Legislatura 19ª - 1ª e 2ª riunite - Resoconto sommario n. 64 del 03/06/2025

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1509

 

G/1509/1/1 e 2

Bergesio

Il Senato,

          in sede di conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

     premesso che:

          nell'ambito delle disposizioni di cui al Capo II del provvedimento, sono contemplati specifici interventi a tutela del domicilio altrui e di cose mobili o immobili altrui quando il reato è commesso in occasione di manifestazioni con violenza alla persona o con minaccia;

          si assiste a un fenomeno in forte espansione che sta arrecando gravi danni economici e produttivi alle aziende del settore zootecnico: le incursioni illegali di attivisti animalisti radicali all'interno di stabilimenti di macellazione e allevamenti, effettuate con modalità organizzate e finalizzate a bloccare le attività produttive;

          tali azioni, promosse da organizzazioni antispeciste internazionali, avvengono prevalentemente notte tempo, con accesso abusivo agli impianti, interruzione forzata delle attività e diffusione mediatica degli eventi a fini propagandistici;

          un caso emblematico si è verificato di recente presso lo stabilimento ILCO di Viterbo, dove l'organizzazione francese "L269 - Libération Animale" ha compiuto un blitz illegale: gli attivisti si sono introdotti nello stabilimento incatenandosi alle linee di macellazione e costringendo l'azienda a interrompere le operazioni per ore e l'intervento delle forze dell'ordine è stato complesso e prolungato;

          è importante sottolineare che i soggetti coinvolti erano tutti cittadini stranieri, per lo più appartenenti a paesi dell'Unione europea;

          questo modus operandi non è casuale, ma risponde a una strategia deliberata delle organizzazioni antispeciste: impiegare militanti non italiani per sfruttare l'attuale impianto normativo, che in caso di reati minori - quali l'occupazione abusiva, la violazione di domicilio e l'interruzione di pubblico servizio - porti all'espulsione immediata dal territorio nazionale, evitando quindi l'arresto o l'applicazione di misure restrittive più severe;

          alla luce di quanto esposto, rimanendo queste azioni sostanzialmente impunite, le imprese subiscono danni economici significativi, oltre a gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori;

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di contrastare il crescente fenomeno dell'accesso abusivo e coordinato a stabilimenti agroalimentari da parte di soggetti non autorizzati che interrompono l'attività produttiva o creano danni a persone e beni, anche introducendo ulteriori misure deterrenti che rendano efficaci gli interventi a tutela del comparto agroalimentare per far sì che tali comportamenti illegali non restino impunti.

G/1509/2/1 e 2

Garavaglia

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, Atto Senato 1509,

     premesso che:

          il decreto-legge oggetto di conversione, reca, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica;

          in particolare, al Capo II, si introducono nuove disposizioni in materia di sicurezza urbana, e, nello specifico, l'articolo 12 reca modifiche al codice penale riguardanti le manifestazioni pubbliche;

     premesso altresì che:

          per garantire, tra l'altro, la sicurezza del pubblico, oltre che la salute e il benessere di atleti e cavalli nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, su proposta del Ministro della salute, e di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha adottato il decreto dell'8 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale il 10.03.2025, n. 57;

     considerato che:

          l'articolo 8, comma 5, del succitato decreto, sottopone al regime transitorio ivi previsto, mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e successive proroghe e modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210, le manifestazioni le cui istanze siano state presentate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, e dunque il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

     considerato altresì che:

          in particolare, con riferimento alla manifestazione denominata "Palio di Legnano", si rappresenta che le istanze relative allo svolgimento delle prove, che possono ritenersi funzionalmente e ontologicamente connesse e indisgiungibili alla competizione vera e propria, dal momento che esse non hanno altra ragione d'essere se non per la realizzazione in sicurezza della fase finale della manifestazione, sono state presentate in data anteriore a quella della pubblicazione del suddetto decreto,

     impegna il Governo

          a comunicare alle amministrazioni competenti la corretta interpretazione normativa relativa all'applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 8, comma 5, del summenzionato decreto 8 gennaio 2025, con particolare riferimento alle istanze rappresentate in premessa

Art. 01

01.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'articolo, premettere il seguente:

"Art. 01

(Modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)

          1.         All'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 2 inserire il seguente: «Il saluto fascista, noto anche come saluto romano, è da considerarsi sempre una manifestazione usuale del disciolto partito fascista ai sensi del primo comma del presente articolo».

Art. 5

5.0.1

Rando, Bazoli, Verini, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Parrini, Valente, Meloni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in favore delle donne vittime della violenza mafiosa)

          1. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 2 è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.2

Rando, Bazoli, Verini, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Parrini, Valente, Meloni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interpretazione autentica)

          1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 7

7.1

Lombardo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          "a-bis) all'articolo 35, dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

          "9-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si attuano nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, garantendo il perseguimento degli obiettivi specificamente individuati in materia di contrasto alla criminalità organizzata e valorizzazione sociale dei beni confiscati e sequestrati. Ai fini di cui al presente comma, le amministrazioni competenti assicurano l'adozione dei provvedimenti entro termini congrui e comunque compatibili con l'urgenza delle finalità perseguite."

7.2

Musolino, Scalfarotto

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

          «h) all'articolo 48:

          1) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l'immobile";

          2) al comma 4, dopo le parole: "Fondo unico giustizia," sono inserite le seguenti: "per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte";

          3) dopo il comma 15-quater è inserito il seguente: "15-quater.1. Qualora nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi al giudice delegato competente, che avvia il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-bis, del presente codice"».

