009/38/CE, concernente l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei (CAE) nelle imprese con più di 1.000 dipendenti che operano in almeno due Paesi dell'Unione. I CAE sono gli organi di informazione e consultazione dei lavoratori nelle questioni transnazionali dell'azienda.
Il coinvolgimento dei lavoratori nelle aziende è ritenuto importante, in un contesto di mutamenti nel mondo del lavoro, poiché può contribuire alla capacità di previsione e di gestione dei cambiamenti, alla riduzione della perdita di posti di lavoro, al mantenimento dell'occupabilità e all'attenuazione delle ripercussioni sui sistemi di previdenza sociale e dei relativi costi di adeguamento.
La valutazione della direttiva vigente, effettuata nel 2018, ha confermato la bontà dell'impianto normativo generale, ma ha anche individuato diverse criticità da affrontare e risolvere. In particolare: il basso tasso di istituzione di nuovi CAE, l'inefficacia della consultazione dei CAE in alcuni casi, gli ostacoli all'accesso dei CAE alla giustizia, la mancanza di mezzi di ricorso efficaci e di sanzioni effettive e dissuasive in alcuni Stati membri.
La proposta in esame mira, pertanto, a far fronte alle citate carenze, senza pregiudicare le norme e le prassi nazionali relative al coinvolgimento dei lavoratori a livello nazionale.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui la si ritiene conforme all'interesse nazionale, poiché le modifiche apportate e attuate in tutta l'Unione europea (UE) potrebbero rendere più efficace la normativa come strumento utile anche a valutare e scongiurare le delocalizzazioni di impianti produttivi in altri Paesi. In generale, l'aumento dell'efficacia e della qualità del dialogo sociale transnazionale nelle imprese di dimensioni comunitarie potrebbe consentire a queste ultime di prendere decisioni strategiche più consapevoli e rafforzare la fiducia reciproca tra la direzione e la forza lavoro.
Il principio di sussidiarietà, secondo il Governo, è rispettato, data la natura transfrontaliera delle imprese e dei gruppi di imprese, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e il carattere transnazionale delle questioni oggetto delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione transnazionale.
Anche il principio di proporzionalità è rispettato, secondo il Governo,in quanto la proposta stabilisce e modifica prescrizioni minime, consentendo agli Stati membri di mantenere o introdurre misure ulteriori, finalizzate ai medesimi obiettivi.
Tuttavia, secondo il Governo, gli effetti concreti derivanti dalla normativa sono ancora incerti e, in mancanza di prove solide, non possono essere stimati in maniera attendibile, data l'interazione tra il coinvolgimento dei lavoratori a livello nazionale e transnazionale e la natura non vincolante dei pareri dei CAE. Il Governo rileva inoltre che il sistema di relazioni industriali vigente a livello nazionale appare già normativamente strutturato e consolidato e che nell'ambito di tale sistema i CAE costituirebbero solo un'ulteriore struttura di consultazione e informazione, la quale andrebbe ad affiancarsi a quelle già esistenti.
Inoltre, il Governo ritiene che le disposizioni contenute nella proposta di direttiva, proprio in virtù delle finalità stesse del progetto complessivo, potrebbero risultare in qualche modo suscettibili di determinare nuovi oneri a carico delle imprese. Il rafforzamento delle procedure di informazione e consultazione potrebbe avere come conseguenza un aggravio (sia in termini di tempo, che in termini di costo) nella gestione dell'impresa, rischiando di rendere tali imprese europee meno concorrenziali rispetto alle altre.
Al riguardo, la Commissione europea, confrontando i costi quantificabili con il fatturato delle imprese interessate, ritiene che la proposta comporti costi economici trascurabili e di conseguenza non individua alcuna ripercussione sulla competitività delle imprese.
Come per altri Stati membri, anche l'Italia ha posto una riserva sulla proposta, in funzione delle eventuali modifiche che potranno essere valutate nell'ambito del negoziato. Tuttavia, con l'approssimarsi della scadenza della IX legislatura del Parlamento europeo e del mandato dell'attuale Commissione, il procedimento di adozione della proposta potrebbe non giungere a conclusione. In ogni caso, il Ministero del lavoro ritiene comunque opportuno uno specifico approfondimento, nel merito della proposta, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Come già accennato, le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2, allegato ai Trattati sono scadute lo scorso 16 aprile. La proposta è oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, di cui solo la Camera dei deputati della Repubblica ceca ha ritenuto di sollevare, nell'ambito del dialogo politico, alcune riflessioni.
In particolare, la Camera dei deputati ceca ritiene che le modifiche alla definizione di "questioni transnazionali" introdurrebbero maggiore incertezza su ciò che può essere considerato una questione transnazionale. Ritiene inoltre necessario chiarire le disposizioni sull'obbligatorietà dell'equilibrio di genere nei CAE, nonché sulla copertura interna dei costi. Ritiene inoltre che dovrebbero essere introdotte sanzioni anche per i dipendenti, ad esempio, in caso di violazione degli obblighi relativi al trattamento di informazioni riservate, nonché un periodo di recepimento più lungo rispetto all'anno proposto nella direttiva.
In conclusione, tenendo conto dei punti critici di merito, oggetto di negoziazione da parte della delegazione italiana al Consiglio UE, si ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.
Si ritiene, tuttavia, utile evidenziare alcuni aspetti critici ravvisati nel provvedimento, con l'obiettivo di garantire certezza e prevedibilità nei processi decisionali e preservare l'efficacia dei Comitati aziendali europei.
Si evidenzia che il riferimento generico, contenuto all'articolo 1, comma 4, alla prevedibilità di impatti transnazionali ("reasonably be expected to concern") potrebbe portare a una vasta gamma di questioni da trattare nei CAE, anche in considerazione della alta incidenza di conseguenze o effetti transazionali, diretti o indiretti, per moltissime decisioni da parte delle aziende. Ciò darebbe luogo ad un ingiustificato aggravamento di molte procedure - sia in termini di tempo che in termini di costo - su temi che di fatto hanno una rilevanza prettamente nazionale, con conseguente sovrapposizione rispetto a procedure di consultazione e informazione già previste a livello nazionale. Si suggerisce pertanto di circoscrivere meglio gli effetti transnazionali, introducendo concreti criteri quantitativi o economici.
Con riferimento all'articolo 9, comma 3, si suggerisce di specificare un preavviso minimorispetto all'impatto e ai tempi utili per una efficace consultazione, per garantire certezza e prevedibilità nei processi decisionali.
Con riferimento all'articolo 5, comma 6, si ritiene opportuno definire chiaramente le "spese ragionevoli" relative ad assistenza legale e in generale all'ausilio di esperti, e stabilire criteri per l'approvazione delle spese da parte del management.
Con riferimento agli articoli 8 e 8-bis, si suggerisce di richiedere alle imprese di dimostrare la natura riservata delle informazioni secondo criteri oggettivi, senza far riferimento a ragioni che pregiudicherebbero il suo funzionamento.
Con riferimento agli articoli 14 e 14-bis, si propone di garantire un ruolo all'autonomia negoziale nella revisione degli accordi esistenti, stabilendo che la revisione sia necessaria solo se non sono presenti disposizioni sull'adattamento e la rinegoziazione, e di definire le condizioni per avviare tale processo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.