Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 79 del 29/11/2023

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Esame e rinvio)

La relatrice BUCALO (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso, composto da due articoli, reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia della riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e attuata dagli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2022, in tal modo contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, fa presente che il testo originariamente deliberato dal Consiglio dei ministri e trasmesso in Senato conteneva anche l'articolo 3, relativo all'aggiornamento della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti. A seguito delle determinazioni assunte dalla Presidenza del Senato ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento lo scorso 22 novembre, le disposizioni recate in tale articolo sono state oggetto di stralcio e sono confluite in un autonomo disegno di legge (A.S. 924-bis), con il titolo "revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti", assegnato in sede redigente alla Commissione, che ne potrà avviare l'esame non appena conclusa la sessione di bilancio.

Dà, indi, conto dell'articolo 1, che, mediante l'inserimento di un apposito articolo 25-bis nel decreto-legge n. 144 del 2022, istituisce, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale.

Specifica che nella nuova filiera formativa sono ricompresi: i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, che saranno attivati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 25-bis; i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla legge n. 99 del 2022; i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

Evidenzia che l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale è espressamente correlata con la finalità di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni, nonché alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale «Industria 4.0».

Richiamando la relazione illustrativa al disegno di legge originariamente trasmesso in Senato, chiarisce che l'istituzione della filiera intende realizzare l'interconnessione, che deve necessariamente sussistere, tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro attraverso la ridefinizione e l'ampliamento dei contenuti dell'offerta formativa, in modo tale che essi contribuiscano a un costante adeguamento delle competenze rispetto alle esigenze economico-sociali e alle caratteristiche dei territori e che consentano ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata anche sotto un profilo tecnico-pratico.

Il provvedimento in esame - prosegue la relatrice - nel rispetto delle competenze costituzionali poste in capo allo Stato e alle Regioni in materia di istruzione e formazione, intende realizzare un'integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione e gli interventi regionali sul sistema educativo dell'istruzione e formazione professionale.

Con apposite disposizioni viene pertanto disciplinato il ruolo delle regioni nell'ambito della nuova filiera. Si stabilisce che - ferme restando le competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale - le regioni possano aderire alla filiera mediante la stipula con gli Uffici scolastici regionali di accordi funzionali alle esigenze specifiche dei territori e finalizzati ad ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali attivati ai sensi del comma 2.

I suddetti accordi possono anche prevedere l'istituzione di reti, denominate «campus», in grado di offrire percorsi formativi condivisi e integrati con i vari soggetti che ne fanno parte (i soggetti che erogano i percorsi di formazione tecnologico-professionali inclusi nella filiera, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le Università, le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché altri soggetti pubblici e privati).

La definizione delle modalità di avvio delle reti e delle condizioni di adesione ad esse è demandata a un decreto interministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Al comma 6 del nuovo articolo 25-bis sono espressamente individuati i contenuti dei predetti accordi e dei percorsi sperimentali che saranno attivati ai sensi del comma 2: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa; la promozione dei passaggi fra percorsi diversi; la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado; il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale e all'adozione di metodologie innovative; la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni; la certificazione delle competenze trasversali e tecniche.

Sono, altresì, individuati contenuti facoltativi dei medesimi accordi, tra i quali: l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare; la promozione di accordi di partenariato; la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore e di proprietà industriale realizzati all'interno dei percorsi formativi della nuova filiera e il trasferimento tecnologico verso le imprese.

Sono poi disciplinate le modalità di accesso agli ITS Academy da parte dei soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali previsti per il conseguimento di un titolo di diploma professionale (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 226 del 2005). Sottolinea, al riguardo, che, come evidenziato nella Relazione illustrativa, l'accesso diretto agli ITS Academy da parte dei soggetti che hanno concluso un percorso quadriennale costituisce uno degli aspetti innovativi del provvedimento in esame.

È, infine, disciplinata la possibilità, per coloro che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 226, che partecipano alla sperimentazione e che sono sottoposti alla validazione di INVALSI, di sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale assegnato dall'Ufficio scolastico regionale competente, senza dover previamente sostenere l'esame preliminare.

Passa, quindi, all'articolo 2, il quale provvede all'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di una struttura tecnica, di livello dirigenziale, cui è affidata la missione di promuovere la filiera formativa tecnologico-professionale.

Alla Struttura tecnica è attribuita, in particolare, la funzione di promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, nonché di ampliare la progettazione di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese.

Per l'istituzione e il funzionamento della Struttura è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e di 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP), dopo aver espresso apprezzamento per la completezza dell'illustrazione svolta dalla relatrice, fa presente che il provvedimento prefigura una riforma incisiva sulla struttura degli istituti tecnici, prefigurando un vero e proprio secondo canale. Ritiene, al riguardo, che occorra procedere agli opportuni approfondimenti con riferimento al collegamento con il sistema universitario, centrale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e alla facoltà, del tutto innovativa, attribuita a coloro che hanno concluso i percorsi quadriennali previsti per il conseguimento di un titolo di diploma professionale di accedere agli ITS Academy. Per tali ragioni chiede che sul disegno di legge in titolo sia avviato un ciclo di audizioni.

Su tale proposta si svolge un breve dibattito incidentale, nel corso del quale intervengono: la relatrice BUCALO (FdI), la quale ritiene che le disposizioni recate nel provvedimento siano chiare e lineari nelle loro finalità, sì da non richiedere ulteriori approfondimenti attraverso l'avvio di una procedura informativa; il senatore PIRONDINI (M5S), che a nome del proprio Gruppo si associa alla richiesta della senatrice D'Elia, tenuto conto del rilievo e della delicatezza dei contenuti del disegno di legge; il senatore MARCHESCHI (FdI), il quale, dopo aver ricordato che significativi approfondimenti sono già stati svolti dal Governo nella fase genetica dello schema di disegno di legge e che sia opportuna una rapida approvazione di una disciplina condivisa e attesa dalle famiglie e, più in generale, dal settore; il senatore VERDUCCI (PD-IDP), il quale, pur condividendo la necessità di celerità dell'esame, ritiene che essa debba essere contemperata con l'esigenza di un approfondimento e chiede pertanto che la proposta di procedere ad un ciclo ristretto di audizioni sia sottoposta all'Ufficio di Presidenza in sede di definizione della programmazione dei lavori della Commissione; il senatore CASTIELLO (M5S), ad avviso del quale l'esigenza di speditezza dell'iter legislativo non preclude una disamina accurata del provvedimento tramite un numero limitato di audizioni, considerata la sua rilevanza e in particolare la circostanza che esso incide sul delicato momento della connessione fra il mondo della scuola e il mondo del lavoro.

La PRESIDENTE avverte che informerà il Presidente Marti della richiesta, al fine di poterla sottoporre all'Ufficio di Presidenza per le determinazioni di competenza. Apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.