7.3

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata predispone e realizza atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.".

Art. 9

9.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, premettere il seguente:

          01. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

          «2-bis. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

          2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».

     Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          2. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

          1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

          2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».

          3. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

          4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere.;

          sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

9.2

Lombardo

Al comma 1, premettere il seguente:

          "01. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

          «2-bis. Il minore straniero nato in Italia che ha frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno dieci anni il sistema educativo di istruzione e formazione, concludendo positivamente il primo ciclo e i primi due anni del secondo ciclo nelle scuole secondarie di secondo grado o, in alternativa, nei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da un esercente la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

          2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato in possesso dei relativi requisiti acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di concessione e revoca della cittadinanza"

9.3

Lombardo

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

9.4

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

          1. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli stranieri, alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «c) chi è nato nel territorio della Repubblica se almeno uno dei genitori risiede legalmente da almeno un anno nel territorio della Repubblica»;

          b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «entro un anno dalla suddetta data» sono soppresse;

          c) all'articolo 9, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni; e la lettera f) è soppressa»;

          d) all'articolo 9-ter, comma 1, le parole: «prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono soppresse;

          e) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I figli di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, se in possesso di altra cittadinanza possono rinunciarvi. Nel caso di figli minori, questi possono rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza, divenuti maggiorenni.».

Art. 010

010.1

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

All'articolo, premettere il seguente:

"Art. 010

(Disposizioni relative all'apologia del fascismo)

          1. In qualunque contesto si verifichi, il saluto fascista, cosiddetto «saluto romano», e la declaratoria della parola «presente», ove pronunciata unitamente al predetto saluto, sono considerati azioni e comportamenti di apologia del fascismo e manifestazioni dirette alla ricostituzione del disciolto partito fascista, ai sensi degli articoli 1 e 4, della legge 20 giugno 1952, n. 645.".

Art. 10

10.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis, primo comma, primo periodo, dopo le parole: "o detiene senza titolo" aggiungere le seguenti: ", ad eccezione dei casi di sentenza esecutiva di sfratto per morosità incolpevole e per finita locazione,".

10.2

Scalfarotto, Musolino

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1,  capoverso "Art. 634-bis", primo comma, al primo periodo sopprimere le parole "o sue pertinenze" e, al secondo periodo, sopprimere le parole "o di sue pertinenze";

          b) al comma 3, capoverso "Art. 321-bis", primo comma, sopprimere le parole "o delle sue pertinenze"

10.3

Scalfarotto, Musolino

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "un immobile" inserire le seguenti: "destinato a domicilio"

10.0.1

Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Misure di contrasto alla crisi abitativa, finanziamento del fondo Pinqua)

          1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa in tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alle periferie, il fondo di cui all'articolo 1, comma 443 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. Le risorse sono, altresì, destinate a promuovere progetti di riutilizzo edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

     Conseguentemente

          All'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «articoli 5» inserire le seguenti: «, 10-bis».

10.0.2

Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Misure di sostegno al pagamento dei canoni di locazione per gli immobili abitativi)

          1.In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle Università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

          2. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del predetto Fondo, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni. 3.Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

     Conseguentemente

          All'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «articoli 5» inserire le seguenti: «, 10-bis».

10.0.3

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)

          1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando si procede per i delitti indicati all'articolo 362, comma 1-ter.».

10.0.4

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Modifiche al codice penale in materia di apologia di mafia)

          1. All'articolo 414 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l'istigazione o l'apologia riguardano il delitto previsto dall'articolo 416-bis o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».".

10.0.5

Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Misure di sostegno al pagamento dei canoni di locazione per gli immobili abitativi)

          1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

          2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso del fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

     Conseguentemente

          All'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «articoli 5» inserire le seguenti: «, 10-bis».

Art. 11

11.1

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, sostituire le parole "e di truffa", con le seguenti: "di furto e di truffa";

          b) al comma 2, premettere il seguente:

          "02. All'articolo 624 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

          «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 4, 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, 7-bis e 8-bis.»".

Art. 13

13.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "all'articolo 9, comma 1" aggiungere le seguenti: ", se l'invito reiterato delle autorità di pubblica sicurezza a disciogliersi rimane senza effetto."

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: "aperto al pubblico," aggiungere le seguenti: "se l'invito reiterato delle autorità di pubblica sicurezza a disciogliersi rimane senza effetto."

Art. 14

14.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

14.2

Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Sopprimere l'articolo.

Art. 15

15.1

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sopprimere l'articolo.

15.2

Maiorino, Lopreiato, Cataldi, Gaudiano, Bilotti, Scarpinato

Sopprimere l'articolo

15.3

Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Sopprimere l'articolo.

15.4

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

          1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

          b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

          2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 3), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

          b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;

          3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».

          4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.

(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

          1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.».

          5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

          6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

          «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

          1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».

          7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

          «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

15.5

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 15

(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62, e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

          1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

          «2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.

          2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.».

          2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

          b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

          3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025- 2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

          4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

     Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: "5," inserire la seguente: "15,".

15.6

Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Parrini, Valente, Meloni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

          1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

          b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

          2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 3), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

          b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;

          3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».

          4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.

(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

          1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.».

          5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

          6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

          «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

          1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».

          7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

          «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

15.7

Rossomando, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Verini, Parrini, Valente, Meloni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Modifiche al codice penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

          1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

          b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

          2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 3), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

          b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».

