Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 58 del 07/06/2023

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 540 DEFINITIVO E N. COM(2022) 541 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La 4ª Commissione permanente,

esaminate le proposte di direttiva in titolo, relative a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e al trattamento delle acque reflue urbane (COM(2022) 540 e 541);

valutate le risultanze delle audizioni tenute in 4a Commissione e delle relazioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

tenuto conto che:

l'Italia, in tema di trattamento delle acque, è interessata da 4 procedure di infrazione, avviate dalla Commissione europea tra il 2004 e il 2017, per mancata o non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE in oltre 900 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti equivalenti;

a seguito della sentenza di condanna del 31 maggio 2018 (causa C-251/17), con riferimento alle situazioni di irregolarità relative a 74 agglomerati, distribuite su sette regioni, l'Italia ha già pagato sanzioni pecuniarie per oltre 142 milioni di euro e, nonostante gli specifici fondi previsti dal PNNR per il rientro delle procedure di infrazione, pari a 600 milioni di euro, risulta necessario uno sforzo economico superiore rispetto a quello finora preventivato;

il 1° giugno 2023, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non aver ottemperato pienamente alla sentenza del 10 aprile 2014, nella causa C‑85/13, che accertava la violazione della direttiva 91/271/CEE per non aver garantito la raccolta e il trattamento adeguati delle acque reflue urbane in 41 agglomerati urbani, appartenenti a undici regioni;

considerato che:

le due proposte hanno come base giuridica gli articoli 191 e 192 del TFUE, che consentono all'Unione di adottare misure per perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente e a combattere il cambiamento climatico, sulla base dei principi di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione dei danni causati all'ambiente e del principio "chi inquina paga";

l'azione dell'Unione in materia di gestione della politica delle acque, sotto i suoi diversi profili, deve basarsi sui principi sopra enunciati, alla luce delle competenze condivise con gli Stati membri;

ritiene che:

le due proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in quanto la qualità delle acque sotterranee, fluviali, lacustri e marine, anche in riferimento alla gestione delle acque reflue, ha una natura transfrontaliera nel 60 per cento dell'estensione dei corpi idrici europei e risulta necessaria un'azione coordinata e uniforme tra tutti gli Stati membri anche al fine della tutela della salute dei cittadini europei per un efficace tracciamento degli agenti chimici dannosi e della diffusione di eventuali agenti patogeni;

con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, si ravvisa la necessità di miglioramenti nel testo delle tue proposte, e si formulano, pertanto, le seguenti osservazioni:

in merito all'atto COM(2022) 540, si ritiene necessaria una definizione maggiormente dettagliata di "buono stato chimico delle acque superficiali", poiché, come formulata all'articolo 1, punto 3, lettera a), ricomprende anche gli standard di qualità ambientale (SQA) al momento armonizzati solo per quattro sostanze, mentre sarebbe opportuno prevedere SQA armonizzati anche per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, al fine di evitare disomogeneità tra gli Stati membri per il raggiungimento del livello di stato chimico buono;

relativamente ai tempi di recepimento si ritiene necessario prevedere un adeguamento agli standard di qualità ambientali aggiornati, non dal giorno successivo al recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, ma consentire un periodo transitorio successivo al recepimento anche per far fronte agli impatti economici e tecnici, ed estendere lo stesso recepimento della direttiva a 24 mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea;

in merito a quanto previsto dall'articolo 8 relativamente all'invio annuale per via telematica dei dati sullo stato qualitativo delle acque, si invita il Legislatore europeo a considerare tempi più estesi, al fine di fornire una valutazione dello stato chimico delle acque più affidabile, nel quadro di una più completa valutazione tecnico-scientifica;

per quanto concerne l'atto COM(2022) 541, relativo al trattamento delle acque reflue urbane, in merito alla previsione per cui al 31 dicembre 2030 sia necessario dotare di adeguate reti fognarie tutti gli agglomerati urbani a partire da 1000 abitanti equivalenti, come previsto dall'articolo 8, si invita a rivedere la valutazione di impatto per l'Italia che stima in 40 milioni euro l'anno l'aggravio di costi di investimento infrastrutturale, una cifra che secondo le prospettive dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è eccessivamente contenuta, avendo la stessa valutato un investimento totale a livello nazionale annuo di circa 377 milioni di euro, con possibili impatti sulle tariffe del servizio idrico soprattutto nelle aree dove si registra una maggiore carenza impiantistica;

l'articolo 11 della proposta di direttiva introduce importanti e condivisibili obiettivi relativamente alla neutralità energetica degli impianti di depurazione, che dovranno ridurre i consumi energetici e coprire il proprio fabbisogno attraverso fonti di energia rinnovabili. Tuttavia, si ritiene difficilmente praticabile, entro il termine previsto del 2040, l'obiettivo della neutralità energetica degli impianti di depurazione a livello nazionale. Inoltre, al riguardo, sarebbe opportuno chiarire se tale neutralità debba essere raggiunta all'interno del perimetro dell'impianto di depurazione delle acque o meno;

