Legislatura 19ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 134 del 03/06/2025
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1388
G/1388/1/3
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato 1388 in materia di partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo,
premesso che:
il provvedimento autorizza l'Italia ad accettare e dare esecuzione ad emendamenti agli accordi istitutivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e del Fondo Africano di Sviluppo, nonché a partecipare a specifici aumenti di capitale di tali istituzioni;
tali istituzioni internazionali svolgono un ruolo essenziale nel promuovere lo sviluppo economico e sociale, in particolare nei Paesi a basso e medio reddito, attraverso il finanziamento di progetti infrastrutturali, sociali, ambientali e di rafforzamento della governance;
molte di tali istituzioni operano in base a mandati che richiamano esplicitamente principi fondamentali, quali la promozione della democrazia, dello stato di diritto, della sostenibilità ambientale e del rispetto dei diritti umani;
considerato che:
è assolutamente necessario, dunque, che il nostro Paese si impegni per orientare le risorse dei fondi previsti dalla BIRS, dalla BERS, nonchè del Fondo Africano di Sviluppo verso finalità coerenti con gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo sostenibile e con gli impegni internazionali assunti in materia di diritti umani, giustizia climatica, parità di genere e tutela delle comunità più vulnerabili;
è fondamentale che i fondi erogati dalle banche multilaterali di sviluppo a cui l'Italia partecipa siano utilizzati per progetti in linea con i principi di trasparenza, responsabilità sociale e ambientale, e che garantiscano il coinvolgimento delle comunità locali beneficiarie;
tale orientamento è coerente con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con i valori sanciti dalla nostra Costituzione e dal diritto internazionale in materia di diritti umani,
impegna il Governo:
a promuovere, in tutte le sedi decisionali delle banche e dei fondi multilaterali di sviluppo oggetto del presente disegno di legge, un utilizzo delle risorse finanziarie prioritariamente orientato a sostenere progetti che mettano al centro la giustizia sociale, i diritti umani, la sostenibilità ambientale e la partecipazione delle comunità locali, contribuendo in modo sostanziale al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), con particolare riguardo alla lotta contro la povertà, all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla tutela dei diritti umani, alla promozione della parità di genere e al rafforzamento dello stato di diritto;
a rafforzare i meccanismi di monitoraggio e valutazione dell'impatto dei progetti finanziati con fondi multilaterali incluse le risorse italiane, garantendo trasparenza e rendicontazione verso il Parlamento, anche attraverso la pubblicazione periodica di dati e informazioni rilevanti sull'impatto sociale, ambientale e sui diritti umani degli interventi sostenuti;
ad assicurare un maggiore coinvolgimento della società civile, delle ONG, delle autorità locali e delle comunità beneficiarie nella definizione, attuazione e valutazione dei progetti di cooperazione finanziati tramite fondi multilaterali.
Art. 1
1.1
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
"d-bis) emendamento al Protocollo sullo Statuto istitutivo della Banca Europea per gli Investimenti, adottato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203 e successive modificazioni, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la decisione dell'8 agosto 2024 e adottato con decisione del Consiglio dell'Unione Europea dell'11 marzo 2025, di cui all'Allegato 4-bis alla presente legge.".
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole "lettere a), b), c) e d)," con le seguenti "a), b), c), d) e d-bis)";
b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) quanto all'emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), della presente legge, all'articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."