15.8

Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Parrini, Valente, Meloni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

          1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

          2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.9

Lombardo

Sopprimere il comma 1.

15.10

Lombardo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) all'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

          2) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

     Conseguentemente:

          al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) all'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

          2) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;

          sostituire il comma 3 con il seguente:

          3. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.;

          al comma 4, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: di cui all'articolo 285-bis con le seguenti: meno gravose;

          dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

«Art. 15-bis.

          1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater, è inserito il seguente:

          «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice.».

«Art. 15-ter.

          1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

          «2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova»;

          b) all'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:

          «1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri.»;

          c) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

          d) all'articolo 51-ter:

          1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          «2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;

          2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono inserite le seguenti: «e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

«Art. 15-quater.

          1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

          «2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».

«Art. 15-quinquies.

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

          b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15.11

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso con il seguente: Nei casi indicati nei numeri 3 e 3-bis del primo comma, l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

15.12

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis) l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri; nell'ipotesi di cui al numero 3) l'esecuzione deve comunque avere luogo presso case-famiglia protette di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62.».

          b) sopprimere il comma 2;

15.13

Lombardo

Al comma 1, lettera b), numero 1.1), capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: un anno con le seguenti: tre anni, ad esclusione dei casi in cui la pena detentiva sia comminata per reati di particolare gravità, previo parere del Tribunale per i minorenni competente.

     Conseguentemente, sopprimere il numero 1.2).

15.14

Lombardo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          "8-bis. Al fine di tutelare il diritto all'infanzia e di garantire un adeguato supporto alla funzione genitoriale in ambito detentivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative di attivazione dei servizi sociali territorialmente competenti, affinché siano definiti e avviati specifici percorsi di sostegno alla genitorialità, prevedendo a tal fine la collaborazione dei servizi sociali territoriali, nonché di educatori, psicologi e delle altre figure professionali competenti da individuare in relazione ai bisogni specifici del nucleo madre-figlio e in funzione delle loro condizioni personali, familiari e sociali.

15.0.1

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

          1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

          2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.2

Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Misure di sostegno e percorsi di messa alla prova per imputate madri di figli minori)

          1. Al fine di favorire il reinserimento sociale, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di percorsi formativi, lavorativi e di mediazione promossi dalle autorità giudiziarie competenti, in collaborazione con i servizi sociali, gli enti locali e gli enti del terzo settore, rivolti alle imputate, madri di figli minori, coinvolte in procedimenti penali e non ancora condannate in via definitiva.

          2. Nei casi di cui al comma 1, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il giudice può disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli articoli 464-bis e seguenti, del codice di procedura penale, valorizzando l'adesione della persona imputata ai percorsi di cui al medesimo comma 1.

          3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei procedimenti relativi a reati per i quali è esclusa per legge la possibilità di accesso a procedimenti di messa alla prova.

15.0.3

Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Rafforzamento degli istituti di custodia attenuata per detenute madri)

          1. Al fine di realizzare una copertura equa sull'intero territorio nazionale di istituti di custodia attenuata per detenute madri, garantire condizioni di trattenimento adeguate e rispettose dei diritti dei minori nonché dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli di minori, è autorizzato uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri.

          2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

     Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, dopo la parola "5," inserire la seguente: ", 15-bis".

15.0.4

Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Attivazione dei servizi sociali a tutela dei figli di madri detenute)

          1. Al fine di tutelare il benessere psico-affettivo dei minori e di garantire la continuità della relazione genitoriale con le madri detenute, nonché di prevenire situazioni di pregiudizio o vulnerabilità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative di attivazione dei servizi sociali territorialmente competenti, affinché siano predisposti progetti individualizzati di sostegno educativo, psicologico e relazionale a favore dei figli minori di detenute madri sottoposte a misure cautelari o a pena detentiva, anche in assenza di convivenza con la prole all'interno dell'istituto penitenziario.

          2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato con le seguenti finalità:

          a)         promuovere il benessere affettivo, educativo, psicologico e relazionale dei minori;

          b)         assicurare il mantenimento della relazione genitoriale con la madre detenuta;

          c)         rispettare le condizioni personali, familiari e ambientali di ciascun minore;

          d)         garantire e salvaguardare, in ogni fase, il superiore interesse del minore, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.»

15.0.5

Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Istituzione degli sportelli territoriali per la prevenzione della criminalità nei contesti familiari)

          1. Al fine di prevenire e superare situazioni di disagio sociale e attuare interventi di prevenzione di criminalità e recidività nei contesti familiari, con particolare attenzione ai nuclei monogenitoriali, il Ministro della Giustizia, di concerto con il  Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, promuove protocolli d'intesa attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali, le Aziende Sanitarie Locali e gli enti del terzo settore, finalizzati all'istituzione di sportelli territoriali, su base provinciale, volti al supporto dei nuclei familiari più deboli.

          2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito un Fondo, presso il Ministero della Giustizia, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

          3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

     Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola "5," inserire la seguente: "15-bis"

15.0.6

Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il sostegno educativo ai figli di persone detenute)

          1. Al fine di prevenire la trasmissione intergenerazionale della marginalità sociale e di favorire l'inclusione e il pieno sviluppo delle capacità individuale dei minori, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato al finanziamento di progetti educativi, scolastici, culturali e di supporto psico-pedagogico rivolti ai figli di età inferiore a 16 anni di persone in stato di detenzione, con particolare riferimento ai figli di madri detenute.