lo stesso articolo 11, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di neutralità energetica, prevede che sia data "particolare attenzione all'identificazione e all'utilizzo del potenziale di produzione di biogas, riducendo al contempo le emissioni di metano", senza però legare tale opzione al bilancio complessivo di vantaggi e svantaggi, che dovrebbero indirizzare la preferenza tra digestione anaerobica o aerobica. Sarebbe inoltre necessario introdurre adeguate valutazioni sui costi impiantistici e gestionali e non solo la mera riduzione delle emissioni di metano;

in riferimento a quanto previsto dall'articolo 20 sulla gestione dei fanghi da depurazione, si ritiene necessario prevedere misure di stimolo di tutte le attività utili al raggiungimento di una ottimale gestione degli stessi nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e dei principi dell'economia circolare, in linea con il Green Deal europeo, nonché l'incentivazione di studi atti a ridurre la produzione dei fanghi e l'applicazione di quelli disponibili. Si ritiene inoltre necessario stimolare il recupero delle sostanze utili contenute nei fanghi e nelle acque reflue, favorendo pratiche sostenibili, data anche la situazione di deficit idrico che impone una valutazione delle priorità di intervento e del ritorno economico-finanziario derivante dal recupero delle acque di depurazione affinate, estendendone l'utilizzo non solo a fini irrigui, ma anche industriali, civili e ambientali. Occorre inoltre favorire una funzionale circolarità, con il recupero di nutrienti e in particolare del fosforo, previe valutazioni di fattibilità, considerando anche la dipendenza europea dalle importazioni extra-europee di tale sostanza;

l'articolo 21 introduce nuovi obblighi per gli Stati membri chiamati a monitorare l'inquinamento dovuto al deflusso urbano e alle tracimazioni causate da piogge violente, le concentrazioni e i carichi degli inquinanti, anche legati ai rischi di inquinamento da tali acque meteoriche. Al riguardo, risulta necessario che, nell'elaborazione e attuazione dei piani integrati di gestione delle acque, di cui all'articolo 5 della proposta di direttiva, sia fatta adeguata chiarezza sulla responsabilità della gestione delle caditoie stradali, a prescindere dalla dimensione degli agglomerati, in quanto tale attività non sempre coincide con la gestione dei manufatti scaricatori di piena. Inoltre, risulta opportuno prevedere, nei medesimi piani integrati, apposite misure di gestione delle acque meteoriche che vanno in by-pass rispetto agli impianti di depurazione in caso di forti precipitazioni riversandosi direttamente nei corpi idrici superficiali, che consentano un minimo trattamento delle stesse, quali ad esempio il lagunaggio o la fitodepurazione, anche per agglomerati superiori ai 10.000 abitanti equivalenti;

in riferimento ai valori limite indicati nell'allegato I, parte B, tabella 2 che prevedono un'importante riduzione dei livelli massimi di fosforo e azoto rispettivamente da 2 a 0,5 mg/l e da 15 a 6 mg/l, si ritiene che tale obiettivo sia molto oneroso e non fattibile con un ordinario trattamento biologico, richiedendo pertanto un trattamento chimico ulteriore quale la post precipitazione;

si ritiene opportuno valutare a livello scientifico l'elenco degli indicatori di cui all'allegato I, parte B, tabella 3, riferito al trattamento quaternario di cui all'articolo 8, in particolare la carbamazepina (n. CAS 298-46-4) che, nonostante sia inserita tra le sostanze a facile trattamento, risulta, nella letteratura scientifica, essere una sostanza difficile da rimuovere dalle acque, nonché a valutare le possibili concentrazioni di microplastiche a seguito di trattamento quaternario;

l'elenco dei prodotti sottoposti, secondo l'allegato 3, alla responsabilità estesa del produttore, relativa all'inquinamento delle acque reflue urbane con microinquinanti, dovrebbe essere revisionato al fine di non circoscrivere la stessa a soli due settori produttivi, ma a una gamma più ampia ed esaustiva di settori industriali;

infine, nelle more della revisione della normativa europea sulla gestione delle acque reflue, sarebbe opportuno promuovere l'introduzione di una regolamentazione omogenea in tutti gli Stati membri relativa al controllo delle emissioni odorigene moleste derivanti dai trattamenti dei reflui, la cui gestione al momento è rimessa a misure tecniche gestionali di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/902 e al principio delle migliori pratiche tecnologiche, determinando una non corretta valutazione complessiva dell'impatto dei fenomeni osmogeni.