          2. I progetti di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire percorsi educativi personalizzati e integrati, sostenere la continuità relazionale con il genitore detenuto e a promuovere l'inclusione scolastica e sociale dei minori.

          3. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i progetti finanziabili, prevedendo che essi siano realizzati da enti locali, istituzioni scolastiche, enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell'articolo 45 del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in partenariato con i servizi sociali locali e sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria competente.»

15.0.7

Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Sportelli di supporto per le donne in stato gravidanza e madri di figli minori coinvolte in procedimenti penali)

          1. Al fine di garantire supporto e accompagnamento alle donne in stato gravidanza e madri di figli minori coinvolte in procedimenti penali, presso ciascun consultorio familiare, istituito ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, è istituito uno sportello informativo, di supporto psicologico e di assistenza legale.

          2. Gli sportelli di cui al comma 1 offrono orientamento e assistenza legale e supporto psicologico individuale e familiare avvalendosi di professionisti specializzati. Gli sportelli possono stipulare convenzioni con enti del terzo settore.

          3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al presente articolo.»

15.0.8

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

          1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025. 2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

     Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: "5," inserire la seguente: "15-bis,".

Art. 16

16.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 16

(Introduzione dell'articolo 610 bis del codice penale in materia di interferenza con l'accesso ai trattamenti e ai servizi di interruzione di gravidanza)

          Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 610-bis

(Interferenza con l'accesso ai trattamenti e ai servizi di interruzione di gravidanza)

          Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con una multa da 500 euro a 10.000 euro chiunque, entro un raggio di 150 metri da qualsiasi punto di accesso ad un edificio pubblico o privato presso il quale si forniscano trattamenti o servizi di interruzione di gravidanza, compia atti comunque diretti a ostacolare o influenzare la decisione di qualsiasi persona di accedere, fornire o facilitare la fornitura di trattamenti o servizi di interruzione di gravidanza."

Art. 17

17.1

Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 17

          1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, i comuni capoluogo di città metropolitana sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2025, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della Polizia locale di ciascun ente.»;

          b) al comma 6, le parole: «5.580.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2025 e a euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2026».

          2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

17.2

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e misure in materia di assegnazione di unità di personale alle isole minori della Sicilia";

          b) al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

          "1-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

17.0.1

Valente, Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)

          1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale e urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

          a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;

          b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

          2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

          a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;

          b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.

          3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

          4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

          5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

          6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico."»

17.0.2

Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)

          1. Nelle misure previste dal Codice della Strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della Strada, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada, svolti dalla Polizia Locale.».

17.0.3

Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento dell'assistenza sociale nei comuni)

          1. Al fine di ridurre l'impatto delle carenze sociali sulla sicurezza urbana, ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500 abitanti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.».

17.0.4

Parrini, Giorgis, Bazoli, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 17-bis.

(Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)

          1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2025-2027.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 478-quinquies, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

          3. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

          4. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 478-ter.

          5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

          6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

«Art. 17-ter.

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)

          1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata, e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

          a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;

          b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

          2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

          a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;

          b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.

          3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

          4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

          5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

          6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.»

17.0.5

Meloni, Giorgis, Bazoli, Parrini, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni Polizia locale)

          1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

          3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

          5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.»

17.0.6

Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo nazionale sicurezza urbana)

          1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.

          2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

          3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

          4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»

17.0.7

Parrini, Giorgis, Bazoli, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Videosorveglianza)

          1. Al fine di agevolare i sistemi di videosorveglianza urbana anche attraverso soluzioni integrate e ottimizzare l'installazione dei dispositivi, i comuni e gli enti locali sono autorizzati ad alimentare i dispositivi di video sorveglianza urbana attraverso l'erogazione dell'energia di pubblica illuminazione.
2. Con provvedimento dell'ARERA sono disciplinate le modalità atte ad agevolare l'installazione ivi comprese le soluzioni di dispositivi integrati di illuminazione e videosorveglianza e le specifiche utili a riconoscere i costi dell'energia per la pubblica illuminazione per le finalità di sicurezza urbana.»

Art. 18

18.2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 e al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa e introduzione dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione costituiti da infiorescenze di canapa e dai suoi derivati)

           1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2: 1) al comma 1, dopo la parola: «consentita» sono inserite le seguenti: «sia in forma gamica (semi) che agamica (talee)»; 2) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate che possono essere consumate per uso inalatorio»; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

          b) all'articolo 4: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie»; 2) al comma 3, le parole: «in pieno campo» sono soppresse e le parole: «tetraidrocannabinolo (THC)» sono sostituite dalla seguente: «THC»; 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all'articolo 2 possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto»; 4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

          c) all'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative: a) alla quantità di THC contenuto; b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto; c) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea; d) al numero di lotto di produzione e al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea; e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza. 1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-bis».

          2. Dopo l'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative - è aggiunto dal seguente: Art. 62-quater.2 (Imposta di consumo sui prodotti da inalazione costituiti da infiorescenze di canapa e dai suoi derivati) 1. I prodotti costituiti da infiorescenze fresche ed essiccate di canapa, i semilavorati della pianta o di sue parti, i prodotti da essa derivati, contenenti tetraidrocannabinolo (THC) nel limite non superiore allo 0,5 per cento, in qualsiasi forma idonei a essere consumati come prodotti da inalazione, con o senza combustione, anche se privi di tabacco, sono assoggettati a imposta di consumo in misura pari a euro 500 il chilogrammo convenzionale. 2. L'imposta di cui al comma 1 è applicata con le seguenti modalità: a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato; b) obbligato al pagamento dell'imposta è: 1) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo nel territorio nazionale; 2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea; c) l'immissione al consumo si verifica: 1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; 2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione; 3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione. 3. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 2, 6 e 7 dell'art. 62-quater. Con una o più determinazioni del direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli da adottarsi in conformità alle disposizioni richiamate al precedente periodo sono disciplinate le modalità di circolazione, di inserimento in apposite tabelle di commercializzazione divise per tipologia merceologica, di approvvigionamento e apposizione di contrassegni, di stampa delle avvertenze in lingua italiana sulle confezioni di vendita al pubblico, di richiesta e rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione, di prestazione di cauzioni semestrali in misura pari all'imposta mediamente dovuta da parte dei soggetti autorizzati, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e di esaurimento delle rimanenze giacenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo, nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il 15 del mese successivo. 5. La vendita a distanza è consentita esclusivamente attraverso il sito internet e secondo le modalità stabilite dall'Agenzia accise, dogane e monopoli che può disporne l'oscuramento con le modalità di cui all'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 6. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibre, canapulo e biomasse di canapa.

18.3

Sabrina Licheri, Nave, Naturale, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Test rapido sulle coltivazioni di canapa)

          1. Al fine di facilitare e semplificare le operazioni di controllo di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è autorizzata l'esecuzione di test rapidi da parte delle Autorità competenti. Il test rapido, dotato di efficacia e validità per la determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), ha una funzione di controllo preventivo rispetto alle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.

          2. Se all'esito del controllo mediante l'esecuzione del test rapido il contenuto complessivo di THC risulta entro i limiti di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, le Autorità competenti non dispongono lo svolgimento delle analisi di laboratorio di cui al medesimo articolo 4.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.4

Nave, Naturale, Sabrina Licheri, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

 (Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

          1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) alla coltivazione, alla trasformazione e alla successiva commercializzazione;»;

          b) all'articolo 2:

          1) al comma 1, dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «, sia attraverso la tecnica di riproduzione gamica mediante l'utilizzo dei semi, sia mediante la tecnica di riproduzione agamica attraverso l'utilizzo delle talee, del pollone radicale, della propaggine, dello stolone ovvero di altre tecniche di riproduzione agamica.»;

          2) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

          «g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.»;

          3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da una qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

          c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di coltivazione mediante la tecnica di riproduzione agamica, il coltivatore ha l'obbligo di conservazione della semente acquistata fino alla moltiplicazione di una porzione della pianta.»;

          d) all'articolo 4:

          1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.»;

          2) al comma 3, le parole: «da colture in pieno campo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla coltura» e le parole: «tetraidrocannabinolo (THC)» sono sostituite dalla seguente: «THC»;

          3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

          «7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all'articolo 2 possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, ovvero in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.»;

          e) all'articolo 6, comma 2, le parole: «al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.»;

          f) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «nell'anno precedente,» sono aggiunte le seguenti: «sia mediante coltivazione con tecnica di riproduzione gamica, sia mediante coltivazione con tecnica di riproduzione agamica,»;

          g) all'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

          «1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le confezioni di infiorescenze secche ed essiccate nonché le confezioni dei prodotti e dei preparati da esse derivati e degli oli destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

          a) alla quantità di THC contenuto;

          b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

          c) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

          d) al numero di lotto di produzione e al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

          e) al divieto di vendita ai minori e alle donne in gravidanza.

          1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis.»".

18.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sostituire l'alinea, con il seguente:

          "Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa, di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, nonché di contrastare il traffico illegale e l'abuso di sostanze stupefacenti che mettono a rischio la sicurezza, l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Conseguentemente, al medesimo comma:

          alla lettera a):

          sostituire il numero 3) con il seguente:

          3) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;

          al numero 4), capoverso «3-bis.», alle parole: Le disposizioni della presente legge premettere le seguenti: Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a),;

          alla lettera b):

          dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

          1-bis) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

          «g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli»;

          al numero 2), capoverso «3-bis», alle parole: Sono vietati premettere le seguenti: Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a),;

          dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          2. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;

          2) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

          «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di THC superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».

18.6

Lombardo

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

18.7

Lombardo

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

18.8

Lombardo

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso "comma 3-bis", primo periodo, sopprimere le parole da "alla cessione" fino a "alla spedizione"

     Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso "comma 3-bis", primo periodo, sopprimere le parole da "la distribuzione" fino a "la spedizione"

18.9

Lombardo

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso "comma 3-bis", primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali che rispettino le normative nazionali vigenti al 31 dicembre 2024."

     Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso "comma 3-bis", primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali che rispettino le normative nazionali vigenti al 31 dicembre 2024."

18.10

Lombardo

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso "3-bis", primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali destinati all'esportazione"

     Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso "3-bis", primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali destinati all'esportazione"

18.11

Lombardo

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.0.1

Sabrina Licheri, Naturale, Nave, Cataldi, Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Fondo per la riconversione aziendale)

          1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di tutelare la continuità dell'attività imprenditoriale del settore agroindustriale nazionale, nello stato di previsione del Ministro delle imprese e del Made in Italy è istituito un fondo per la riconversione aziendale delle imprese operanti nel settore della canapa industriale con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

          2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 19

19.1

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19.2

De Cristofaro, Magni, Cucchi

Al comma 1, lett. c), sopprimere le seguenti parole: "o di un'infrastruttura strategica".

Art. 20

20.1

Musolino, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

Art. 21

21.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sostituire l'articolo con i seguenti:

"Art. 21.

(Oggetto)

          1.Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)

          1. Al fine di consentire l'identificazione del personale di cui all'articolo 21-bis, ogni operatore è dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico.

          2. Il codice di cui al comma 1 è composto da due lettere e tre numeri ed è impresso su un materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 10 metri e in condizioni di scarsa illuminazione.

          3. Il codice di cui al comma 1 è riportato sulla parte frontale, sui due lati e sulla parte posteriore del casco di protezione in dotazione a ogni operatore. Il medesimo codice deve essere presente anche sull'uniforme di servizio, sia sul petto che sul dorso, nonché sul corpetto protettivo.

          4. È fatto divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

          5. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il codice.

          6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 5.

«Art. 21-ter

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

          1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «bodycam», per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato.

          2. Le bodycam sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici.

          3. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto della iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce.

«Art. 21-quater

(Sanzioni amministrative in caso di violazioni)

          1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21-bis e 21-ter, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

          2. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21-bis e 21-ter, la struttura periferica dell'autorità in cui è incardinato l'operatore è sottoposta a immediata ispezione da parte del Ministero competente, al fine di verificare il grado di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e l'uso che viene fatto delle dotazioni previste dalla medesima legge. I risultati dell'ispezione sono trasmessi immediatamente alla Commissione giustizia di Camera e Senato.

«Art. 21-quinquies

(Copertura finanziaria)

          1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater e 21sexies, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

     Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire la parola "22", con le seguenti:

          "21-bis, 21-ter, 21-quater, 21-sexies, 22".

21.2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 21.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

          "1-ter. Il corso prevede obbligatoriamente almeno 30 ore dedicate ai principi e standard europei, internazionali e nazionali in materia di privazione della libertà e detenzione, all'apprendimento e all'utilizzo di tecniche di de-escalation finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti e aggressivi. Prevede, altresì, almeno 20 ore sulla prevenzione del rischio suicidario attraverso l'approfondimento delle procedure da seguire e l'informazione sanitaria, psicologica e trattamentale. "

21.0.1

Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 21-bis

(Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

          1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «Il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 che contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 30, terzo e quarto comma, è punito con la multa da 500 a 3.000 euro, nonché con la sanzione disciplinare di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737.

          Se il fatto di cui al comma precedente avviene per colpa, si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737. In caso di reiterazione si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 5 del medesimo decreto della Repubblica n. 737 del 1981.

          Le medesime sanzioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano al superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo»;

          b) all'articolo 30 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Gli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 sono dotati di un codice alfanumerico personale da esporre in maniera tale che sia facilmente riconoscibile al fine di consentire l'identificazione degli stessi.».

«Art. 21-ter

(Disposizioni attuative)

          1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati i criteri generali volti a regolare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come introdotto dall'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), della presente legge.

«Art. 21-quater

(Disposizioni finanziarie)

          1. Agli oneri derivanti dall'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.».

Art. 22

22.1

Scalfarotto, Musolino

Al comma 1, dopo le parole: "al coniuge", sono inserite le seguenti:  ", alla parte dell'unione civile,"

22.2

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, dopo le parole: «nonché al coniuge» inserire le seguenti: «all'altra parte dell'unione civile,».

22.3

Musolino, Scalfarotto

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o colpa grave"

Art. 23

23.1

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, dopo le parole: «nonché al coniuge» inserire le seguenti: «all'altra parte dell'unione civile,».

23.2

Scalfarotto, Musolino

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o colpa grave».

23.0.1

Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate).

          1. Al fine di garantire un'organica e qualificata assistenza psicologica e psicoterapeutica al personale delle Forze armate su tutto il territorio nazionale per la gestione di situazioni di disagio psicoemotivo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026.

          2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 24

24.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "si applicano" aggiungere le seguenti: ", salvo la disponibilità degli autori a ripristinare lo stato dei luoghi,".

Art. 25

25.1

Scalfarotto, Musolino

Sopprimere l'articolo.

Art. 26

26.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

26.2

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Bilotti, Scarpinato

Sopprimere l'articolo

26.3

Rossomando, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Verini, Meloni, Parrini, Valente

Sopprimere l'articolo.

26.4

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

          "Art. 26 - bis (Introduzione degli "Sportelli per i diritti dei detenuti" nelle strutture detentive)

          1.         Presso ciascuna struttura detentiva di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è istituito uno "Sportello per i Diritti dei detenuti" al fine di offrire ai detenuti informazioni gratuite per questioni legate all'esecuzione della pena e a problematiche derivanti dallo stato di detenzione.

          2.         L'accesso ai servizi offerti dallo sportello è consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana.

          3.         Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, gli sportelli possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo della tutela dei diritti umani.

          4.         In nessun caso gli "Sportelli dei Diritti dei detenuti" possono svolgere attività riservate in via esclusiva agli avvocati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

          5.       All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 5 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

     Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola "23", aggiungere la seguente: ", 26-bis".

26.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

  1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          1-bis. Ai detenuti e agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis, co. II O.P., sono consentiti incontri periodici di durata non inferiore alle 6 ore consecutive e non superiori alle 24 ore con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime.

          L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 c. II. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diverse dal coltivare le relazioni affettive. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a introdurre le modalità attuative per garantire il rispetto del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti e degli internati. »

26.6

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Autopsia obbligatoria nei decessi avvenuti nelle strutture detentive)

  1. Se la morte di una persona è avvenuta in una delle strutture detentive di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354 o, comunque, durante lo stato di detenzione, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, senza ritardo, ordina l'autopsia, anche in assenza di sospetto di reato, secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice di procedura penale ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Se si tratta di persona sconosciuta, inoltre, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e sia sempre fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine motivato del procuratore della Repubblica.
  2. Il coniuge, la parte dell'unione civile e i parenti entro il 4 grado possono opporsi all'esperimento dell'autopsia, con istanza motivata al procuratore della Repubblica competente. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica ritenga di procedere comunque, decide il Giudice per le indagini preliminari con decreto motivato non impugnabile.
  3. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono indizi di reato.

26.7

Rossomando, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Verini, Parrini, Valente, Meloni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

          1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'autorità giudiziaria minorile. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.8

Verini, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Parrini, Valente, Meloni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26-bis.

(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

          1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle «Comunità educanti per i detenuti», avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.9

Bazoli, Verini, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Parrini, Valente, Meloni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

          1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il triennio 2025-2027, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

          a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'amministrazione penitenziaria con università, fondazioni, istituti di ricerca, ordini professionali, enti locali, associazioni ed esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, anche tramite il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa amministrazione;

          b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

          c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti, prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione;

          d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

          e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna e al fine della ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

          f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

          g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

          2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

26.10

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, sopprimere la lett. b).

26.11

Musolino, Scalfarotto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26.12

Scalfarotto, Musolino

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26.14

Scalfarotto, Musolino

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sopprimere le parole «o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti»;

          b) b) sopprimere il secondo periodo.

26.15

Scalfarotto, Musolino

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis.», al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

          .

26.16

Musolino, Scalfarotto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: "anche le condotte di resistenza passiva" con la seguente: "le condotte di resistenza attiva".

26.17

Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Verini, Parrini, Valente, Meloni

Al comma 1, lettera b), capoverso, «Art. 415-bis, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: "o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti.";

          b) al primo comma, sopprimere il secondo periodo

26.18

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: "o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza."

26.19

Cucchi, Magni, De Cristofaro

Al comma 1 lett. b), cpv. art. 415-bis, sopprimere le seguenti parole: "Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza."

26.0.1

De Cristofaro, Magni, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "Articolo 26- bis (Assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogici, mediatori culturali, funzionari di servizio sociale, psicologi)

          1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia è autorizzato ad avviare nel biennio 2024-2026 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 400 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo.

          2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

          3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

     Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola "23", aggiungere la seguente: ", 26-bis".

26.0.2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          "Articolo 26- bis (Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, in materia di assunzione di dirigenti penitenziari)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) ai commi 1 e 2, le parole: "venti unità" sono sostituite dalle seguenti: "cento unità".

          b) i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente: 

          4. Agli oneri del presente comma, quantificati in 5 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

     Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole: " 23 e", con le seguenti: "23, 26-bis e".

26.0.3

Scalfarotto, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

          1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti,

          il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 70 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

          2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalita' e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.

          3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 7 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2033, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2034e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 7 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2031, di 7,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2033, di euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2034e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140».

     Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36» con le seguenti: «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23, 26-bis e 36»

26.0.4

Scalfarotto, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)

          1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del minorenne, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per interventi straordinari finalizzati a:

          a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all'esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;

          b) adeguare gli istituti penale per minorenni con le finalità di cui alla lettera a).

          2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140».

     Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36» con le seguenti: «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23, 26-bis e 36»

26.0.5

Scalfarotto, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Rafforzamento dei presidi di prevenzione e sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)

          1. Al fine di garantire percorsi di supporto psicologico all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

          2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140».

     Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36» con le seguenti: «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23, 26-bis e 36»

Art. 27

27.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

27.2

Lopreiato, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Bilotti, Scarpinato

Sopprimere l'articolo

27.3

Parrini, Giorgis, Bazoli, Meloni, Valente, Rossomando, Mirabelli, Verini

Sopprimere l'articolo.

Art. 28

28.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

28.2

Maiorino, Lopreiato, Cataldi, Gaudiano, Bilotti, Scarpinato

Sopprimere l'articolo

28.3

Bazoli, Verini, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere l'articolo

28.0.1

Lombardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Codici identificativi per il personale delle Forze di polizia impegnati in servizio di ordine pubblico)

          1. Il personale delle Forze di polizia addetto a servizi di ordine pubblico è identificato da un codice di sicurezza alfanumerico individuale.
2. Il codice identificativo deve essere apposto in modo visibile sul casco di protezione e sulle uniformi indossate. Tale codice deve essere apposto sugli abiti degli agenti esonerati per ragioni di servizio dall'obbligo di indossare l'uniforme, nello svolgimento delle attività di cui al comma 1. Il codice identificativo deve essere sempre visibile e non essere coperto da altri indumenti o dispositivi di servizio.

          3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa disciplina con proprio decreto le modalità di assegnazione dei codici e le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni, nonché le caratteristiche tecniche dell'apposizione dei codici sulle uniformi, caschi e abiti del personale addetto a servizi di ordine pubblico, in modo da assicurane la visibilità.

               4. In caso di notizia di reato, l'accesso ai registri dei codici identificativi è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

Art. 30

30.1

Lombardo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. All'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 4 è inserito il seguente: 4-bis. Il Ministro della difesa informa il Comitato, con cadenza quadrimestrale, sull'applicazione delle disposizioni relative all'uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale per le necessità delle operazioni militari ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145."

30.2

Lombardo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Il Ministro della difesa informa il Comitato di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, con cadenza quadrimestrale, sull'applicazione delle disposizioni relative ai delitti di cui al comma 1 per le necessità delle operazioni militari ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145."

30.0.1

Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Norme in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato)

          1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuarsi nel successivo triennio.

          2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare - sotto il profilo della logistica - le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma precedente, si provvede all'immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.

          3. Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per compensare la grave carenza del numero di operatori di polizia sono liquidate il mese successivo a quello in cui sono effettuate. Per le prestazioni di lavoro straordinario già rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora liquidate, si procederà all'immediata corresponsione di quanto dovuto.

          4. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2025-2027, sono incrementate in misura pari all'indice IPCA-NEI, e prevedono l'innalzamento dell'ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.

          5. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle Squadre Mobili, SISCO, squadre di P.G. delle diverse articolazioni di polizia, DIGOS e Polizia scientifica, è istituita un'indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.

          6. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio.

          7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di una disciplina atta a garantire la corresponsione degli emolumenti relativi alle indennità a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) riconoscimento a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale di indennità secondo criteri di equità e omogeneità con quelle già riconosciute ad altre forze di polizia;

          b) corresponsione dell'indennità spettante nel mese successivo a quella della prestazione lavorativa per la quale viene maturato il diritto."

30.0.2

Parrini, Giorgis, Bazoli, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Ripianamento degli organici della Polizia di Stato)

          1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuarsi nel successivo triennio.

          2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare - sotto il profilo della logistica - le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma precedente, si provvede all'immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi."

30.0.3

Meloni, Parrini, Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Valente, Verini

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

          1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

          
.

30.0.4

Valente, Giorgis, Bazoli, Parrini, Meloni, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco)

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio."

Art. 31

31.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sopprimere l'articolo.

31.2

Giorgis, Bazoli, Meloni, Parrini, Valente, Rossomando, Mirabelli, Verini

Sopprimere l'articolo.

Art. 32

32.1

Scalfarotto, Musolino

Sopprimere l'articolo

Art. 33

33.1

Maiorino, Cataldi, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

          "16-bis. Per le finalità di cui al presente articolo il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura» di cui all'articolo 14 della presente legge è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dal 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Art. 34

34.1

Bazoli, Verini, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Parrini, Valente, Meloni

Sopprimere l'articolo

34.2

Bazoli, Verini, Giorgis, Mirabelli, Rossomando, Parrini, Valente, Meloni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34

(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)

          1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.

          2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo nel rispetto del principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero della giustizia predispone una lista dei condannati alla detenzione carceraria, secondo l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne, ai fini dell'esecuzione della pena nell'istituto di assegnazione. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.

          4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2.»

34.3

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino, Cataldi, Aloisio, Bevilacqua, Castellone, Gaudiano, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Patuanelli, Pirondini, Pirro, Sironi, Turco

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

          "b-bis) dopo l'articolo 47-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis.1.

(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

          1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale.

          Art. 47-bis.2.

          (Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

          1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della presente legge possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

          2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case di comunità di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

          4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

          Art. 47-bis.3.

          (Procedura)

          1. I detenuti e gli internati di cui all'articolo 47-bis.2 sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

          2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

          3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

          4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

          5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

          6. Ai fini dell'esecuzione della pena secondo le modalità previste dall'articolo 47-bis.2, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 47-bis.4 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

          Art. 47-bis.4.

          (Preclusioni)

          1. Sono esclusi dall'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 47-bis.2:

          a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della presente legge e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;

          b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

          c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della presente legge, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della presente legge;

          d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

          e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse.

          Art. 47-bis.5.

          (Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

          1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della presente legge, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

          2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno, né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

          3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

          4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

          5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.»;

          b-ter) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad»".

Art. 35

35.1

Musolino, Scalfarotto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

     Conseguentemente, all'articolo 38, sostituire le parole «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36» con le seguenti: «dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23, 35 e 36».

35.2

Lombardo

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di favorire ulteriormente l'attività lavorativa e il reinserimento sociale dei detenuti, a decorrere dal 1° luglio 2025 le somme recuperate su disposizione della Corte dei conti a titolo di danno erariale a seguito di riparazioni per ingiuste detenzioni sono destinate interamente alla copertura dei benefici di cui al comma 1. Ai sensi di quanto previsto dal periodo precedente, la sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa al Procuratore Generale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza del danno erariale."

Art. 37

37.0.1

Lombardo

Al Capo V, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 37-bis

(Valutazione periodica e valutazione dell'impatto sulle libertà individuali)

          1. Al fine di garantire il bilanciamento tra le esigenze di pubblica sicurezza e la tutela dei diritti e delle libertà individuali, le misure adottate ai sensi della presente legge sono sottoposte a verifica e revisione periodica, con cadenza semestrale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, da parte di un organismo indipendente istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

          2. L'organismo di cui al comma 1 trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione contenente una valutazione dettagliata dell'impatto delle misure adottate sulle libertà individuali, nonché sulle ricadute sociali derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

Art. 38

38.1

Musolino, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

38.2

Lombardo

Al Capo VI, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

"Art. 37-bis

(Rispetto dei diritti fondamentali)

          1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono attuate nel pieno rispetto e in conformità ai principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani di cui l'Italia sia parte."